Numerose famiglie meditano la decisione di dedicarsi all’homeschooling quando i loro figli già frequentano la scuola: a volte la decisione arriva a seguito di una lunga riflessione, a volte ”si scopre” che è possibile e si opta per questo percorso.
Ma è sempre possibile diventare homeschooler nel corso dell’anno scolastico? Ci sono dei limiti di tempo? Ci sono delle differenze se la dichiarazione d’intenti viene presentata in autunno oppure in primavera?
La dichiarazione di istruzione parentale può essere consegnata in ogni momento dell’anno scolastico, ma deve comportare contestualmente il ritiro dello studente dalla frequenza scolastica e dall’istituto nel quale è iscritto.
Bisogna comunque prendere in considerazione le condizioni che rendono valido l’anno scolastico frequentato al fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Tali condizioni sono:
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l’ordine di scuola frequentato
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la data in cui viene effettuato il ritiro
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le assenze effettuate
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le valutazioni degli apprendimenti
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le delibere collegiali dell’Istituto
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado l’anno scolastico è considerato valido se lo studente frequenta i tre quarti delle ore offerte per il suo corso di studi. Tale disposizione viene descritta dall’art. 5 del D. L.vo 62/2017 e dall’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009. Le deroghe a queste disposizioni – cioè la possibilità, in casi eccezionali, di aumentare questo numero di ore – devono essere approvate all’unanimità dai docenti del Consiglio di Classe per la Secondaria di Secondo Grado e dal Collegio dei Docenti per la Secondaria di Primo Grado (art. 2 del DPR 122/2009), a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione finale.
Immaginiamo adesso di considerare l’anno scolastico a partire da una data media del 15 settembre: se l’anno scolastico è articolato in 33 settimane, il 75% dei giorni di frequenza cadono all’incirca intorno al 15 marzo. La data del 15 marzo diventa così indicativa della possibilità di ritiro con validità dell’anno scolastico, ma solo se sono state conteggiate le presenze minime per quell’anno. In realtà il conteggio che ogni istituto opera si rifà al numero complessivo di ore dell’offerta formativa, non ai giorni di presenza, conteggio che rimandiamo alla lettura di un ulteriore approfondimento (CM 20/2011 e Nota 2065/2011). Il Regio Decreto 2049/1929 infatti recita all’art. 15 “I giovani che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l’istituto in cui sono inscritti, perdono la qualità di alunni di scuola pubblica” .
Per la scuola primaria, invece, le indicazioni di legge non sono così precise, difatti non esiste una disposizione in merito ma piuttosto si fa riferimento al rendimento e alla valutazione degli apprendimenti. La legge 169/2008) all’art. 3 recita: “1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono NON ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.
Tale norma è richiamata nel DPR 122/09 che, pur trattando nello specifico della scuola secondaria di primo e secondo grado, all’art. 2 specifica: “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”, a significare che la decisione finale è data al singolo insegnante o al Consiglio di Classe in base alla valutazione effettuata, senza fare riferimento alle ore di assenza.
In realtà molti Istituti deliberano tramite il Collegio dei Docenti il monte ore minimo di presenze anche per la scuola primaria, adattandosi alla percentuale valida per la secondaria. Le delibere sono di solito riportate in modo dettagliato nelle circolari interne dell’Istituto e sono consultabili presso il sito della singola scuola. La data del 15 marzo e/o il 75% delle presenze sul monte orario divengono quindi il limite per poter affermare che l’anno scolastico è valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo e lo studente può essere ammesso a valutazione tramite scrutinio finale.
Nella situazione in cui il ritiro avvenga prima della data del 15 marzo, la famiglia è tenuta a presentare dichiarazione di avvalersi dell’istruzione parentale, come riassunto nella CM 35/2010: “Coloro che si ritirano prima del 15 marzo, a seguito di comunicazione formale che la scuola frequentata acquisisce al proprio protocollo, hanno l’obbligo di completare la formazione con istruzione familiare. In caso di ritiro, i genitori, o coloro che ne fanno le veci, devono dimostrare, alla scuola statale frequentata, di avere capacità tecnica od economica per l’istruzione parentale; se quella frequentata è una scuola paritaria, la comunicazione del ritiro, integrata dalla detta dimostrazione, deve essere inviata anche al dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza che provvede agli opportuni controlli (art. 111, D. L.vo 297/1994; art. 1, comma 4, D. L.vo 76/2005; art. 23, D. L.vo 62/2017)”.
A conferma di questa disposizione, una sentenza del Consiglio di Stato del 2010 annulla un ricorso contro la non-ammissione di un alunno alla classe successiva: il bambino, ritirato dalla frequenza nel mese di febbraio per motivi di salute, viene valutato dai suoi insegnanti in sede di scrutinio finale e, a causa dell’elevato numero di assenze, non viene ammesso alla classe successiva. I genitori mettono in atto un provvedimento per opporsi a tale decisione, sostenendo che il bambino, se ritirato prima del 15 marzo, non è da considerarsi alunno della scuola pubblica. Il ricorso viene però respinto perché i genitori non dichiarano in nessun momento di prendersi carico dell’istruzione del figlio avvalendosi dell’istruzione parentale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. (Parere consiglio di stato 267 del 19 gennaio 2011).
Rimane comunque di primaria importanza un dialogo il più possibile costruttivo con i Dirigenti Scolastici affinché si prosegua un percorso viabile e proficuo nel bene dello studente, della sua famiglia e del rispetto delle norme vigenti.
Luciana Foti, Melissa Dietrick, Alessia Rossetti
Lista dei link citati:
Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 (DPR 122/2009)
Circolare Ministeriale 20/2011 (CM 20/2011)
Nota ministeriale 2065/2011 (Nota 2065/2011)
Regio Decreto 2049/1929 (RD 2049/1929)
Legge 169/2008 (legge 169/2008)
Circolare Ministeriale 35/2010 (CM 35/2010)
Decreto Legislativo 297/1994 (D. L.vo 297/1994)
Decreto Legislativo 76/2005 (D. L.vo 76/2005)
Decreto Legislativo 62/2017 (D. L.vo 62/2017)
Parere consiglio di stato 267 del 19 gennaio 2011
Ho letto quanto avete riportato.
Una domanda mi sorge (o magari non ho capito molto bene)
Nell’esempio di mio figlio che è stato ritirato con data 28/02/2017 durante l’ultimo anno della scuola elementare e contestualmente è stata fatta dichiarazione di istruzione parentale, la scuola è tenuta a stilare la pagella di fine anno? (con promozione o bocciatura non è importante). Oppure si considera che non abbia mai frequentato la quinta elementare?
giusto per capire se la zelante dirigente scolastica avrebbe “dimenticato” di consegnare un documento ufficiale
grazie mille
Ciao Claudia. Nel vostro caso la scuola non è tenuta a stilare la pagella di fine anno: è come se l’istruzione di vostro figlio “passasse di mano”, dalla scuola delegata a voi genitori. Il Consiglio di Classe a fine febbraio non ha ancora dati e valutazioni sufficienti per sottoporre il bambino a scrutinio, quindi si considera che si sia ritirato ma che non può essere valutato a fine anno. Non potrei dire che “non abbia mai frequentato”: in realtà al conteggio degli anni obbligatori di istruzione (10 anni), tutto questo periodo concorre alla sua formazione. Spero di essermi spiegata.
Per un bimbo ritirato a scuola a febbraio perché sottoposto ad intervento e trattenuto a casa per quasi tre mesi successivi per il post intervento è il genitore tenuto a sapere che esiste anche l’istruzione parentale oppure è la scuola tenuta a far presente al genitore che per lunghi periodi di assenza bisogna attivarsi in questo senso? E cmq per questo motivo l’istruzione della scuola dell’obbligo per queste motivazioni di salute è obbligatoria nel periodo di assenza? Grazie
Buongiorno,
In caso di assenza prolungata (più di trenta giorni) per motivi di salute, si attiva in realtà la cosiddetta “istruzione domiciliare”, che rappresenta un percorso completamente diverso dall’istruzione famigliare o parentale.
L’istruzione domiciliare è obbligatoria e gratuita. Viene attivata su richiesta della famiglia e dietro presentazione della relativa documentazione.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
Ho letto l’articolo e l’ho trovato molto interessante.
Con mio marito quest’anno avremmo deciso di partire per un lungo viaggio, diciamo da ottobre a febbraio.
La legge mi consente di attivare per mia figlia, che frequenta la 5 elementare, lo studio parentale esclusivamente per quel periodo di tempo? Ovvero farle frequentare regolarmente settembre e reinserirla a scuola, previa verifiche, a febbraio?
Grazie mille
Lucia Martini
Grazie mille
Ciao Lucia,
grazie per l’apprezzamento.
Sicuramente la cosa migliore è parlarne con il dirigente e trovare un accordo con la scuola. Parlandone con loro potrai spiegare i tuoi bisogni e concordare delle modalità di gestione dell’assenza e della verifica al rientro. Mi dicono altri soci di LAIF che nelle scuole superiori il dirigente è tenuto a concedere una deroga per assenze documentate (che in questo modo non rientrerebbero nel conteggio finale delle assenze). Probabilmente è una cosa che succede anche nelle altre scuole (elementari e medie).
In alternativa, avete pensato alla possibilità di fare l’anno intero da homeschoolers? In questo modo non si presenterebbe il problema delle assenze, ma semplicemente ritireresti la figlia da scuola e le faresti fare un esame di idoneità alla fine dell’anno scolastico per entrare nelle medie, se volete rientrare nella scuola.
Sicuramente il viaggio sarà una esperienza altamente formativa ed arricchente per tua figlia sia dal punto di vista delle conoscenze sia per lo sviluppo delle competenze!
Vi auguro un buon viaggio e spero di essere stata utile!
Per maggiori informazioni, se servono, puoi provare a contattare il vice presidente di LAIF, Giulia Pecis Cavagna, oppure il presidente Sergio Leali, che trovi alla pagina dei contatti: https://www.laifitalia.it/contatti/ Sono molto disponibili!
Buona giornata,
Phoebe
Buonasera, avrei bisogno di sapere se un bambino della primaria può essere ritirato prima del 15 marzo con dichiarazione di ritiro e svolgimento di istruzione parentale e poi in caso di necessità essere riammesso nella scuola pubblica nel corso dell’anno.
Chiedo inoltre se una famiglia si avvale dell’istruzione parentale per un anno, consegue l’esame finale positivamente, poi può tornare l’anno successivo a frequentare la scuola pubblica?
Ciao Meg,
Il bambino può essere ritirato entro il 15 marzo. Sul fatto che possa essere riammesso in corso d’anno alla frequenza della scuola pubblica, nutro seri dubbi; bisognerebbe sentire il DS in questione.
All’ultima domanda la risposta è affermativa, senza dubbio.
Saluti.
Vorrei ritirare mia figlia a 2 mesi dalla fine della scuola perché troppe assenze perché a sbagliato indirizzo scolastico. Già presa nella scuola nuova per l’anno prossimo ma non me lo permettono cosa posso fare???
Ciao Rita,
Chi si ritira dopo il 15 marzo, normalmente viene scrutinato sulla base delle assenze e dei voti che ha al suo attivo.
Un saluto.
Buongiorno
Ho letto l’articolo con interesse e le pongo il nostro problema:
Mio figlio con 16 anni compiuti non volendo continuare gli studi si vuole ritirare, con problemi dermatologici evidenti legati al rifiuto di frequentare i corsi scolastici. Non abbiamo documentazioni mediche ma chiaramente dopo il precedente anno scol. abbiamo ,con l’aiuto di uno psicologo amico di famiglia,preso insieme al figli la decisione del ritiro. Purtroppo la scuola ci ha convocato per una soluzione nello specifico di terminare l anno con il domiciliare. Premetto che lo scorso anno per le assenze non è stato validato. Il ragazzo ha frequentato 5 anni di elementari (primaria)4 anni di medie (secondaria di primo grado) e un anno di superiore ( NV) quindi iscritto a ripetere l anno ,iniziato e ora compiuto il 16……non ha frequentato un mese scol…..cosa dobbiamo fare cosa ci consiglia. Cordialmente Paolo.
Buongiorno Paolo,
per voi non sussiste più obbligo di istruzione, avendo tuo figlio compiuto 16 anni.
Resta l’obbligo di formazione, su cui però non ho sufficienti informazioni da darvi.
Vi consiglio di informarvi su quello e di procedere comunque con il ritiro, tramite raccomandata in carta semplice.
Se vostro figlio lo desidera può certamente proseguire gli studi da privatista e presentare domanda di ammissione all’esame di stato (maturità) al momento opportuno.
Teneteci aggiornati sul vostro percorso e buona fortuna!
Phoebe
Buongiorno.
Non sono d’accordo sul fatto che non sussista più l’obbligo di istruzione, in quanto non assolto: mancano i 10 anni di frequenza. Infatti il primo anno di Secondaria di Secondo grado non è stato validato perché non raggiunto il 75% delle ore obbligatorie di frequenza, quindi il minore ha sì 16 anno, ma non 10 anni di frequenza scolastica. Purtroppo ci troviamo di fronte a diversi casi di questo genere, per i più svariati motivi: è opportuno che quando il numero di assenze diventa allarmante si provveda al ritiro e alla dichiarazione di “Istruzione Parentale” rivolta al dirigente scolastico competente (della scuola frequentata al momento del ritiro, o altro dirigente viciniore) onde non perdere l’anno nel conteggio delle dieci annualità!
Cordiali saluti,
Gabriele Alessandro
Grazie Gabriele Alessandro,
il tuo punto di vista è interessante e ti ringrazio per il tuo spunto.
Io non sono infatti molto esperta in questo campo (non sono l’autore di questo articolo, solo l’editore).
Grazie a tutti per i contributi su questi dettagli a volte un po’ complicati.
Phoebe
Buon pomeriggio.
Articolo molto interessante. Grazie.
Io ho un problema simile.desidero ritirare mio figlio (6anni a febbraio) che frequenta la prima come anticipatario perché un crescendo di disturbi di ansia. Abbiamo provato a trovare un accordo col corpo docenti. Ma nulla.un muro. Per il suo bene del bambino abbiamo pensato di ritirarlo e riscriverlo alla prima l’anno venturo.
Ma ci sono pareri discordanti. Il dirigente non è sicuro che si possa fare a livello burocratico. Un legale mi afferma che si può.
E vorrei avere più informazioni, visto che la preiscrizione scade a fine gennaio.
Grazie se mi darete un feedback.
Ciao Selly,
Purtroppo abbiamo letto questo commento solo ora.
Se vuoi informazioni, ti consiglio di chiamarmi al cell. 3356851926.
Un saluto.
A presto.
Sergio.
Buon giorno ho bisogno di un’informazione ho due figli che stanno frequentando la terza media purtroppo non trovandosi bene in questo istituto ho deciso di trasferirli in altra scuola.
I ragazzi non frequentano le lezioni dal 22/01/2019 perché li voglio trasferire.
La dirigente dell’istituto che li accoglierà mi ha detto di aspettare gli scrutini e poi chiedere il nulla osta in modo che vengano valutati dall’istituto di provenienza.
Ora per le assenze di questi giorni ,a chi devo dare il certificato medico, in modo che non vengano valutate all’istituto che li accoglierà o a quello di provenienza?
Grazie per la risposta
Ciao Marilù,
sembra che il certificato medico per le assenze vada presentato alla scuola dove sono ora iscritti i tuoi figli.
Poi, dopo gli scrutini, come richiesto dal nuovo Dirigente Scolastico, cambierete la scuola di riferimento e stop.
Buona fortuna,
Phoebe
Buonasera, avrei un quesito da porre ?
Mio figlio è al primo anno di superiori ma essendo stato bocciato in seconda media per lui dovrebbe essere l’ultimo anno obbligatorio
La domanda e questa: può interrompere l’anno scolastico compiendo i sedici anni ad aprile , o deve necessariamente finire l’anno ?
Ho provato ha cercare risposte su internet ma non trovo risposte a questa domanda
Grazie in anticipo
Saluti Cinzia
Ciao Cinzia,
Il nostro campo di applicazione è quello dell’istruzione parentale (cioè di chi ha scelto lo studio fuori dalla scuola); per cui con presupposti e dinamiche diverse.
Ciononostante, rispetto al tuo quesito, penserei che la conclusione del periodo di istruzione obbligatoria si compia con la chiusura dell’anno scolastico, tanto più per uno studente iscritto a scuola.
Non dimenticare che esiste l’obbligo di formazione fino ai 18 anni (https://www.miur.gov.it/obbligo-scolastico ).
Sperando di aver fornito sufficienti argomenti per chiarire la situazione, ti mando un cordiale saluto.
Sergio.
Buongiorno, vi chiedo gentilmente di aiutarmi a capire meglio un aspetto che non ho ben capito.
Mi chiedo se ritirando ora (ottobre 2019) nostro figlio di 7 anni dalla scuola dove frequenta la seconda primaria, presentando dichiarazione di istruzione parentale, potremo poi entro aprile richiedere che venga ammesso all’ esame di idoneità per la classe terza.
Grazie
Buongiorno AT,
certamente quello che avete pensato funziona, secondo la normativa.
In questo momento fate il ritiro e contestualmente la dichiarazione di istruzione parentale e poi, se avete intenzione di fare l’esame di idoneità, fate la richiesta entro aprile.
Resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento,
Phoebe
Grazie mille, non solo per aver dipanato questo specifico dubbio ma soprattutto grazie per tutte le preziose e puntuali informazioni che ho potuto reperire sul vostro sito.
Ho trovato dati pertinenti e tra le righe ho percepito un potente senso di fiducia e incoraggiamento.
Di nuovo, grazie
Grazie a te AT,
queste tue parole ci danno una grande forza per poter andare avanti, abbiamo tutti bisogno di aiuto reciproco!
Concludo con un invito ad iscriverti all’associazione, per supportarla e farne parte direttamente!
Qui tutte le info per l’iscrizione: https://www.laifitalia.it/homepage/diventa-socio/
Buona giornata,
Phoebe
Ciao! noi intendiamo ritirare nostra figlia (3 primaria) adesso prima delle vacanze natalizie e fare il secondo quadrimestre in istruzione parentale (perché faremo un lungo viaggio all’estero) per poi farla rientrare a scuola a settembre, sia il dirigente che le insegnanti sono partecipi della nostra intenzione ma avevo un dubbio sulla compilazione della richiesta per il ritiro: devo mettere una data di inizio e fine dell’istruzione parentale in questo caso?(e come fine mettere ultimo giorno di scuola o ultimo giorno delle vacanze estive?)perché i moduli citano “in data odierna” ma io devo consegnare ora il modulo ma non ritirarla immediatamente. Grazie
Ciao Abete,
in linea generale per ora su quel modulo del ritiro dovresti indicare solo il ritiro dalla scuola (indicando la data corretta) e in un documento a parte occorre dichiarare l’istruzione parentale dal momento della dichiarazione, senza indicare una data di scadenza o di termine.
Al momento opportuno poi, se desidererete rientrare nel percorso scolastico, farete richiesta di esame di idoneità per l’ammissione alla classe successiva.
Spero di aver risolto il tuo dubbio.
Buona fortuna e buona avventura!
Phoebe
Salve avrei un quesito da porre, due ragazzi in istruzione parentale dal primo giorno di scuola possono rientrare alla frequenza scolastica a meta aprile previa rinuncia all’istruzione parentale?
grazie della cortese risposta
Buongiorno,
il rientro a scuola a metà aprile dovrebbe essere possibile solo come auditori, giacché la validità dell’anno non può essere considerata svolta in classe, con il poco numero di presenze che ne risulterebbe.
Quindi andrà comunque accordato un accertamento sull’anno svolto in istruzione parentale, per poi rientrare a pieno titolo nell’anno scolastico successivo.
Questa è la prassi normale, poi in quest’anno scolastico così stravolto le cose potrebbero essere anche più complicate.
Augurandomi di aver risposto al quesito, saluto cordialmente,
buona giornata,
Phoebe
il progetto educativo, che deve essere indirizzato al Dirigente Scolastico e al Sindaco, è oggetto di valutazione/approvazione? in che modo il Sindaco accetta ed approva la scelta dei genitori? C’è forse un monitoraggio anche con i servizi sociali e quindi con il Tribunale dei minori?
La scelta di fare istruzione parentale è pienamente sostenuta dalla legge e non necessita di approvazione.
Per maggiori info: https://www.laifitalia.it/faq/
Buona giornata,
Phoebe
Una domanda: nel caso in cui il bambino sia stato iscritto a scuola ma non abbia mai frequentato, entro quando dovrebbe venir ritirato per poter fare istruzione parentale dell’anno in corso?
Buongiorno Francesca,
Da quel che ci risulta, non esistono vincoli di questo tipo (fatta eccezione per il Trentino): secondo la Costituzione, infatti, i genitori sono i responsabili dell’istruzione e dell’educazione dei loro figli e spetta loro quindi decidere quale percorso intraprendere.
Saluti.
Una domanda: posso iniziare per mio figlio l’istruzione parentale conforme le norme, e farlo rientrare nella scuola in corso d’anno (per esempio nel secondo quadrimestre)?
Grazie
Ciao Rino,
Per la validità dell’anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno il 75% dei giorni di lezione.
Un saluto.
Nunzia
Salve,
Dove posso trovare riferimento a questa informazione?
Grazie,
Paolo
Buongiorno, vorrei ritirare mia figlia di 15 anni dal secondo anno di liceo scientifico di una scuola statale, avviando l’istruzione parentale. Mia figlia vorrebbe però cambiare tipologia di studi (tecnico turistico) e passare ad una scuola paritaria che prenderebbe le vesti di precettore. Sarebbe possibile poi fare gli esami di idoneità di tecnico turistico o deve continuare con gli studi scientifici? A giugno 2021 potrà passare alla classe successiva di istituto tecnico turistico della scuola paritaria scelta?
Buona sera Simona,
Avviare un percorso di istruzione parentale significa prendere in mano le redini.
Chiaro che potete cambiare indirizzo e certamente poi potete sostenere l’esame nella scuola che più si confà, per PTOF, al vostro percorso.
Cari saluti.
Nunzia
Un alunno/a in istruzione parentale può rientrare a frequentare la scuola pubblica in corso d’anno?
Buona sera Roberta,
La cosa è a discrezione del Dirigente.
Saluti.
Nunzia
Buonasera,
avrei un quesito. Ritirando mia figlia da scuola entro fine febbraio finiremo l’anno con l’educazione parentale e sosterrà l’esame di idoneità alla classe terza primaria. A settembre, probabilmente, rientrerà nel percorso scolastico tradizionale. Ho garanzia che possa essere nella stessa scuola e classe anche se nel frattempo cambieremo Comune di residenza?
Grazie in anticipo,
Laura
Ciao Laura,
Difficile!
La bambina è stata iscritta a scuola per il prossimo anno scolastico? Se sì, a quale?
La garanzia mi pare comunque improbabile, in questo caso. E a darla dovrebbe essere, semmai, un dirigente.
Saluti.
Nunzia
Buonasera, vorrei anche sapere se cambiando comune di residenza occorre dare comunicazione di istruzione parentale anche alla scuola della nuova residenza oltre che a quella frequentata. Grazie, Laura
Buonasera Nunzia, a gennaio abbiamo rinnovato normalmente l’iscrizione alla scuola frequentata. La scelta dell’educazione parentale è arrivata adesso visto l’evolversi della situazione Covid.
Ciao Laura,
Il fatto che abbiate fatto l’iscrizione, forse può aumentare le probabilità che dopo ritroviate il posto che avete lasciato libero nel frattempo. Ma non credo che se ne possa avere la certezza.
Cambiando la residenza, è opportuno inviare la comunicazione di istruzione parentale anche all’Istituto Comprensivo del nuovo territorio di residenza, e per conoscenza possibilmente anche al nuovo sindaco.
Saluti.
Buongiorno Nunzia, abbiamo avvisato il Sindaco del nuovo Comune di residenza ma non anche l’Istituto Comprensivo perchè ci hanno detto dalle Segreterie scolastiche delle scuole frequentate che la vigilanza è in capo a loro. Il non fare anche quest’ultima comunicazione cosa può comportare? Grazie in anticipo per il riscontro. Laura
Cara Laura,
La legge prescrive di comunicare la decisione di istruzione parentale al Dirigente del territorio di residenza.
Comunicarla anche al sindaco è quanto meno opportuno.
Scusa se sono laconica, ma questa comunicazione stile chat, così spezzettata e frammentaria, mi risulta confusa. Come sai, siamo disponibili anche telefonicamente e via mail, in modo che la comunicazione sia più completa e articolata.
Saluti.
Nunzia
Buonasera, è possibile scegliere il percorso parentale ad aprile ? Se la risposta è affermativa, decade l’iscrizione scolastica, alla scuola di appartenenza, o no?
Sto cercando i riferimenti legislativi in materia, il sito è molto ricco ma questo particolare non lo ritrovo.. Grazie mille
Buongiorno Lilli,
se si sceglie l’istruzione parentale si deve ritirare la propria iscrizione dalla scuola, queste due cose non possono coesistere.
L’unica cosa che cambia facendolo ad aprile è che l’anno scolastico risulta già concluso e non dovrete sostenere “l’esame annuale per il passaggio alla classe successiva”.
Spero di aver risposto al tuo quesito,
buona giornata,
Phoebe
Buongiorno,
ho un quesito a proposito dell’esame di riparazione di mia figlia quindicenne che non vuole sostenere l’esame di riparazione il prossimo settembre 2021.
Espongo velocemente: mia figlia di anni 15 ha frequentato il 2020/2021 la maggior parte del tempo in DAD, come tanti alunni, è stata rimandata in due materie ed ora non si sente pronta per l’esame e non lo vuole fare. Avendo deciso per la scuola parentale cosa e se devo mandare comunicazione alla scuola prima dell’esame o il fatto che sarà assente è già comunicazione?
Cordialmente
Buongiorno Mini Cri,
La situazione mi pare la seguente: la fanciulla non ha ottenuto a giugno l’ammissione alla classe successiva, ovvero la promozione. Il suo consiglio di classe ha deliberato di sospendere il giudizio fino a fine agosto per darle il tempo di prepararsi nelle materie dove aveva delle carenze. Dopo l’esame “di riparazione” (come dici tu), il consiglio dovrà decidere se è in grado di affrontare la classe successiva (essere promossa), oppure no.
Se lei non si presenta all’esame, continuerà a non avere l’ammissione alla classe successiva, (sarà bocciata), indipendentemente dalla comunicazione da parte della famiglia e anche dal fatto che scelga o meno l’istruzione parentale.
Se poi farà istruzione parentale, potrà pure cambiare l’indirizzo di studi, o meno, ma dovrà comunque fare l’idoneità come se quest’anno non avesse frequentato la classe che per cui ha fatto la dad. In altre parole, è come se il suo percorso scolastico si fosse fermato all’estate 2020.
Se hai altri dubbi, chiedi pure.
Un saluto.
Nunzia
Buongiorno, ho inviato, tramite pec, prima dell’inizio della scuola, il ritiro dalla frequenza scolastica per mia figlia, avrebbe dovuto frequentare le prima media.
L’Istituto continua a richiedermi il nulla osta da compilare e firmare per concludere la pratica.
Avendo una diversa residenza quest’anno, ho inviato la dichiarazione di parentale alla scuola vigilante, che insiste anch’essa a chiedermi il nulla osta.
Ho provato a capire…l’iscrizione ad un altro istituto non è obbligatoria, perciò perchè mi chiedono il nulla osta per poter ritirare mia figlia e contestualmente per poterla prendere in carico come scuola vigilante?
Ho interpretato male io? Esiste una normativa più specifica da consultare e far consultare?
Vi ringrazio molto dell’aiuto.
Buona giornata
Gentile Francesca,
Le tue perplessità sono anche le nostre. Come sai, noi sosteniamo che il nulla osta sia un’inutile complicazione del procedimento amministrativo.
Queste domande ti suggerisco quindi di rivolgerle a loro (via pec) e di chiedere una risposta scritta e rapida. E’ un tuo diritto, quello di essere informata sulla pratica che ti riguarda (e un loro dovere). In particolare, dovrebbero comunicarti quali leggi sostengono, a loro parere, la necessità del nulla osta per la cancellazione dai registri scolastici in caso di istruzione parentale.
Nel frattempo, avendo comunicato quanto dovuto per legge (D. Lgs. 62/17, art. 23), hai fatto tutto quello che dovevi.
Quando avrai la loro risposta scritta, si potrà valutare come procedere. Se vorrai, ci possiamo risentire.
Un caro saluto.
Nunzia
Buonasera,
Ho appena ritirato mio figlio di 16 anni frequentante la classe 3 superiore tramite dichiarazione di ricorso all’istruzione parentale, così come mi è stato indicato dal dirigente scolastico. Vorrei sapere se è possibile iscrivere mio figlio per l’anno scolastico prossimo, ripetendo la classe 3 poiché l’lndirizzo a cui vorrebbe iscriversi non è ancora arrivato alla classe 4 in quanto esistente da soli due anni in questa scuola. Avendo mio figlio 16 anni, la scuola è obbligata ad accoglierlo, oppure potremmo anche trovare resistenza da parte del dirigente scolastico?
Buongiorno Cata,
Se suo figlio potrà/dovrà ripetere la terza dipende principalmente dall’esito dell’esame di questo anno scolastico.
Potrebbe chiedere al Dirigente se e a quali condizioni può fare delle eccezioni (ma ho i miei dubbi).
Un caro saluto.
Buonasera!
Per l’anno scolastico 2022/23, sarà sempre valido il ritiro dalla scuola statale e passaggio all’istruzione parentale nel corso dell’anno? Se si decide a gennaio per l’istruzione parentale, a settembre-ottobre potrebbe rientrare alla scuola pubblica?
Ciao Daniela,
Non sappiamo cosa succederà durante l’anno scolastico 2022/2023: abbiamo ordinato la sfera di cristallo, ma ci sono dei ritardi nella consegna!
Il rientro nella scuola pubblica è teoricamente sempre possibile, fatta salva la disponibilità della scuola prescelta: questa potrebbe non avere la capienza sufficiente nelle aule o altri impedimenti di varia natura.
Saluti.
Salve! Quest’anno scolastico ho iniziato il percorso di 1ª media in istruzione parentale con mia figlia.
A settembre ho portato alla scuola in cui mia figlia è iscritta la dichiarazione di istruzione parentale.
Non ho comunicato il ritiro dalla scuola.
La scuola mi dice che non devo ritirare mia figlia, che può fare istruzione parentale restando iscritta; la scuola ha ricevuto queste indicazioni dal Provveditorato.
Vi sarei molto grata se poteste darmi dei riferimenti a supporto della necessità di ritirare il figlio dalla scuola se lo stesso è in istruzione parentale.
Grazie!
Ciao Simo!
Eccoti alcuni riferimenti e qualche argomentazione: https://www.laifitalia.it/faq/#1_E_legalmente_sostenibile_che_un_ragazzo_sia_iscritto_a_scuola_e_faccia_contemporaneamente_istruzione_parentale.
Il modulo di comunicazione di istruzione parentale che trovi su questo sito (Risorse, Modulsitica) contiene anche la dichiarazione per il ritiro.
Un saluto.
buonasera, mio figlio, alunno di classe 2 scuola secondaria, è in istruzione parentale dal 4 dicembre. i docenti l’hanno valutato sino al 4 dicembre. potrà essere scrutinato? il DS dice di no, perchè ritirato ufficialmente.
Buona sera Celeste,
Il DS ha ragione. Per essere scrutinati bisogna ritirarsi dopo il 15 marzo.
Saluti.
ho due figli iscritti in una scuola primaria non del comune di residenza, ma di un comune limitrofo della stessa provincia, volendoli ritirare e procedere con istruzione parenatale, la comunicazione va inviata anche all’istituto dove rientra la scuola di stradario. Grazie
Ciao Zeno,
Trovi la risposta qui: https://www.laifitalia.it/faq/#%E2%80%A6_la_dichiarazionecomunicazione_annuale.
Un saluto
Buongiorno,
io ho una figlia che frequenta la terza elementare e desideriamo toglierla da scuola ma evitando che perda l’anno scolastico.
Abbiamo dei dubbi su come procedere. Se la ritiriamo prima del 15 marzo dichiarando che procederemo con l’istruzione parentale dovrà poi sostenere un esame a fine anno per essere ammessa alla quarta elementare?
Se invece la ritiriamo dopo il 15 Marzo dichiarando che procederemo con l’istruzione parentale la bambina verrà scrutinata dalla scuola a fine anno sulla base dei risultati raggiunti prima del ritiro da scuola?
Potete suggerirci come procedere?
Grazie
Ciao Alessio,
Sì, le cose stanno come dici.
La scelta, poi, su come procedere, la dovete fare voi come famiglia.
Un caro saluto.
Buongiorno,
la scuola di mio figlio mi segnala che in base alla circolare ministeriale 29452 del 30 novembre 2021 avrei dovuto presentare la dichiarazione di istruzione parentale e il ritiro da scuola entro il 28 gennaio 2022 per l’anno 22/23 e che quindi la nostra dichiarazione è stata consegnata fuori tempo massimo.
Che cosa posso rispondere quando mi scriveranno in tal proposito?
Ringrazio e saluto cordialmente
Ciao Patrizia,
A questo link potresti trovare degli spunti: https://www.laifitalia.it/2022/01/06/nota-del-30-nov/.
Per il resto, possiamo sentirci direttamente.
Saluti.
Salve,
Stiamo avendo dei problemi per quanto riguarda la scuola parentale di nostra figlia relativa al 1 anno di scuola primaria. Avendo comunicato la nostra decisione alla dirigente scolastica dell’istituto lo scorso Agosto, non è stata presa in considerazione, essendo la “richiesta”( come la chiamata la dirigente) giunta oltre il tempo massimo consentito e priva del progetto didattico-educativo, dopo varie discussioni per telefono, la dirigente non ha voluto più sapere, quindi abbiamo consegnato al sindaco la comunicazione lo scorso settembre. Il sindaco ora, (a comunicazione ricevuta e protocollata) ci ha inviato tramite raccomandata, l’ ammonizione per assolvimento dell’obbligo scolastico con conseguente segnalazione alle autorità, nonostante nostra figlia stia avendo lezioni casa con i genitori e sia contentissima di ciò. Gentilmente, sarebbe possibile avere qualche consiglio in merito alla risposta da inviare al sindaco e sul da farsi, ringrazio anticipatamente, in attesa buona giornata.
Ciao Diego,
Innanzi tutto si può chiedere al sindaco su quali basi normative formula la sua ammonizione (è lui che deve informare noi).
Poi gli si può fare presente che in Italia non esiste l’obbligo scolastico ma il dovere di istruzione (v. Costituzione, art 33) e che, di conseguenza, l’istruzione parentale è legale e non rientra nell’evasione/non assolvimento dell’obbligo e nemmeno nella cosiddetta dispersione scolastica.
Gli si può ricordare che avete espletato tutti gli adempimenti amministrativi in capo ai genitori che scelgono l’istruzione parentale secondo la norma vigente (D.Lgs. 62/2017 art 23.
Riguardo al tema del progetto didattico-educativo, puoi ispirarti alle considerazioni svolte a questo link:
https://www.laifitalia.it/2022/01/06/nota-del-30-nov/.
Puoi anche leggere il nostro vademecum sui diritti e doveri in homeschooling.
Se ti può essere utile, chiama pure qualcuno di noi: il presidente, me, il referente della tua zona o un altro dei nostri consulenti volontari.
Per i casi veramente difficili, c’è la possibilità che l’Associazione si interfacci direttamente con l’istituzione in questione.