L’esame di idoneità non è lo strumento proprio di verifica per HS

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15/03/2018

Ciao a tutti,
quest’anno è il primo anno che abbiamo a che fare con la scuola, il primogenito sarebbe ora in prima elementare.
Abbiamo il problema che la dirigente è convinta che dobbiamo fare l’esame d’idoneità ogni anno. Ci ha anche inviato una mail con riferimenti a leggi che giustificano la sua affermazione.
Cercherò probabilmente di avere a che fare con qualche altra dirigente, oppure di rispondere a tono, se riesco a farmi aiutare da qualche associato LAIF competente.
=)
La questione è ancora aperta. Se volete vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Grazie per tutto il lavoro,
Phoebe

 

24/04/2018

Primo aggiornamento:
Per tutelarci nel mentre che cercavamo di capire se con la DS territoriale si riusciva a dialogare, abbiamo preso accordi con un’altra scuola consigliata da un’amica. In realtà anche in quella scuola si parla sempre di esame di idoneità, ma la DS è stata molto aperta e cordiale, spiegando che non c’erano problemi a decidere insieme gli argomenti dell’esame, in base al lavoro fatto da noi in famiglia.
Dall’altro lato abbiamo inviato via pec alla DS locale e per presa conoscenza anche al Sindaco e all’Assessore ai servizi scolastici del Comune di residenza una lettera molto ben scritta, grazie all’aiuto di alcuni dell’associazione LAIF. Eccola di seguito:

Oggetto: Richiesta di colloquio di verifica / accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Gentilissima Dott.sa XYZ,
facendo seguito alla nostra “Richiesta di colloquio di esame” del 05/02/2018 e in risposta alla Vostra comunicazione con oggetto “adempimenti istruzione parentale” del 07/03/2018, riportiamo le nostre considerazioni, nate dal confronto con gli altri membri dell’associazione LAIF – L’Associazione Istruzione Famigliare. Tali considerazioni sono da intendersi come la nostra posizione in merito alla Vostra richiesta di assolvimento dell’esame di idoneità alla classe seconda per nostro figlio XYZZ.
A scanso di equivoci, vorremmo premettere che noi non mettiamo in discussione il dovere della pubblica amministrazione di operare l’accertamento sulla nostra famiglia in merito all’effettiva messa in atto del dovere da parte dei genitori di istruire i figli. Intendiamo però evidenziare alcuni aspetti della questione, che la caratterizzano.
La legislazione, ai vari livelli(1), affida ai genitori la responsabilità in merito all’educazione e all’istruzione della prole: i genitori possono scegliere se mandare i figli a scuola perché acquisiscano l’istruzione e l’educazione, o possono assumersi direttamente l’impegno di provvedervi senza iscrivere i propri figli ad una scuola, sia essa pubblica o privata, paritaria, o anche non.
Se mandano i loro figli a scuola, possono scegliere quella che più si confà alle loro aspirazioni educative e di istruzione, valutando il Piano di Offerta Formativa che ogni scuola elabora secondo una propria strategia complessiva. Quindi, si afferma la possibilità, in capo ai genitori, di ritagliare a misura dei propri figli, per quanto è possibile, l’attività di istruzione ed educazione. Si ribadisce cioè, anche in questo ambito, il concetto della responsabilità genitoriale e si dà sostanza all’art. 33 della Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”
Fare istruzione famigliare non è necessariamente fare scuola a casa, vale a dire impartire l’istruzione che verrebbe somministrata fra le mura scolastiche, semplicemente presso la propria abitazione. In questo caso, potrebbe risultare coerente l’accertamento nei termini di esame scolastico annuale.
Fare istruzione famigliare significa seguire dei percorsi di apprendimento e di educazione che possono discostarsi da quelli scolastici, sia nei tempi che nei contenuti; anche in questo caso si sostanzia l’art. 33 della Costituzione sopra citato.
In altri termini, praticare questa modalità famigliare di educazione e di istruzione vuol anche dire far coincidere le peculiarità della giovane persona in apprendimento con la complessità del processo dell’apprendimento medesimo. Si vedano anche a questo proposito le bellissime “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del MIUR (2012), in particolare ai capitoli “Cultura scuola persona” e “Finalità generali”.
Appare chiaro come vi siano divergenze strutturali e concettuali tra l’esperienza scolastica e l’apprendimento in famiglia, che rendono in teoria e di fatto inapplicabile, in un’ottica di salvaguardia e di rispetto dei diritti – naturali e maturati nella legislazione – l’ipotesi dell’esame scolastico annuale. Il legislatore non ha, fino ad oggi, declinato l’art. 30 della Costituzione, che pone in capo ai genitori la responsabilità per l’educazione e l’istruzione della prole. Allo Stato, il compito di verificare che questi abbiano “la capacità tecnica ed economica” (Art. 111, comma 2, Testo Unico DL 297 del 16/04/1994) per adempiere a questo dovere genitoriale.
Operando un passaggio non pienamente esaustivo né logicamente compiuto, una certa tendenza (2) (v. nota 5371 del 23/04/2014 da Lei citata) ha portato a far ritenere inevitabile il fatto che questa verifica dovesse trasferirsi sui figli e non sui genitori, per di più, con le modalità tipiche in applicazione ad alunni e studenti frequentanti la scuola. In realtà, su questo punto, la circolare contraddice la legge, la quale prevede che i genitori, unici responsabili della scelta di istruzione, siano tenuti solo a dimostrare le proprie capacità e possibilità. Per esempio, dimostrando di aver elaborato un progetto di istruzione con degli obiettivi o con delle metodologie aderenti all’individualità dei propri figli e/o facendo una relazione finale, oppure partecipando a degli incontri intermedi con la scuola di riferimento.
Quindi, di fatto, si inibisce la fruizione di un diritto del cittadino-genitore proclamato con chiarezza in più passaggi dalla Costituzione stessa.
La seconda circolare da Lei citata (N. 1865 del 10/10/2017) mantiene in vita l’ambiguità di fondo, in contraddizione ancora con la legge (la quale consente legittimamente di seguire delle procedure diversificate), creando disorientamento e tensione. Infatti, i soggetti posti al centro del ragionamento sono “alunne e alunni”, categorie applicabili ai frequentanti una scuola (e non ai bambini/ragazzi in istruzione parentale), e l’esame è invocato per “il passaggio alla classe successiva”, mentre invece il giovane in apprendimento famigliare non passa a nessuna classe successiva, in quanto segue una tempistica e una contenutistica personalizzate, che, come già detto – in piena legalità – possono non coincidere con quelle scolastiche curricolari. Evidentemente, se il giovane chiedesse di rientrare nel ciclo scolastico, dovrebbe dimostrare, anche attraverso l’esame, di essere al passo con la classe in cui chiede di essere inserito.
Con una certa precipitazione si dice che coloro i quali fanno istruzione famigliare dovranno attenersi a questa prassi, di fatto sovrapponendo forzatamente un sistema ad un altro, senza che vi sia un necessario apparato di raccordo, creando disagi sia da una parte che dall’altra… peccato che in mezzo ci stia il giovane!
Se pur non “alunno o alunna”, il giovane in apprendimento famigliare è una persona che sta ponendo in essere le sue potenzialità individuali e sociali ed è portatore di diritti specifici, che l’amministrazione dello Stato ha il dovere di salvaguardare.
La famiglia è doverosamente impegnata a perseguire i valori sociali dell’educazione e dell’istruzione della prole e in questo deve essere assecondata dallo Stato, che nella Costituzione (Art. 31 (3)) inequivocabilmente e solennemente vi si impegna.
Pertanto, proponendo una lettura sostanziale e dei contenuti della legislazione, della Carta dei diritti dell’uomo, di quella dei diritti del fanciullo, della Costituzione Italiana e delle sue declinazioni applicative fino alle più recenti, oltre che dell’aspetto umano insito soprattutto in ogni azione rivolta ai giovani, si propone di approcciare la “verifica / accertamento”, in questo caso, con modalità armonizzate e concordate.
Cosa vi è da accertare / verificare da parte dell’amministrazione? La lettura storica, culturale, legislativa e logica può portare legittimamente a dire che ciò che deve essere verificato è il fatto che, in famiglia, con modalità civili e rispettose dei diritti umani e del fanciullo, si stia procedendo in un processo di apprendimento. Non è da quantificare, ad esempio, con un voto, quanto il giovane conosce del programma che a scuola stanno svolgendo i suoi coetanei, per le ragioni solo accennate sopra. Questo tipo di verifica, applicata al bambino in apprendimento famigliare, se non richiesta, non corrisponde a nessuna azione educativa e di crescita civica (che lo Stato ha il dovere di rivolgere ai giovani) (4); è invece un’azione di pressione impropria sulle potenzialità sociali e personali dell’individuo.
Si propone quindi di sostenere la “verifica / accertamento” attraverso un colloquio tra la famiglia e la scuola, in cui, alla presenza di noi genitori, nostro figlio e noi stessi possiamo mostrare ed esplicare il lavoro svolto. L’incontro potrebbe avvenire presso la nostra abitazione (ma non necessariamente), in modo che anche il luogo principale in cui svolgiamo la nostra attività possa raccontare il nostro impegno.
Restiamo a disposizione per concordare i dettagli e/o per ulteriori chiarimenti.
Ringraziamo sentitamente per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti,
firmato xxxxx
Note:
1) Art. 26, comma 3, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.” (i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del tipo di educazione (in inglese, anche istruzione) da impartire ai loro figli).
Principio settimo, Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989: “Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori.”
Art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…).
Articolo 147 del Codice Civile: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”
Art. 113 del Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994: “Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico
1. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”.

2)Resta comunque il dato che, secondo la gerarchia delle Leggi dello Stato Italiano, una circolare ministeriale e le note a lei riferenti non possono imporre obblighi di legge al cittadino, ma solo regolamentare la gestione interna alla pubblica amministrazione. Le circolari rimangono al di fuori delle fonti del diritto e non hanno la capacità di innovare l’ordinamento giuridico. Di conseguenza, da sole non possono imporre alcun obbligo in capo ai genitori o comunque ai cittadini. Sia la Cassazione (sentenze del 2007 e del 2009) che il Consiglio di Stato hanno affermato la natura interna (nel senso di atti interni alla Pubblica Amministrazione) delle circolari e hanno entrambi chiarito la mancanza del potere di normare in capo a questo tipo di atto.

3) Art. 31 della Costituzione: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

4)Nella circolare da Lei citata, leggo: “Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze. abilità e competenze …”. Si vedano inoltre svariati passaggi delle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del settembre 2012.
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A questo punto la DS locale ha deciso di incontrarci di persona, cosa che precedentemente ci aveva negato, quindi come primo risultato siamo stati soddisfatti.
Alla fine dell’incontro di persona tuttavia ci siamo ritrovati ad accettare comunque un esame di idoneità, seppur tarato sul programma realmente svolto da noi.
Al momento sono personalmente delusa dal non essere riuscita ad ottenere una verifica diversa, anche se allo stesso tempo sono contenta di aver visto un cambiamento di posizione da parte della DS.
Spero davvero che come Associazione riusciremo a dare voce alla cultura dell’homeschooling, per fare in modo che non si verifichino più richieste improprie da parte delle scuole. Spero almeno che come famiglia l’anno prossimo riusciremo a fare un altro passo avanti in questa direzione.
Per ora dobbiamo incontrare le maestre noi genitori e il figlio e mostrare loro cosa abbiamo fatto durante l’anno. Potesse essere questa la verifica, sarei al settimo cielo! Invece quella sarebbe la sede di decisione del tema da trattare in esame.
Sicuramente chiederemo ancora una volta di essere presenti durante l’esame.
Vi terremo aggiornati,
Phoebe

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