
02/06/2018
ACCERTAMENTO ISTRUZIONE IN FAMIGLIA AI SENSI d.l. 62 DEL 2017, ART. 23.
Condividiamo di seguito la nostra risposta alla DS che ci ha richiesto (“al fine di documentare il percorso degli studenti fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”):
“- esito anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 di vostro figlio XY;
– comunicazione di come si intende assolvere l’obbligo scolastico di YZ e/o copia della richiesta di esame di idoneità alla classe successiva dello stesso.”
A tutt’oggi non abbiamo avuto riscontro, né ulteriori richieste. Solo, allo sportello, durante il protocollo, ci è stato detto che, se non ci fossero stati problemi, la pratica sarebbe stata archiviata.
Saluti.
Nunzia e Sergio.
Oggetto: Assolvimento obbligo di istruzione di LYZ e LXY.
Rif.: Vs nota prot. _____________.
Gentile Dirigente prof.ssa XYZ,
Nel dare riscontro alle Sue richieste, vorremmo ringraziarLa per averci dato l’opportunità di intervenire in merito ad una materia che, giocoforza, pone dirigenti scolastici e famiglie nella necessità di un confronto, per uscire da un’impasse che la contraddittorietà della legislazione alimenta.
La legislazione, ai vari livelli(1), affida ai genitori la responsabilità in merito all’educazione e all’istruzione della prole: i genitori possono scegliere se mandare i figli a scuola perché vengano istruiti ed educati, o possono assumersi direttamente l’impegno di provvedervi senza iscrivere i propri figli ad una scuola, sia essa pubblica o privata, paritaria, o anche non.
Se mandano i loro figli a scuola, possono scegliere quella che più si confà alle loro aspirazioni educative e di istruzione, valutando il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che ogni scuola elabora secondo una propria strategia complessiva e che viene presentato annualmente nei famosi campus o open day, ecc. Quindi si afferma la possibilità, in capo ai genitori, di ritagliare a misura dei propri figli, per quanto è possibile, l’attività di istruzione ed educazione. Si ribadisce cioè, anche in questo ambito, il concetto della responsabilità genitoriale e si dà sostanza all’art. 33 della Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”.
Fare istruzione famigliare non è necessariamente fare scuola a casa, vale a dire impartire l’istruzione che verrebbe somministrata fra le mura scolastiche, semplicemente presso la propria abitazione. In questo caso, potrebbe risultare coerente l’accertamento nei termini di esame scolastico annuale.
Fare istruzione famigliare significa invece seguire anche dei percorsi di apprendimento e di educazione che possono discostarsi, sia nei tempi che nei contenuti, da quelli scolastici standardizzati; anche in questo caso si sostanzia l’art. 33 della Costituzione sopra citato.
In altri termini, praticare questa modalità famigliare di educazione e di istruzione vuol anche dire far coincidere le peculiarità della giovane persona in apprendimento con la complessità del processo dell’apprendimento medesimo ed accompagnarla in un percorso personale. Si vedano anche a questo proposito le bellissime “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del MIUR, 2012, in particolare ai capitoli “Cultura scuola persona” e “Finalità generali”.
Appare chiaro come vi siano divergenze strutturali e concettuali tra l’esperienza scolastica e l’apprendimento in famiglia, che rendono in teoria e di fatto inapplicabile, in un’ottica di salvaguardia e di rispetto dei diritti, sia naturali che maturati nella legislazione, l’ipotesi dell’esame scolastico annuale.
Il legislatore non ha, fino ad oggi, declinato l’art. 30 della Costituzione, che pone in capo ai genitori la responsabilità per l’educazione e l’istruzione della prole. Allo Stato, il compito di verificare che questi abbiano “la capacità tecnica od economica” (Art. 111, comma 2, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994(2)) per adempiere a questo dovere genitoriale.
Operando un passaggio non pienamente esaustivo né logicamente compiuto, una certa tendenza(3) ha portato a far ritenere inevitabile il fatto che questa verifica dovesse trasferirsi sui figli e non sui genitori, per di più, con le modalità tipiche in applicazione ad alunni e studenti frequentanti la scuola.
Questa interpretazione, non condivisa da tutti i dirigenti scolastici, di fatto inibisce la fruizione di un diritto del cittadino-genitore proclamato con chiarezza in più passaggi dalla Costituzione stessa.
In realtà la legge prevede che i genitori, unici responsabili della scelta di istruzione, siano tenuti “solo” a dimostrare le proprie capacità o possibilità. Come? Per esempio, dimostrando di aver elaborato un progetto di istruzione con degli obiettivi o con delle metodologie aderenti all’individualità dei propri figli. E/o facendo una relazione finale, oppure partecipando a degli incontri intermedi con la scuola di riferimento.
Se da una parte l’art. 23 del D.L. 62/2017 sembra fornire l’appoggio per sostenere la posizione che Lei espone, dall’altra una lettura logico-sistematica del dettato dello stesso decreto(4), come pure della legislazione che lo ha preceduto (5), portano con ampio grado di persuasione a poter dedurre che l’accertamento del dovere-diritto all’istruzione dei giovani, da parte dell’autorità scolastica vigilante, debba avvenire in termini affatto diversi dall’esame scolastico su curricolo di una scuola.
Cosa vi è da accertare da parte dell’amministrazione? La lettura storica, culturale, legislativa e logica può portare legittimamente a dire che ciò che deve essere verificato è il fatto che, in famiglia, con modalità civili e rispettose dei diritti umani e del fanciullo, si stia procedendo in un processo di apprendimento. Cioè che il processo di apprendimento sia in atto.
Non è da quantificare, ad esempio, con un voto, quanto il giovane conosce del programma che a scuola stanno svolgendo i suoi coetanei, per le ragioni solo accennate sopra. Questo tipo di verifica, applicata al bambino/a in apprendimento famigliare, se non richiesta, non corrisponde a nessuna azione educativa e di crescita civica (che lo Stato ha il dovere di rivolgere ai giovani)(6); è invece un’azione di pressione impropria sulle potenzialità sociali e personali dell’individuo. Mentre invece l’amministrazione dello Stato ha il dovere di salvaguardare le potenzialità individuali e sociali nonché i diritti della giovane persona.
Noi qui riconosciamo pienamente il dovere-diritto dello Stato di accertarsi, allorquando non provveda direttamente all’istruzione, che questa venga fornita ai giovani, per la salvaguardia del diritto degli stessi e per la tutela dello sviluppo della società. Rivendichiamo altresì il diritto di essere riconosciuti nell’esercizio più pieno possibile del dovere di genitorialità, nell’espletamento delle fondamentali funzioni dell’educazione e dell’istruzione; nell’ottemperanza della priorità costituzionale che pone in capo ai genitori, prima che allo Stato, la responsabilità per i sopraddetti obblighi.
Dal momento che l’accertatore vigilante ha raccolto gli elementi che ritiene necessari e sufficienti, per dimostrare la capacità dei genitori, egli ha svolto il suo dovere.
Quali sono questi elementi? Nessuno lo dice e quindi la loro individuazione è esercizio di buon senso e di intelligenza (nel senso etimologico di intelligere) delle situazioni famigliari, nella loro attualità e storia: è ascolto ed accoglimento della progettualità di istruzione che la famiglia in apprendimento mette in atto, in rapporto alla specificità dei giovani e del percorso che hanno fatto fino ad ora.
La verifica della capacità di istruire la prole, essendo questo che la legge chiede, si può formare in modi diversificati, ma che devono commisurare la necessità dell’accertatore di acquisire gli elementi sufficienti e necessari e la specificità e coerenza progettuale dei genitori in istruzione famigliare.
L’ordinamento scolastico identifica chiaramente il momento della valutazione delle conoscenze e competenze nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. E’ lì che l’istituzione statale misura quanto è stato recepito, la sistematicità, l’idoneità sociale del sapere introiettato dal giovane, le competenze sviluppate, ecc. Fino a quel punto, ma anche dopo quel passaggio, il processo di apprendimento, sia esso dentro o fuori dalla scuola, costituisce un continuum. L’accertatore/Dirigente scolastico quindi di anno in anno avrà potuto (o potrà) verificare, acquisendo ad esempio gli elementi di cui sopra, che sia in atto o meno un processo di apprendimento fondato, coerente ed organico con i valori universali della convivenza umana ed ambientale e dei diritti della persona.
Nel nostro specifico, abbiamo operato la scelta di compiere un percorso sostanzialmente parallelo alla programmazione scolastica con personalizzazioni aggiuntive fino al conseguimento del diploma di terza media, sia per YZ che per XY, con i risultati che già avete registrato.
Per gli anni successivi, abbiamo individuato con loro come più consona la modalità dell’apprendimento auto-diretto ed assistito per la prosecuzione degli studi che sfoceranno poi nell’esperienza universitaria.
Pertanto, per ciò che concerne l’esperienza educativa ed istruttiva di XY, non prevediamo di approcciare esami che, per quanto argomentato sopra, non potrebbero che essere improntati su materie e/o conoscenze che non tengono conto del suo percorso di studio attuale.
Nel caso di YZ, le motivazioni e le scelte sono le medesime, con la nota aggiuntiva che il decreto 62/17, semmai potesse essere inteso legittimamente nel senso “corrente”, ha iniziato la sua efficacia successivamente all’anno scolastico 2016/17, cioè dopo il decimo anno di “obbligo di istruzione” di nostro figlio. E pertanto non è applicabile nello specifico.
Riteniamo non improprio e pienamente lecito considerare accertate le nostre capacità e possibilità, dal momento in cui:
1. in concomitanza con la dichiarazione di istruzione famigliare, abbiamo dichiarato le coordinate delle nostre capacità tecniche o economiche,
2. fino alla conclusione dell’ottavo anno di istruzione, i nostri figli hanno conseguito buoni risultati agli esami della scuola statale,
3. ci muoviamo secondo una progettualità precisa, imperniata e ritagliata sulle individualità e aspirazioni di ciascuno dei nostri figli, secondo una modalità che può essere definita di apprendimento auto-diretto ed assistito,
4. di questa nostra progettualità possiamo render conto, se Lei lo ritiene utile, in una relazione scritta (preventiva e/o consuntiva) sui percorsi di apprendimento dei nostri ragazzi.
Tutti questi elementi (all’1 al 4) possono legittimamente definire in misura sufficiente l’azione di accertamento dell’esercizio di diritto/dovere di istruire la prole(7).
In alternativa, un incontro informale tra Lei e la nostra famiglia potrebbe ulteriormente testimoniare che vi è in atto un processo di apprendimento e di educazione coerente, consapevole e fondato su principi e prassi pienamente compatibili con lo sviluppo armonico delle persone e di un loro senso, ricco ed articolato, della cittadinanza, della convivenza sociale e di quella ambientale.
Saremmo lieti di poterLa incontrare per concordare con Lei gli ulteriori passi.
Cordiali saluti.
Data di protocollo: 09/05/2018
_____________________________________________
1) Art. 26, comma 3, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.” (i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del tipo di educazione (in inglese, anche istruzione) da impartire ai loro figli).
Principio settimo, Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989: “Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori.”.
Art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…).
Art. 147 del Codice Civile: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione auto-diretto e delle aspirazioni dei figli.”
Art. 113 del Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994: “Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico
1. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”.
2) Art. 111 Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994: “Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
Comma 2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
Questo passaggio evidenzia che due sono gli obblighi previsti dalla legge per i genitori che si assumono direttamente il compito di istruire i propri figli: dimostrare la propria capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
3) Si è instaurata nel tempo e si è “insediata” nella “normalità”, la concezione che alla scuola siano demandate le varie educazioni ed istruzioni e che la famiglia debba o possa, sostanzialmente, delegare comodamente ciò che è di propria competenza e responsabilità.
La lettura più semplice (nel senso del raggiungimento del concetto essenziale) e logica del sistema legislativo, corroborata dalle anche recenti acquisizioni in ambito scientifico, filosofico e sociale, riconducono, invece, al dettato costituzionale nella sua originaria e chiara espressione: è responsabilità dei genitori l’educazione e l’istruzione della prole e ancora.. .. le arti e le scienze sono libere come libero è il loro insegnamento.
4) Art. 23 del D.L. 62/2017 : “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”
I soggetti posti al centro del ragionamento sono “alunne e alunni” o “studenti”, categorie applicabili ai frequentanti una scuola, e non ai bambini/ragazzi in istruzione parentale. L’esame è invocato per “il passaggio alla classe successiva”, mentre invece il giovane in apprendimento famigliare non passa a nessuna classe successiva, in quanto segue una tempistica e una contenutistica personalizzate, che, come già detto, in piena legalità, possono non coincidere con quelle scolastiche curricolari. Evidentemente, se il giovane chiedesse di rientrare nel ciclo scolastico, dovrebbe dimostrare, anche attraverso l’esame, di essere al passo con la classe in cui chiede di essere inserito.
Visto e considerato che la legge non distingue le varie sfaccettature e tipologie di istruzione famigliare, più probabilmente, il legislatore pensa qui agli alunni/e delle scuole parentali (Steiner, Montessori, ecc.) che, quelli sì, passano alla classe successiva.
Con una certa precipitazione si deduce che anche coloro i quali fanno istruzione famigliare dovranno attenersi a questa prassi, di fatto sovrapponendo forzatamente un sistema ad un altro, senza che vi sia un necessario apparato di raccordo, creando disagi sia da una parte che dall’altra … dove in mezzo però ci sta il giovane!
Se pur non “alunno o alunna” e nemmeno “studente”, il giovane in apprendimento famigliare è una persona che sta ponendo in essere le sue potenzialità individuali e sociali ed è portatore di diritti specifici, che l’Amministrazione dello Stato ha il dovere di salvaguardare.
5) Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, Art 1, comma 4: ”I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.” Si ribadisce la linea espressa nel Testo Unico del 1994.
Ma anche i già citati art. 26, comma 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il Principio settimo, Dichiarazione dei diritti del fanciullo, l’art. 30 della Costituzione, l’articolo 147 del Codice Civile, l’art. 113 del Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994.
6) Nella nota 1865 del 10/10/17, leggo: “Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze. abilità e competenze …”. Si vedano inoltre svariati passaggi delle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del settembre 2012. Anche in ambito scolastico, sono il processo formativo e la crescita personale che rappresentano l’obiettivo e l’oggetto della verifica e valutazione.
7) Art. 111, comma 2, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994.