
29/04/2018
Non abbiamo contenziosi e/o problemi particolari con DS.
Abbiamo pero’ incontrato una certa difficoltà e discriminazione da parte l’INPS per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennità di frequenza a ns. figlio.
Dopo mesi e una serie di contatti informali tramite patronato (CAF) che a nulla hanno portato, abbiamo deciso di scrivere direttamente al funzionario INPS di competenza per far valere i ns. diritti. E, usando un linguaggio fermo e deciso con lettera raccomandata, in poco tempo abbiamo ottenuto quello che ci spettava, senza, tra l’altro, dover interpellare avvocati.
Pubblico la lettera in forma anonima nella speranza possa essere utile a qualcuno, presente comunque, come sempre, che, per ottenere il massimo risultato, il tutto va personalizzato e tagliato su misura in base al vissuto personale.
“Raccomandata A/R
Luogo, data
Oggetto: Educazione Parentale
Egr. Sig. xxxxxx,
Le scriviamo in merito alla decisione di istruire nostro figlio xxxx con l’educazione parentale.
Essendo nostro figlio affetto da xxxx dall’età di xxx anni, abbiamo richiesto all’Inps di corrisponderci l’indennità di frequenza tramite l’Istituto di Patronato “xxxxx”. Dopo molti mesi, con nostro grande stupore, con mail del xxxx, veniamo informati dal citato Istituto che la Direzione Provinciale di xxxx, nella persona del Sig. xxxxx, avrebbe comunicato che “l’indennità di frequenza verrà corrisposta a condizione che il bambino venga promosso a fine anno scolastico”.
Nel dubbio, o meglio nella certezza, vi siano stati dei fraintendimenti tra il citato Istituto e l’Inps, siamo a scriverle direttamente questa lettera nell’auspicio che né ora né in futuro nostro figlio verrà discriminato da tutti gli altri alunni.
L’art. 8 del d.lgs 59/2004, infatti, avente ad oggetto “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione” relativamente alla valutazione nella scuola primaria, al quarto comma prevede che:
“Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede inoltre che : “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”.
Alla luce di tali disposizioni:
L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale , di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe. Chi proviene da scuola paterna deve sostenerlo se vuole iscriversi a scuola statale o paritaria.
Sottoporsi all’esame di idoneità è un obbligo per chi vuole “lasciare” la scuola paterna. Chi intende proseguire in tale tipo di istruzione può chiedere di sostenere l’esame di idoneità ma non è certo obbligato a sottoporsi all’esame di idoneità.
Ciò premesso, certi che eseguirà pedissequamente quanto previsto dalla vigente normativa, avendo già fornito, tramite il citato Patronato la documentazione attestante l’esercizio dell’Educazione Parentale per nostro figlio xxxx, residente in xxxx, (documentazione che, per comodità, alleghiamo alla presente), Le forniamo di seguito gli estremi di conto corrente su cui bonificare immediatamente (e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento – anche via mail – della presente) gli arretrati e le future somme riconosciute per l’indennità di frequenza.
In fede,
Firma di entrambi i genitori”