Dalla famiglia coinvolta abbiamo ricevuto un estratto delle motivazioni della sentenza pronunciata presso il Tribunale di Pescara.  Quest’ultima ha prosciolto dall’accusa di non aver ottemperato all’obbligo di istruzione la coppia genitoriale che, prima del 2016, non aveva richiesto l’esame di idoneità per l’accesso alla classe successiva.
L’art. 731 del Codice penale prevede infatti che “chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza  sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione [elementare], è punito con l’ammenda fino a trenta euro.”

Senza entrare qui nello specifico tecnico-legislativo, quello che si può leggere nel testo a noi pervenuto e che ritengo di sottolineare è la struttura concettuale portante delle motivazioni del giudice:

  • Pur “esimendosi, in questa sede, dall’affrontare analiticamente il tema della gerarchia delle fonti”, il giudice rileva come “dall’inosservanza dell’”obbligo” di sostenere l’esame di idoneità, prescritto da circolari ministeriali, non possa derivare la violazione dell’obbligo scolastico, sanzionato penalmente.” Si afferma cioè che l’esame di idoneità e l’istruzione parentale sono due categorie diverse e perciò non necessariamente interconnesse una all’altra: il fatto di non far sostenere l’esame scolastico, di per sé, non significa che la famiglia non abbia assolto al dovere costituzionale dell’istruzione. Perciò non è reato. L’esame scolastico in sé non raduna, celebra e sancisce di fronte allo Stato la messa in opera di un’idonea attività di istruzione dei propri figli da parte dei genitori. “Di conseguenza, non può trovare applicazione l’art. 731 c.p., che comporterebbe la violazione sia del fondamentale principio di tassatività, sia del suo logico corollario del divieto di analogia in malam partem”.

 

  • Il giudice mette in luce che non “vi è prova che i genitori siano venuti meno all’obbligo di scolarizzazione nei confronti” della prole.

 

  • Anzi, il sistema degli elementi prodotti a dimostrazione dell’attività di apprendimento e delle capacità della famiglia, alternativo all’esame, sono stati ritenuti, in questo caso, sufficienti per dimostrare l’ottemperanza genitoriale.

 

  • La preoccupazione della Dirigente era di tipo puramente burocratico, come lei stessa dichiara (La dirigente ha riferito: “sicuramente i contenuti ci sono, io non contesto neanche il loro metodo, per me è una questione burocratica”; né ha potuto escludere che il minore avesse ricevuto un’istruzione elementare, non avendo potuto effettuare alcun riscontro diretto).

 

  • Il giudice ritiene insufficiente la motivazione burocratica addotta dalla dirigente per giustificare l’azione penale intrapresa contro la famiglia, quindi avvalora sostanzialmente l’interpretazione della famiglia che muove da un approccio concreto e di sostanza, al momento legittimo della verifica.

 

Lo Stato può acquisire da fonti ed elementi diversi i dati sufficienti e necessari per svolgere la sua funzione di verifica e/o accertamento. Questo è leggibile e di fatto è il pilastro che sostiene la risoluzione del giudice, il quale dà luogo allo spazio della responsabilità e libera scelta sia della famiglia che del dirigente. Quest’ultimo infatti è chiamato alla vigilanza e all’accertamento ma la strumentazione con la quale può svolgere la sua funzione non è limitata all’esame scolastico di idoneità, opportunamente e coerentemente con l’art. 33 della Costituzione. Ogni dirigente può, e quindi dovrebbe, commisurare la propria azione di accertamento al caso specifico.

Il giudice, nel suo percorso, consente legittimamente di porre questi termini alla questione degli esami scolastici, che l’art. 23 del decreto 62/17 non ha rimosso. E conclude: “Accertate le modalità del fatto, ritenuto che nel caso di specie, la condotta contestata ai prevenuti attiene alla mera inosservanza delle prescrizioni ministeriali volte a consentire alle autorità preposte il controllo e la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione parentale, piuttosto che alla inottemperanza dell’obbligo scolastico in sé, di cui peraltro non è stata data prova, e che tale comportamento non è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 731 c.p., gli imputati vanno pertanto assolti, perché il fatto non sussiste.”

Per rispetto della privacy e per scelta della famiglia, le motivazioni non vengono pubblicate integralmente.

Le motivazioni della sentenza di Pescara sono state pubblicate

2 pensieri su “Le motivazioni della sentenza di Pescara sono state pubblicate

  • 2 Dicembre 2018, 11:22 alle
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    Un plauso al questa famiglia che ha saputo portare avanti le proprie idee con coraggio e determinazione.

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  • 7 Dicembre 2018, 21:08 alle
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    Fantastico! Questa sentenza dà speranza e aiuta a chiarire meglio le cose come stanno, obblighi, doveri e diritti.
    Grazie anche a voi di Laif!

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