Lettera aperta sulla nota del 30 nov. 2021

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Da sempre attenta agli aspetti etici e dell’istruzione parentale e impegnata nella rivendicazione dei diritti degli homeschooler, LAIF ha rilevato alcune criticità nella nota N° 0029452 del 30 novembre 2021. Quelle che seguono sono le considerazioni che l’Associazione ha sviluppato.

Premessa

In tanti casi, i genitori che scelgono legittimamente l’istruzione parentale, sono adulti che riprendono in capo le funzioni e le responsabilità che Madre Natura ha attribuito loro e che gli ordinamenti internazionali e nazionali confermano, addirittura con solennità. La scelta dell’istruzione parentale, al pari dell’approccio scolastico, rappresenta spesso un’eccellenza educativa e quindi, in quanto tale, va riconosciuta in tutte le sue fasi. Pertanto deve essere vista e vissuta nei  termini di promozione e sussidiarietà che la Costituzione auspica e prefigura, proprio all’articolo 118.

Certamente opportuni sono i richiami al Codice Civile contenuti nella circolare. La nostra Costituzione pone nella  categoria dei rapporti etico-sociali i soggetti portanti e costitutivi della nostra società, definendo altresì i ruoli che nella struttura civica devono avere. L’articolo 30[1], seppur spesso equivocato, è chiaro nel dire quali siano le funzioni e le responsabilità. L’art.33[2], già solo nei primi due fondamentali paragrafi, delinea con limpidezza quali siano gli spazi di movimento. Come pure l’art 118[3], non di rado dimenticato, definisce il carattere del rapporto tra i vari organi che di fatto sostanziano lo Stato.

Tuttavia, alcuni aspetti della nota del 30 novembre 2021, nella quale pure si coglie un intento virtuoso, inducono l’insorgere di nuove difficoltà di gestione sia per l’istituzione scolastica che per le famiglie.

Il cap. 4.2

Al cap. 4.2 si introducono  dizioni nuove, nella cui scia si possono generare dei comportamenti che non persuadono della loro organicità rispetto alle leggi vigenti e nemmeno rispetto alla corrispondenza alla realtà concreta e concettuale dell’istruzione parentale.

Una scuola o la scuola? La nota confonde

…”effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza …” in luogo di “… presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente scolastico del territorio di residenza” di cui all’art. 23 del D.Lgs. 62/17.
L’indeterminatezza introdotta dalla nota ministeriale rischia di accentuare la confusione ed introdurrà un aggravio a carico del cittadino, rispetto ad una funzionalità che è chiaramente espressa dall’art. 23 del D.Lgs. 62/17 e che risponde alla logica amministrativa della “miglior efficacia con il minor numero di passaggi”.
Per una miglior sinergia per il controllo della non evasione dall’obbligo di istruzione, i soggetti chiamati ad operare sono i presìdi amministrativi, scolastici e civici (sindaco e dirigente scolastico) che hanno come luogo operativo quello su cui insiste la residenza. Pertanto, una maggior corrispondenza tra residenza e specifico Istituto di riferimento, senza comportare aggravi di sorta, pone questo aspetto del rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione nei termini sempre auspicabili di chiarezza e semplicità.

Quali capacità genitoriali?

… dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno.”
La dizione di legge pone tra le categorie di capacità tecniche e di capacità economiche la congiunzione o, con valore disgiuntivo.
Al netto delle considerazioni, che comunque sarà opportuno fare, su come è stato declinato il concetto costituzionale di incapacità (art.30), si rileva come sia impropria la dimostrazione della presenza congiunta delle due capacità: essa rivela un carattere discriminatorio e tendenzialmente ostativo della possibilità di scelta. Ovvero, se una famiglia è abbiente (in che misura?) ed è composta da laureati, avrà via libera. Se invece non è in quelle condizioni, verrà stoppata e forzatamente costretta ad esser libera di operare le opzioni che altri hanno individuato per il fanciullo. Ciò colloca questo atteggiamento fuori dall’ordinamento nazionale ed internazionale.
Una piccola annotazione, “bonariamente polemica”: quanti sono i disastri educativi proliferanti negli ambiti dell’agiatezza economica e dove l’esibizione di lauree e titoli è messa al servizio soltanto di carriere sfavillanti ed esclusive rispetto alla cura genitoriale?
Comunque sia, il tema dovrà essere ulteriormente sviluppato, ma rimane il fatto che la o segnala un’alternativa, la e copulativa una complementarietà.

Alcune criticità contenute in questo passaggio della nota ministeriale

La formulazione riportata nella circolare tende ad avvalorare richieste fortemente inappropriate da parte dei dirigenti zelanti (ad esempio, l’esibizione della dichiarazione dei redditi e/o dei titoli di studio dei genitori e/o altro), che creano una forte disparità di trattamento tra i cittadini che delegano l’istruzione alla scuola (per incapacità o per volontà programmatica o per qualsiasi altro motivo) e coloro che scelgono un impegno più considerevole e optano per l’istruzione parentale.
Opportunamente infatti, in un passaggio (al cap. 2.4) della nota medesima, si mette in risalto il fatto che i dati raccolti dall’amministrazione scolastica devono essere “… non eccedenti” e si richiama un’ulteriore “nota del 1° aprile 2015, prot 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti”.
La richiesta della dimostrazione del possesso delle competenze tecniche e dei mezzi materiali presuppone che l’istruzione parentale sia sempre una sorta di surrogato della scuola, con la  stessa struttura didattico-concettuale, ovvero con figure tecnicamente specializzate su alcune tematiche, che impartiscono in maniera più o meno coinvolgente delle lezioni nella veste di docenti, ai loro discenti, ai quali verrà poi richiesto di saper ripetere quanto si è tentato di trasmettere.

L’istruzione parentale non può essere imbrigliata in parametri scolastici

Vi sono percorsi di apprendimento, basati sostanzialmente su un approccio informale e non formale, altrettanto virtuosi, che esulano da un’impostazione di tipo scolastico. In tali casi non si richiedono necessariamente competenze tecniche di docenza in chi progetta, gestisce e, in misura variabile, attua il processo di educazione e di apprendimento. Il genitore, o chi per lui, deve avere una visione generale ed un’attenzione specifica, nel fornire gli strumenti e le aperture ai campi d’indagine e ricerca, che siano anche nell’ambito delle Indicazioni nazionali e che suscitino le migliori capacità di crescita del giovane. Particolarmente in queste circostanze, il concetto di “ capacità tecniche e mezzi materiali” è  insignificante proprio perché sposta la questione sul piano puramente tecnico-materiale, che in fondo è il meno qualificante ed il più facilmente reperibile nella contemporaneità, anche in termini gratuiti in taluni casi. La differenza sostanziale sta nella cura particolare, nell’ascolto, nel rapporto proficuo con le numerose opportunità della realtà, nella interazione con la comunità educante, in una genitorialità compiuta e consapevole. Il traguardo è il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione); questa dinamica non può avere esclusivamente come presupposto di riferimento la capacità tecnica in una didattica ed il possesso di non identificabili mezzi materiali. Per cui lo spostamento concettuale verso l’unitarietà introdotta dalla nota ministeriale si configura come una ulteriore complicazione rispetto ad una già labile, parziale e riduttiva accezione del concetto di non incapacità di cui al sopra citato art. 30 della Costituzione, che invece richiama aspetti più estesi e sostanziali.

La nota introduce una scadenza che non dovrebbe essere perentoria

Le affermazioni “… devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line” e “… entro il 28 gennaio 2022” non sono esenti da una possibile lettura impropriamente restrittiva del diritto costituzionale di scegliere ed avviare l’istruzione parentale in un momento diverso.

Tale visione sarebbe discriminatoria rispetto agli scolari che, per qualsiasi motivo, decidono di cambiare scuola/indirizzo in corso di anno e anche rispetto ad altre categorie di studenti, come ad esempio i figli dei lavoratori itineranti, che si muovono abitualmente fra un Istituto e l’altro. Tanto più che il termine del 15 marzo è convenzionalmente considerato il momento ultimo per il ritiro dalla frequenza e per l’accesso all’esame come privatista, come ribadito anche dal D.M. 5/2021.Nel contesto istituzionale è individuata opportunamente una soglia temporale per l’iscrizione a scuola, per rispondere ad un’esigenza organizzativa evidente. Eppure anche lì si ricavano degli spazi di flessibilità rivolti, ad esempio, alle situazioni richiamate sopra.
La necessità organizzativa dell’istituzione scuola è però estranea e non funzionale rispetto ad un contesto di istruzione parentale, dove la mancanza di un vincolo temporale perentorio per la comunicazione in questione non pone ulteriori aggravi, né finanziari, né strutturali o strumentali, rispetto ai servizi scolastici.

Già la Provincia autonoma di Trento si è confrontata con queste problematiche e con interpretazioni restrittive delle scadenze. Una sentenza del TAR di Trento[4] ha accolto il ricorso delle famiglie.

Pertanto potrebbe non essere superfluo sottolineare che le famiglie hanno il diritto di presentare la comunicazione di istruzione parentale anche al di fuori di detto intervallo di tempo.

Questa nota ministeriale introduce un progetto didattico-educativo diverso?

“… allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire nel corso dell’anno in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021 n°5….”.
L’introduzione di questo dispositivo, che di per sé può avere valenze importanti e potenzialmente virtuose per il dialogo scuola-famiglia, non appare supportata da elementi normativi, nemmeno dal riferimento citato, e non si intravede la logica nella strutturazione del rapporto attuale tra i due soggetti scuola e famiglia.
La invocata coerenza con il medesimo “oggetto amministrativo”, il progetto didattico-educativo introdotto dal D.M. 5 del 2021, non riesce a compiersi, perché il citato D.M. prevede la presentazione di un documento riassuntivo dell’approccio didattico-educativo e del percorso svolto dalla famiglia e dal ragazzino in istruzione parentale, ai fini dell’organizzazione dell’esame. La nota ministeriale parla invece di un documento diverso, in quanto preliminare.
In mancanza di un supporto normativo, la richiesta del progetto didattico-educativo in questa sede si configura come indebita: non pare infatti che esistano leggi nazionali che prevedano la presentazione di un qualsiasi documento oltre alla “comunicazione preliminare” in fase di avvio o conferma del percorso di istruzione parentale.

Quali caratteristiche e quale funzione?

Ferma restando la considerazione che l’imposizione in questa sede ed in questi termini non risulta essere consequenziale a provvedimenti normativi, per lo meno a me noti, restano aperte alcune questioni che, se non risolte, sono suscettibili di generare incomprensioni e conflitti in un ambito in cui è necessario favorire e coltivare il dialogo tra genitori, giovani e scuola.
Il progetto didattico-educativo presentato al momento dell’avvio dell’istruzione parentale deve avere una caratterizzazione differente da quella che assume un progetto didattico-educativo a chiusura di una fase annuale del percorso di apprendimento e di educazione. Non specificare che il primo ha un carattere preliminare ed il secondo invece si caratterizza per essere un documento consuntivo e che questo deve essere in coerenza con il primo, e non viceversa, può generare confusioni concettuali ed operative, foriere di criticità ed altro.
Altresì dovrebbe essere esplicitata la connessione con le funzionalità ed i procedimenti in carico ai soggetti protagonisti dell’istruzione parentale. Ovvero, qual è la ragion d’essere di questo strumento all’interno della dinamica del rapporto scuola-famiglia? Il rischio che si intravede è quello di una forzatura nell’interpretazione dei ruoli.

Differenze fra il progetto didattico-educativo della nota ministeriale e il progetto famigliare di istruzione

L’Associazione che rappresento, LAIF, suggerisce da tempo agli homeschooler, di accompagnare la comunicazione di istruzione parentale con il “progetto famigliare di istruzione”. Naturalmente, la presentazione di tale progetto deve essere, secondo noi, su base volontaria e deve avvenire in un’ottica di dialogo con l’Istituto del territorio di residenza.
Perché? Il ragionamento che sostiene questa nostra proposta è il seguente (e qui si riprendono in parte le considerazioni svolte sulla categoria “capacità tecniche od economiche”).
Assunta l’evidenza che il possesso di titoli di studio non rappresenta prova sufficiente di capacità tecniche, ed essendo altresì evidente che l’abbondanza di beni materiali non rappresenta garanzia di per sé, in merito alla non incapacità dei genitori (art. 30 Costituzione), riteniamo che sia ragionevole e coerente pensare che i genitori dimostrino effettivamente la loro non incapacità quando sono in grado di  delineare  e di rappresentare un progetto, quando sono in grado di risponderne e quando le evidenze non confutano i passaggi precedenti.

Si individuano quindi tre momenti significativi:

  • il momento iniziale dove acquisisce senso il progetto famigliare; attraverso questo strumento i genitori, tra l’altro, consentono lo svolgimento dell’accertamento preventivo del possesso delle capacità minime e necessarie per prendersi carico della cura e gestione del bene comune rappresentato dall’apprendimento e dalle educazioni;
  • il momento intermedio, quando i genitori, nella fase di gestione ed attuazione, sono competenti nel dimostrare l’effettivo governo delle dinamiche dell’apprendimento e della crescita globale dei figli;
  • il momento “dell’arrivo di tappa”, quando, a valle di un tratto del percorso (accertamento dell’obbligo di istruzione/esame di idoneità), i servizi scolastici intersecano la dinamica di apprendimento scelta dalla famiglia (di cui la scuola nella fase preliminare ha preso atto) ed in essa si collocano con le modalità più consone e professionalmente informate ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 62/2017 e delle prescrizioni in merito alla “valutazione” contenute nelle Indicazioni nazionali.
L’istruzione parentale misconosciuta

Il combinato contenuto nella circolare di cui all’oggetto (dichiarazione di “…possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno …” e “.. alla stessa è allegato il progetto didattico educativo che si intende seguire nel corso dell’anno..”) induce ad un atteggiamento di non riconoscimento dell’istruzione parentale nei suoi caratteri sostanziali e costituzionali. L’essere in possesso di una cosa, sia pure una competenza tecnica (senza voler tornare qui sulla caratura in ambito educativo della mera tecnica), non significa che il possessore sia nella stato di metterla in atto. Come pure la dichiarazione del possesso di mezzi materiali non fornisce indicazioni minimamente persuasive della effettiva capacità e volontà di gestire con consapevolezza e con il giusto coinvolgimento, il processo di apprendimento e di educazione dei figli.
E’ chiaro che viene disturbata in questo caso la buona pace del primo capoverso dell’art. 3 della Costituzione Italiana.

La nota del 30 novembre 2021 non chiarisce il senso del progetto didattico-educativo in questa fase

Inoltre, considerato che il dirigente è chiamato comunque, opportunamente e legittimamente, a “prendere atto”, viene definitivamente meno il significato dello strumento del progetto didattico-educativo presentato in aggiunta alla comunicazione di istruzione parentale.

A confondere ulteriormente il senso del documento amministrativo è l’indicazione del soggetto a cui sarebbe indirizzato: una scuola del territorio di residenza.
In detta scuola non necessariamente i genitori decideranno di sottoporsi alla verifica dell’obbligo di istruzione[5].
Se una qualità del “progetto famigliare” è quella di essere la rappresentazione della fase iniziale e degli intenti propositivi (o delle fasi intermedie nel caso di continuazione di istruzione parentale) per fornire alla scuola elementi sulla specificità del percorso, affinché li ponga a riferimento nella sua azione di accertamento, è necessario che ci sia un raccordo effettivo tra le due fasi e tra i due soggetti (scuola che ha ricevuto la comunicazione di istruzione parentale e scuola che effettua l’accertamento dell’obbligo di istruzione).

Potenzialmente, il progetto famigliare può assumere una grande rilevanza in quanto luogo del riconoscimento, ovvero di presa d’atto della competenza dei genitori nella scelta dei percorsi di apprendimento ed educativi più consoni per i propri figli, ottemperando in tal modo nella misura massima alle attribuzioni costituzionali e derivate[6]. Da lì può avviarsi un dialogo, a quel punto concreto e specifico, tra scuola e famiglia, nei modi della sussidiarietà. Queste potenzialità di primaria importanza sono perseguibili se vi è una convergenza sul cosa e come può essere espresso attraverso il progetto famigliare.

La nota ministeriale tiene conto delle peculiarità dell’istruzione parentale?

Per non allontanarci dal nocciolo della questione, sarà utile richiamare brevemente un concetto basilare: l’istruzione parentale non è necessariamente una trasposizione fuori dalle mura scolastiche dei metodi e dei soli contenuti caratteristici della scuola. Metodi, contenuti, approcci educativi, rapporti tra le persone possono essere affatto differenti. Questa differenziazione non solo è legittima, ma è fondante del nostro sistema dell’istruzione e delle educazioni. Pertanto deve trovare consequenzialità nei rapporti tra l’istituzione famiglia ed e i servizi dello Stato: scolastici ed amministrativi.

E’ pur vero che di questi tempi l’immagine che accompagna l’istruzione parentale è quella di un mondo di fuggiaschi che  cercano “asilo” per sottrarsi alle loro responsabilità di genitori e di cittadini e che, in questa fuga, si trascinano appresso i loro figli, inconsapevoli ed ignari della catastrofe educativa a cui starebbero andando incontro.

Tuttavia, sono convinto che Lei sia pienamente cosciente che questa rappresentazione, anche se imperante, in tanti casi non coincide, ma neanche si avvicina alla realtà. Sono certo anche che Lei è cosciente che l’art. 33 della Costituzione impone la salvaguardia della libertà di scelta di approcci e stili.

Questione di lessico

L’adozione del termine progetto ed il richiamo alle categorie didattico ed educativo tracciano una linea di lavoro che chiama genitori, giovani e scuola ad un approccio ben più complesso e ricco di quello che comunemente viene inteso. Per brevità: non si sta parlando di una mera programmazione ma di un sistema di previsioni che danno risposta ad una gamma di questioni che coinvolgono l’intera persona del giovane apprendente e l’ambito famigliare più o meno comunitario che lo sostiene. La scuola non potrà pretendere che il linguaggio in cui il progetto potrebbe essere espresso sia necessariamente quello tecnico-settoriale in uso nel contesto scolastico. I contenuti ed i percorsi potranno essere individuati con un grado di definizione organico alla tipologia di approccio prevista dai genitori. Ad esempio se viene scelto un percorso di apprendimento libero ed autoguidato, prevalentemente informale e non formale, non sarà possibile rappresentare preventivamente per filo e per segno il divenire del processo. L’indicazione significativa in questo caso sarà proprio quella della tipologia di approccio individuata e del campo di movimento contenutistico e delle competenze che verrà transitato; ovvero quello delle Indicazioni Nazionali e delle otto competenze chiave, oltre a quelli che nel cammino susciteranno l’interesse dell’apprendente.

Sostanzialmente, di questo la scuola prenderà atto. La pretesa eventuale di una programmazione dettagliata, con suddivisione in materie e magari con l’indicazione delle figure che dovrebbero insegnarle e del luogo, sarebbe logicamente infondata  e normativamente insostenibile, oltre che professionalmente non aggiornata ed insufficiente dal punto di vista della sussidiarietà.
Questa sottolineatura, a mio avviso, appare necessaria. Infatti, alla luce di un sondaggio da noi effettuato nei mesi scorsi, possiamo presentare una situazione ancora immatura sul versante del riconoscimento e della sussidiarietà nei rapporti scuola-homeschooler. Ad esempio, i dati da noi raccolti[7], in merito alla considerazione ricevuta dal progetto didattico-educativo nello svolgimento dell’esame di idoneità, ci segnalano che solo in neanche la metà dei casi questo è stato tenuto in debito conto, a vantaggio invece di una impostazione autoreferenziale da parte delle commissioni, in aperta negligenza del D.M. n° 5/2021 citato nella nota ministeriale.
Purtroppo questo ci induce a pensare, visto anche l’alone mefistofelico che viene fatto volteggiare attorno all’homeschooling in Italia e non solo, che la normativa e le sue interpretazioni amministrative saranno non improbabilmente travisate, anche fossero originariamente pensate con i più nobili intendimenti.

La presentazione del progetto può essere su base volontaria

L’indicazione del progetto didattico-educativo, senza la necessaria articolazione concettuale e organicità con il fenomeno dell’istruzione parentale, senza la caratterizzazione di ogni strumento, dei soggetti a cui è indirizzato e dei tempi in cui viene presentato e senza la doverosa coerenza legislativa, rischia di favorire l’insorgenza di prassi scorrette e di dare adito a conflittualità inopportune ed altrettanto ingiustificabili, soprattutto in questo momento.
La soglia della sostenibilità, nel quadro attuale, per la presentazione del progetto didattico-educativo preliminare, è quella della volontarietà, ovvero le famiglie che intendono sperimentare questa forma di rapporto con la scuola, non sono precluse a farlo. La scuola può partecipare a questa nuova azione di dialogo e di ridefinizione di ruoli  ed approcci, quindi i Dirigenti potranno conoscere meglio le realtà di istruzione parentale del loro territorio attraverso detto progetto.

L’introduzione, in questa fase, di tale strumento con un carattere di perentorietà (relativa alla levatura ordinamentale della nota, ma pur sempre in una sede istituzionale) è atto che non persuade nella sua sistematizzazione legislativa e nella sua articolazione concettuale.

 

Il cap. 4.3 della nota ministeriale

Al capitolo 4.3 vi è un passaggio che tenderebbe ad introdurre  una novità amministrativa in contrasto con la legislazione su un aspetto già rimarcato dal D.M. 5, a richiamo dell’art. 23 del D.Lgs 62/2017.
Infatti, quando la circolare recita “ ..Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche del territorio di residenza prescelte per l’effettuazione dell’esame….”, non sta dando corso a quanto i suddetti decreti  chiaramente  indicano.

Il D.M. 5 del 2021, riprendendo il D.Lgs. 62 del 2017, infatti recita “… sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria ….).

Nella nota introduttiva del D.M. 5/2021, si precisa puntualmente questo tema, che evidentemente da tempo sta bussando alla porta: “RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI al punto c. l’individuazione della scuola di residenza quale sede per l’esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l’articolo 23 del decreto legislativo n° 62/2017 che non prevede la specificazione in ossequio alla libertà di scelta delle famiglie …”).

L’indicazione, contenuta nella circolare, che l’esame di idoneità alla classe successiva debba essere richiesto ad una scuola del territorio di residenza non è sostenibile, per mancanza di legittimazione normativa e sostanziale.

Anche in questo caso una gestione coerente con quanto indicato dalle norme succitate sarebbe di grande utilità al fine di evitare situazioni di conflittualità.

Sergio Leali – Presidente de L’Associazione Istruzione Famigliare

 

[1] Art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

[2] Art. 33 della Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione …

[3] Art. 118 della Costituzione: “… Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

[4] Sentenza del 30/04/2021 n° 00068/2021 Reg. Prov. Coll.

[5] Attraverso l’esame di idoneità, nelle modalità che le varie professionalità individueranno come consone per suffragare la valenza formativa ed educativa che il  momento della valutazione, per legge, deve avere.

[6] Gli articoli del Codice civile, opportunamente citati, e le leggi internazionali e nazionali

[7] Dati che naturalmente non possono e non devono essere presi come l’indicazione assoluta, ma che hanno comunque una valenza di riferimento.

20 commenti su “Lettera aperta sulla nota del 30 nov. 2021”

  1. Salve, certo la questione è controversa e può essere interpretata a favore o contro, magari abbiamo ragione noi ma la burocrazia statale è sempre pronta a mettere i bastoni tra le ruote, sempre di più. Avrei una domanda, ho una figlia al primo liceo statale, lei ha deciso per questo anno per la scuola pubblica, anche se noi come genitori avevamo provato a valutare anche la parentale.
    Vista questa ultima circolare alcuni avvocati stanno consigliando di fare comunque la comunicazione preventiva per istruzione parentale entro il 28 gennaio di questo anno, per l’anno prossimo e, se mai, di revocarla successivamente se non più convinti.
    Ritenete questa opzione valida? E se sì, può essere fatta questa comunicazione preventiva (nel mio caso sarebbe per il secondo anno del liceo) e poi eventualmente revocata successivamente (ma entro quali tempi) qualora mia figlia non fosse convinta di farla? Insomma è compatibile la comunicazione alla scuola per la parentale con la prosecuzione del successivo anno scolastico con la stessa?

    Grazie in anticipo

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    • Buongiorno Camillo,
      Per favore, non lasciamo in mano l’istruzione parentale agli avvocati!!!
      Non siamo d’accordo con questa lettura.
      Se non siete sicuri, e, soprattutto, se non lo è la ragazza, la cosa migliore è proseguire nella scuola pubblica mediante iscrizione regolare adesso (che per certe classi è automatica) e poi eventualmente ritirarla e avviare l’istruzione parentale. Allo stato attuale, la normativa non impedisce di farlo e non vedo perché dovremmo privarci da soli di un’opportunità.
      La proposta dell’avvocato non tiene conto del fatto che, nel caso di iscrizione tardiva a scuola, l’istituto prescelto potrebbe rifiutare la fanciulla per motivi di organico o di spazi.
      Resto a disposizione.
      Saluti.

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      • Buongiorno, mi sto trovando ad effettuare l’iscrizione alla prima media per mio figlio, con il desiderio di trovare, da qui a settembre, una realtà sul territorio che mi faccia abbracciare con più serenità il percorso dell’istruzione parentale. Le nostre più grandi perplessità nell’iniziare un percorso diverso sono legate al fatto che mio figlio adora la scuola, confida di ritrovare maggior parte dei suoi compagni delle elementari e iniziare con loro questa nuova avventura delle medie e non sembra soffrire troppo le restrizioni presenti nell’ambiente scuola pubblica. Diversamente da lui a me sta tutto molto stretto, sono iscritta al gruppo telegram laif da un paio d’anni e intravedevo nel cambio ciclo scolastico la buona occasione per iniziare questo percorso.. La mia domanda (mi rendo conto da una parte un po’ ingenua, da un’altra da un milione di dollari) è, nei confronti di un ragazzino di 11 anni, quanto dovrebbero pesare per noi genitori chiamati ad una scelta così importante, i suoi desideri e le sue paure. Grazie.

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        • Buongiorno Isabia,
          Certamente pesano, ed è giusto che pesino.
          Qualsiasi scelta facciamo, la facciamo per i nostri figli, per consentire e sostenere il loro pieno sviluppo. E’ vero anche che, se loro non sono convinti, non possiamo imporre loro l’istruzione parentale (non la scuola parentale, che può essere una realtà diversa!).
          L’IP è un cammino che si fa insieme. Se loro non ci sono, vuol dire che andiamo avanti da soli, per la nostra strada. Ma questo non giova a nessuno.
          Sempre a disposizione.
          Un saluto.

          Rispondi
    • Ciao Laura,
      Nessuno può dire cosa una famiglia può/deve fare al meglio per i propri ragazzi. L’istruzione parentale implica necessariamente conoscenza, consapevolezza e responsabilità da parte dei genitori. Il che significa, in soldoni, che ciascuno deve informarsi, leggere, capire e scegliere rapportando tutto alla propria realtà.
      Quello che noi possiamo fare è rappresentare gli scenari conseguenti ad una scelta o ad un’altra. L’abbiamo riassunto in questo articolo: https://www.laifitalia.it/2022/01/02/progetto-didattico-educativo-per-la-comunicazione-di-istruzione-parentale/ e anche in questa FAQ: https://www.laifitalia.it/faq/#6_Quali_documenti_si_devono_allegare_alla_dichiarazione_di_istruzione_parentale.
      Saluti.

      Rispondi
    • Buongiorno,
      Ho due figli in prima e seconda media. Vorrei iniziare la scuola parentale o da subito o dall’anno prossimo. In ciascuno dei due casi, quale è il termine ultimo per comunicarlo alla scuola? E al sindaco? Se inizio da subito vale il 15 marzo? E se inizio a settembre? Scusate ma sono un poco confuso sulla burocrazia. Grazie ancora

      Rispondi
      • Buongiorno Stefano,
        La comunicazione dell’avvio dell’istruzione parentale si fa al momento in cui si decide di dare inizio al percorso. Non ci sono scadenze prestabilite.
        Il 28 gennaio è il termine per la comunicazione da parte di chi ha già deciso che nel 2022-2023 non vorrà iscrivere i propri figli a scuola, ma farà ricorso all’istruzione parentale. Chi non ha ancora deciso, non può evidentemente farla e suo figlio continua a risultare all’interno del percorso scolastico fino a diversa comunicazione da parte della famiglia.
        Il 15 marzo è il termine per ritirarsi da scuola senza necessariamente “perdere l’anno”: chi si ritira prima di quella data non verrà scrutinato e per avere l’ammissione dovrà sostenere l’esame di idoneità. Chi invece si ritira dopo il 15 marzo verrà valutato dal consiglio di classe sulla base dei voti e delle assenze eventualmente accumulati fino a quel momento e avrà quindi una ammissione, una non ammissione o, alle superiori, una sospensione del giudizio.
        La legge non prevede che si faccia comunicazione di istruzione parentale al sindaco. Tuttavia, noi di LAIF suggeriamo di farla perché anche lui è una delle figure preposte alla verifica dell’assolvimento del dovere di istruzione.
        Cordiali saluti.

        Rispondi
  2. Buongiorno mia figlia ha fatto il primo anno di scuola elementare parentale, vogliamo proseguire anche con il secondo. Come dobbiamo agire nei confronti del dirigente scolastico? Grazie

    Rispondi
  3. Per quanto riguarda il mio caso, in effetti sono ancora poco informata sulla scuola parentale. Come il signor Camillo, però, anch’io sono preoccupata dell’approssimarsi della nuova scadenza perchè, visti i continui
    e imprevedibili decreti in materia di sanità e relative emergenze, potrebbe paventarsi l’obbligo vaccinale per gli studenti under 12 da settembre 2022, pena l’ impossibilità di frequentare la scuola. Si tratta solo di mie eccessive preoccupazioni?
    grazie
    valeria

    Rispondi
  4. Salve, il 5 gennaio ho iscritto mia figlia alla scuola primaria consapevole che avrei potuto inoltrare il modulo di ritiro e la comunicazione di istruzione parentale alla scuola e al sindaco in qualsiasi momento. Ora mi pare di capire che, grazie a questa circolare ministeriale, potrebbero anche negarmi questa possibilità. È proprio così? Eventualmente posso revocare l’iscrizione entro il 28 gennaio? Grazie

    Rispondi
    • Ciao Lisa,
      Allo stato attuale, a nostro avviso, non ci sono i presupposti perché un dirigente possa porre il veto all’attivazione dell’istruzione parentale in altri momenti dell’anno rispetto al mese di gennaio. Infatti, esiste ancora anche il termine del 15 marzo per il ritiro da scuola senza perdere l’anno e per entrare nello status di “privatista” ed eventualmente conseguire l’idoneità da esterno.
      Un vecchio adagio suggeriva di “non fasciarsi la testa prima di rompersela”.
      Viviamo in un tempo in cui si specula sulla paura. Prendiamo le distanze e cerchiamo di mantenere la calma e la serenità, per quanto possibile.
      Un caro saluto.

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  5. Buongiorno.
    Riassumo brevemente la mia/nostra si tuazione:
    mio figlio ha cominciato a fare IP da settembre 2021 ed è al terzo anno di secondaria di primo grado; dobbiamo fare l’iscrizione al primo anno delle superiori, ma la nostra intenzione è quella di proseguire con la parentale.
    La domanda è questa: essendo già in parentale e dovendoci iscrivere ad un nuovo ciclo di studi, come dobbiamo agire?
    Facciamo iscrizione ed immediata comunicazione di parentale entro il 28/01 o abbiamo sempre il tempo di fare la comunicazione con calma come chi non è mai stato in parentale?

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  6. Buonasera,
    mi rendo conto di essere un po’ in ritardo sulla decisione di far partire mio figlio il prossimo anno con l’istruzione parentale. La mia domanda è la seguente: mio figlio sta frequentando la classe quarta primaria alla scuola pubblica; per il prossimo anno scolastico vorremmo partire con un progetto di Homeschooling. La comunicazione di ritiro dalla scuola pubblica a partire da settembre 2022, va presentata con la scadenza indicata in circolare del 28-1 oppure può avvenire anche in un secondo momento? Inoltre, con riferimento al Vs. modulo “dichiarazione istruzione parentale”, va fatto riferimento all’anno scolastico “venturo” anche se non si tratta di un rinnovo della dichiarazione di IP per l’anno successivo? Grazie se mi potrete rispondere.

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    • Ciao Mirko,
      La comunicazione di ritiro dalla scuola pubblica a partire da settembre 2022, se siete già sicuri, dovrebbe essere presentata con la scadenza indicata in circolare del 28-1, ma, se la scelta la fate dopo il 28 gennaio 2022, secondo noi, allo stato attuale delle cose, può avvenire anche in un secondo momento.
      Sul modulo LAIF “dichiarazione istruzione parentale”, va fatto riferimento all’anno scolastico “venturo” anche se non si tratta di un rinnovo della dichiarazione di IP per l’anno successivo.
      Cari saluti

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