nota miniterialeE’ stata pubblicata la nota ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 a firma del nuovo Direttore Generale, Fabrizio Manca.
In essa vi sono indicazioni che riguardano direttamente anche le famiglie in istruzione parentale.

Non ci sono novità a tutto campo, ma in alcuni passaggi si registrano degli avanzamenti favorevoli, per noi.

Le scadenze

I termini per la comunicazione sono dal 9 al 30 gennaio 2023.

Questi termini sono perentori? La questione che si pone è la stessa dello scorso anno. Secondo noi questi termini sono da intendere come indicativi e non perentori. A sostegno di questa affermazione, oltre alle considerazioni già svolte, pare logicamente sostenibile applicare il principio dell’analogia rispetto ad un passaggio della circolare in oggetto.

Le analogie

Al punto 8 “Trasferimento di iscrizione”, il direttore generale si riferisce al caso in cui una famiglia richieda di cambiare scuola durante l’anno scolastico. La premessa è interessante: “Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore” .
Questa possibilità è riconosciuta a chi frequenta una scuola e vuol passare ad un’altra. Perciò non
si ravvede il motivo perché questo non debba essere consentito alla famiglia che sceglie di intraprendere l’istruzione parentale.
Sembra si esplichi in maniera meno timida che in passato il dettato costituzionale, e di tutte le norme derivate, che attribuisce il dovere e diritto di educare ed istruire i figli, secondo la miglior scelta che ritengono di dover fare in quanto soggetti responsabili, di fronte ai figli stessi ed allo Stato. Nella circolare si indica il periodo in cui si possa chiedere il trasferimento da una scuola ad un altra “nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2023”.

Inoltre, nella medesima nota ministeriale, si richiama una conseguenza da evitare nell’ambito dei trasferimenti, che mette in luce la ratio applicata dell’amministrazione scolastica “ Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato….” . E’ palmare come nel caso di passaggio da una condizione di scolarizzazione a quella di istruzione parentale non si crei la condizione da cui il ministero raccomanda di rifuggire.

Le informazioni da fornire nella dichiarazione di istruzione parentale

Riguardo ai dati da fornire alla scuola, la nota ministeriale non entra nello specifico di chi intende fruire dell’istruzione parentale.
Richiama però delle normative generali che devono essere applicate a tutti i cittadini. Nel punto “
raccolta dei dati personali”  in un paragrafo dà chiarimenti “..In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolta devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate..” .
In tanti casi le scuole tendono ad imporre i loro moduli sui quali sono richieste informazioni che si possono catalogare come “eccedenti rispetto alle finalità”.

Nella stessa comunicazione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, dichiarano “di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno”.
A differenza di precedenti circolari, la questione della E o della O viene chiarita; si dichiara di possedere le capacità tecniche oppure, se non si ritiene di avere quelle, si dichiara di avere quelle economiche. O viceversa. Al netto delle considerazioni che abbiamo già svolto, quanto meno qui si riporta la prassi ad uno stato di corrispondenza alla norma.

A chi va inoltrata la comunicazione?

La nota ricalca quanto già detto nel D.Lgs. 62 del 2017, con una piccola specifica : “.. i genitori…che intendono avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza…”. 

La modalità prevista dalla nota ministeriale è quella cartacea, ovvero attraverso una modalità diversa da quella del sistema iscrizioni online. Il che farebbe supporre che anche la PEC possa essere considerata  valida.

Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale” . Si vuole qui sottolineare il concetto di “presa d’atto”. Questo sgombera il campo dall’uso del concetto di richiesta ed autorizzazione che non pochi dirigenti pongono in essere.
Sono altresì escluse richieste di indicazione di sedi d’esame o altro.

Istruzione parentale alle superiori

Gli argomenti su esposti possono essere trasposti al caso dei giovani in età di secondo ciclo, di “secondaria di primo grado”.

In tema di periodo di “obbligo di istruzione”, fino ai sedici anni, e nella fase in cui sia superata la soglia della secondaria di primo grado (medie), non vi sono indicazioni esplicite. Tuttavia, dal capitolo “Obbligo di istruzione – modalità e verifica dell’assolvimento”, si possono evincere due elementi importanti, anche se non nuovi e sostanzialmente inapplicati da non pochi dirigenti. L’obbligo di istruzione si può assolvere anche nel periodo corrispondente alle “superiori” attraverso l’istruzione parentale, che viene avviata o continuata in virtù della comunicazione annuale da inviare al “dirigente scolastico del territorio di residenza” ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017.

Quindi l’affermazione del dirigente della scuola secondaria di primo grado che sostiene di non essere più coinvolto perché il giovane è passato “alle superiori” , riceve una ulteriore smentita, che deve essere fatta valere.

A riprova di quanto sopra, anche il seguente paragrafo chiama direttamente in gioco il dirigente delle “medie”:

I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola…...ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”

Anche in questo caso il ministero separa le funzioni che coinvolgono gli attori dell’istruzione parentale: quella burocratico-amministrativa dell’aggiornamento dell’Anagrafe in capo al dirigente dell’istituto di riferimento come territorio e quella “didattica” afferente la scuola dove verrà richiesto di sostenere “l’esame di idoneità”. Sulle considerazioni in merito a quest’ultimo strumento ci siamo più volte soffermati e si rimanda agli interventi relativi.

Criticità della nota ministeriale

Ci si potrebbe soffermare sull’uso della parole di “alunno e istruzione”. Basti solo considerare che l’uso di questo lessico evidenzia una percezione dell’Homeschooling ancora e limitatamente come la scuola a casa.

Anche in questa nota si ripropone il tema del progetto didattico-educativo da presentare in fase di comunicazione; le considerazioni che abbiamo già svolto, a nostro avviso rimangono valide, essendo nel frattempo rimasti al buio eventuali argomenti che le confutassero (1).

Analogamente non ci sono novità in merito “all’esame per il passaggio alla classe successiva”. Si veda l’articolo relativo su Orizzonte Scuola.

Per concludere

La nota ministeriale non fa chiarezza su tutto e non copre tutte le tematiche.
LAIF ha inviato al nuovo Direttore Generale delle considerazioni che avrebbero potuto trovare alloggio nella circolare. Qualcosa sembra sia stato recepito.
Come associazione continueremo nel lavoro di rivendicazione e di richiesta di un riconoscimento
effettivo dell’istruzione parentale. La strada sembra in salita, ma non impossibile. Non ci è dato di procedere se non a piccoli passi, come si può fare appunto in salita.
Naturalmente speriamo che le derive commerciali dell’homeschooling non dilaghino con le loro proposte confortevoli, allettanti, “a
utostradali”, buone soprattutto per chi può o vuole giocare con l’istruzione parentale in termini di portafoglio. Se le cose continueranno ad essere come sono, questa è la deriva più probabile.

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(1) Sul tema del progetto didattico-educativo da presentare contestualmente alla comunicazione di istruzione parentale
Il Decreto Ministeriale n° 5 del 8 febbraio 2021 prevede, coerentemente, la presentazione di un progetto didattico-educativo contestualmente alla domanda d’esame, per una migliore comunicazione scuola-famiglia e per una personalizzazione delle prove d’esame (in sintonia con i principi espressi dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 – Decreto n. 254 del 16/11/2012).

Malauguratamente, la nota Ministeriale 33071 del 30/11/2022, pur richiamandosi al Decreto ministeriale sopra citato, lo contraddice nelle tempistiche, nel destinatario, nella funzione e nell’oggetto del progetto didattico-educativo:

  • nelle tempistiche, perché lo richiede con 18 mesi di anticipo (che è un paradosso pedagogico-didattico; nemmeno la scuola produce un progetto didattico con tanto anticipo!),
  • nel destinatario, perché indica di consegnarlo al Dirigente del territorio di residenza e non a quella della scuola d’esame (che per legge può essere diversa dalla prima),
  • nella funzione, perché si tratterebbe di un progetto preventivo, quando invece era pensato come documento consuntivo,
  • ed infine nell’oggetto, perché il contenuto non può essere relativo ai percorsi ed alle attività svolti, ai contenuti appresi, alle competenze sviluppate, bensì dovrà limitarsi a dare delle indicazioni di massima.

La posizione di LAIF

Secondo la nostra lettura, la richiesta di un progetto didattico-educativo in fase preventiva, attualmente, non è coerente né supportata sul piano giuridico o pedagogico-didattico.
Per ulteriori considerazioni e approfondimenti rimandiamo qui l’articolo dello scorso anno, Progetto didattico-educativo per la comunicazione di istruzione parentale?
Lo snodo principale e sostanziale, è quello di riconoscere che ci sono percorsi diversi da quelli scolastici, ma altrettanto legittimi e fondati, che possono comprendere (o risolversi in) approcci:
– formali, perciò strutturati e in stretta analogia con i percorsi scolastici
– non formali, già meno strutturati e difficilmente prevedibili in tutte le loro parti
– informali, ancor più difficili da formalizzare con così largo anticipo
– e/o in approcci misti.
Il progetto preventivo potrà, semmai prevedere questa articolazione di approcci e di percorsi.
Se si ritiene indispensabile la presentazione di un progetto, questo dovrebbe essere caratterizzato nella sua valenza preventiva, indicativa e non esaustiva.

Credits: foto di Gianna

Considerazioni sulla nota ministeriale 33071 del 30/11/22

5 pensieri su “Considerazioni sulla nota ministeriale 33071 del 30/11/22

  • 21 Marzo 2023, 17:37 alle
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    Buon pomeriggio, volevo chiedere un parere per la situazione di mia figlia: a settembre 2022 regolarmente iscritta al terzo liceo artistico scuola statale, 16 anni li compirà questo mese ossia 29 marzo 2023 (è anticipataria). Il 4 marzo abbiamo prodotto domanda di ritiro dalla frequenza (a causa delle troppe assenze) e contestualmente abbiamo prodotto comunicazione di istruzione parentale (non presentando i programmi) in quanto mi è stato detto che altrimenti non avrei potuto ritirarla perché scuola dell’obbligo (?) . Mia figlia ora però vorrebbe cambiare indirizzo di studi AFM, è possibile farlo già da ora o è obbligata a fare esami di idoneità all’artistico? Il dirigente della scuola AFM paritaria dice si che a settembre prima delle lezioni farebbe esami integrativi e idoneità per iniziar il quarto, ma dall’artistico mi dicono di no causando problematiche….grazie in anticipo

    Rispondi
    • Nunzia Vezzola
      23 Marzo 2023, 16:53 alle
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      Ciao Antonella,
      In breve:
      – se all’artistico è ritirata, loro non hanno più voce in capitolo;
      – se desidera passare al corso AFM, a settembre farà esami di idoneità e integrativi.
      Quello che dice il DS del corso AFM è corretto.
      Saluti.

      Rispondi
      • 31 Marzo 2023, 23:35 alle
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        Buonasera, la ringrazio per la risposta, ma mi trovo in difficoltà, al liceo artistico statale continuano a mettere le assenze a mia figlia , ci è stato riferito dalle compagne, preciso che giorno 4 marzo ho protocollato (ho copia con numero di protocollo) il ritiro dalla frequenza per l anno in corso con comunicazione di Istruzione parentale, inoltre mi hanno generato la scorsa settimana un pagamento per l anno scolastico 2023/2024 di un contributo per ampliamento offerta formativa che naturalmente non pagherò. La cosa strana è che è stato generato dopo 30 minuti che il DS AFM ha cercato un chiarimento tramite contatto telefonico con la DS dell artistico che naturalmente era impegnata e l amministrativo che ha risposto insisteva nel dire che mia figlia è in obbligo a fare esami di idoneità da loro o comunque solo in un artistico. Il DS AFM ha poi inoltrato una pec ma ad oggi non ha ricevuto risposta. Mi hanno anche inviata la richiesta dei programmi (che non ho presentato). C è altro che dovrei fare? Per il ritiro è sufficiente il numero di protocollo o è a loro discrezione accettarlo? Mia figlia vorrebbe procedere con il nuovo indirizzo AFM e sinceramente non vorrei arrivare a dover chiedere aiuto a un avvocato. Mi scuso per il lungo messaggio ma sono veramente in difficoltà, grazie. Il mio nome è Haltobella non Antonella sarà stato un errore.

        Rispondi
        • Nunzia Vezzola
          4 Aprile 2023, 08:28 alle
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          Ciao Haltobella,
          Non è discrezione della scuola accettare il ritiro o meno.
          A questo punto, visto che insistono, scriverei ricordando che avete fatto il ritiro prima del 15 marzo e che la ragazza ha ormai compiuto 16 anni e risulta quindi fuori dall’obbligo di istruzione.
          Preciserei che questi sono i motivi per cui non pagherai il contributo richiesto e non presenterai i programmi.
          Valuta se inviare la pec (o RAR) anche all’Ufficio scolastico provinciale, per conoscenza.
          Se pensi che possa esserti utile, chiamami al telefono (trovi il numero alla pagina contatti).
          Saluti.
          Nunzia

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          • 10 Aprile 2023, 20:44 alle
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            Ringraziandola infinitamente le comunico che intanto ho prodotto una nota di chiarimento alla scuola con i suggerimenti da lei indicati, inoltre il dirigente dell’ indirizzo nuovo AFM ha comunicato anche lui l’ iscrizione di mia figlia presso il loro istituto . Ora aspettiamo di vedere se ancora mettono come dire voce in capitolo. Le farò sapere. Grazie ancora

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