Il D. Lgs. 62/2017, all’art. 23, parla genericamente di un “esame per il passaggio alla classe successiva”. Così anche le norme derivate.
Da nessuna parte si chiarisce però se il “passaggio alla classe successiva” sia la condizione e il fine dell’esame (cioè fa l’esame chi rientra a scuola, come già previsto dal Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489), oppure se sia una specie di tipologia di esame.
Nel 2021 con il D. M. 5 dell’8/02/2021, il passaggio viene arricchito, si parla infatti di “esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva ai fini della verifica dell’obbligo di istruzione”. Il concetto di esame per certi versi si complica, per altri si chiarisce. Si chiarisce il fatto che questo esame è strumentale e non ha la valenza richiusa nelle parole che lo definiscono. Fatto sta che di fatto questo “esame” si è concretizzato in un esame scolastico standard, che non tiene per nulla conto delle peculiarità dell’homeschooling e delle caratteristiche dei bambini/ragazzi che lo praticano.
Ne consegue che a questo modo l’esame risulta tutt’altro che possedere “una valenza/finalità formativa” come vuole lo stesso decreto 62/17 all’art. 1.
L’idoneità alla classe successiva è coerente con i percorsi scolastici e molto incoerente con tanti percorsi di homeschooling.
Un’attenta lettura delle Indicazioni Nazionali curricolo 2012 mette in luce uno iato concettuale che sgretola il sostegno all’efficacia ed alla correttezza di tale strumento rispetto alla finalità della verifica dell’obbligo di istruzione.
Tenendo a fronte tale documento ed almeno gli articoli 30 e 33 della Costituzione oltre che l’art. 1 del D.Lgs 62 del 2017, può apparire sufficientemente persuasivo il fatto che per la verifica dell’obbligo di istruzione, serve la messa in pratica di professionalità aggiornate non solo sulle novelle contenute nelle annuali note ministeriali, ma soprattutto sui presupposti civici dei servizi per il sistema dell’istruzione, tra i quali la scuola è la più organizzata.
Ad esempio è privo di buon senso pensare che un percorso di homeschooling, progettato ed attuato dalla famiglia, possa non essere validato dal punto di vista dell’obbligo di istruzione, perché il giovane può aver trovato difficoltà di fronte alla somministrazione di prove tarate sull’attività di una determinata classe, in un contesto ambientale spazio temporale sostanzialmente autoritario (salvo casi non molto frequenti) se non ostile e comunque fondamentalmente estraneo all’approccio didattico educativo specifico e personalizzato, dove, ad esempio la vecchia suddivisione in materie è stata sostituita da un approccio organico (come del resto è auspicato dalle stesse indicazioni nazionali.