
Il dirigente del territorio di residenza svolge un ruolo amministrativo chiave nella situazione di istruzione parentale: a lui va inviata la comunicazione annuale, è a lui che spetta l’aggiornamento annuale dell’ANS con l’indicazione “in istruzione parentale” (non necessariamente con l’esito dell’esame!), è lui che la legge individua per la vigilanza sul dovere genitoriale di garantire l’istruzione ai figli.
Sommario
Chi è il dirigente scolastico del territorio di residenza?
Per tutto il primo ciclo di istruzione
E’ il dirigente dell’Istituto comprensivo del territorio in cui la/il bambina/o è iscritto all’anagrafe comunale.
Può trovarsi in un comune limitrofo, se il paese di residenza fa riferimento ad un Istituto comprensivo sovracomunale.
Può invece essere in un quartiere di una grande città, con più istituti comprensivi.
Se non si sa quale sia l’Istituto comprensivo di riferimento, l’ideale è di chiedere al Comune di residenza, ufficio istruzione.
Per il secondo ciclo di istruzione
Dopo il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (esame di terza media), cioè all’età delle scuole superiori, la normativa non prevede alcun comportamento diverso da quanto sopra descritto.
Ciò lascia supporre che la dichiarazione di istruzione parentale vada presentata ancora al dirigente dell’istituto comprensivo del territorio di residenza, come prevede il Decreto Legislativo 62 del 2017, all’art 23.
Questo è anche quanto ribadiscono da anni le note ministeriali sulle iscrizioni, che attribuiscono al Dirigente dell’Istituto comprensivo del territorio di residenza la registrazione sul portale del SIDI della scelta di percorso di istruzione del/la giovane:
“I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola……ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”
nota ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024 a firma del Direttore Generale, Fabrizio Manca
Quale ruolo e quali incombenze ricadono sul dirigente scolastico del territorio di residenza?
Il Dirigente del territorio di residenza ha un ruolo determinante nella vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione da parte dei genitori nei confronti del/la minorenne.
E’ necessario quindi che questo ruolo sia svolto con la dovuta misura e delicatezza per evitare interferenze inopportune nella responsabilità genitoriale e/o nella libertà di istruzione; si vedano a questo proposito le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione del 4 agosto 2023.
La dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale deve essere inviata per legge al Dirigente del territorio di residenza.
Nel Decreto Legislativo 62 del 2017, all’art 23, si legge infatti di presentare
“annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.”
Quando riceve la dichiarazione di istruzione parentale da parte della famiglia, egli è chiamato a:
- protocollarla e comunicare il numero di protocollo alla famiglia
- prendere atto della scelta genitoriale (v. nota ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024)
- cancellare la/lo studente dai registri della scuola e dall’abbinamento al codice meccanografico della scuola (v. D. M. 5/21).
- aggiornare l’Anagrafe Nazionale degli Studenti del portale del SIDI con l’indicazione “in istruzione parentale” (v. nota ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024)
- verificare che i genitori non si trovino nella condizione di incapacità di cui all’art. 30 della Costituzione (v. a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione del 04/08/2023 e le sue implicazioni su questo punto).
Per esplicita volontà del legislatore, il Dirigente che riceve la dichiarazione di istruzione parentale:
- non è autorizzato a richiedere alla famiglia dati non strettamente necessari, né sulle modalità di svolgimento dell’istruzione parentale, né sul/la giovane in homeschooling (v. nota ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024)
- non è tenuto ad essere informato sulla scuola scelta per l’esame di idoneità
- non è tenuto a chiedere alla famiglia informazioni sull’esito dell’esame di idoneità (v. nota ministeriale sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-2024); è infatti compito della scuola d’esame aggiornare il SIDI con questo dato
- non deve avvertire i servizi sociali solo per il fatto di aver ricevuto una dichiarazione di istruzione parentale (v. la sentenza della Corte di Cassazione del 04/08/2023 e le sue implicazioni su questo punto).
E il sindaco?
Una lettura sistemica della normativa sulla vigilanza sul dovere di istruzione, fa emergere anche il ruolo fondamentale del Sindaco del Comune di residenza in questa procedura. Per questo motivo, il nostro suggerimento è di inviare la comunicazione/dichiarazione di istruzione parentale anche al Sindaco del Comune di residenza.
Infatti, una nota successiva al 2017, la Nota MIUR 19837 del 6 luglio 2018 (“Vigilanza adempimento obbligo scolastico”), conferma il ruolo delle autorità comunali, ovvero ribadisce il duplice investimento del Sindaco e del Dirigente scolastico. Viene dato corso, in questo caso, alla logica amministrativa più coerente, investendo nel compito della vigilanza, i soggetti che agiscono sul tema operando sul medesimo territorio di competenza.
Già il D. Lgs. 76/2005, art. 5, commi 1 e 2 individua come responsabili della vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione il Comune in cui risiede il minorenne e il Dirigente scolastico competente per territorio di residenza.