Iscrizione a scuola e homeschooling?

Il dilemma dell’iscrizione accompagna ancora troppe famiglie in istruzione parentale: il dirigente scolastico chiede l’iscrizione, o non effettua il ritiro, mantiene l’iscrizione o un abbinamento al codice meccanografico della scuola.
E la famiglia si trova in difficoltà.

Sommario

    Per legge, l’istruzione parentale è un percorso alternativo all’iscrizione a scuola

    Un punto di partenza del ragionamento può essere rappresentato dall’introduzione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012 / DECRETO 16 novembre 2012, n. 254:


    CULTURA SCUOLA PERSONA
    La scuola nel nuovo scenario

    […]

    Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici.

    L’istruzione parentale si colloca appunto fra queste esperienze di apprendimento diverse dai “contesti scolastici”.
    Per definizione, l’istruzione parentale comprende tutti i percorsi di istruzione al di fuori della scuola. Si veda a questo proposito anche l’art. 1 comma 2.f del D. M. 5/2021, che così la definisce:

    Istruzione parentale: l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.

    Il Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che all’art. 111 (Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico), recita:

    1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

    In altre parole, l’obbligo di istruzione si può assolvere:

    • O attraverso la frequenza di una scuola statale o paritaria,
    • O attraverso la frequenza di scuole iscritte agli albi regionali,
    • O attraverso l’istruzione parentale

    Dove la “O” indica una possibilità alternativa, e non complementare.

    Anche la pagina relativa sul sito del Ministero conferma tale posizione: 

    L’obbligo di istruzione può essere assolto:
    -nelle scuole statali e paritarie
    -nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale
    -attraverso l’istruzione parentale

    In un’ulteriore pagina del Ministero, tra le domande e risposte frequenti sull’iscrizione online, si legge inoltre (domanda 6):

    Sono un genitore e voglio provvedere personalmente all’istruzione di mio figlio (istruzione parentale), devo utilizzare la procedura di iscrizione on line?

    No. Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, per avvalerti dell’istruzione parentale devi presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola statale più vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione di tuo figlio.

    Infatti, nel Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 (art. 23) non si fa alcun cenno ad un’eventuale iscrizione a scuola, nel per il primo, né per il secondo ciclo: l’unico adempimento a carico dei genitori in caso di istruzione parentale risulta essere una comunicazione preventiva al dirigente del territorio di residenza. Ecco il testo che ci interessa:

    In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

    Cosa non fare?

    La gestione amministrativa dell’istruzione parentale non può contrastare la norma vigente. Pertanto è opportuno che genitori e dirigenti vi si adeguino.

    Per tutti riferimenti normativi sopra citati, ci pare di poter concludere che l’istruzione parentale non sia compatibile con l’iscrizione a scuola, in alcuna sua forma.

    Non pare nemmeno coerente l’abbinamento di un codice meccanografico al ragazzino in istruzione parentale: questi deve essere svincolato da qualsiasi percorso scolastico, proprio per le peculiarità dell’istruzione parentale.

    Di conseguenza, non pare corretta neanche la pratica di iscrivere i ragazzini per poi ritirarli per avviare un percorso di istruzione parentale: è un percorso contorto e un’inutile complicazione burocratica di una procedura di per sé estremamente lineare.

    E’ forse il caso di ricordare, anche in questa sede, che i procedimenti amministrativi devono essere ispirati, tra l’altro, al principio del minor aggravio e della semplicità (oltre che a quelli della trasparenza, del rispetto della legge, dell’imparzialità e parità di trattamento tra i cittadini).

    In particolare, sul punto del minor aggravio, citiamo il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

    Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

    Che cosa fare?

    L’obiettivo da raggiungere è una posizione amministrativa svincolata dalla classe, dal codice meccanografico della scuola e inserita sulla piattaforma del Sidi (Anagrafe Nazionale degli Studenti) come “in istruzione parentale”.

    I genitori, quindi, in fase di avvio dell’istruzione parentale, sono tenuti a ritirare il figlio se era già iscritto a scuola e a presentare contestualmente la comunicazione/dichiarazione di istruzione parentale al Dirigente del territorio di residenza; non risultano esserci vincoli temporali a tale procedimento, probabilmente per il rispetto della libertà di scelta delle famiglie e per parità di trattamento con chi frequenta la scuola, che può modificare la propria scelta di indirizzo/scuola anche in corso d’anno scolastico;

    In fase di rinnovo della scelta di istruzione parentale, i genitori sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione/dichiarazione di istruzione parentale, dichiarando di possedere le capacità o tecniche o economiche, entro il termine delle iscrizioni (gennaio) al Dirigente del territorio di residenza (D.Lg. 62/2017 sopra citato);


    I dirigenti e gli addetti di segreteria della scuola che ricevono le comunicazioni della famiglia devono:

    • protocollare la documentazione ricevuta; per trasparenza, la famiglia dovrebbe poter conoscere il numero di protocollo
    • eseguire tempestivamente la disiscrizione, cancellando anche il nominativo dai registri della classe ed eliminando l’abbinamento del nominativo al codice meccanografico della scuola; per una questione di trasparenza, è auspicabile che la famiglia venga informata dell’avvenuto espletamento della procedura
    • aggiornare l’Anagrafe Nazionale degli Studenti sul portale del Sidi inserendo “in istruzione parentale”; anche in questo caso, la trasparenza vuole che la famiglia venga messa al corrente dell’avvenuto corretto aggiornamento dell’ANS
    • verificare che i genitori non si trovino nella condizione di incapacità di cui all’art. 30 della Costituzione. A tale superiore concetto può essere infatti ricondotta, con buon grado di sostenibilità e persuasività, la declinazione normativa di “capacità tecniche o economiche.
      Sulle criticità legate ai requisiti di “capacità tecniche o economiche”, si veda l’approfondimento “Il D.Lgs 62 del 2017 non menziona le capacità tecniche o economiche”.

    Sulle criticità legate all’individuazione del Dirigente scolastico del territorio di residenza, si veda l’approfondimento “Il Dirigente del territorio di residenza”.

    Si vedano a questo proposito anche l video:

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    Credits: Foto di Jan Steiner da Pixabay

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