
La sentenza della Corte di Cassazione 23802/2023 del 4/08/2023, avente per oggetto “responsabilità genitoriale-misure limitative”, si pronuncia in merito alla messa in discussione della responsabilità/libertà decisionale di due genitori sul percorso di istruzione della propria figlia e su una sua possibile limitazione.
Sommario
I fatti
Nel 2022, i genitori ricorrenti si erano visti imporre dal Tribunale dei minorenni di Trento, sezione di Bolzano:
- l’esame di idoneità
- l’iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2022/2023
- il controllo degli assistenti sociali e la collaborazione con questi.
L’esame di idoneità è stato superato.
I genitori hanno fatto ricorso in appello sugli altri due punti. In quest’ultima sede, l’obbligo di iscrizione a scuola in qualità di alunna frequentante è stato cancellato, ma è stato mantenuto il ruolo di supervisione degli assistenti sociali e il dovere della famiglia di collaborare.
Un ulteriore ricorso, in Cassazione, ha prodotto la sentenza in questione, con l’eliminazione anche di quest’ultimo punto, relativo al controllo da parte degli assistenti sociali sull’operato della famiglia.
I genitori quindi potranno continuare a fare istruzione parentale, sollevando i servizi sociali da un’incombenza che non li compete.
Le motivazioni della decisione della Corte di Cassazione
Tra le motivazioni leggiamo che il controllo da parte degli assistenti sociali era stato introdotto come funzionale all’obbligo di iscrizione a scuola. Essendo venuto meno quest’ultimo, a ragion di logica cade anche il controllo che lo completa.
Fra le motivazioni si trovano anche:
- un prezioso inquadramento dell’istruzione parentale nell’ambito del sistema italiano dell’istruzione e il conseguente riconoscimento della dignità della stessa
- una puntualizzazione dei ruoli delle istituzioni, tra cui anche di quelli della famiglia.
In particolare, è degno di nota questo passaggio:
RAGIONI DELLA DECISIONE punto 3
“In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti, e nell’effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale (nella specie il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi) giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito”
Ovvero:
- l’istruzione parentale è pienamente legittima e costituzionale e rappresenta una delle modalità possibili per assolvere al dovere di istruzione
- la scelta sulle modalità di assolvimento del dovere di istruzione è posta in capo ai genitori
- la vigilanza deve essere svolta, entro i limiti di legge, dalle autorità competenti (tra cui non compaiono i servizi sociali)
- qualsiasi limitazione della libertà/responsabilità genitoriale è illegittima, a meno che non scaturisca dalla comprovata presenza di un rischio per la/il minorenne
- la sola scelta di istruzione parentale non costituisce di per sé indizio di una qualche incapacità genitoriale, quindi non giustifica limitazioni della responsabilità genitoriale.
È interessante che la Corte di Cassazione abbia voluto definire con chiarezza i limiti della questione ed invitare, indirettamente, scuola, tribunale dei minorenni e comunque tutte le istituzioni interessate, ad esercitare la loro funzione con misura ed adeguatezza costituzionale, nel rispetto della libertà dei genitori.
È altresì degno di nota che la Corte abbia sottolineato che le limitazioni della libertà/responsabilità genitoriale non siano lecite se non sono state precedute da una dimostrata esistenza di una situazione potenzialmente dannosa per la/il fanciulla/o.
Considerazioni sulla sentenza della Cassazione
Questo riconoscimento ufficiale e documentato della liceità e dignità dell’istruzione parentale è un grande passo avanti verso una gestione veramente inclusiva e rispettosa della stessa.
È anche un prezioso contributo alla questione delle “capacità tecniche o economiche”: nessuno ha mai spiegato bene cosa siano concretamente, come si manifestino e come se ne possa verificare il possesso.
Dalla sentenza emerge chiaramente che l’unico fattore che possa in qualche modo precludere la possibilità di avvalersi dell’istruzione parentale è la dimostrata “incapacità dei genitori”, di cui all’art. 30 della Costituzione della Repubblica italiana. Solo l’accertamento di questa “incapacità” consente alla legge di intervenire. Altrimenti il diritto-dovere di mantenere, istruire, educare i figli è in capo ai genitori.
Ma cos’è questa “incapacità”? Quella di essere dei genitori in grado di compiere scelte appropriate e di risponderne a fronte di verifiche intelligenti e rispettose, da parte delle istituzioni competenti.
Chi interviene in modo inappropriato su questo tema, dà prova di incompetenza, non tiene conto dei principi costituzionali, né della consapevolezza e della nobiltà insite nella scelta dell’istruzione parentale.
Possibili ulteriori ampliamenti
Richiamando la sentenza del Tribunale dei minorenni di Trento, la Corte di Cassazione cita la necessità di una verifica dell’assolvimento del dovere di istruzione attraverso gli esami annuali.
Lo svolgimento di questi esami è chiaramente un tema ancora tutto da ricollocare, soprattutto alla luce degli art. 1 e 2 del D.Lgs 62/2017, delle Indicazioni nazionali, del principio di inclusione, della libertà di insegnamento, del rispetto della dignità e delle peculiarità dell’istruzione parentale e del riconoscimento del ruolo genitoriale.
Spesso le questioni (tra le quali certamente anche quella degli “esami”) si collocano su un versante o un altro, sulla base delle conoscenze e competenze di cui si è in possesso.
Oramai anche nella comunità scientifica, italiana oltre che internazionale, ci sono validi contributi che aiutano a capire approfonditamente il fenomeno dell’istruzione parentale: “Io imparo da solo” di Elena Piffero, Terranuova edizioni, “La scuola parentale” Cecilia Fazioli, Terranuova edizioni, “Apprendimento naturale, Homeschooling e Unschooling” Nunzia Vezzola, Armando Editore; contengono trattazioni ed argomentazioni utili e necessarie.
Credits: Foto di Shannon Lawford da Pixabay