
La vicenda della famiglia di Nathan Trevallion, Catherine Birmingham e dei loro tre figli, nota ai più come la “famiglia nel bosco”, è ormai di dominio pubblico e ha suscitato ampio dibattito per la delicatezza delle questioni che solleva, soprattutto in merito alla tutela della libertà educativa.
LAIF a fianco alle famiglie per la difesa della libertà educativa
Ogni qualvolta interpellata, la nostra associazione ha espresso sostegno e vicinanza ai signori Trevallion e Birmingham in quanto genitori che esercitano l’istruzione parentale e nostri associati.
Sostegno che confermiamo anche in questa occasione.
L’ultimo provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila
È dei primi di settembre il provvedimento del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, atteso per la fine di luglio.
Nella parte che segue si rende necessario l’uso del condizionale poiché i provvedimenti che riguardano minorenni sono secretati: quanto noto alla stampa proviene da fonti che, sebbene autorevoli, ne riportano solo porzioni più o meno ampie.
Secondo quanto ricostruito, il tribunale avrebbe disposto un progressivo riavvicinamento dei minori alla famiglia, con rientri diurni immediati e, a partire da ottobre, pernottamenti nei fine settimana. Tale percorso sembrerebbe subordinato all’esito favorevole delle relazioni degli assistenti sociali e al reinserimento dei bambini nella scuola pubblica.
Nei giorni successivi alla diffusione del provvedimento, Nathan e Catherine hanno espresso, in un video, tutto il loro dolore per una decisione che lascia la loro intera famiglia nell’indeterminazione e nell’incertezza.
Come spesso accade, nel video viene confusa l’istruzione parentale con l’istruzione domiciliare, istituti formali molto diversi. Infatti con l’Istruzione parentale i genitori si assumono direttamente l’obbligo di istruzione; basta una comunicazione annuale al dirigente scolastico, senza autorizzazione. L’Istruzione domiciliare invece è un servizio scolastico per alunni con gravi patologie certificate che impediscono la frequenza per almeno 30 giorni. Serve domanda con certificazione sanitaria e la scuola fornisce insegnanti a domicilio o in ospedale.
Ma, nonostante l’imprecisione lessicale, espressa nel video, emerge con chiarezza quale sia la scelta educativa di questi genitori: l’istruzione parentale, esercitata in piena legittimità.
Su questo provvedimento l’avvocato Simone Pillon ha annunciato la presentazione di reclamo alla Corte d’Appello.
Il punto di vista di LAIF in tema di libertà educativa
LAIF non entra nel merito degli aspetti che, mesi fa, hanno portato all’allontanamento dei tre bambini dal nucleo familiare: non è compito di un’associazione di famiglie sostituirsi ai giudici, né disporre degli elementi tecnici e istruttori che solo il procedimento può offrire.
Vi è tuttavia un principio che LAIF ha il dovere di richiamare con fermezza, a prescindere dall’esito di questa specifica vicenda. L’istruzione parentale è una scelta prevista dall’ordinamento italiano e non può essere considerata, di per sé, un indice di inadeguatezza genitoriale o di rischio per il minore. Eventuali misure limitative devono essere fondate su un concreto accertamento del pregiudizio o del rischio di pregiudizio e mantenere un rapporto di proporzionalità con le esigenze di tutela.
A sostegno di ciò si veda anche l’ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, N° 23802/2023 del 4/08/2023, avente per oggetto “Responsabilità genitoriale – Misure limitative”.
Al punto 3 delle Ragione della Decisione della Corte enuncia:
“In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti, e nell’effettivo rispetto del le regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale (nella specie il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi) giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore , che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito”.
Per quanto risulta dalle informazioni pubblicamente disponibili, il provvedimento riguardante Nathan Trevallion e Catherine Birmingham non risulterebbe fondato su una pronuncia definitiva di incapacità genitoriale. Sembrerebbe invece trattarsi di una misura di natura preventiva. La valutazione della sua portata e delle relative motivazioni non compete a LAIF, che non dispone degli atti integrali del procedimento.
Il quadro costituzionale e normativo sulla libertà educativa
È l’articolo 30 della Costituzione a stabilirlo in modo inequivocabile: è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
E l’articolo 33 sancisce la libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento.
Infine, l’articolo 34, insieme alla normativa vigente sull’istruzione parentale (D.Lgs. 62/2017 e relative disposizioni attuative), riconosce che l’obbligo è quello “di istruzione”, non quello di frequenza scolastica, lasciando alle famiglie la libertà di scegliere percorsi alternativi alla scuola, purché ne sia garantita l’effettività attraverso gli esami annuali di idoneità. Esami che secondo le informazioni rese pubbliche, i bambini avrebbero superato con esito positivo.
Un atteggiamento che desta preoccupazione
Nella gestione pratica di questa vicenda, LAIF ravvisa un atteggiamento che rischia di tradursi in una forma di pressione mascherata da tutela del minore. Stiamo parlando di tempi indeterminati, rientri progressivi privi di un percorso chiaro e verificabile, assenza di scadenze certe, dettaglio che la stessa Corte Costituzionale ha dichiarato essenziale nel formulare un provvedimento di sottrazione.
A ciò sembra si aggiunga la condizione posta dal tribunale che subordina il rientro in famiglia all’adesione ad un percorso (la frequenza scolastica) molto lontano da quello legittimamente scelto dai genitori. LAIF ritiene che la subordinazione del rientro in famiglia alla frequenza scolastica, se confermata nei termini riportati dalla stampa, sollevi interrogativi rilevanti sulla compatibilità della misura con la libertà educativa riconosciuta alle famiglie dall’ordinamento.
LAIF è convinta che un percorso privo di tempi certi e subordinato all’adesione a un modello educativo diverso da quello scelto dalla famiglia possa essere percepito come una pressione particolarmente gravosa. Tale valutazione non intende sovrapporsi agli accertamenti del procedimento, né mettere in discussione il dovere delle istituzioni di intervenire ove emerga un concreto rischio di pregiudizio per i minori. Qualora le valutazioni tecniche svolte nel procedimento abbiano escluso situazioni di incapacità o di concreto pregiudizio, l’indeterminatezza dei tempi di ricongiungimento non tutela i bambini: li espone a un prolungamento della sofferenza dell’assenza dei genitori, ampiamente documentato dalla letteratura scientifica come fattore di rischio per il benessere psicoemotivo del minore.
Una questione che riguarda tutte le famiglie italiane
Ciò che rende questa vicenda una questione di interesse generale, e non un caso circoscritto, è la deriva che un simile orientamento potrebbe innescare e il precedente che potrebbe creare. Il punto è il varco che un provvedimento limitativo della scelta genitoriale, quale sembra essere quello in oggetto, rischia di aprire.
Se si accettasse come normale che una scelta genitoriale legittima possa diventare il presupposto per un provvedimento fortemente limitativo della responsabilità genitoriale, quale argine resterebbe di fronte a decisioni analoghe, assunte esercitando la propria libertà di scelta, riguardo ad altri aspetti della vita familiare? Potrebbero essere messe in discussione, per esempio, le scelte nutrizionali, sanitarie, pedagogiche o organizzative adottate dai genitori, anche quando rispettose della legge e sostenute da motivazioni consapevoli?
È esattamente questo il varco che LAIF intravede e rispetto al quale auspica che non si apra alcuno spiraglio: la trasformazione di scelte educative legittime (dall’istruzione parentale alle pedagogie alternative, fino agli stili di vita meno convenzionali) in presunzioni di rischio per i minori da valutare con gli stessi strumenti e la stessa cautela riservati a situazioni di reale pregiudizio.
Il diritto del bambino a crescere nella propria famiglia
La tutela del minore non si esaurisce nella protezione da presunti rischi educativi: comprende, prima di tutto, il diritto a crescere nella propria famiglia, circondato dall’affetto dei propri genitori. Lo affermano con chiarezza:
- la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (1989), che all’art. 9 stabilisce che il bambino non deve essere separato dai genitori contro la loro volontà, salvo che ciò sia necessario nel suo interesse superiore, e agli artt. 5 e 18 riconosce ai genitori il diritto-dovere di orientarne l’educazione;
- la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che all’art. 8 tutela il rispetto della vita familiare e al Protocollo addizionale n. 1, art. 2, garantisce ai genitori il diritto di assicurare ai figli un’istruzione conforme alle proprie convinzioni;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che all’art. 24 riconosce il diritto del minore a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse;
- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che all’art. 26, comma 3, riconosce ai genitori un diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai propri figli.
La posizione di LAIF
LAIF ribadisce con fermezza la propria posizione: la libertà educativa e di istruzione delle famiglie non è una concessione dallo Stato, ma un diritto costituzionale che non ammette margini di tolleranza.
Finché non sussiste un accertamento giudiziale di incapacità genitoriale, nessuna famiglia dovrebbe vedersi costretta ad abdicare alle proprie scelte educative, pedagogiche o di stile di vita. Richiamiamo nuovamente l’ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, N° 23802/2023 del 4/08/2023.
LAIF esprime piena vicinanza a Nathan, Catherine e ai loro tre figli, e a tutte le famiglie che in questi anni hanno scelto l’istruzione parentale o percorsi educativi alternativi, spesso trovandosi a dover difendere davanti alle istituzioni una libertà che la Costituzione già garantisce loro.
L’associazione continuerà a seguire la vicenda e a vigilare affinché nessun precedente di questo tipo possa, in futuro, essere utilizzato contro altre famiglie che semplicemente esercitano un loro diritto.
LAIF – L’Associazione Istruzione in Famiglia
presidente@laifitalia.it
Sergio Leali
Cell. 335 6851926
Nota: il presente comunicato riflette la posizione di LAIF e non costituisce commento sul merito del procedimento giudiziario in corso, sul quale l’associazione non dispone di elementi istruttori.
Autore: Annalisa Vincenzi