
Il tema dell’accertamento del dovere-diritto all’istruzione, a carico dei genitori ed a beneficio dei figli, è centrale nella configurazione di un quadro attuativo dell’istruzione parentale, nelle sue varie declinazioni.
La legislazione attualmente in vigore prevede tre momenti-chiave per la verifica dell’assolvimento del dovere genitoriale di istruire i figli:
- la dichiarazione di istruzione parentale e delle capacità tecniche o economiche (vai al quadro normativo specifico)
- il progetto didattico-educativo (vai ai relativi riferimenti normativi)
- gli esami (vai all’inquadramento relativo degli esami, nelle diverse fasi)
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Di seguito verranno svolte delle argomentazioni che prendono avvio dalla considerazione della contraddittorietà, su alcuni aspetti cruciali, riscontrabili nel tessuto normativo.
In esso traspare una rappresentazione dell’istruzione parentale ridotta a fenomeno parascolastico e noncurante della ricchezza delle connotazioni educativo-didattiche che la sostanziano come categoria ordinamentale e culturale.
Verranno avanzate proposte nell’intento di cogliere meglio, anche nella fase dell’accertamento, le qualità dell’istruzione parentale affinché le verifiche del dovere di istruzione siano davvero coerenti con il percorso formativo (v. Indicazioni nazionali e inquadramento normativo degli esami in istruzione parentale), in un quadro di sostenibilità normativa e fattibilità concreta, sia per le scuole che per le famiglie.
Sommario
La verifica in istruzione parentale
Per la salvaguardia del diritto del fanciullo ad essere istruito, lo Stato attua un’azione di controllo affinché i genitori, o chi ne fa le veci, diano effettivamente corso ad attività di apprendimento/istruzione/educazione nelle modalità previste dalla legge, in ottemperanza al dovere-diritto che la Repubblica ha collocato in capo a loro.
Tale azione di controllo statale avviene secondo dei dettati normativi, in particolar modo da parte dell’istituzione scolastica e dell’istituzione civica.
Percorsi con caratteristiche ontologiche diverse da quelle della scolarizzazione
Le modalità di assolvimento del dovere di istruzione si differenziano principalmente in scolarizzazione e istruzione parentale.
A questo proposito, si segnala che, se le norme e la lettura sistemica dei provvedimenti indurrebbero a strutturare le azioni di accertamento in maniera tendenzialmente organica al senso giurisdizionale delle due categorie (scolarizzazione e istruzione parentale), nella prassi tale articolazione non è sviluppata. Si assiste, nel concreto, all’applicazione dei paradigmi scolastici anche nel campo dell’istruzione parentale; condizione quanto mai impropria e foriera di ingiustizie e tensioni tra istituzioni scolastiche ed istituzione famiglia.
L’istruzione parentale si può attuare legittimamente anche con dinamiche affatto diverse da quelle scolastiche. In genere, infatti, si caratterizza per una maggiore informalità di approcci rispetto alla scuola. Le modalità di attuazione sono diverse e vanno dalla “scuola a casa” all’unschooling, ovvero da un’istruzione solo relativamente formale ad altre forme di apprendimento che privilegiano gli approcci informali e non-formali.
In un corretto sviluppo dei rapporti istituzionali, ed in particolare nella fase di accertamento/esame, queste caratteristiche devono essere tenute in debito conto dalla scuola ed essere fatte valere e rivendicate con consapevolezza dai genitori.
Non risultano evidenze di una maggiore probabilità di negligenza rispetto alle categorie dello studio, della ricerca e delle educazioni, nei casi di istruzione parentale rispetto ai casi di scolarizzazione.
Vi sono invece delle differenziazioni di approcci che mettono in evidenza i caratteri peculiari dei due percorsi, in un ambito pienamente organico all’ordinamento.
E’ necessaria quindi la consapevolezza che l’accertamento del dovere di istruire i/le figli(e) in istruzione parentale deve tener conto delle diversità ontologiche rispetto al contesto scolastico, dei diritti dei fanciulli e delle famiglie, oltre che dei doveri delle autorità istituzionali.
Nuovi paradigmi di valutazione per accertare il diritto-dovere all’istruzione nei percorsi di istruzione parentale
Gli accertatori-esaminatori dovrebbero declinare le loro competenze in materia di valutazione in modo coerente anche al paradigma dell’istruzione parentale, essendo chiamati ad accertare il dovere-diritto all’istruzione, non la coincidenza pedissequa con le risultanze dei processi di istruzione che si verificano a scuola.
E’ cosa risaputa che il concetto di programma ministeriale è stato abolito, come pure il carattere prescrittivo e perentorio che lo stesso aveva indistintamente per ogni scuola.
L’accertamento/esame è uno dei momenti in cui viene richiamata la responsabilità genitoriale per l’effettivo rispetto del diritto all’istruzione dei figli1.
Considerando che l’istruzione parentale (come del resto dovrebbe parimenti accadere in ambito scolastico) agisce nella dialettica tra personalizzazione e norme generali sull’istruzione (Indicazioni nazionali per il curricolo), l’accertamento del diritto-dovere di istruzione deve essere impostato in modo da valorizzare entrambi i termini.
La legislazione prevede che questa articolazione si sostanzi nello strumento del progetto didattico-educativo e che esso debba rappresentare il riferimento unico per la formulazione delle prove d’esame. L’unica condizione è che esso possieda un carattere di sufficiente coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.
La dichiarazione di istruzione parentale
La dichiarazione di istruzione parentale dà avvio alla stessa e ne conferma annualmente la scelta.
Essa rappresenta la necessaria ufficializzazione della scelta della modalità di attuazione del dovere di istruzione ed educazione dei figli rispetto alle due possibilità: scuola o istruzione parentale.
La sua ricezione da parte del Dirigente scolastico del territorio di residenza dà avvio ai procedimenti amministrativi ed ai rapporti istituzionali conseguenti.
Essa è alternative e non è compatibile con l’iscrizione a scuola. Perciò nei casi di alunne/i già frequentanti è necessario provvedere al ritiro, senza nulla osta.
Capacità tecniche o economiche?
La responsabilità dell’istruzione e dell’educazione dei giovani è in capo ai genitori1, i quali, quindi, sono chiamati a risponderne a fronte degli accertamenti che la Repubblica predispone.
La suddetta responsabilità genitoriale sussiste sia nell’ambito della scolarizzazione sia in quello dell’istruzione parentale; nel primo caso è mitigata dalla delega che i genitori operano nei confronti delle istituzioni scolastiche, nel secondo è diretta.
Per quanto concerne la verifica a carico dei genitori in istruzione parentale, nella norma e nella prassi, si rinvengono indicazioni equivoche e con un non pieno grado di coerenza logico-normativa. La declinazione del dettato costituzionale (art.30 comma 2) in merito alla non incapacità genitoriale appare necessitante di ulteriori sviluppi.
Tuttavia nella pratica amministrativa si richiedono ai genitori dimostrazioni di capacità tecniche o economiche da presentare contestualmente alla dichiarazione di istruzione parentale. Ciò in una presunta ottemperanza alla legge che, ad onor del vero, nei suoi sviluppi più recenti e gerarchicamente predominanti (art.23 D.Lgs. 62/2017) non fa richiesta di tale dimostrazione.
In considerazione della sostanza concettuale contenuta nelle categorie capacità tecniche o economiche, si rileva come le stesse siano da porre in termini relativi.
Capacità tecniche?
In istruzione parentale la capacità tecnica eventualmente da rinvenire non è quella propria di un operatore della scuola, la quale è appunto coerente con questo specifico paradigma dell’insegnamento. Ma semmai è quella legata alla presenza delle attitudini, articolate e speciali, necessarie per l’attività di istruzione parentale. Questo appunto per le caratteristiche ontologiche dell’istruzione parentale.
Nello scenario attuale, dove la percezione dell’istruzione parentale, a più livelli, è ancora parziale e poggiata su concezioni, in tanti casi, impropriamente impostate sul paradigma scolastico, risulta problematico, in sede di verifica delle capacità, trovare misure e parametri coerenti.
Pertanto, in attesa di necessari sviluppi culturali nella percezione del fenomeno istruzione parentale, la dimostrazione delle capacità tecniche si presenta come una scatola vuota, che può essere riempita con qualsiasi oggetto soddisfi le eventuali premure burocratiche dell’istituzione scolastica. La condizione che si impone è che ciò non travalichi i limiti del buonsenso e della proporzionalità amministrativa, anche in analogia all’indicazione delle note ministeriali, che annualmente ribadiscono il perimetro di tale richiesta, raccomandando di evitare la raccolta di dati “eccedenti e non pertinenti”. L’esempio che la nota riporta è quello dei dati relativi ai titoli di studio dei genitori ed alla loro professione, appunto in considerazione della problematicità di tale richiesta.
Alla luce della recente normativa (art.23 D.Lgs 62/2017), appare non censurabile una disapplicazione di una norma superata da quella, per l’appunto, sopravvenuta.
Le famiglie in ultima battuta operano la scelta più confacente alla propria situazione generale.
Capacità economiche?
In merito al tema delle capacità economiche, il suo sviluppo si pone in termini ancora più relativi, fino alla insostenibilità concettuale.
Il patrimonio materiale della famiglia potrebbe essere interpretato in molti casi sia come fattore limitante l’educazione e l’apprendimento-istruzione dei figli e non necessariamente come loro fattore propulsivo. La forte dedizione all’arricchimento materiale da parte dei genitori può comportare un loro grande impegno e la loro fondamentale assenza dalla vita dei figli. In tal modo, esso può ostacolare un equilibrato sviluppo di rapporti significativi diretti tra le generazioni. Carattere, questo, imprescindibile per un virtuoso processo di crescita solidale e personale.
D’altro canto, una condizione economica non florida, può collocarsi ad esempio in un contesto di comunità educante, dove prevalgono aspetti di cooperazione solidale e di umanità, che possono nutrire esperienze di istruzione parentale di grande valore.
Infatti, l’istruzione parentale tendenzialmente supera le barriere del denaro, mettendo in campo qualità di natura comunitaria ed umana.
Pertanto, e peraltro, la richiesta di produrre la dichiarazione dei redditi, per poter essere “autorizzati” da un dirigente scolastico, all’istruzione parentale è scarsissimamente persuasiva, se non offensiva dei principi costituzionali dell’eguaglianza e del sostegno istituzionale e materiale che la Repubblica deve garantire alle famiglie (art. 31 Costituzione) e, se del caso, in misura ulteriore a chi si dimostra capace e meritevole negli studi, anche se privo di abbondanti risorse materiali (art. 34 Costituzione).
Pertanto ai fini della verifica delle potenziali capacità dei genitori rispetto al dovere di istruzione, la richiesta del dato reddituale/patrimoniale è ridondante e scarsamente significativa.
L’autocertificazione
Anche in questo caso, la considerazione già svolta rispetto ad una lettura comparata della norma (l’art. 23 del D.Lgs. 62/2017 non prevede dimostrazione di capacità tecniche o economiche) ha una valenza nella gestione amministrativa sia per i genitori che per la scuola, i quali si trovano a scegliere se applicare l’ultima norma superiore (l’art. 23 del D. Lgs. 62/2017) o norme precedenti di segno diverso.
Ogni soggetto ha la responsabilità della scelta di percorrere una strada o l’altra. Comunque dovrebbero prevalere sempre la proporzionalità dell’azione amministrativa, la sua sensatezza e il principio del minor aggravio procedurtale.
Considerata la sostanziale evanescenza della pretesa di dimostrazione preventiva della capacità tecnica oppure di quella economica attraverso richieste, ad esempio, della esibizione di titoli di studio o certificazioni ISEE, il tema attualmente ha un rilievo formalistico ed in questi termini si sostanzia in una autocertificazione da parte dei genitori, o di chi ne fa le veci, di essere in possesso delle capacità tecniche oppure, in alternativa, di quelle economiche. Detta dichiarazione è attualmente sostenuta dalla nota ministeriale N° 40055 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025”.
C’è esame e esame
Esami conclusivi di un ciclo di istruzione
E’ previsto dalla Costituzione (art. 33) un esame di Stato a conclusione di ciascun ciclo di studi.
Il primo in ordine di tempo è quello che di solito si sostiene dopo 8 anni di istruzione, l’esame conclusivo del primo ciclo, o esame di terza media. Ad esso sono parimenti sottoposti scolari e giovani in istruzione parentale; non è prevista una scadenza perentoria per il superamento di detto esame.
L’altro esame di Stato previsto è l’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, l’esame di maturità.
Esami intermedi: esami di idoneità ed accertamento del dovere di istruzione
Anche su questo punto esistono non poche criticità nella normativa vigente, sia nella finalità degli esami che nella loro strutturazione e modalità di attuazione.
Esami di idoneità ad una specifica classe
Sono tesi a verificare l’idoneità del candidato all’inserimento in quella specifica classe e sono orientati quindi ad un approccio scolastico all’istruzione.
Ai sensi del D.M. 13 dicembre 2001 n° 489, art. 2, c. 7,gli esami di idoneità si sostengono o alla conclusione del periodo di obbligo di istruzione2 o per il rientro nei percorsi scolastici, al fine quindi di verificare che il fanciullo possieda i requisiti (l’idoneità, appunto) per essere inserito nella classe alla quale aspira.
Il Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, all’art. 23, con una formulazione ambigua, parla di un esame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva.
Accertamento del dovere di istruzione
E’ volto alla verifica della non elusione del dovere di istruire i propri figli e tiene ad orizzonte l’obiettivo della tutela del diritto all’istruzione delle/i fanciulle/i. Concettualmente, non richiede un approccio scolastico ed è prioritario rispetto alla verifica di un’improbabile aderenza ai programmi scolastici.
In istruzione parentale, l’azione di accertamento del dovere di istruzione che le istituzioni scolastiche sono chiamate a svolgere ha una doppia finalità: la verifica del dovere di istruzione a carico dei genitori e quella dell’effettivo godimento del diritto all’istruzione, da parte dei giovani, nei termini previsti dalla norma.(art. 33 Costituzione, capoversi 1, 2 e Indicazioni nazionali).
Il D.M. 218/2025 tenta una sintesi quando parla diesame di idoneità annuale per il passaggio alla classe successiva per la verifica del dovere di istruzione. Purtroppo ciò non risolve le innumerevoli criticità già evidenziate.
Se l’articolo 23 D. Lgs. 62/17, in maniera equivocabile, ha introdotto la cadenza annuale di un esame per il rientro in una determinata classe (innestandosi sul dettato del D. 489/2001 ma introducendo un ulteriore elemento di criticità), il D.M. 218/2025 ha attribuito all’esame una finalità aggiuntiva, quella appunto alla verifica del dovere di istruzione. Tuttavia questa è difficilmente raggiungibile con l’esame di idoneità scolastico.
Il tema dell’esame di idoneità annuale non è quindi lampante ed univoco, come vorrebbe essere presentato, soprattutto dalle istituzioni scolastiche.
Quale esame?
Se è vero che una risposta contiene la sua domanda, l’esame di idoneità annuale per la classe successiva ai fini della verifica del dovere di istruzione è una risposta che non corrisponde ad una domanda che abbia un senso compiuto nell’ambito dell’istruzione parentale.
La domanda che la lettura sistemica induce dall’articolazione normativa è la seguente: quale verifica per accertare sia il dovere di istruzione, in capo ai genitori, che il diritto d’istruzione a favore dei figli, nonché una conformità sufficiente alle linee generali indicate dalla Repubblica e la personalizzazione nei percorsi di apprendimento in istruzione parentale?
Asserito che l’istruzione parentale, ontologicamente, può far riferimento a modalità di apprendimento affatto diverse da quelle scolastiche, ne deriva infatti che le valutazioni che vengono ad essa rivolte debbano essere organiche, in tutte le proprie articolazioni, alle caratteristiche specifiche dell’istruzione parentale stessa. Così dettano infatti le Indicazioni nazionali per il curricolo al cap. Valutazione e gli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 62/17.
L’esame di idoneità alla classe successiva può essere adeguato per l’accertamento del dovere di istruzione, al massimo, ma non sempre, in alcune di quelle forme di istruzione parentale che si pongono in parallelo al paradigma scolastico. Tuttavia, lo stesso tipo di esame di idoneità può risultare del tutto estraneo a percorsi lecitamente meno formali.
Ovvero, l’istituzione scolastica non è chiamata a verificare che un giovane ed i suoi genitori stiano ripercorrendo l’esperienza scolastica, svolta in una determinata e precisa classe corrispondente per categoria anagrafica a quella del giovane in istruzione parentale e coincidente con quella di competenza degli insegnanti della commissione preposta.
Infatti in quella determinata classe i docenti hanno perseguito una loro personale declinazione delle Indicazioni nazionali, tarandola sulla realtà della loro classe, con tutte le considerazioni che si possono trarre dalla complessità del caso.
Indicazioni nazionali, otto competenze-chiave e progetto didattico-educativo: piste per ridurre le criticità dell’accertamento in istruzione parentale
Dal 2012 i programmi ministeriali sono stati aboliti, con tutte le conseguenze positive ed innovative che questo comporta.
Le Indicazioni nazionali si pongono come piattaforma generale dell’istruzione in Italia ed il loro carattere balza in piena luce: non rappresentano delle linee programmatiche di univoca e perentoria adesione, ma un canovaccio sul quale gli attori istituzionali dell’istruzione, la scuola e la famiglia, devono tessere lo svolgimento della loro opera, cioè devono predisporre il proprio curricolo, in virtù del principio dell’autonomia, della valorizzazione e del pieno sviluppo delle giovani persone, alunni/e, studenti, giovani in istruzione parentale.
Sono del tutto evidenti le stridenti discrepanze che risiedono in un rapporto scuola-istruzione parentale impostato su termini che non tengono conto di questa evoluzione del sistema.
L’applicazione fondamentale e dovuta delle Indicazioni nazionali e dei presupposti insiti nello strumento introdotto nell’ordinamento dal D.M. 5/2021, il progetto didattico-educativo, offrono già la piena opportunità a famiglie ed istituzioni scolastiche di affrontare il tema dell’accertamento annuale con buona adesione sia ai presupposti ordinamentali che culturali dell’istruzione parentale sia a quelli delle istituzioni medesime.
Si può riscontrare una ragion d’essere nella cadenza annuale dell’accertamento, legata a quella che sostiene la comunicazione annuale di istruzione parentale. Si tratterebbe della volontà/necessità di monitorare gli sviluppi dei percorsi di istruzione parentale in tempi congrui per eventuali interventi sostitutivi, in casi di inadempienza.
Per approfondire
Ovviamente se questo in astratto “fa poche pieghe”, nella realtà quotidiana si riscontrano atteggiamenti di autoreferenzialità spiccata da parte delle Istituzioni, che sfocia in taluni casi in genuino autoritarismo ingiustificato e censurabile. Molte istituzioni scolastiche e civiche infatti interpretano l’azione di accertamento non in termini di collaborazione e sussidiarietà (art.118 Costituzione), ma come azione di “investigazione” che scaturisce direttamente da una concezione “a prescindere” che l’istruzione parentale è un fenomeno di devianza sociale, se non di pericolo pubblico.
Al di là di questo scorcio neorealistico, un tavolo d’intesa esiste e può essere proficuo per tutti, senza che si apportino modifiche sconvolgenti alle norme.
Su questo tema si vedano anche i seguenti contributi e approfondimenti:
- la pagina Quale esame in istruzione parentale?
- l’articolo Homeschooling ed esame di idoneità alla classe successiva?
- l’articolo Esame? Programma? Portfolio!
- l’articolo Quale esame? Appunti di una serata
- l’articolo Buone notizie per chi sceglie di non sostenere l’esame: le argomentazioni di LAIF sono state considerate corrette!
- il video “Esame scolastico standard o accertamento?”
- il video “Esame ed apprendimento libero – quale rapporto?”
- una riflessione sul concetto di valutazione dal video “Un programma per l’esame?”
- l’articolo dal sito “Orizzonte scuola”: Educazione parentale (homeschooling): La scuola vigila e valuta. Come fare
- l’articolo dal sito “Il bambino naturale”: Homeschooling, esami: quanti, quali e perché sostenerli
Note:
1Gli altri momenti-chiave sono: la dichiarazione di istruzione parentale ed il progetto didattico-educativo.
2L’obbligo di istruzione comincia a sei anni di età e si conclude dopo il decimo anno di istruzione e a 16 anni di età.
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