Per la salvaguardia dei diritti del fanciullo, lo Stato svolge il compito di vegliare a che il bambino che non frequenta la scuola non sia in realtà oggetto di abusi o sfruttamenti rispetto ai quali l’istruzione famigliare potrebbe far da paravento. Tale vigilanza è auspicabile che avvenga nel rispetto dei diritti-doveri di tutti coloro che partecipano, a vari titoli, al percorso di istruzione.
Inoltre, considerando che l’istruzione in famiglia ha come peculiarità la personalizzazione delle modalità di apprendimento delle quali sono responsabili i genitori (9) e che l’esame di Stato è quello conclusivo del primo ciclo di studi della durata di otto anni (esame di terza media), si ritiene necessario evidenziare che l’accertamento da parte dell’istituzione scolastica, nel corso degli otto anni, dovrebbe essere rivolto ai genitori, come da dettato legislativo (10) , mentre la verifica e la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dalla prole dovrebbe avvenire con l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Questo per evitare un trattamento discriminatorio rispetto ai coetanei.
Per dar voce alle testimonianze raccolte, si reputa importante fare i seguenti approfondimenti sulle modalità di accertamento, distinguendo quella sui genitori e quella sulla prole, con una breve premessa: le esperienze positive hanno un denominatore comune e cioè l’accordo tra Dirigente scolastico e genitori nello scegliere la procedura rispondente al progetto famigliare di istruzione/apprendimento, attuando concretamente le Indicazioni nazionali del 2012 “…la scuola perseguirà l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori.” (11)
Ed è ciò che vivamente auspichiamo.
L’accertamento sui genitori è teso alla verifica della “capacità tecnica ed economica” di cui all’Art. 111, comma 2, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994 e può concretizzarsi in una delle seguenti modalità:
- Il progetto famigliare di istruzione/apprendimento: al momento della comunicazione annuale di istruzione famigliare, la famiglia presenta un progetto preliminare di apprendimento/istruzione per i propri figli, aderente alle peculiarità del nucleo famigliare, prole compresa (12) , come già accade, ad esempio, nella provincia autonoma di Trento.
Durante l’anno, non necessariamente quello scolastico, in accordo con il Ds, si possono organizzare momenti di incontro durante i quali i genitori potranno confermare le linee progettuali iniziali o segnalarne le eventuali variazioni. In tal modo, l’autorità vigilante potrà accertare che responsabilmente la famiglia sta operando con capacità per l’educazione e l’istruzione della prole, in coerenza con il D.L del ’94 di cui sopra.Non sono previsti accertamenti valutativi sui ragazzi, salvo che la famiglia ne faccia esplicita richiesta. Lo stato effettuerà il controllo valutativo in sede di esame conclusivo del primo ciclo (terza media).
In tale modo la famiglia è posta alla stessa stregua di una scuola parentale riconosciuta, ai cui frequentanti non è richiesto di sostenere l’esame scolastico annuale.
- Colloqui informali con il Dirigente o un suo delegato: in un’ottica collaborativa, si programmano con il Ds uno o più colloqui da tenersi nel corso dell’anno. In tali occasioni, a riprova delle azioni in atto, possono essere mostrati i materiali che la famiglia ritiene significativi dell’attività svolta e/o in fieri.
In alternativa, se richiesto dalla famiglia, l’accertamento potrà anche vertere sui bambini/e o ragazzi/e.
In questo caso, se è caratterizzato da un approccio pedagogico che cura la centralità e l’identità della persona nella sua globalità e complessità, senza valutazioni quantitative/qualitative e giudizi di merito, esso ha la preminente “funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo” (13) , dell’evoluzione intellettiva, affettiva e relazionale, a maggior ragione trattandosi, nello specifico, di istruzione in famiglia.
Inoltre si rimarca quanto la dimensione spazio-temporale sia peculiare ed incisiva nell’istruzione famigliare, con ritmi aderenti ai bisogni della comunità-famiglia in relazione con quella sociale e quanto l’esplorazione, la ricerca, la scoperta di nuovi saperi non siano separati e racchiuse in ambiti disciplinari.
Quindi, partendo da tale presupposto, l’accertamento avrà una finalità formativa e sarà teso ad individuare (da parte delle istituzioni) e a manifestare (da parte della famiglia) l’esistenza di un processo di apprendimento in atto. Si tratterà di accertare che si stanno ponendo “le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti, sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita, [… che si stanno fornendo] le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi, rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti, [… che si stanno elaborando] gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare”, come raccomandano le “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012 (14) .
L’accertamento sui bambini si potrebbe attuare mediante uno o più colloqui, non soggetti a valutazione, da tenersi nel corso dell’anno (non necessariamente quello scolastico), alla presenza dei genitori e/o di altri collaboratori. In tali occasioni saranno i bambini/e – ragazzi/e a presentare le esperienze fatte e le rielaborazioni, anche attraverso materiali realizzati. Tali colloqui saranno preferibilmente tenuti nell’ambiente domestico dove la famiglia vive.
Se richieste dalla famiglia, possono essere previste anche altre forme di accertamento, come ad esempio:
- il riconoscimento di attestati rilasciati da scuole online o da enti certificatori nazionali o internazionali (ad esempio per le lingue straniere il First, il Goethe, ecc. Per l’informatica l’ECDL, oppure per altri ambiti i MOOC o altro),
- la presentazione di macroaree tematiche (linguistica, logico-matematica ed artistica),
- esame scolastico (15) sulla base di curricolo personale progettato dalla famiglia,
- esame scolastico sulla base di curricolo mediato tra la famiglia e la scuola,
- esame scolastico su curricolo scolastico.
Note:
(9) “Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”, Art. 113, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994.
(10) “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità” Art. 113, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994.
(11) Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, capitolo “Per una nuova cittadinanza”.
(12) “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, Art.147 del Codice Civile.
(13) Dalle “indicazioni nazionali per curricolo” del 2012, capitolo “Valutazione”.
(14) Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del 2012, capitolo “Centralità della persona”.
(15) Per “esame scolastico” si intende qui una serie di prove scritte e orali in più materie, svolte in un arco temporale ristretto, finalizzate alla valutazione delle conoscenze e competenze.