L’istruzione parentale (homeschooling) è la scelta genitoriale di assolvere e organizzare in ambito famigliare il diritto-dovere di istruire la prole, in attuazione dell’Articolo 30 della  Costituzione italiana, dell’art. 26 della Carta dei diritti dell’Uomo e del principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo. (3)

A tal fine, dando corso all’Articolo 33 della Costituzione (4) , in ambito famigliare si attiva un sistema di azioni educative e di istruzione che vengono poste in essere a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale attivo e aperto, inserito nella rete di relazioni che i vari ambiti sociali offrono.

L’istruzione famigliare implica la piena e diretta assunzione di responsabilità dei papà e delle mamme nell’esercizio di una genitorialità consapevole, socialmente ricca, nel perseguimento dell’art. 2 della Costituzione italiana, nel rispetto dell’ambiente esterno generale.

 

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Note:

(3) Art. 26, comma 3, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.” (i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del tipo di educazione (in inglese, anche istruzione) da impartire ai loro figli).
Principio settimo, Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989: “Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori.”.
Art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…)”.

(4) “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, art 33 della Costituzione.