Sommario

Le risposte alle domande più frequenti su …

… i diritti e doveri in homeschooling

Talvolta i diritti e i doveri sono uniti in modo così intrinseco da rappresentare le due facce di una stessa medaglia. E’ il caso, ad esempio, del diritto-dovere costituzionale di educare ed istruire i figli (art. 30): è un dovere dei genitori, che devono provvedervi in un modo o nell’altro, ma è contemporaneamente anche un loro diritto. Per questo nessuno può legalmente o lecitamente sostituirsi o contrapporsi a loro nelle scelte legate all’istruzione ed educazione (a meno che non venga dimostrata la loro non capacità).
Per questo è difficile trattare diritti e doveri separatamente, perché l’uno rimanda continuamente all’altro, l’uno presuppone una libertà e l’altro la responsabilità (la capacità di rispondere), che è la sua altra faccia. Ma ci proviamo, per cercare di fare chiarezza.

I nostri riferimenti sono logicamente le norme sovranazionali condivise dallo Stato italiano, la Costituzione, le leggi nazionali ai vari livelli gerarchici, fino ai Decreti Legislativi.
Le circolari infatti di solito sostengono interpretazioni originate da un’ottica e da una competenza ancora da costruire nella materia specifica; spesso esse si rilevano infatti poco coerente con una lettura sistemica del quadro di riferimento fondamentale; perciò non sempre risultano persuasive e in linea con lo spirito della Carta Costituzionale, con i Diritti fondamentali e con le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012-2018.

Il testo che segue integra quello del Vademecum di LAIF, riassunto in altri documenti:

– i due video di presentazione: Cominciare l’homeschooling e La pratica dell’homeschooling

– la Presentazione in power point del vademecum pdf

 

1) quali sono i doveri dei genitori che praticano l’istruzione parentale/famigliare (homeschooling)?

Li elenchiamo di seguito per facilità di lettura:

Solo “Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”
La Costituzione parla in generale di “incapacità”, senza aggettivi, né ulteriori connotazioni, perciò in senso lato.
La Costituzione pone quindi come presupposto per l’istruzione e l’educazione della prole da parte dei genitori una generica assenza di incapacità di “mantenere, educare e istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
E’ chiaro infatti che la “capacità” di provvedere all’istruzione di un figlio non si riduce unicamente al possesso di un titolo di studio o di un’abilitazione all’insegnamento, e nemmeno di un reddito elevato. Essa comprende soprattutto capacità relazionali, comunicative, empatiche, atteggiamento di ascolto non giudicante, di autocritica, intraprendenza e capacità organizzative, una visione generale, competenze specifiche in ambiti tematici diversi, e molto altro ancora.
Certamente sussiste, in ogni caso, il dovere morale del genitore di dotarsi di questo bagaglio e di questo tipo di atteggiamento quando sceglie l’istruzione parentale.

Sul piano amministrativo, la legislazione fino al 2017 ha inteso tale requisito fondamentale con la connotazione riduttiva di dimostrazione del possesso di “capacità tecniche o economiche” e alcune circolari l’hanno considerato risolto con l’esibizione di titoli di studio e/o dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, si tratta di dati sensibili e la loro condivisione con le istituzioni scolastiche è quindi a discrezione della famiglia.

Una definizione di dette “capacità tecniche o economiche” e delle modalità della loro verifica, tuttavia, non è mai avvenuta; semmai, ne è stata invece assunta l’impossibilità, trasferendo a valle tale verifica con l’introduzione “dell’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva”.

La più recente norma nazionale in tema, il Decreto Legislativo 62 del 2017, invece, non parla proprio della dimostrazione di capacità tecniche o economiche, quando individua le modalità di avvio dell’istruzione parentale e indica come passaggio necessario e sufficiente la comunicazione annuale al Dirigente competente per territorio di residenza.
Ciò potrebbe suggerire che la dichiarazione delle “capacità tecniche o economiche” sia superata dall’ultimo decreto in materia.
Per un approfondimento di questa tematica, si vedano:
– il video su “Cominciare l’homeschooling”

– l’articolo sulla Guida Homeschooling di Orizzonte Scuola

– l’articolo sul sito di LAssociazione Istruzione Famigliare

  • Il dovere di individuare, fra tutte quelle possibili, la modalità più consona per delineare il percorso di apprendimento di ciascun figlio in ogni sua fase (compresa la verifica del diritto-dovere di istruzione).
    Ciò dovrà avvenire secondo le peculiarità del figlio, le sue caratteristiche personali (indole, personalità, inclinazioni, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza e “tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”, Indicazioni_Nazionali per il curricolo … del primo ciclo_2012 cap. Centralità della persona), le convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche dei genitori (Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 14 comma 3) e nel quadro delle norme generali sull’istruzione dettate dalla Repubblica (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33), che attualmente si sostanziano nelle Indicazioni_Nazionali del 2012 e del 2018.
    Ciò significa in concreto adeguare le tempistiche dell’apprendimento, gli argomenti, gli stili, gli approcci al proprio figlio: è la personalizzazione massima del percorso, necessaria per qualsiasi bambino, sia per quelli con bisogni educativi speciali (B.E.S.), i D.S.A. o chi usufruisce dei benefici della legge 104, sia per chi non possiede certificazioni, per i normodotati come per i plusdotati.
  • Il dovere di comunicare annualmente all’autorità competente la propria decisione di fare istruzione parentale in sostituzione della delega all’Istituzione scolastica; da ciò deriva inevitabilmente la scelta di non iscrivere i propri figli a scuola (Decreto Legislativo 62 del 2017, art. 23).Nel caso il ragazzino sia iscritto a scuola, si renderebbe necessaria e automatica la disiscrizione dai registri della scuola e della classe. Se però essa non avvenisse automaticamente, sarebbe dovere del genitore richiederla esplicitamente (Decreto Legislativo 297 del 1994, art. 111, “Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico”, comma 1: “
    All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio dei titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente Testo Unico”).

    L’homeschooler non possiede infatti lo status di alunno, bensì quello di giovane in istruzione parentale e le due connotazioni non possono coesistere.

  • Il dovere di dimostrare l’assolvimento del compito genitoriale di istruire la prole secondo la legge, ovvero di dimostrare che è in atto a favore del proprio figlio un processo di istruzione/apprendimento efficace e in assonanza con le linee generali dettate dalla Repubblica.
    Tale dimostrazione non deve per forza sostanziarsi in un allineamento al programma di una classe (che il ragazzo non frequenta) e nemmeno in un esame scolastico standard (a meno che questo non sia coerente con il percorso di apprendimento intrapreso dal giovane), ma deve essere pensato e formulato ad hoc, nell’autonomia di ciascun Istituto scolastico e nella professionalità dei suoi docenti (Decreto legislativo 62 del 2017, art. 1).

 

2) quali sono i diritti di chi fa istruzione parentale/famigliare (o homeschooling)?

Li sintetizziamo per ovvi motivi di leggibilità e spazio.

I bambini/ragazzi hanno:

  • Il diritto al pieno sviluppo della loro persona (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3).
    Ciò implica il diritto a diventare quello che si è. Esso si attua attraverso il rispetto della persona in tutti i suoi aspetti.
    Ciascun figlio ha infatti anche il diritto ad essere “ mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. ” (Codice Civile, art. 315-bis)
  • Il diritto ad uno stile di apprendimento in sintonia con le leggi biologiche.
    I fanciulli hanno il diritto a vivere la vita in famiglia e nella propria comunità, il diritto alla felicità, alla spensieratezza e all’autonomia, al gioco libero ed autoguidato, al contatto prolungato con la natura, alla libertà di movimento, ad una socialità ricca e varia, ad un apprendimento attraverso la sensorialità e l’esperienza, rispettoso dei tempi di sviluppo di ciascuno.

    Il fanciullo ha diritto ad un’istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. L’interesse superiore del fanciullodeve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori. Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che l’educazione si propone; la società e le pubbliche autorità devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.” (Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, 1929-1959, Principio settimo)
L’esperimento, la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e musicali sono infatti altrettante occasioni privilegiate per apprendere per via pratica quello che successivamente dovrà essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze teoriche e sperimentali.(Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, Per un nuovo Umanesimo)
  • Il diritto ad apprendere e ad essere valutati (semmai) seguendo tempi lunghi: Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado.” (Indicazioni_Nazionali_per il curricolo … del primo ciclo del 2012, Obiettivi di apprendimento)
    Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.” (Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, Valutazione)
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastichedel sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione e’ coerente … con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.”(Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, artt. 1 e 2)
  • il diritto ad apprendere nella complessità del reale, con stili e tecniche personali, seguendo ambiti tematici diversi da quelli individuati dalle materie, attraverso percorsi individuali che attivano processi analogici, intuitivi, deduttivi, logici personali.
    Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma. Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni. Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento.” (Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012, Aree disciplinari e discipline)
  • il diritto ad essere (ri)-ammesso gratuitamente alla frequenza di una scuola pubblica, se e quando egli stesso dovesse individuarne la necessità.
    La scuola è aperta a tutti. ” (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34)

    Naturalmente, il fatto di essere (ri)-ammesso ad una scuola determinata dipenderà dall’organizzazione e dalla capacità ricettiva della stessa.

  • i ragazzini con certificazione (B.E.S., D.S.A., D.H.D., legge 104), al momento dell’esame, hanno diritto come i loro coetanei agli strumenti dispensativi e/o dispensativi necessari. In questo caso, è necessario che la famiglia invii alla scuola i documenti e le dichiarazioni di legge, al momento della richiesta di esame.
    La produzione di un P.D.P. o di un P.E.I. o altri strumenti analoghi non è richiesta, dal momento che la scuola non prende in carico il ragazzino, né vi è un consiglio di classe che progetta e verifica il suo percorso di apprendimento. E’ la conseguenza della personalizzazione del percorso di apprendimento, della libertà di scelta dei genitori e della pluralità di approcci possibili.

I genitori hanno:

  • il diritto ad istruire la prole in prima persona.
    I genitori hanno il diritto a stare con i propri figli e ad accompagnarli durante il loro sviluppo e anche nel percorso di apprendimento.
    Si tratta di un diritto sia naturale che costituzionale, riconosciuto anche dalla norma sovranazionale cui l’Italia ha aderito (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949, art. 26 comma 3, Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, Principio settimo; Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 14 comma 3; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 30,33 e 34 e norme derivate).
    Per l’esercizio di tale diritto non è richiesto il possesso di un titolo di studio specifico, né di un’abilitazione: i genitori non possono infatti rilasciare attestati o titoli di studio ai figli.
  • il diritto a scegliere un’istruzione fuori dai contesti scolastici.
    Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici.”
    
    “La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere.” (Indicazioni_Nazionali_per il curricolo_... del primo ciclo, 2012, La scuola nel nuovo Millennio)

    Fare istruzione parentale non equivale a frequentare una scuola privata: questa può essere una modalità efficace per alcuni, ma non per tutti.

  • il diritto ad operare tutte le scelte in tema di educazione ed istruzione secondo le peculiarità del figlio, le sue caratteristiche personali (indole, personalità, inclinazioni, aspirazioni, interessi, punti di forza e di debolezza e “tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”, Indicazioni_Nazionali del 2012, cap. Centralità della persona), le convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche dei genitori (Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 14 comma 3) e nel quadro delle norme generali sull’istruzione dettate dalla Repubblica (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 33), che attualmente si sostanziano nelle Indicazioni_Nazionali del 2012 e del 2018.
    I genitori hanno il diritto ad individuare le strategie e i percorsi di apprendimento e di accertamento consoni con le peculiarità della famiglia e della giovane persona, ad individuare luoghi e tempi, modalità ed eventuali apporti professionali, nonché gli strumenti adeguati alla realtà concreta di ciascun figlio.
    I genitori hanno quindi il diritto-dovere di definire gli approcci all’apprendimento “a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
    In molte famiglie perciò l’apprendimento avviene, non attraverso la frequenza di una scuola privata, ma con modalità e approcci che implicano una maggiore autonomia del ragazzino e in cui egli “è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”. (Indicazioni_Nazionali del 2012, Centralità della persona).

D’altronde, i programmi ministeriali non esistono più dal 1997, allorquando la legge 59 del 15/03/1997, all’art. 21, “stabilisce che i programmi di insegnamento non sono più dettati dal Ministero, ma devono essere costruiti sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo”. E la legge introduce tale importante modifica “… nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere …”
I genitori infatti sono i soli responsabili delle scelte educative e di istruzione.

Al momento dell’esame, “le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.” (Indicazioni_Nazionali del 2012, Valutazione).

  • il diritto al pieno riconoscimento della scelta di istruzione e di educazione intrapresa.
    Si tratta infatti di una scelta lecita, legale, legata alla naturalezza dei rapporti etico-sociali, famigliari e interpersonali, alle Carte fondamentali, non solo della Repubblica italiana, e alle leggi derivate (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949, art. 26 comma 3, Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, Principio settimo; Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 14 comma 3; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 30,33 e 34 e norme derivate).Si tratta inoltre di un approccio pedagogico con una lunga tradizione culturale e filosofica, che le neuroscienze oggi confermano. L’idea di forme di istruzione basate su una dinamica attiva e/o che prendono le mosse dall’interrogativo personale hanno attraversato la storia dell’Umanità: fin da Socrate e Platone, continuando con Cartesio, John Locke, Jean-Jacques Rousseau con la sua teorizzazione di un’educazione naturale, Maria Montessori, Jean Piaget, le varie esperienze della “scuola attiva”, “della scuola democratica” di Summerhill, il pensiero di Paulo Freire e di Ivan Illic, oltre a quello di John Holt e di altri ispiratori dell’apprendimento naturale. “La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere.” (Indicazioni_Nazionali, La scuola nel nuovo Millennio)
  • In termini amministrativi, il diritto ad intraprendere un percorso di istruzione parentale in qualsiasi momento ed a qualsiasi età: in generale, infatti, non esistono limiti temporali per la scelta di fare homeschooling, con la relativa comunicazione all’autorità competente e la relativa disiscrizione dalla scuola.
    Le comunicazioni annuali successive, per utilità organizzativa anche a livello amministrativo, convenzionalmente si presentano nel periodo in cui normalmente si svolgono le iscrizioni a scuola, in modo da informare chi di dovere della propria intenzione di procedere in questo percorso.
  • il diritto a (re)inserire i figli nel percorso scolastico a qualsiasi anno scolastico, previo superamento dell’esame di idoneità alla classe cui si richiedere di essere ammessi.
  • il diritto ad accedere a sussidi e ausili statali e locali (dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione) come tutti gli altri giovani in istruzione (artt. 3, 31, 34 e 118 della Costituzione). A seconda delle situazioni, gli homeschooler hanno diritto all’erogazione di cedole per l’acquisto di materiale didattico, di eventuali borse di studio, e/o all’indennità di frequenza (nei casi in cui sussistano le condizioni).
    Alcuni di tali benefici vengono erogati dal Comune e rientrano nel cosiddetto Piano per il diritto allo studio, perciò può essere necessario consultare quest’ultimo ed eventualmente interfacciarsi con il sindaco, o l’assessore, o l’ufficio contabilità, per chiedere la rimozione di eventuali elementi di discriminazione.

 

3) quali sono i conseguenti doveri delle autorità competenti?

Il Sindaco del comune di residenza ha il dovere di accertare, in collaborazione con il Dirigente scolastico, i servizi sociali e con la famiglia, che non sussista evasione dal dovere di istruzione.

Il Dirigente scolastico competente per territorio di residenza ha:

  • il dovere di prendere atto delle scelte della famiglia.
    La scelta del tipo di istruzione è posta in capo ai soli genitori, che ne sono gli unici responsabili (Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76, art. 5, comma 1). E ciò in analogia a quando le famiglie optano per una scuola o un’altra (a indirizzo, poniamo, musicale o linguistico, con l’orario distribuito in un modo o in un altro) sulla base del PTOF, o quando iscrivono un figlio ad un liceo piuttosto che ad un istituto professionale sulla base delle attitudini del ragazzo.
    Analogamente, anche per la scelta dell’istruzione parentale, i genitori non sono tenuti a fornire le motivazioni delle loro scelte (si tratta di informazioni personali). Le richieste di informazioni da parte delle Istituzioni scolastiche dovrebbero limitarsi a quelle necessarie per legge e avvalorate dalla normativa vigente.
    Il Dirigente non ha il potere né di autorizzare, né di concedere il diritto di istruire i propri figli: tale diritto è già in capo ai genitori per natura e per Costituzione.
    Pertanto, il Dirigente non può porre condizioni all’esercizio del diritto genitoriale di istruire  la prole.
  • il dovere di aggiornare la posizione del fanciullo in istruzione parentale nell’Anagrafe nazionale degli studenti.
    Se il giovane era iscritto a scuola, il Dirigente scolastico ha il dovere di disiscriverlo dagli elenchi della scuola e della classe.
    In ogni caso, dovrà provvedere ad iscriverlo nel sistema anagrafico ANS (se il bambino entra nell’obbligo di istruzione), oppure (se bambino già inserito) ad aggiornare l’ANS indicando “in istruzione parentale” alla voce “situazione di frequenza” ed aggiornando le eventuali idoneità.
  • il dovere di verificare eventuali incapacità genitoriali (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 30)
    All’art. 30, la Costituzione pone un’unica condizione per un eventuale intervento da parte dello Stato nell’espletamento delle funzioni genitoriali di mantenere, istruire ed educare i figli: che i genitori presentino una situazione di “incapacità”.

Solo “Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”
La Costituzione parla in generale di “incapacità”, senza aggettivi, né ulteriori connotazioni, perciò in senso lato.
La Costituzione pone quindi come presupposto per l’istruzione e l’educazione della prole da parte dei genitori una generica non incapacità di “mantenere, educare e istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”.
E’ chiaro infatti che la “capacità” di provvedere all’istruzione di un figlio non si riduce unicamente al possesso di un titolo di studio o di un’abilitazione all’insegnamento, e nemmeno di un reddito elevato. Essa comprende soprattutto capacità relazionali, comunicative, empatiche, atteggiamento di ascolto non giudicante, di autocritica, intraprendenza e capacità organizzative, una visione generale, competenze specifiche in ambiti tematici diversi, e molto altro ancora.
Certamente sussiste, in ogni caso, il dovere morale del genitore di dotarsi di questo bagaglio e di questo tipo di atteggiamento quando sceglie l’istruzione parentale.

Sul piano amministrativo, la legislazione fino al 2017 ha inteso tale requisito fondamentale con la connotazione riduttiva di dimostrazione del possesso di “capacità tecniche o economiche” e alcune circolari l’hanno considerato risolto con l’esibizione di titoli di studio e/o dichiarazioni dei redditi.

Una definizione di dette “capacità tecniche o economiche” e delle modalità della loro verifica, tuttavia, non è mai avvenuta; semmai, ne è stata invece assunta l’impossibilità, trasferendo a valle tale verifica con l’introduzione “dell’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva”.

La più recente norma nazionale in tema, il Decreto legislativo 62 del 2017, invece, non parla proprio della dimostrazione di capacità tecniche o economiche, quando individua le modalità di avvio dell’istruzione parentale e indica come passaggio necessario e sufficiente la comunicazione annuale al Dirigente competente per territorio di residenza.
Ciò potrebbe suggerire che la dichiarazione delle “capacità tecniche o economiche” sia superata dall’ultimo decreto in materia.
Per un approfondimento di questa tematica, si vedano:
– il video su “Cominciare l’homeschooling”

– l’articolo sulla Guida Homeschooling di Orizzonte Scuola

– l’articolo sul sito di LAssociazione Istruzione Famigliare

  • il dovere di intraprendere un rapporto di collaborazione e dialogo con la famiglia, in un atteggiamento di apertura, rispetto e di sussidiarietà (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118)
    Ciò vale anche per quanto riguarda il momento dell’accertamento del diritto-dovere di istruzione ed il cosiddetto “esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” (non applicabile a chi prosegue con l’istruzione parentale, dal momento che gli apprendimenti in questi casi di solito non sono organizzati per anni).
    Ne deriva il dovere di organizzare i vari momenti di accertamento e verifica in coerenza con l’art. 1 Decreto legislativo 62 del 2017 e con le Indicazioni nazionali per il curricolo, nell’autonomia e professionale dei docenti e degli organi collegiali che lo gestiscono.

… la dichiarazione/comunicazione annuale

1)  Che cos’è la dichiarazione/comunicazione annuale?

E’ uno dei doveri basilari per chi sceglie la scuola familiare.
È una comunicazione in carta semplice nella quale si esplicita la decisione dei genitori (o di chi esercita la patria potestà) di provvedere all’istruzione dei figli autonomamente, avvalendosi dell’istituto dell’istruzione familiare.
Va consegnato a mano (facendosi rilasciare il numero di protocollo), oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure via PEC (Posta Elettronica Certificata).

Il fatto di presentare la dichiarazione di “istruzione parentale”, o di “istruzione famigliare”, non autorizza di per sé l’amministrazione a prendere provvedimenti di qualsiasi natura nei confronti della famiglia.

Qui trovate un facsimile da scaricare, adattare alle proprie caratteristiche e compilare: Dichiarazione-Istruzione-Famigliare.

 

2)  È considerata una comunicazione o una domanda?
È vero che bisogna avere l’autorizzazione dal Dirigente Scolastico per poter istruire i propri figli a casa?

E’ una comunicazione, non una domanda. Quindi non è necessaria l’autorizzazione del DS, nè una risposta.

La scelta di adempiere l’obbligo di istruzione dei propri figli tramite l’istruzione familiare è un diritto che deriva direttamente dalla previsione costituzionale dell’art. 30 e dalle norme che tutelano l’istruzione parentale, d.lgs 76/2005, art.1 comma 4, e dal TU art. 111 comma 2 (si veda questo link).
I genitori che esercitano tale diritto sono tenuti a darne comunicazione all’autorità competente, non a richiederne il permesso, per cui al Dirigente Scolastico non è dato accettare o rifiutare tale comunicazione.
Il diritto di istruire i propri figli è garantito dalla Costituzione Italiana quindi una circolare ministeriale non può cambiare questo fatto utilizzando la parola “autorizza” in maniera inopportuna. Non esistono normative che danno competenza né al Dirigente Scolastico né al Sindaco di autorizzare i genitori ad istruire personalmente i propri figli. Nella CM n. 96/2012 sull’obbligo scolastico si legge che “il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale.”
Il termine “autorizza” è stato usato in maniera impropria e lo stesso MIUR lo conferma con la Nota n. 253/2013 precisando che “la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.”

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3)  A chi deve essere indirizzata?
È da inviare al Sindaco, al Dirigente Scolastico o ad entrambi?
E dopo i 14 anni?

La dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale può essere inviata al Sindaco e/o al Dirigente del territorio di residenza.

Il D. Lgs. 76/2005, art. 5, commi 1 e 2 individua come responsabili della vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione il Comune in cui risiede il minorenne e il Dirigente scolastico.

Nel Decreto Legislativo 62 del 2017, all’art 23, si parla semplicemente di “presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.”
Tuttavia, una nota successiva, la Nota MIUR 19837 del 6 luglio 2018 (“Vigilanza adempimento obbligo scolastico”), conferma il ruolo delle autorità comunali, ovvero ribadisce il duplice investimento del Sindaco e del Dirigente scolastico.

Dopo i 14 anni e/o dopo il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo (esame di terza media), cioè all’età delle scuole superiori, di solito la dichiarazione si presenta all’istituto comprensivo presso cui è depositato il fascicolo del ragazzo e/o al Sindaco.

Il consiglio è quello di provare sempre a instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico.

LAIF suggerisce inoltre di corredare la dichiarazione annuale di istruzione parentale con il progetto famigliare di istruzione, che rappresenta una documentazione del possesso delle capacità tecniche dei genitori. In esso infatti si possono indicare informazioni utili alla descrizione del proprio percorso di istruzione parentale e della progettualità genitoriale, ad esempio: il proprio approccio e/o stile di istruzione parentale/famigliare (unschooling, scuola a casa, travel schooling, ecc.), gli approcci pedagogico-didattici cui ci si ispira, il tipo di accertamento che si ritiene più consono al percorso intrapreso, i riferimenti alle indicazioni nazionali per il curriculum e alle 8 competenze chiave come orizzonte di orientamento.

Detto progetto famigliare di istruzione andrebbe presentato al più presto possibile, se non già con la dichiarazione.

 

4) E’ necessario richiedere il nulla osta alla scuola del territorio di residenza per inviare la comunicazione ad un altro Dirigente?

No. Sulla necessità del nulla osta non ci risultano esistere prescrizioni normative nazionali.
Infatti tutti i dati relativi agli homeschooler sono contenuti nell’anagrafe studentesca statale.
Alla luce del DL 62/17, art. 23 (che parla di “scuola del territorio di residenza”), pare però necessaria una comunicazione della scelta dei genitori di interfacciarsi con un altro Istituto.

In generale, là dove la norma lascia spazio alla flessibilità è opportuno non creare abitudini restrittive che rischiano di consolidarsi in una prassi limitante.
Esiste però una logica amministrativa, pratica e etica: è opportuno informare il Dirigente incaricato, insieme al Sindaco di residenza, della vigilanza sull’obbligo di istruzione, in modo da poter agevolare la gestione della pratica.

L’ideale è parlare con i Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte e relazionarsi con loro.
Anche gli studenti iscritti a scuola hanno la libertà di scegliere l’istituto che vogliono frequentare. E lo fanno in base al PTOF (piano triennale dell’offerta formativa) dello stesso Istituto.
Tanto più chi sceglie un percorso di apprendimento personale ha il diritto-dovere di interfacciarsi con l’Istituto che ritiene più organico al proprio curriculum e approccio.

Cos’è la “scuola vigilante”?

Il concetto di scuola vigilante non ci risulta esistere in nessun testo normativo nazionale (il DL 62/17 parla di scuola del territorio di residenza e non scuola vigilante).
Detto concetto ci risulta esser stato introdotto dal Dirigente regionale dell’Emilia Romagna in una circolare interna. Ma la circolare è una delle norme meno autorevoli.

Tuttavia, tale formulazione chiarisce i ruoli e la distribuzione delle funzioni.

 

5) Entro quale data va effettuata la comunicazione/dichiarazione di istruzione parentale?
È possibile iniziare l’istruzione parentale in corso di anno scolastico?

Non esiste di fatto una scadenza perentoria per la presentazione della comunicazione di istruzione parentale. E ciò per diversi motivi:

– il D.Lgs. 62/2017 all’art. 23 parla genericamente di una “comunicazione preventiva” e non pone scadenze,
– il D.M. 5/21, nella premessa, recita:
RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

...

b. L'eliminazione del riferimento al ritiro dalla frequenza delle lezioni entro il 15 marzo, ...
Ciò significa che ci si può ritirare dalla frequenza scolastica fino al 15 marzo di ogni anno, senza venire scrutinati ma “salvando” l’anno con un esame di idoneità in istruzione parentale. E questa cosa non è sfuggita al legislatore, bensì è stata riesaminata non più tardi di un anno fa e riconfermata tal quale. In una norma nazionale.
– Quest’anno fanno molto discutere i contenuti della Nota prot. 29452 del 30 novembre 2021. Ma una nota ministeriale non è fonte del diritto, tanto meno se non è supportata da una legge/norma di livello superiore. E questa non c’è.
– la scelta dell’istruzione è legata alle svariate vicende della vita famigliare (trasferimenti, ad esempio): anche chi frequenta la scuola può cambiare scuola/indirizzo per svariati motivi e lo fa anche durante l’anno in corso. Una scadenza perentoria di questo tipo sarebbe discriminante e rischierebbe di cozzare contro il dovere-diritto delle famiglie di scegliere responsabilmente.

E’ necessario comunque distinguere due situazioni diverse: quella di chi comincia l’istruzione famigliare interrompendo la frequenza scolastica ad un momento qualsiasi dell’anno scolastico e quella di chi invece non ha mai frequentato la scuola o prosegue nell’istruzione parentale.

  • Nel caso di proseguimento di un percorso di istruzione parentale già cominciato

… va segnalata la prassi di inviare la comunicazione con largo anticipo: entro la fine di gennaio di ogni anno, per comunicare “preventivamente” la scelta di istruzione famigliare per l’anno scolastico successivo (quello che comincia nel successivo mese di settembre e si concluderà nel mese di giugno dell’anno dopo).

 

  • Nel caso di avvio dell’istruzione parentale

… la comunicazione di istruzione parentale va presentata nel momento in cui si opta per questa modalità di istruzione.

Quando i genitori scelgono l’istruzione familiare interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria, la CM 35/2010 riporta che

coloro che si ritirano prima del 15 marzo, a seguito di comunicazione formale che la scuola frequentata acquisisce al proprio protocollo, hanno l’obbligo di completare la formazione con istruzione familiare. In caso di ritiro, i genitori, o coloro che ne fanno le veci, devono dimostrare, alla scuola statale frequentata, di avere capacità tecnica od economica per l’istruzione parentale; se quella frequentata è una scuola paritaria, la comunicazione del ritiro, integrata dalla detta dimostrazione, deve essere inviata anche al dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76).

Qui il nostro approfondimento sulla Validità dell’Anno Scolastico per chi si ritira dalla scuola.
In questo caso (ritiro con comunicazione di istruzione parentale ad anno inoltrato) è obbligatorio comunicare nuovamente la decisione di proseguire con l’istruzione familiare entro il gennaio di ciascun anno per l’anno scolastico successivo.

E’ possibile presentare la comunicazione di istruzione parentale on line?

No, è previsto solo il supporto cartaceo.

 

6) Quali documenti si devono allegare alla dichiarazione di istruzione parentale?

Il modulo di dichiarazione di istruzione parentale proposto a questo link non necessita di nessuna ulteriore integrazione, né di allegati. Infatti esso è già completo di dichiarazione delle capacità tecniche/economiche, di richiesta eventuale di ritiro dalla frequenza e cancellazione dai registri scolastici e tutto quanto è necessario e sufficiente per una dichiarazione di istruzione parentale conforme alla legge vigente in Italia.  (Per i residenti nella Provincia di Trento, si veda l’ultimo paragrafo di questa risposta)

Ci risulta però che, sulla base di una nota del Ministero dell’istruzione (la N. 29452 del 30 novembre 2021), alcuni dirigenti stiano richiedendo ai genitori in istruzione parentale la presentazione del progetto didattico-educativo entro il 28 gennaio 2022.
LAIF ritiene invalida la richiesta di tali dirigenti, sulla base del Decreto Ministeriale 8/2/2021 N.5, che è tuttora in vigore. Infatti, una circolare  non può modificare una norma precedente di grado superiore. Inoltre,

Le Note Ministeriali non sono fonti di diritto ma si limitano a veicolare disposizioni a carattere interno, di varia tipologia: ordini di servizio, istruzioni, chiarimenti sulla effettiva portata di norme vere e proprie, e sono impartite a direttori/dirigenti e funzionari della PA, al fine di armonizzarne l’operato. 
Per giurisprudenza consolidata della Cassazione a sezioni unite, le Note Ministeriali sviluppano un’ efficacia interna non assoluta, nel senso che se un dirigente o un funzionario le disattendono non è detto che l’atto amministrativo in concreto adottato, sia viziato da eccesso di potere/violazione di legge e quindi annullabile. La circolare, infatti, può essere legittimamente disattesa nel caso in cui risulti palesemente illegittima (illegittima in quanto contraria a norme di legge);in quanto atto interno della PA, la Nota Ministeriale non può disporre “contra legem”, ed inoltre risulta sempre inidonea ad incidere sulle posizioni soggettive di terzi (cittadini, non dipendenti pubblici). 

Tanto premesso, le Note Ministeriali hanno efficacia esclusivamente, nei confronti dei dipendenti pubblici del relativo comparto, purché non siano illegittime, in quanto emanate in violazione di norme di legge. (fonte: www.legaleconsulenza.it)

Il Decreto Ministeriale 8/2/2021 N. 5 prevede infatti che il progetto didattico-educativo sia da presentare alla scuola d’esame contestualmente alla richiesta di accertamento del dovere di istruzione o dell’esame di idoneità alla classe successiva, ovvero entro il 30 aprile. Il progetto didattico-educativo risulta essere un documento consuntivo dell’attività di istruzione parentale che fa parte delle informazioni della famiglia in funzione della personalizzazione dell’esame e non avrebbe alcuna relazione con l’avvio o la prosecuzione del percorso di istruzione parentale.

Un progetto didattico-educativo “preventivo”, da presentare con un anticipo di 18 mesi rispetto all’esame, non risulta previsto da nessuna legge vigente.

Per questo motivo, è stata predisposta e messa a disposizione una traccia di risposta alla richiesta anticipata del progetto didattico educativo per aiutare le famiglie che vorranno rispondere alla scuola in quest’ottica.
Dove necessario, l’associazione prevede anche un intervento diretto nella dialettica con i Dirigenti scolastici. Nel caso di impossibilità ad evadere tutte le richieste, la precedenza verrà riservata ai soci .

Nella Provincia autonoma di Trento, invece, alla dichiarazione di istruzione parentale, “deve essere allegato il progetto educativo per l’anno scolastico di riferimento“, ai sensi della delibera di giunta n. 2033 del 04 dicembre 2020, allegato A, art. 6.

 

7) Come bisogna procedere se lo studente è già iscritto in una scuola pubblica (o parificata)?

Si effettua il ritiro da scuola, chiedendo la cancellazione dai registri scolastici alla scuola frequentata e contestualmente si invia la dichiarazione di istruzione parentale al Dirigente del territorio di residenza. Si veda anche l’approfondimento.

8) Di chi è la responsabilità di richiedere e inviare le notifiche?

La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci) quindi sta a loro la responsabilità di richiedere e inviare la comunicazione. La scelta della istruzione familiare è da dichiarare e comunicare annualmente all’autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori. Questo significa che, anche se la scuola non vi contatta per ricordarvelo, è sempre di vostra responsabilità comunicare anno per anno il vostro intento di continuare con l’istruzione familiare, come previsto dalle norme sopracitate.

 

9)  Si può mandare un email alla scuola per comunicare la scelta di praticare l’istruzione famigliare?

No. Essendo un documento di tenore legale, è molto importante che questa dichiarazione venga fatta con la dovuta lettera di comunicazione d’intenti, scritta su carta semplice e consegnata a mano (trattenendo una copia con indicato numero di protocollo), attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata.
Sicuramente non hanno valore legale gli accordi verbali tra la famiglia e il Dirigente Scolastico o la Segreteria della scuola.
Se manca questa comunicazione scritta, l’istruzione parentale non è legalmente avviata.

 

10) Qual è in sintesi l’iter per il ritiro e la presentazione della comunicazione di istruzione parentale?

Trovi uno schema qui sotto.

Primo anno, se la scuola dove il bambino è iscritto COINCIDE con la scuola del territorio di residenza

Stampa UNA copia di lettera di ritiro da scuola (chiamiamola lettera “X”).

Poi stampa DUE copie della lettera di istruzione parentale (chiamiamola lettera “Y”).

Compila le lettere, recati presso segreteria della scuola per protocollare le due lettere (X e Y).

Recati presso l’ufficio protocollo del tuo comune per protocollare la seconda lettera Y.

Questi passaggi sarebbero sufficienti anche via lettera raccomandata A.R. o PEC, ma, se è la prima volta, suggeriamo di procedere con la raccomandata a mano come sopra descritto. Suggeriamo anche di chiedere alla scuola il numero di protocollo per essere sicuri che abbiano ricevuto il messaggio.

 

Primo anno, se la scuola dove il bambino è iscritto NON COINCIDE con la scuola del territorio di residenza

(chiamiamo “A” la scuola dove è iscritto e “B” la scuola del territorio di residenza)

Stampa UNA copia di lettera di ritiro da scuola (chiamiamola lettera “X”).

Poi stampa TRE copie della lettera di istruzione parentale (chiamiamola lettera “Y”).

Alla fine di ogni lettera Y scriverai: “NB: questa lettera viene inviata solo per conoscenza alla scuola A in quanto la scuola vigilante, secondo l’art. 23 del Dlgs 62/2017, è la scuola B”.

Compila le lettere, vai presso la segreteria della scuola cui il bambino è iscritto (A) e fai protocollare le due lettere (X e Y).

Recati presso la scuola del territorio di residenza (B) e fai protocollare la seconda lettera Y.

Vai presso l’ufficio protocollo del tuo comune e fai protocollare la terza lettera Y.

Questi passaggi sarebbero sufficienti anche via lettera raccomandata A.R. o PEC, ma, se è la prima volta, suggeriamo di procedere con la raccomandata a mano come sopra descritto. Suggeriamo anche di chiedere alla scuola il numero di protocollo per essere sicuri che abbiano ricevuto il messaggio.

 

Per gli anni successivi basta spedire una comunicazione di istruzione parentale alla scuola ed eventualmente anche una comunicazione di istruzione parentale al sindaco (via raccomandata A.R. o PEC).

 

10)  Cosa succede se non ricevo nessuna comunicazione da parte del Dirigente Scolastico o del Sindaco?

È essenziale che i genitori si facciano dare e conservino la copia protocollata della dichiarazione di istruzione parentale ovvero il numero di protocollo della comunicazione consegnata.
La ricevuta di ritorno del documento inviato per raccomandata attesta comunque che questo è stato ricevuto.

Il Dirigente Scolastico è tenuto, secondo la Circolare Ministeriale n.10 del 15/11/2016, a fare memoria della normativa e dei diritti/doveri dei genitori che scelgono l’istruzione famigliare.

In ogni caso, se non ci fossero contatti di alcun tipo, i genitori non sono tenuti ad altri passaggi burocratici.

Tuttavia, è sempre meglio essere i primi ad intraprendere un dialogo costruttivo con il Dirigente scolastico.

Vedi anche questo video.

 

11) E’ corretto che il Dirigente mi imponga di firmare un modulo prestampato? E’ corretto che tramite questo modulo mi venga richiesto di fornire ulteriori informazioni, oltre alla dichiarazione di istruzione parentale?

No, tutto questo non è corretto. Di solito la dichiarazione la fa chi la firma. Non è nemmeno corretto che venga richiesto di dichiarare dove si sosterrà l’esame (visto che questa è una scelta da fare a posteriori), o dove si svolgerà l’istruzione parentale (visto che è nella natura di quest’ultima l’essere legata non ad un unico luogo ma alla vita e al mondo).

In questi casi il genitore si trova nella condizione di poter scegliere. Infatti, può:

  • firmare il tutto (vantaggio: il DS è tranquillo; svantaggio: la famiglia si impegna a fare scelte/dichiarazioni non dovute e che dopo qualche mese potrebbe rimpiangere di aver fatto)
  • non firmare e chiedere di chiarire per iscritto su quali leggi nazionali si fonda la loro richiesta, ad esempio dove sta scritto che la comunicazione di istruzione parentale debba avvenire tramite un modulo prestampato, predisposto dalla scuola, che i genitori si limitano a sottoscrivere e non possa avvenire mediante un testo predisposto dai genitori stessi,  attori della comunicazione; oppure, per quali motivi il modulo da voi inviato non va bene; oppure, perché la famiglia debba dichiarare fin d’ora come e dove si svolgerà l’istruzione parentale e/o l’esame. Vantaggi: i genitori si comportano da cittadini informati e responsabili ed hanno contribuito a chiarire che l’Iistruzione Parentale non è la scuola a casa. Svantaggi: teoricamente i rapporti con la dirigenza potrebbero risentirne negativamente, ma non è detto;
  • non firmare e scrivere una lettera in cui si motiva il rifiuto di sottoscrivere un documento prestampato che richiede dichiarazioni non dovute e soprattutto non consone alla natura dell’istruzione parentale.

 

… l’iscrizione a scuola, la frequenza e il ritiro per homeschooling

1) E’ legalmente sostenibile che un ragazzo sia iscritto a scuola e faccia contemporaneamente istruzione parentale (homeschooling)?

No.
Per definizione l’istruzione parentale comprende tutti i percorsi di istruzione al di fuori della scuola. Si veda a questo proposito anche l’art. 1 comma 2.f del D. M. 5/2021, che così la definisce:

Istruzione parentale: l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.

La normativa prevede inoltre che l’obbligo di istruzione si assolva:

  • O attraverso la frequenza di una scuola statale o paritaria,
  • O attraverso la frequenza di scuole iscritte agli albi regionali,
  • O attraverso l’istruzione parentale
    La norma più recente in questo senso pare essere il Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, che all’art. 111 (Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico), recita:

    1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

    La pagina relativa del sito del MIUR conferma tale posizione.

In un’ulteriore pagina del Ministero, tra le domande e risposte frequenti sull’iscrizione online, si legge inoltre (domanda 6):

Sono un genitore e voglio provvedere personalmente all'istruzione di mio figlio (istruzione parentale), devo utilizzare la procedura di iscrizione on line? No. Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, per avvalerti dell'istruzione parentale devi presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola statale più vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione di tuo figlio.

Si veda a questo proposito anche il video Iscrizione a scuola e istruzione parentale.

Forse può interessarti anche l’articolo Ritiro da scuola e homeschooling.

 

2) E’ legalmente sostenibile che per fare istruzione parentale (homeschooling) ci si iscriva a scuola e poi si faccia il ritiro?

A meno che questo non corrisponda alla scelta della famiglia, no, non è legalmente sostenibile. Si configura come una forzatura indebita e ingiustificata, sia per i motivi esposti alla domanda 1 qui sopra, sia in base a quanto prescritto dalla legge nazionale:

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Art. 23 – Istruzione parentale

In caso  di  istruzione  parentale, i  genitori  dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente,  ovvero  coloro  che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti  a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio  di residenza.

 

E’ necessario ritirare il bambino iscritto?

Per quanto detto sopra (domanda 1) è quanto meno opportuno e coerente.

Se il bambino è iscritto a scuola ha dei diritti e dei doveri correlati al suo status di alunno/studente.
Tra questi ultimi, ricordiamo a titolo di esempio, quelli di:

1) frequentare almeno un certo numero di giorni di lezione (tre quarti nella scuola secondaria di entrambi i gradi) perché l’anno scolastico sia considerato valido, salvo casi particolari previsti dalla legge e/o dal collegio dei docenti, che devono essere documentati e tra cui logicamente non compare l’istruzione parentale – si vedano gli articoli 16 e 11 (comma 1) del Decreto Legislativo N° 59 del 2004, nonché la pagina specifica del sito del MIUR);

2) avere delle valutazioni per poter esser scrutinato (la mancanza di valutazioni ( = voti) porta alla bocciatura;

3) adeguarsi alla normativa vigente, anche ad esempio sul tema delle vaccinazioni,

4) attenersi alle circolari interne e alle disposizioni dell’istituto cui si è iscritti

In quest’ottica, inoltre, non è giustificato l’esame finale, che gli studenti iscritti non sostengono, se non in terza media.

La situazione che si viene a creare in questo modo (iscrizione a scuola + istruzione parentale) si configura con delle caratteristiche ibride e di insostenibilità amministrativa, i cui risvolti e conseguenze in questo momento non siamo neanche in grado di valutare fino in fondo.

 

3) Cosa devo fare se la scuola sostiene la necessità dell’iscrizione?

Bisogna chiarire con il Dirigente i passaggi di cui sopra (v. domande 1 e 2).

Si può anche dichiarare, come da modello proposto da LAIF, che “la presente dichiarazione è alternativa all’iscrizione a qualsiasi istituto scolastico (o a qualsiasi classe) e quindi la esclude: un’eventuale iscrizione a scuola sarebbe contraria alla volontà lecitamente espressa da noi genitori.”

 

… sull’istruzione parentale alle superiori

1) Come funziona l’istruzione parentale alle superiori?

Le scuole superiori sono una realtà molto articolata, all’interno della quale si distinguono:

  • diversi percorsi di studio:
    • vari tipi di liceo (classico, scientifico, artistico, musicale, scienze umane),
    • istituti tecnici con vari indirizzi (turismo, amministrazione/finanza/marketing, informatico, geometri, ecc.),
    • istituti professionali (alberghiero, agricoltura, industria e artigianato, commercio, ecc.)
  • diverse situazioni amministrative:
    • il primo biennio rientra nell’obbligo di istruzione, almeno fino al compimento del sedicesimo anno di età e alla conclusione del decimo anno di istruzione; in tutta Italia tranne in provincia di Trento è prevista una forma di verifica del dovere genitoriale di sitruzione: l’art. 23 del D.Lgs. 62/2017 infatti precisa:
      Tali   alunni   o   studenti   sostengono annualmente  l'esame  di  idoneita'  per  il  passaggio  alla  classe
      successiva in qualita' di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

      Il fatto che il primo biennio rientri nell’obbligo di istruzione, fa sì che l’atteggiamento, gli obiettivi ed i princìpi di fondo siano necessariamente gli stessi che nel primo ciclo di istruzione: deve essere garantita l’istruzione a tutti i giovani e questo deve avvenire nel rispetto delle linee generali dettate dalla Repubblica (art. 33 della Costituzione), che sono espresse nelle Indicazioni nazionali, e nell’ottica di garantire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione).
      Anche gli aspetti amministrativi sono gli stessi che valgono per il primo ciclo di istruzione.

    • il secondo biennio non fa più parte dell’obbligo di istruzione; fan invece parte dei percorsi possibili per assolvere all’obbligo di formazione (oltre all’apprendistato, alla frequenza di una scuola statale/paritaria o regionale/provinciale e ai corsi provinciali per adulti).
      Ai sensi del sopraccitato art. 23 del D. Lgs. 62/2017, gli “esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva” non sono più previsti.
      In compenso, è previsto che gli studenti svolgano un certo numero di ore di “alternanza scuola-lavoro”, che oggi si chiama PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).
      Le valutazioni (le medie matematiche dei voti delle pagelle) eventualmente ottenute in ciascuno di questi tre anni costituiscono la base per l’attribuzione del credito, necessario per l’accesso alla maturità.
    • la quinta classe della scuola superiore di secondo grado non rientra in alcun obbligo. I ragazzi in questa fascia di età sono a tutti gli effetti dei privatisti.

Può essere di interesse anche il video Homeschooling alle superiori.

2) Quali sono le incombenze sul piano amministrativo?

Sul piano amministrativo, i genitori sono tenuti a:

  • dare comunicazione annuale della scelta di istruzione parentale (Il modulo si può scaricare qui) al “Dirigente del territorio di residenza” (cioè al Dirigente dell’Istituto comprensivo del territorio di residenza, dov’è depositato il fascicolo del ragazzo), ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 62/2017; quest’ultimo aggiorna l’Anagrafe Nazionale degli Studenti con l’indicazione “in istruzione parentale” ed effettua le opportune verifiche previste per legge, in collaborazione con il sindaco del comune di residenza;
  • disiscrivere il proprio figlio dalla scuola, se quest’ultimo era iscritto ad una scuola superiore
  • (Il modulo si può scaricare qui);
  • (durante il primo biennio) prendere accordi con la scuola prescelta per la verifica del dovere di istruzione (Il modulo si può scaricare qui); tale scuola può anche non coincidere con la scuola in cui il ragazzino è stato iscritto, può trovarsi in una regione diversa, ma dovrà essere statale o paritaria.

A chi inviare la dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale?

L’art. 23 del D. Lgs. 62/2017 prescrive di inviare la comunicazione di istruzione parentale (Il modulo si può scaricare qui) al Dirigente della scuola “del territorio di residenza”(cioè del Dirigente dell’Istituto comprensivo del territorio di residenza, presso il quale è depositato il fascicolo del ragazzo).
Il ruolo di quest’ultimo è quello di aggiornare l’Anagrafe Nazionale degli Studenti con l’indicazione “in istruzione parentale”, di aggiornale eventualmente con le idoneità acquisite e di effettuare le opportune verifiche previste per legge, in collaborazione con il sindaco del comune di residenza, ai sensi del  Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2, e del Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76, art. 5. Per questo motivo non è necessario che sia un dirigente di una scuola superiore: egli non entra nel merito del percorso di studi, anche perché è previsto che l’esame di idoneità si possa sostenere altrove.

Per chi è già stato iscritto alle superiori, è necessario inviare contestualmente il ritiro per istruzione parentale all’istituto superiore, indicando a quale scuola si è inviata la dichiarazione di istruzione parentale, come da modulo suggerito a questo link.

Quando?

La dichiarazione di istruzione parentale si invia obbligatoriamente:

  • all’inizio del percorso di istruzione parentale; in tutta Italia è possibile inviarla in un momento qualsiasi dell’anno; soltanto in provincia di Trento ci sono dei limiti temporali;
  • entro il 31 gennaio di ciascun anno, come previsione per l’anno scolastico successivo.

3) Come si arriva alla maturità e al diploma?

In Italia per fare la maturità occorrono le valutazioni finali in tutte le materie alla fine delle classi terza, quarta e quinta.
Per ottenerle è necessario sostenere i relativi esami in qualità di privatisti/candidati esterni. Interessante è il fatto che questi esami non si devono sostenere necessariamente ad una determinata età, ma possono essere posticipati e persino sostenuti tutti insieme prima della maturità.
I criteri di ammissione a questi esami, i loro contenuti e la modalità di svolgimento sono descritti nel D.M. 5 dell’8 febbraio 2021, agli articoli 5 e 6.
I voti risultanti vengono “tradotti” in un punteggio (punti di credito) secondo una tabella di conversione fornita dal Ministero. Detto punteggio concorre poi alla formazione del voto di maturità.

Inoltre, per poter sostenere l’esame di maturità, è necessario presentare domanda ai Direttori Generali della Regione di residenza entro il 30 novembre (per sostenere la maturità nel giugno dell’anno successivo). Esistono dei casi in cui le domande possono essere presentate anche in momenti successivi.

L’esame si sostiene nella Regione di residenza. Consigliamo di consultare il sito dell’Ufficio scolastico regionale della propria regione per questi aspetti, oltre che per gli aggiornamenti, le ordinanze sugli esami e per scaricare la modulistica.

 

4) Come funzionano gli esami di idoneità alle superiori?

Dopo aver scelto la scuola di esame, si presenta domanda (il modulo è scaricabile qui) entro il 30 giugno. Alle superiori infatti gli esami integrativi e/o di idoneità si possono svolgere anche ad agosto-settembre. Per questo motivo, alcune scuole hanno una scadenza più tardiva per la presentazione della domanda d’esame.

Sullo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità, l’ultima norma emanata è il D. M. 5 dell’8 febbraio 2021 che, all’art. 6, prevede:

1. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata
dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il
candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline
insegnate negli anni precedenti.
2. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni
presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è
condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi
dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi,
sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli
anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti
di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già
frequentati con esito positivo.
5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche,
compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle
discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni
svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa
a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione,
individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti
compensativi ritenuti funzionali.
7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle
discipline nelle quali sostiene la prova

 

5) Cosa fare nel caso di cambio di indirizzo di studi in corso d’anno?

Se si cambia indirizzo in corso d’anno, ad esempio si è iniziato con un percorso di liceo classico e poi si opta per lo scientifico, non è necessario richiedere un’autorizzazione, né inviare una comunicazione. Semplicemente, si dovrà sostenere l’esame relativo al percorso prescelto.

Ovviamente, per ottenere l’idoneità, poniamo, alla terza classe del liceo classico, quando si è in possesso dell’idoneità alla seconda liceo scienze umane, si dovranno sostenere anche gli esami integrativi relativamente ai programmi della prima nelle materie non studiate.

 

5) E’ vero che l’obbligo di istruzione si conclude a 16 anni?

Sì, l’obbligo di istruzione si conclude dopo 10 anni di istruzione, quindi generalmente a 16 anni.

Dopo i 16 anni non c’è più obbligo?

Purtroppo non è così: dai 16 ai 18 anni esiste l’obbligo di formazione. Si è fuori da qualsiasi obbligo solo dai 18 anni in avanti.

Per assolvere all’obbligo di formazione si può:

  • Seguire un percorso di istruzione parentale
  • Frequentare una scuola media superiore o una scuola professionale
  • Fare un percorso di apprendistato

 

7) Come fare a procurarsi le informazioni base sui contenuti delle varie materie scolastiche nei vari anni?

Di solito è sufficiente cercare in internet (in una qualsiasi scuola italiana, ad esempio cercando “francese liceo linguistico”, oppure “matematica istituto tecnico”), o facendosi dare dalla scuola di riferimento un programma svolto dell’anno precedente per le classi che interessano.

A partire da lì, con l’aiuto di testi di seconda  mano o ricevuto in regalo (magari perché altrimenti li avrebbero buttati), piano piano il ragazzo si costruisce le sue competenze.

Laddove dovesse aver bisogno di un aiuto su un argomento particolare, può sempre ricorrere al supporto di un esperto per una lezione.

 

8) Come ci si può organizzare per intraprendere un percorso di istruzione parentale/famigliare (homeschooling)?

Consiglio la visione del video Organizzare l’homeschooling in famiglia

Se si fa apprendimento autoguidato (se si seguono i propri interessi), si potrebbe rischiare di non riuscire a passare gli esami degli anni successivi (annuali piuttosto che preliminare e maturità)? 

Una volta chiarita la differenza tra le due tipologie “scuola a casa” e “apprendimento autoguidato” ed in particolare il concetto di apprendimento autonomo e autoguidato questa domanda è lecita.

L’apprendimento autonomo non dà risultati valutabili immediatamente: è un percorso che richiede tempo.

Molto dipende da quali sono:

  • i vostri progetti: i tuoi figli vogliono seguire il percorso scolastico e questa per voi è solo una parentesi oppure siete usciti dalla scuola e non volete più rientrarci? O siete ancora indecisi?
  • il vostro punto di partenza: i tuoi figli conoscono solo la modalità scolastica e in quella si trovano bene e sanno organizzarsi e studiare in autonomia? Oppure si trovano meglio in un apprendimento autonomo? Potete prendervi tempo prima della maturità, oppure ci siete quasi?

9) Fino a che punto è necessario acquisire le nozioni così come vengono solitamente impartite nella scuola (ad esempio risolvere un’espressione di matematica o una reazione chimica)? 

Se si vuol fare l’esame si devono studiare le varie nozioni così come vengono proposte a scuola. Un libro di testo (v. sopra) può bastare per farti da traccia. E’ quella che chiamiamo la scuola a casa.

Se invece non si vuol dare l’esame (ad esempio al triennio, oppure perché si auspica un colloquio di verifica dell’accertamento e non il solito esame; v. l’articolo Homeschooling alle superiori), si può lasciare maggiore autonomia di apprendimento al ragazzo e rimandare la verifica formale degli apprendimenti.

 

10) Come funziona il PCTO in caso di istruzione parentale (homeschooling)?

Premesso che di fatto non ci sono ancora esperienze in questo campo, il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza scuola lavoro, ASL) prevede che i ragazzi svolgano almeno un certo numero di ore di attività di formazione/lavoro gratuitamente presso un’azienda. Il monte ore dipende dal tipo di scuola superiore (in generale ci sono meno ore per i licei e poi si sale fino alle scuole professionali che hanno il massimo delle ore).

Le ore di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) si possono distribuire durante tutto il triennio, anche se di solito si preferisce farle in terza e in quarta, per lasciar più spazio alla preparazione dell’esame di maturità in quinta.

A questo scopo si predispone un progetto che vede in campo due figure istituzionali:

  • Il referente scolastico (nel caso dell’istruzione parentale uno dei genitori o un tutor),
  • Il referente aziendale.

Insieme, costruiranno un progetto per il ragazzo XY, calato nel suo percorso di studi, prevedendo tempi e durata del PCTO, orari di lavoro, mansioni, obiettivi da raggiungere, ecc.

Alla conclusione, il referente aziendale compila un modulo conclusivo dell’esperienza.

Qui trovi le Linee guida PCTO con appendice e allegati (compresi i fac simile dei vari documenti previsti: convenzione, patto formativo, scheda di valutazione) ed anche il dossier_PCTO del Ministero.

Si può fare istruzione parentale alle superiori se nel percorso di studi ci sono stage presso aziende?

In linea di massima è possibile, anche se a volte è difficile. Trovi ulteriori informazioni in questo breve video.

 

11) C’è modo di contattare qualcuno per consultarsi e confrontarsi in modo da non essere completamente soli?

Quando si intraprende un percorso alternativo si è soli, si è isole.

L’associazione esiste anche per fare di isole sparse almeno un arcipelago.

Noi come associazione ci stiamo dando da fare per attivare un servizio di accompagnamento per i ragazzi grandi. Iscriversi e far rete è un buon inizio. Attualmente, abbiamo creato un gruppo Telegram LAIF nazionale specifico per le superiori per scambio di informazioni ed esperienze tra famiglie.

Per entrare nel gruppo, contattate i nostri admin @andreabon @moryfree @TiziC

Per ulteriori informazioni potete contattare i nostri referenti di zona, trovate i dettagli a questo link.

… l’esame scolastico

1) E’ obbligatorio sostenere l’esame scolastico standard?

Se si auspica e richiede un reinserimento nel percorso scolastico, è necessario sostenere l’esame di idoneità alla classe cui si chiede l’inserimento.

In tutti gli altri casi, una lettura attenta e circostanziata della normativa vigente consente di rispondere negativamente alla domanda sull’obbligatorietà dell’esame scolastico standard. In tal caso si dovrà concordare con il Dirigente un accertamento del dovere genitoriale di istruire i figli.

Tuttavia, ultimamente su questo aspetto dell’istruzione parentale si sta delineando un atteggiamento sempre più restrittivo, che pure non presenta elementi sostanziali ulteriori rispetto all’analisi da noi esposta.

Pertanto le ipotesi alternative rispetto all’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva vanno sostenute e argomentate in una fase consapevole e informata di colloquio con il Dirigente e di progettualità .

L’esperienza di alcune famiglie (anche successivamente al 2018) ha confermato che è possibile praticare legalmente l’istruzione parentale (homeschooling) senza sostenere l’esame di idoneità standard e senza per questo dover ricorrere ad un legale. In tali casi, è necessario un accordo preventivo con il Dirigente scolastico di riferimento per concordare forme di verifica dell’obbligo di istruzione personalizzate e coerenti con il progetto didattico-educativo famigliare. Naturalmente per il buon esito della fase dialettica deve esserci una convergenza di fattori.

Nel contesto di un procedimento penale sul tema esame a carico di una famiglia in istruzione parentale (conclusosi favorevolmente per la famiglia), è emersa la distinzione fra assolvimento dell’obbligo di istruzione e esame di idoneità: l’assenza del secondo non  corrisponde necessariamente al mancato assolvimento del dovere di istruire la prole.
Su questo tema vedi ad esempio anche:

 

2) E’ legittimamente sostenibile una modalità di accertamento diversa dall’esame scolastico?

Per iniziare, potrebbero interessarti i seguenti video di testimonianze su forme diverse di accertamento del dovere di istruzione, registrate nell’estate del 2020:

Per rispondere alla domanda, andiamo a ritroso nel tempo:

Anno 2021:

Il D. M. 5 dell’8/02/2021 specifica che l'”esame di idoneità” non persegue soltanto il fine del passaggio alla classe successiva.
All’articolo 2, comma 6, si precisa infatti che la valenza principale dell'”esame di idoneità” è quella legata all’accertamento dell’obbligo di istruzione (che per ovvi motivi può essere assolto con percorsi in buona misura affatto diversi da quelli scolastici, purchè anche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo):

"Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

In sostanza, l'”esame di idoneità” avrebbe quindi la finalità di accertare che sia stato esercitato efficacemente il diritto-dovere genitoriale di educare e istruire i figli (art. 30 della Costituzione), e che ciò sia avvenuto:

  • con l’obiettivo di perseguire “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 della Costituzione)
  • anche nell’ambito delle “norme generali sull’istruzione” (art. 33 e art. 117 della Costituzione), che ad oggi sono rappresentate dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

L’introduzione di questa valenza dell'”esame di idoneità” può avere effetti virtuosi, anche se permangono alcuni punti di ambiguità lessicale e concettuale:

  • l’annualità dell'”esame di idoneità” (che dovrebbe prendere a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo, v. art. 3 comma 1 dello stesso D.M.) è in contrasto con le stesse Indicazioni nazionali, laddove queste, al capitolo “Gli obiettivi dell’apprendimento“, prevedono che:

    “Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado.”

    Coerentemente con questo principio, le Indicazioni nazionali per il curricolo non fissano obiettivi e i traguardi per ciascun anno di studi.
    A ben vedere, detta annualità risulta impraticabile.

  • i bambini/ragazzi che fanno istruzione famigliare di norma non sono inseriti in nessuna classe; quindi non ha senso parlare di passaggio alla classe successiva, a meno che la famiglia non intenda reinserire il fanciullo nel percorso scolastico;
    inoltre, non è possibile assumere a riferimento per i bambini/ragazzi in istruzione parentale l’orizzonte individuato da un docente per uno specifico gruppo di persone
  • i bambini homeschooler non sono tecnicamente alunni.

 

L’articolo 3 dello stesso D. M. 5 dell’8/02/2021 così recita:

… al comma 7 ,

"L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche ed in un colloquio”.

… al comma 9,

"L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare".

… e al comma 10,

"Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1."

Ai commi 7 e 9 si precisa cioè l’articolazione dell'”esame di idoneità” specificamente finalizzato al reinserimento nel percorso scolastico, ma non quella dell'”esame di idoneità” volto a verificare il dovere di istruzione. In quest’ultimo caso, infatti, entra in gioco l’autonomia e la professionalità dei docenti e dei Dirigenti. Questi ultimi dovranno sintonizzarsi sul percorso di istruzione individuato dalla famiglia ed esplicitato nel progetto didattico-educativo (comma 10).

Infatti, l’introduzione del progetto didattico-educativo impone di fatto un maggior orientamento dell'”esame” ai percorsi di apprendimento e di crescita perseguiti. Lo stesso progetto didattico-educativo rappresenta un’entità ben più articolata e stratificata rispetto ad un mero “programma svolto”.

Questi concetti innovativi impongono una lettura sistemica della normativa, che per i suoi innumerevoli link va ben oltre l’applicazione riferita ad un singolo passaggio del testo.

 

Anno 2017:

All’art. 1 del D. Lgs. 62 del 2017 si legge:

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 

La valutazione riguarda quindi chi è all’interno dell’istituzione scolastica; chi pratica l’istruzione parentale agisce al di fuori della scuola, nel sistema dell’istruzione ma all’interno di un’altra istituzione, che è la famiglia.

Un esame scolastico standard basato sulla falsariga di un programma svolto in una determinata classe/scuola (della quale l’homeschooler non faceva parte), per di più con valutazione finale, non è coerente con le modalità di un percorso di apprendimento legittimamente personale, in ottemperanza all’art. 33 della Costituzione:

"L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.…."

e delle Indicazioni nazionali per il curriculum, che sostituiscono i programmi ministeriali preesistenti

al cap. "Centralità della persona" si legge: "Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. "
Al cap. "Valutazione" sta scritto: "Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. ").

 

In provincia di Trento, la normativa vigente chiarisce espressamente che l’esame di idoneità deve essere sostenuto solo nel caso di rientro nel percorso scolastico.

 

Le norme nazionali precedenti al 2017, con maggior coerenza al dettato Costituzionale (art. 33), non fanno riferimento all’esame scolastico se non per il rientro eventuale a scuola o per la conclusione di ciascun ciclo di istruzione
Anno 2005:
Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: 
Art. 1, comma 4:
I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
Anno 2001:
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489
Art. 2, comma 7:
Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneita' ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione.
Anno 1994:
Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:

Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Anno 1948:
Costituzione della Repubblica Italiana

Art 30:
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.(…)
... E' prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Alla luce di questi riferimenti normativi, l’esame di idoneità per gli homeschooler, se non richiesto dalla famiglia nell’ambito della sua progettualità e se non finalizzato al rientro nel percorso scolastico, rischia di essere una violazione sia del diritto costituzionale della  libertà di insegnamento sia del passaggio delle Indicazioni nazionali per il curricolo il quale individua la necessità di una coerenza fra percorso di istruzione e valutazione, unitamente all’auspicio della centralità della persona, in tutte le fasi del processo di apprendimento.

Un’ulteriore riflessione sul concetto di valutazione.

E’ diverso dire accertamento o esame?

Sì, è diverso! In questo video è spiegato perché.

 

3) Perché l’accertamento del dovere di istruzione?

In primis, perché, per la salvaguardia dei diritti dei bambini, lo Stato è tenuto a vegliare affinché il bambino che non frequenta la scuola non sia in realtà oggetto di abusi, negligenza o sfruttamento rispetto ai quali l’istruzione famigliare potrebbe far da paravento.

Poi anche perchè sia verificata la costruzione di un corpus condiviso e condivisibile di conoscenze e competenze minime e necessarie per l’esercizio pieno di una cittadinanza consapevole e libera.

Qui risiede lo spirito della legge, e da qui la necessità di verificare che l’obbligo all’istruzione venga effettivamente assolto.

Ciò non implica necessariamente una valutazione/giudizio annuale sui contenuti del percorso dei bambini o dei ragazzi (v. domanda precedente), bensì piuttosto per un accertamento a carico dei genitori del dovere di istruzione.
La Costituzione italiana, il Codice civile e la legislazione vigente e anche le norme sovranazionali individuano infatti i genitori come detentori della responsabilità dell’educazione e dell’istruzione della prole. A rigor di logica, è su di essi che si dovrebbe quindi concentrare il processo di supervisione da parte delle istituzioni statali.

Il decreto legislativo n.76 del 15 aprile 2005, articolo 1, comma 4, in coerenza con le norme precedenti, recita per esempio:

 “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.”

Al centro dell’attenzione si trovano i genitori, cioè coloro che hanno il diritto/dovere di provvedere all’educazione dei figli e ne sono i soli responsabili.

Alla luce di quanto sopra esposto anche nella domanda precedente, si può concludere quindi che l’accertamento annuale dovrebbe:

  • avere come scopo quello di verificare che le famiglie stiano effettivamente ottemperando all’obbligo di istruzione della prole, individuando l’esistenza di un processo di apprendimento effettivamente in atto, ad esempio tramite l’esibizione di un portfolio, o di un progetto famigliare di istruzione regolarmente aggiornato, e/o tramite un colloquio con i genitori ed i bambini/ragazzi;
  • avere finalità conoscitiva e formativa ma non valutativa,
  • verificare che il processo di apprendimento/istruzione in atto sia coerente con le norme generali sull’istruzione dettate dalla Repubblica; l’art. 33 della Costituzione stabilisce infatti due aspetti complementari fra loro:
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ...
... E' prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

La verifica e la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dalla prole dovrebbe avvenire con l’esame conclusivo di ciascun ciclo, come previsto dal succitato art. 33 della Costituzione.

Può interessanti anche l’articolo di Orizzonte Scuola “Istruzione parentale (homeschooling), la scuola vigila e valuta. Come fare“.

 

4) Cosa succede a chi non sostiene l’esame?

Non sono previste sanzioni per chi non sostiene l’esame di idoneità. Non è escluso, però, che il Dirigente competente segnali la situazione ad altre autorità territoriali, quali il Sindaco.
Per i trasgressori dell’obbligo di istruzione esiste invece una sanzione di 30 € (art. 731 del Codice penale). Se però in sede di verifica si dovessero evidenziare fattori aggravanti e che compromettono la capacità genitoriale, non si escludono altre conseguenze.

Se non abbiamo fatto sostenere l’accertamento l’anno scorso d’accordo con le insegnanti, dobbiamo giustificarlo quest’anno?

No, in linea di massima non è richiesta la giustificazione di questa scelta. In questo video trovi ulteriori informazioni.

Solo alle superiori è richiesto di recuperare l’idoneità non ottenuta per accedere a quella successiva.

Cosa succede in caso di non idoneità?

Non si può frequentare la classe successiva; perciò, se si desidera entrare nel percorso scolastico, si viene inseriti nella classe che si sarebbe frequentata nell’anno in corso.

Se si desidera invece continuare in istruzione parentale, si prosegue il proprio percorso.

Nel primo ciclo di istruzione, l’esame di idoneità di solito si sostiene in base all’età anagrafica del fanciullo; perciò di norma non è richiesto di recuperare un’idoneità non superata negli anni precedenti.

Nella scuola superiore di secondo grado, per acquisire l’idoneità ad una determinata classe, è necessario invece dimostrare di possedere l’idoneità agli anni precedenti.

Abbiamo risposto in modo più approfondito in questo breve video.

 

5) E’ vero che bisogna rivolgersi ad un avvocato per far valere il proprio diritto a non sostenere l’esame standard?

Non è necessario. Nelle situazioni di cui siamo a conoscenza una lettera protocollata, accompagnata da un approccio dialogante sono stati sufficienti.

 

6) E’ vero che le famiglie che non sostengono l’esame standard sono quelle di cui l’Amministrazione si è “dimenticata”?

Al contrario, in numerose situazioni il Dirigente scolastico ha interpellato direttamente le famiglie sollecitandole a sostenere l’esame.
Le famiglie però hanno argomentato in modo rigoroso la loro scelta ed è stato possibile trovare un accordo.

 

7) Dove si può sostenere l’esame o l’accertamento? 

L’”esame” si può sostenere in qualsiasi Istituto scolastico (statale o paritario) della Repubblica, indipendentemente dalla provincia e anche dalla Regione.

Ciò è stato ribadito nel D. M. 5 dell’8/02/2021, al punto c della nota introduttiva:

"Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
c. l'individuazione della scuola di residenza quale sede per l'esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l'art. 23 del D. Lgs. n. 62 del 2017, che non prevede tale specificazione in ossequio alla libertà di scelta della famiglia".

Tutti gli homeschooler hanno infatti gli stessi diritti di scelta dei bambini che vanno a scuola, i quali possono iscriversi nel territorio di residenza, o in un’altra scuola italiana.

Come scegliere la scuola d’esame?

La scuola per l’”esame”, o “accertamento”, si sceglie solitamente in base al PTOF/POFT (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).
In concreto, questo documento chiamato PTOF/POFT contiene indicazioni, ad esempio:

  • sull’indirizzo, o indirizzi, della scuola (ad esempio, se è musicale, o linguistico, o informatico, o altro),
  • sulle materie e le lingue di insegnamento (esistono scuole medie che propongono l’”Inglese potenziato” senza una seconda lingua comunitaria; nella maggior parte di scuole invece la seconda lingua c’è: in alcune è il Tedesco, in altre lo Spagnolo, il Cinese, ecc.),
  • talvolta anche sull’approccio (ad esempio Montessori) e/o la rilevanza dei laboratori e delle attività manuali nel curriculum
  • sulle scelte pedagogiche di fondo della scuola (ad esempio se si tratta di una scuola paritaria di ispirazione religiosa)

Oltre al PTOF, si può anche tener conto di altri aspetti per la scelta, come ad esempio gli aspetti logistici (lontananza, accessibilità, ecc.), il rapporto instaurato con il Dirigente o il suo rappresentante, le testimonianze di altre famiglie homeschooler, ecc.

Per sondare il terreno in vista della scelta della sede d’”esame”, si può:

– chiedere (o leggere sul sito) il PTOF, che è un documento pubblico, e verificare che vi sia una certa analogia con il percorso di apprendimento svolto in famiglia;

– chiedere un colloquio con il Dirigente, dicendo naturalmente che si tratta di un incontro esplorativo; si può magari anche sentire se sarà possibile avere un colloquio con i docenti, ma in un secondo momento;

– informarsi presso altre mamme della zona, anche se ogni esperienza è a sé e quindi va relativizzata.

In questo video abbiamo risposto alla domanda: “Si può scegliere liberamente di fare l’esame in altra scuola oltre la scuola di residenza?”

8) I genitori possono essere presenti durante gli esami?

Sì: nessuna legge lo vieta, perciò è permesso.
Inoltre, in Italia, gli esami sono pubblici.

A maggior ragione se in più il progetto didattico-educativo lo prevede perché il genitore ravvede un’utilità per il bambino/ragazzo, o perché quest’ultimo ne ha manifestato la richiesta.

Ulteriori informazioni in questo breve video.

 

9) Cosa fare se la scuola rifiuta la nostra richiesta di esame?

Un tale rifiuto potrebbe configurarsi come una negazione di un diritto-dovere e dovrà essere debitamente motivata.

Ci viene in aiuto l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La scuola è aperta a tutti“.

Ulteriori spunti si trovano in questo breve video.

10) E’ necessario presentare un “programma” quando si chiede l’”esame”?

Se per “programma” intendiamo una relazione sintetica e sistematica dei progressi significativi del fanciullo nel suo percorso di istruzione, allora sì: è necessario presentare un documento che esplichi gli obiettivi raggiunti durante l’ultimo periodo di homeschooling.

Il D. M. 5 del 2021 relative all’espletamento degli esami di idoneità  parlano di Progetto Didattico-Educativo, presentato dalla famiglia e coerenti con le Indicazioni nazionali per il curricolo:

art. 3 comma 1 (primo ciclo di istruzione)

"I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità ... unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo."

art. 6 comma 2 (secondo ciclo di istruzione)

"All'inizio della sessione, ciascuna commissione provvede alla disanima delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami".

La differenza terminologica fra “progetto didattico-educativo” e “programmazione” esprime una differenza nell’approccio e nella sostanza.

 

11) Come deve essere stilato un progetto didattico-educativo?

Si veda la risposta più sotto.

Quando si deve presentare?

Il progetto didattico-educativo deve essere presentato contestualmente alla domanda di “esame”, come previsto dal Decreto Ministeriale 8/2/2021 N.5.

Ciononostante, in base alla nota del Ministero dell’istruzione N. 29452 del 30 novembre 2021, alcuni dirigenti stanno richiedendo ai genitori in istruzione parentale la presentazione del progetto didattico educativo entro il 28 gennaio 2022.
In riferimento al Decreto Ministeriale 8/2/2021 N.5, tuttora in vigore, LAIF ritiene invalida la richiesta di tali dirigenti.
E’ stata pertanto predisposta e messa a disposizione una traccia di risposta alla richiesta anticipata del progetto didattico educativo per aiutare le famiglie che vorranno rispondere alla scuola in quest’ottica.
Dove necessario, l’associazione prevede anche un intervento diretto nella dialettica con i Dirigenti scolastici, con precedenza ai soci nel caso di impossibilità ad evadere tutte le richieste.

 

12) Quando bisogna presentare la domanda d’esame?

Il D. M. 5 del 2021 fissa il 30 aprile come data di presentazione della domanda d’esame, almeno nel primo ciclo. Tale scadenza è stata confermata anche dal Decreto Ministeriale del 2021 relativo agli esami di idoneità del primo ciclo.

Per l’esame di terza media (esame conclusivo del primo ciclo), nel 2021 l’Ordinanza Ministeriale n. 52 ha anticipato la scadenza della domanda a metà marzo.

Alle superiori invece c’è molta autonomia nella gestione degli esami di idoneità e quindi anche delle relative scadenze per le domande. Si consiglia di prendere contatto con la scuola in cui si sosterrà l’esame.

Per l’esame di maturità (esame di Stato secondo ciclo), solitamente la scadenza di presentazione della domanda è il 30 novembre dell’anno precedente a quello d’esame. E’ opportuno tener d’occhio la pagina relativa del Ministero dell’Istruzione.

14) Come si svolgono gli esami di idoneità?

Se si richiede una forma di accertamento del dovere di istruzione diversa da quella standard, le  modalità di svolgimento sono quelle eventualmente concordate.

Se invece si aderisce all’esame standard per il passaggio alla classe successiva, le modalità di svolgimento sono regolamentate.

Nel primo ciclo di istruzione, lo svolgimento degli “esami di idoneità” è normato dall’articolo 3 del D. M. 5 dell’8/02/2021, che così recita:

… al comma 7 ,

"L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche ed in un colloquio”.

… al comma 9,

"L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare".

… e al comma 10,

"Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1."

Ai commi 7 e 9 si precisa cioè l’articolazione dell’”esame di idoneità” specificamente finalizzato al reinserimento nel percorso scolastico, ma non quella dell’”esame di idoneità” volto a verificare il dovere di istruzione. In quest’ultimo caso, infatti, entra in gioco l’autonomia e la professionalità dei docenti e dei Dirigenti. Questi ultimi dovranno sintonizzarsi sul percorso di istruzione individuato dalla famiglia ed esplicitato nel progetto didattico-educativo (comma 10).

Infatti, l’introduzione del progetto didattico-educativo impone di fatto un maggior orientamento dell’”esame” ai percorsi di apprendimento e di crescita perseguiti. Lo stesso progetto didattico-educativo rappresenta un’entità ben più articolata e stratificata rispetto ad un mero “programma svolto”.

Questi concetti innovativi impongono una lettura sistemica della normativa, che per i suoi innumerevoli link va ben oltre l’applicazione riferita ad un singolo passaggio del testo.

Quando si parla di colloquio è bene sottolineare che non si tratta di interrogazione, bensì di un racconto informato e interattivo delle competenze e delle conoscenze acquisite.

 

Nel secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento degli “esami di idoneità” è normato dal D. M. 5 dell’8/02/2021, che così recita:

all’art. 6 comma 3,

"I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione."

e al comma 5,

"Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo-esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno."

Può interessarti anche l’articolo di Orizzonte Scuola “Homeschooling ed esami integrativi di idoneità (D.M. 5 del febbraio 2021): cosa cambia“.

15) E’ obbligatorio sostenere l’esame di terza media a 14 anni?

Non ci risultano esistere norme restrittive e prescrittive di tale aspetto. Tant’è vero che ci sono parecchie situazioni in cui tale esame è stato sostenuto ad età superiore ai 13/14 anni, sia all’interno dei percorsi scolastici, sia anche all’esterno di essi.

Di seguito si trovano alcuni riferimenti normativi a supporto della non sussistenza di obbligo di sostenere l’esame conclusivo del primo ciclo a 14 anni, ovvero dopo otto anni di istruzione

 

Costituzione della Repubblica italiana, art. 33
E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

L’esame di terza media, in quanto esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, è un esame di stato.
L’Esame di Stato è pensato, in questo caso, come utile per l’ammissione al secondo ciclo di istruzione, oppure per la conclusione del primo ciclo.

Lo stesso può essere sostenuto secondo la tempistica scolastica, oppure, altrettanto legittimamente, rispetto a tempistiche corrispondenti al raggiungimento degli obiettivi ritenuti necessari per affrontare la prova stessa, o per necessità o scelte specifiche della persona.

 

D. Lgs. 59/2004, art. 11, comma 6
All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.

 

D. Lgs. 62/2017, art. 10, comma 5
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

Inoltre” individua un’ulteriore categoria, che può accedere all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, indipendentemente dall’età anagrafica, ma con l’unica condizione necessaria, di aver conseguito l’ammissione alla classe prima media da almeno tre anni.

Come si svolge l’esame di terza media?

Il più recente riferimento normativo è l’Ordinanza N° 52 del 3 marzo 2021.

 

… i “programmi” di studio, il Progetto didattico-educativo e il Progetto famigliare di istruzione

1) E’ necessario adeguarsi ai “programmi ministeriali” se si sceglie l’istruzione parentale?

Nel 2003, con la Legge 53 del 28 marzo, i “programmi ministeriali” sono stati aboliti e sostituiti con le “Indicazioni nazionali per il curricolo” (link interno). Il DL 59 del 19 febbraio 2004 precisa ulteriormente questi aspetti normativi.

Cosa vuol dire questo?

Significa che non esistono direttive dal Ministero, ma i responsabili dell’istruzione/educazione (a scuola i docenti; nel nostro caso i genitori) sono chiamati a costruire di anno in anno un percorso didattico-formativo idoneo ai suoi destinatari (la propria classe o i propri figli). 

Quest’ultimo deve tener conto del punto di partenza degli allievi, dei loro interessi, delle capacità, insomma delle loro specificità[1]. Ogni docente presenta infatti tanti piani di lavoro quante sono le sue classi (se ha due terze, presenta due programmazioni distinte).

Nella sua attività di pianificazione, il docente (o il genitore) deve muoversi fra due poli: le indicazioni nazionali per il curricolo e le caratteristiche dei fanciulli destinatari (o protagonisti) del percorso di apprendimento in questione[2].

Se questo lavoro creativo di contestualizzazione è previsto esplicitamente per gli insegnanti all’interno del sistema scolastico, tanto più esso è logicamente consequenziale e doveroso per chi sceglie un percorso all’esterno della scuola.

[1] Indicazioni nazionali, cap. “Centralità della persona”:

“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato.”

E ancora:

“La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare.”




[2]  Indicazioni nazionali, cap. “Dalle Indicazioni al curricolo”:

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.”

2) Se decido di far sostenere l’esame, sono obbligato a svolgere il programma della scuola/classe di riferimento?

Sarebbe come decidere di scrivere un libro sulla scalata dell’Everest perché se ne sono viste alcune foto: inevitabilmente ne risulterebbe una brutta copia.

In classe, ciascun insegnante dà un taglio diverso al percorso didattico. Un esempio: la geografia delle regioni d’Italia si può incentrare sullo studio di tutti i capoluoghi di provincia, oppure sulle tradizioni gastronomiche regionali o ancora sulle maschere tipiche. Non solo, ma il docente in classe può dare informazioni, richiedere riflessioni, fare considerazioni che noi al di fuori non conosciamo. E’ inevitabile però che ciascun docente durante l’esame faccia riferimento a ciò che lui/lei ha detto/fatto con la sua classe.

In altre parole, per quante competenze ed esperienza un genitore/tutor possa avere, accettare di svolgere il programma di un altro tutor equivale a mettersi fin dall’inizio in una situazione di svantaggio.

E’ molto più vantaggioso invece presentare e proporre una propria pianificazione, anche se di massima, rispettosa delle peculiarità del fanciullo, in sintonia con le risorse famigliari generali disponibili e che tenga d’occhio le Indicazioni nazionali per il curricolo. Questo è ciò che fanno i docenti annualmente per le loro classi e che dovremmo fare anche noi. E’ inoltre anche un modo per mostrare di possedere le competenze tecniche per portare avanti la scelta dell’istruzione parentale: facciamo vedere che abbiamo scelto (e continuiamo a scegliere) in modo consapevole, informato e sensato e che sappiamo portare avanti questo lavoro creativo di contestualizzazione previsto esplicitamente dal MIUR.

Può interessarti anche questo video sulle otto competenze chiave.

Quanto ci si può scostare dal programma delle scuole esaminanti alle superiori?

Alcune considerazioni utili anche per elementari e medie si trovano a questo link.

 

3) E’ necessario presentare un “programma svolto”?

Se per “programma” intendiamo una relazione sintetica e sistematica dei progressi significativi del fanciullo nel suo percorso di istruzione, allora sì, è necessario presentare un documento che esplichi gli obiettivi raggiunti durante l’ultimo periodo di homeschooling.

In realtà,  i programmi ministeriali non esistono più, né all’interno della scuola, né al suo esterno. Il riferimento sono gli Annali – Indicazioni nazionali per il curriculum del 2012 (aggiornati il 2018), per la scuola del primo ciclo.

Dal marzo 2021 il termine di “programma svolto” è stato sostituito con quello di “progetto didattico-educativo”. E in questo caso, non è cambiato soltanto il nome, ma anche la sostanza.

 

4) Cos’è un progetto didattico-educativo? Come si prepara? Quali sono i documenti di riferimento?

In provincia di Trento è necessario presentare un piano di studi un elevato grado di coerenza con i Piani di studio provinciali e in relazione al periodo di riferimento (vai al quadro normativo).

In tutte le altre regioni italiane, il “progetto didattico-educativo” è stato introdotto dal D.M. 5 dell’8 febbraio 2021 ed è il documento di riferimento per il  momento dell’esame/accertamento dell’assolvimento del dovere di istruzione per tutto il primo ciclo di istruzione, fino alla terza media compresa.

Esso è formulato dalla famiglia in base al percorso di apprendimento svolto, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curriculum (2012 e 2018). 
L’esame/accertamento dovrà quindi svolgersi (essere organizzato e strutturato dai docenti) tenendo conto delle informazioni fornite tramite il “progetto didattico-educativo”.

Il “progetto didattico-educativo” deve perciò contenere le informazioni principali, espresse in modo sintetico, sulle conquiste del ragazzino in istruzione parentale. Esso rispecchia quindi il vostro modo di fare istruzione parentale, visto che i responsabili dell’azione educativa  e di istruzione siete voi genitori.

  • Avete seguito il libro in adozione nella classe che vostro figlio non ha frequentato ma che avete tenuto come riferimento?
    Vi siete allineati ai programmi della scuola in cui faremo l’esame?
    Avete intenzione di iscrivere vostro figlio a scuola per l’anno scolastico successivo? Allora, il vostro “progetto didattico-educativo” sarà:

      • suddiviso in materie; non dimenticate l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, mentre la religione cattolica non deve essere obbligatoriamente contemplata
      • articolato in “sotto-aree” all’interno delle materie: la matematica comprenderà l’aritmetica e la geometria (più avanti anche la geometria analitica, l’algebra, la statistica e probabilità, e poi alle superiori la trigonometria, l’analisi, ecc.), l’italiano prevederà sia la grammatica/sintassi che la narrativa e/o l’antologia (più avanti anche la letteratura); lo stesso per le lingue, ecc.
      • completo di tutti i contenuti e le conoscenze (argomenti), abilità, competenze che il ragazzino ha acquisito negli ultimi tempi
      • organizzato in modo schematico e privo di ulteriore documentazione

 

  • Avete lasciato vostro figlio libero di imparare secondo i propri ritmi e interessi?
    Allora il vostro “progetto didattico-educativo”, o “portfolio”, sarà un resoconto del percorso di apprendimento durante gli ultimi mesi.
    Lo potrete organizzare in modi diversi (in area soci del sito di LAIF esistono delle ispirazioni):

    • Per obiettivi/traguardi di apprendimento, sulla falsariga delle linee guida contenute nelle Indicazioni nazionali
    • Per competenze, seguendo la traccia, ad esempio, delle cosiddette competenze chiave
    • Per tematiche di interesse di vostro figlio: queste saranno inevitabilmente trasversali alle materie scolastiche; in tal caso cercherete di mettere in luce quali competenze/conoscenze/abilità sono state potenziate grazie a dette tematiche

In tutti i casi potrete arricchirlo con la documentazione che ritenete utile a chiarire e a spiegare i vari punti: delle foto, dei filmati, disegni, scritti del bambino, ecc.

I documenti di riferimento per il progetto didattico-educativo

Si possono prendere a riferimento i seguenti documenti:

Ricordiamoci a questo proposito che esistono due versioni delle Competenze chiave: quella del 2006 e quella del 2018.

Nella formulazione più recente, le Competenze chiave per l’apprendimento permanente delle Raccomandazioni europee sono otto:

Le competenze chiave non corrispondono alle discipline scolastiche, ma sono trasversali ad esse: le materie sono interpretate come funzionali al raggiungimento delle competenze per l’apprendimento permanente.

Non esiste gerarchia nelle competenze chiave: sono tutte ugualmente importanti e tutte interagiscono e si completano vicendevolmente.

 

  • Avete tenuto un approccio intermedio, che da un lato non perde di vista gli obiettivi della scuola di riferimento, ma dall’altro li interpreta e sviluppa muovendo dalle caratteristiche del ragazzo in questione?
    Avete approfondito a vostro piacimento (cioè a piacimento di vostro figlio), sorvolato su alcuni temi per i quali il giovane non era ancora pronto?
    Avete fatto collegamenti e connessioni, sviluppi interdisciplinari, intradisciplinari, pluridisciplinari, meta disciplinari …, relazionandovi sempre con gli stimoli che arrivano dal protagonista del percorso?
    Ebbene, nel vostro “progetto didattico-educativo” direte esattamente questo: stilerete un programma sulla falsariga di quello scolastico, ma interpretato con tutta la creatività di cui siete capaci.

Qui trovi un approfondimento sul portfolio.
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5) Cos’è il piano famigliare di istruzione proposto da LAIF?

LAIF ha riflettuto ampiamente su queste tematiche, ha formulato una proposta che ha sottoposto ai vari funzionari dell’Istituzione scolastica che ha incontrato (al MIUR a Roma, nei vari Uffici scolastici Regionali e Provinciali): il consenso è stato unanime e l’idea ha sempre suscitato interesse e una condivisione di massima. La Provincia autonoma di Trento ha già introdotto un’idea analoga in una norma.

Forte di questi presupposti, LAIF propone alle famiglie che fanno istruzione parentale di costruirsi una progettualità e di formularla in modo esplicito, quindi esporla al DS affinché egli possa prendere atto della consistenza delle “competenze tecniche”. In altre parole, la famiglia potrebbe:

  1. Chiarirsi fin dall’inizio i propri riferimenti di massima:
    1. le proprie scelte educative di fondo (ad esempio, apprendimento autoguidato, oppure scuola a casa, ecc. o ancora una tipologia integrata di homeschooling, ecc.),
    2. i propri approcci (Steiner, Waldorf, scuola nel bosco, Montessori, John Holt, ecc.),
    3. gli strumenti che utilizza (libri, internet, biblioteche, viaggi, ecc.)
    4. altre caratteristiche del proprio percorso, in base delle caratteristiche della prole.
  2. Formulare un progetto preventivo contenente le informazioni di cui sopra, da consegnare al DS al più presto, ad esempio contestualmente alla dichiarazione di istruzione parentale oppure ad inizio anno scolastico.
    Sarà opportuno precisare esplicitamente che detta pianificazione si intende come di massima ed è soggetta quindi a possibili modifiche anche sostanziali in corso di svolgimento, in base alle esigenze del ragazzo.
    In tale contesto, la famiglia potrà chiedere che la verifica del percorso di istruzione venga fatta sulla base del proprio progetto famigliare come previsto anche dal primo capoverso del capitolo “Valutazione” delle Indicazioni nazionali per il curricolo (“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”).
  1. Corredare la richiesta di verifica/accertamento o di esame di idoneità (eventualmente) con il resoconto del percorso svolto dal proprio figlio, in riferimento al progetto preventivo presentato e chiedere che l’accertamento avvenga su questo.

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6) E’ opportuno trovare una soluzione di compromesso con la scuola?

Certamente, il dialogo è sempre auspicabile. E può anche essere utile.

In questo momento, LAIF sta avviando (e proporrà ai DS e ai Provveditori, nonché al MIUR di Roma) una sperimentazione di modalità di accertamento coerenti con il percorso di ogni bambino e famiglia. I soci LAIF possono aderire a questo progetto ed avvalersi di queste modalità individuate da LAIF.

… i libri di testo

1)  E’ necessario utilizzare libri di testo se si sceglie l’istruzione parentale/famigliare (homeschooling)?

No, i libri di testo sono pensati per i percorsi scolastici.
Le criticità dei libri di testo sono evidenti già all’interno del contesto scolastico, dove nel periodo delle adozioni, si sviluppano discussioni di tipo ideologico-politico, sociologico, economico, ecc.
Si pensi ad esempio all’annosa questione economica che accompagna le adozioni e che ha indotto il Ministero a stabilire dei tetti di spesa massima, cui le scuole devono attenersi (http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20090210/circolare-ministeriale-16-del-10-febbraio-2009-adozioni-libri-di-testo-a.s.-2009-2010-4226311.pdf).
Diversi gruppi spontanei e associazioni di consumatori si sono attivati per avviare forme di prestito, riuso, ecc.
Anche i problemi legati al peso ed al trasporto dei libri hanno determinato prese di posizioni a vari livelli.
O si pensi ancora alla presenza di contenuti e informazioni non pluralisti e imparziali.
O anche al limite intrinseco di alcuni testi, come ad esempio quelli di geografia, così velocemente suscettibili di essere superati dagli eventi di un mondo in rapida evoluzione. O al limite evidente dei libri destinati all’apprendimento delle lingue, dove lo sviluppo delle competenze comunicative è giocoforza demandato a registrazioni asettiche e artificiali. Per questi ed altri motivi, gli stessi docenti sono invitati ad integrare i libri di testo in adozione con materiali e sussidi di altro tipo, per favorire una formazione più completa, attiva e critica. I docenti sono inoltre tenuti ad adottare libri cosiddetti “misti”, cioè corredati da una parte digitale. Ma, ahimé, talvolta questa si riduce alla mera riproduzione digitale del libro cartaceo e non rappresenta un’integrazione interattiva dello stesso.
Il Ministero è dovuto intervenire anche per contenere il rapido turnover di “nuove adozioni” che si era generato per vari motivi e produceva l’effetto di un superamento anticipato dei vari testi.
La trasposizione all’esterno dell’uso di questi strumenti rischia di portarsi dietro le criticità che li accompagnano, se non di accentuarne la portata. Primo fra tutti, l’aspetto economico: chi è iscritto a scuola, ad esempio, ha diritto a contributi a cui i non iscritti non sempre hanno accesso.

 

2)  Perché i libri di testo non sono in sintonia con l’istruzione parentale/famigliare (homeschooling)?

Chi sceglie l’istruzione parentale non è tenuto ad usare alcun libro di testo, per diversi motivi (oltre al fatto che questi libri sono criticati anche nelle scuole per le loro criticità):

  • perché chi fa istruzione famigliare non è obbligato a seguire nessun “programma” o percorso predefinito, ma può/deve seguire un percorso personale;
  • perché ha a disposizione un’infinità di altri e svariati strumenti di apprendimento, decisamente più vivi, autentici, attuali, pluralisti e aggiornati dei libri di testo; e spesso anche più economici. Stiamo parlando di tutte le occasioni di apprendimento fornite dalla comunità, dalla società, dall’ambiente in cui si vive, compreso naturalmente anche internet. Le biblioteche, i gruppi di volontariato, le associazioni, i dibattiti e gli incontri pubblici, la natura, i musei e le mostre … sono tutte occasioni di apprendimento reale e concreto di tutte le conoscenze e di acquisizione delle competenze che servono nella vita reale. A tal proposito, si vedano le risorse del sito, ma anche altri materiali su altri siti e blog. Sarà poi il bambino/ragazzo a scegliere e indicare gli strumenti di apprendimento che più gli si confanno;
  • perché la categoria “libri per studenti” è fittizia e artificiosa. Come ben dice John Holt (si veda “Learning all the time”), i bambini/ragazzi hanno un rifiuto naturale e comprensibile per tutti i materiali “per piccoli” o “destinati all’apprendimento”: amano invece approcciare materiali autentici, vivi e veri, richiedono l’accesso al mondo dei grandi, quindi ai libri e alle fonti di informazione dei grandi;
  • perché la ricerca delle fonti, la loro valutazione, selezione, interpretazione, comunque il libero accesso alle stesse rientrano fra gli obiettivi di apprendimento principali; si tratta di quella competenza chiamata “imparare ad imparare” che oggi viene auspicata e valorizzata a tutti i livelli;
  • perché la disponibilità di fonti diverse consente una pluralità di punti di vista che arricchisce il pensiero e sviluppa la riflessione comparativa e lo spirito critico. Essa fornisce inoltre una rappresentazione più reale e articolata dei vari ambiti.

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3)  I libri di testo possono avere un’utilità per gli homeschooler?

I libri di testo possono tuttavia inserirsi, eventualmente, ma non necessariamente, ad esempio in un approccio di scuola a casa.
Possono servire da “riassunto”, di un possibile percorso, che però certamente non può essere esaustivo, né l’unico.
Possono fornire un’esemplificazione di alcuni aspetti tematico-contenutistici o lessicali e della loro trattazione.
Possono servire da traccia per un’eventuale prova finale.
Oppure possono essere utilizzati per esercitazioni da far poi correggere a qualcuno (anche se esistono numerose piattaforme gratuite di esercizi online, che presentano il vantaggio di essere interattivi, quindi di fornire la correzione e/o la soluzione).

 

4)  La scuola può spingermi ad usare i libri che sono in adozione nelle sue classi?

No.
La scelta degli strumenti di apprendimento è centrale per il processo stesso dell’apprendimento e riveste perciò un’importanza vitale. Questa libertà di scelta è la conseguenza diretta della libertà di insegnamento sancita dalla costituzione (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) e dalle norme vigenti.
Nelle scuole, l’adozione di un libro di testo è il frutto di un lavorio complesso, che coinvolge, oltre all’insegnante (o agli insegnanti) della materia, anche i consigli di classe, i rappresentanti dei genitori e degli alunni (ove presenti), il consiglio di istituto, il collegio dei docenti. Questo conferma il carattere di libertà dell’adozione. Tanto è vero che il libro adottato in una scuola non sempre lo è anche in quella vicina.
A maggior ragione, chi sceglie di riappropriarsi del diritto di istruire i propri figli ha il diritto-dovere di optare per gli strumenti di apprendimento che più si addicono al proprio percorso.

 

5)  Chi fa istruzione parentale ha diritto a “cedole” o comunque contributi per l’acquisto di libri di testo?

La risposta è NI …, anche se negli ultimi tempi si registrano sempre più esperienze positive in questo senso.
Puoi leggerne una a questo link.

Questa materia è regolata dai Comuni e/o dalle Provincie, nella loro autonomia. Essi infatti predispongono il piano per il diritto allo studio, il quale può (non deve!) prevedere l’erogazione di contributi anche a chi non è iscritto a scuola e può stabilire le condizioni di tale erogazione.
Per informarsi, ci si deve rivolgere al Comune di residenza, richiedendo il piano per il diritto allo studio ed eventualmente come accedere al contributo.

 

… i requisiti per la pratica dell’istruzione parentale

1) E’ necessario un titolo di studio di un certo livello per fare homeschooling?

No.
Il possesso di un determinato titolo di studio non è garanzia della sussistenza di requisiti necessari all’istruzione parentali, quali la capacità, la voglia e il tempo di trasmettere conoscenze/competenze ai figli. Viceversa, un genitore, anche privo della licenza media, potrebbe avere molto tempo, entusiasmo e curiosità ed essere un grado di accompagnare la prole nel proprio personale percorso di apprendimento.

Potrebbe interessarti anche l’articolo I genitori sono in grado di insegnare ai propri figli?

 

2) E’ necessario un reddito elevato?

No. Il fatto di vivere in condizioni agiate non garantisce che una parte dei beni venga destinata all’istruzione dei figli.
Oggi la conoscenza è disponibile anche a basso costo: sul web, nelle biblioteche, nella natura, in tv, ecc.

 

3) Cosa si intende per “competenze tecniche”?

Si possono leggere come la capacità di accompagnare i propri figli nel percorso di apprendimento e non si possono certificare con nessuna qualifica. L’unico modo per dimostrare di possedere delle competenze tecniche è quello di predisporre un progetto famigliare di istruzione, contenente l’indicazione del tipo di percorso, modalità, sussidi e materiali che caratterizzano le scelte della famiglia.

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4) Fino a che grado di istruzione si può fare istruzione parentale/famigliare?

Fino alle superiori comprese. Forse ti può interessare anche l’approfondimento sull’homeschooling alle superiori, a questo  link.

5) Cosa è necessario per fare istruzione parentale/famigliare (homeschooling)?

L’homeschooling presuppone curiosità e amore insaziabile per la conoscenza, umiltà e capacità di mettersi in gioco, piacere nel vivere la vita famigliare e nel condividere esperienze con i propri figli, oltre ad un atteggiamento di paziente fiducia.

Se siete persone che hanno voglia di continuare ad imparare ed hanno l’umiltà di mettersi in discussione, se lo stare con i vostri figli vi procura gioia e piacere, se non avete ancora perso la capacità di stupirvi per ognuna delle loro seppur minime conquiste, se siete almeno un pochino informati ed avete la certezza che si impara sempre e sapete tenere un atteggiamento di fiduciosa attesa della visibilità dei risultati di questo processo, se siete disposti ad investire nell’istruzione dei vostri figli buona parte del vostro tempo ed energie, nonché a confrontarvi con lo scetticismo di parenti, amici e conoscenti, se sussiste almeno il 90% di queste condizioni, allora l’homeschooling fa per voi.

6) Cosa è opportuno fare?

Il progetto famigliare di istruzione per documentare la propria progettualità, quindi la capacità tecnica genitoriale

Secondo l’esperienza di molti soci LAIF, è opportuno corredare la dichiarazione annuale di istruzione parentale con il progetto famigliare di istruzione.
Quest’ultimo rappresenta una documentazione del possesso delle capacità tecniche dei genitori. In esso infatti la famiglia ha la possibilità di indicare informazioni utili alla descrizione del proprio percorso di istruzione parentale, ad esempio:

  • il proprio approccio e/o stile di istruzione parentale/famigliare (unschooling, scuola a casa, travel schooling, ecc.),
  • gli approcci pedagogico-didattici cui ci si ispira,
  • i riferimenti alle indicazioni nazionali per il curriculum e alle 8 competenze chiave come orizzonte di orientamento
  • il tipo di accertamento che si ritiene più consono al percorso intrapreso.

Nell’area riservata di questo sito si trovano degli spunti di ispirazione per il progetto famigliare di istruzione.

Secondo l’esperienza dei soci LAIF, detto progetto famigliare di istruzione andrebbe presentato al più presto possibile, meglio se contestualmente alla dichiarazione annuale di istruzione parentale.
Esistono anche esperienze in cui il progetto famigliare viene aggiornato regolarmente ed inviato al Dirigente, che lo tiene valido ai fini della verifica dell’obbligo di istruzione.

Il diario di bordo per non perdere la bussola

Si può tenere un “diario di bordo”, un’archiviazione sistematica dei momenti e delle situazioni più significativi del percorso di istruzione parentale.
La foto del momento di gioco, del picnic in campagna o della gita al museo, il disegno o il testo realizzato dal bambino, la torta fatta insieme, il video dello spettacolino, del concertino o del coretto in famiglia, tutto riceve una data e viene archiviato, magari con una breve didascalia.

Per un approfondimento, si vedano anche gli articoli:

Il portfolio per un accertamento coerente con il proprio percorso

Presentare un portfolio delle competenze raggiunte durante il percorso di istruzione parentale è un modo legale e corretto per impostare l’accertamento del dovere di istruzione in modo coerente e rispettoso del processo di apprendimento di cui il bambino è protagonista.
Il portfolio potrebbe essere presentato verso fine aprile-maggio, ma anche in qualsiasi momento dell’anno, per testimoniare al Dirigente l’evoluzione del percorso di apprendimento.
Nell’area riservata di questo sito si trovano degli spunti di ispirazione per il portfolio.

Per un approfondimento, si veda anche:

 

… come cominciare a fare istruzione parentale/famigliare (homeschooling)

1) Come si comincia a fare istruzione parentale?

Ci sono due livelli di questo inizio: uno burocratico-amministrativo e l’altro personale e familiare.

A livello burocratico-amministrativo, la legge prevede infine che l’istruzione parentale inizi con una dichiarazione di assunzione della responsabilità di istruzione della prole, indirizzata al Dirigente Scolastico del proprio Istituto comprensivo e/o al Comune di residenza.
Tale dichiarazione andrà ripetuta poi annualmente prima dell’inizio dell’anno scolastico di competenza.

A livello personale/familiare, è opportuna una buon lavoro di ascolto e osservazione dei propri figli e delle esigenze della propria famiglia, di informazione (letture, studio), di riflessione e di incontri con altre famiglie che già la praticano da tempo.
Un suggerimento è quello di far precedere le attività di istruzione parentale vere e proprie da una buona fase di descolarizzazione degli adulti (prima che dei bambini), se necessario, di cambiamento di prospettive e di riorganizzazione interna. Questa fase si alimenta mediante delle buone letture, una vasta informazione e mediante la condivisione con altre famiglie, meglio se con esperienza.

Ti può interessare anche l’approfondimento a questo link.

 

2) Come si fa ad informarsi? Dove si possono reperire informazioni sull’istruzione parentale/famigliare (homeschooling)?

Esistono buone biblio-sitografie, articoli a tema (pedagogia, istruzione parentale, apprendimento) e vari blog di famiglie homeschooler, oltre naturalmente ad un’associazione nazionale (www.laifitalia.it).
I gruppi sui social non sempre sono una risorsa efficace, visto che sono facili prede di allarmismi, o vittime di fake, e non esiste una reale corrispondenza fra la quantità di consigli elargiti e l’esperienza personale.
Meglio l’incontro di persona e il riferimento a chi possiede comprovata esperienza e conoscenza in materia di homeschooling.

A seconda dei casi, all’inizio del percorso di istruzione famigliare può essere utile una ri-organizzazione degli spazi e dei tempi domestici: lo spazio-tempo libero per il gioco in autonomia e vuoto per il non far-niente o per fantasticare sono sacri.
Altrettanto fondamentale è l’accessibilità ai materiali disponibili per la soddisfazione della curiosità del bambino/ragazzo.
Non da ultimo, devono essere attenzionate le attività quotidiane da svolgere insieme e lo sviluppo delle competenze sociali attraverso la frequentazione libera di ambienti, luoghi, gruppi della società civile.

 

… l’apprendimento autoguidato/informale (unschooling)

1) Cosa si intende per apprendimento unschooling (in italiano chiamato apprendimento autoguidato/autodiretto, oppure apprendimento informale, o naturale, o spontaneo, o non strutturato)?

L’unschooling è un tipo di approccio che muove dal presupposto che il bambino possiede tutto ciò che gli è necessario per apprendere ciò di cui ha bisogno. Questo concetto oggigiorno è ampiamente condiviso anche fra gli specialisti dell’apprendimento e delle neuroscienze.

Fare unschooling significa quindi rinunciare a un approccio di tipo scolastico, strutturato e formale; a un percorso prestabilito a cui il bambino deve conformarsi, che lo vede come una tabula rasa mentre l’adulto è l’autorità che detiene il sapere.

In altre parole, si tratta di accompagnare il bambino nella sua scoperta del mondo, senza interferire nel processo di crescita e di apprendimento, creandogli le condizioni per accedere alla realtà.

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2) E le regole?

Le regole sono nel mondo, nella società. Sono ineludibili.
Non è necessario imporle: il bambino le respira e le acquisisce per imitazione e emulazione.

La famiglia e la comunità di cui questa fa parte non sono forse gruppi sociali che implicano regole di convivenza imprescindibili?

3) I bambini in unschooling/homeschooling non studiano?

I bambini in unschooling studiano tutto ciò che è degno di essere studiato per loro.
Certo che studiano! Leggono, fanno ricerche, si documentano, analizzano, approfondiscono.

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