FAQ sull’istruzione parentale (homeschooling)

Sommario

    Abbiamo raccolto di seguito le risposte sintetiche ad alcune delle domande più frequenti che ci vengono rivolte sull’homeschooling.

    Per maggiori informazioni e una trattazione più approfondita ti rimandiamo di volta in volta alle specifiche sezioni del sito.

    L’istruzione parentale (homeschooling)

    È un percorso di apprendimento e di crescita a tutto tondo che i bambini/ragazzi sviluppano in ambito familiare, al di fuori dalla scuola ma in seno alla società di cui sono parte.

    I genitori partecipano attivamente all’apprendimento, all’istruzione e educazione dei propri figli.

    Esso viene adottato per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria alle superiori di secondo grado, fino alla maturità, si adatta a tutte le situazioni e a tutti i bambini con caratteristiche.
    Non è richiesto che in famiglia siano presenti redditi elevati o un determinato titolo di studio.

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    Circolano vari termini per definire questo fenomeno. Tuttavia, in Italia, il termine amministrativo e giuridico corretto è “istruzione parentale”.

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    Fino a tutte le superiori comprese.

    Ti invitiamo però a leggere l’approfondimento sull’homeschooling alle superiori.

    Perché, sulla base delle loro conoscenze ed esperienze, intravedono in questo percorso numerosi aspetti favorevoli alla crescita a tutto tondo dei propri figli, qualunque sia il loro livello di apprendimento, le specifiche difficoltà e i loro punti di forza.

    Un homeschooling equilibrato è inoltre in grado di fornire molte occasioni per un apprendimento di qualità a 360 gradi, di favorire uno sviluppo socio-relazionale consono, e di alimentare positivamente i rapporti familiari.

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    A scanso di equivoci, chiariamo subito che non è obbligatorio procurarsi un tutor o dei docenti/educatori. E non è nemmeno necessario iscrivere il proprio figlio ad una scuola privata, anche se questa si chiama “scuola parentale” o “scuola nel bosco” o altro.

    Nello spirito dell’homeschooling, l’apprendimento e l’educazione avvengono in ambito familiare ed in relazione costante con il contesto sociale, senza, necessariamente, la presenza di figure esterne di “esperti della didattica”.

    L’homeschooling non è un metodo, ma un percorso aperto ad un’infinità di approcci. Esso offre quindi la possibilità di ritagliarsene uno o più i un approccio su misura.

    L’homeschooling è in grado di adattarsi con successo alle caratteristiche di ogni bambino/ragazzo e di ciascuna famiglia.

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    Innanzi tutto, per ciascun ciclo di istruzione e per ogni corso di studi esistono delle indicazioni nazionali che contengono le linee guida per gli istituti superiori. Quelle fanno fede anche per gli homeschooler.

    Se si desidera qualcosa di più specifico (cioè di più “scolastico”), di solito è sufficiente cercare in internet (in una qualsiasi scuola italiana, ad esempio cercando “francese liceo linguistico”, oppure “matematica istituto tecnico”), o facendosi dare dalla scuola di riferimento un programma svolto dell’anno precedente per le classi che interessano.

    È un percorso di homeschooling basato prevalentemente sull’apprendimento non-formale e informale.

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    Consigliamo la visione del video Organizzare l’homeschooling in famiglia.

    Potete contattare i nostri referenti di zona, trovate i dettagli a questo link.

    Attualmente, abbiamo anche creato un gruppo Telegram LAIF nazionale specifico per le superiori per scambio di informazioni ed esperienze tra famiglie.

    Per entrare nel gruppo, contattate i nostri admin @andreabon, @moryfree, @TiziC.

    Infografica: Istruzione parentale - le Leggi fondamentali

    L’istruzione parentale è garantita dalla Costituzione della Repubblica Italiana (articoli 30 e 33, soprattutto) ed è regolata da una serie di norme, che trovi a questo inquadramento normativo dettagliato.

    La provincia autonoma di Trento ha introdotto delle regole diverse da quelle del resto d’Italia.

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    Sì, una forma di verifica dell’esistenza di un percorso di istruzione è prevista dalla norma fin dal 2001, con il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489 (art. 2, comma 7).

    Le norme successive paiono prevedere esami scolastici annuali “per il passaggio alla classe successiva” (il D. Lgs. 62 del 2017, art. 23, e il D. M. 5 dell’8/02/2021). Ma questi concetti mostrano di non tener conto del carattere dell’istruzione parentale e non mostrano inclusività rispetto all’apprendimento informale e non-formale, che pure oggi vengono rivalutati dagli studi a vari livelli. Leggi di più

    Una lettura attenta e sistemica delle norme consente invece di interpretare anche questi testi in maniera inclusiva e prevedere delle modalità di verifica che tengano conto delle peculiarità dell’istruzione parentale (che non è banalmente la scuola a casa).

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    Che non vi sia evasione dall’obbligo (genitoriale) di istruire i figli, ovvero che tutti i bambini ed i ragazzi abbiano l’opportunità di accedere all’istruzione per un periodo minimo di 10 anni, fra i 6 e i 16 anni di età, secondo le linee generali dettate dallo Stato (riassunte nelle Indicazioni nazionali per il Curricolo).

    Ebbene, possiamo dire che questo oggetto al momento non viene verificato.

    Se è corretto che esista una supervisione statale nell’interesse del giovane in istruzione, sarebbe anche auspicabile che questa non perda di vista l’obiettivo principale e la natura composita e specifica dell’istruzione parentale, visto e considerato che al pari della scuola è il presidio sociale per la rigenerazione, sopravvivenza e crescita della società e che è saldamente incardinata nel sistema dell’istruzione; per lo meno a livello teorico.

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    Aspetti amministrativi

    Il percorso di istruzione parentale si avvia e si rinnova con una semplice comunicazione da parte degli esercenti la patria potestà e dalla dichiarazione di possedere le capacità tecniche o economiche.

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    La dichiarazione di istruzione parentale non prevede allegati, purché nel testo siano contenuti:

    • i dati relativi essenziali al bambino/ragazzo in istruzione parentale e a chi esercita la patria potestà
    • la dichiarazione degli esercenti la patria potestà di possedere le capacità tecniche o economiche.

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    La dichiarazione di istruzione parentale va presentata:

    • al primo avvio dell’istruzione parentale, in qualsiasi momento dell’anno scolastico; in questo caso si presenta la dichiarazione per l’anno scolastico in corso e contestualmente si effettua il ritiro da scuola (scarica il modulo)
    • per il rinnovo della scelta di istruzione parentale, ogni anno entro la fine di gennaio (entro la chiusura delle iscrizioni), per l’anno scolastico successivo, quello che comincia a settembre.

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    La dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale deve essere inviata per legge al Dirigente del territorio di residenza.

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    No.

    Tuttavia ci risulta che, sulla base di una nota del Ministero dell’istruzione, alcuni dirigenti stiano richiedendo ai genitori in istruzione parentale la presentazione del progetto didattico-educativo in concomitanza con la dichiarazione di istruzione parentale.

    LAIF ritiene invalida la richiesta di tali dirigenti, sulla base del D. M. 5 dell’8/02/2021, che è tuttora in vigore. Infatti, una circolare non può modificare una norma precedente di grado superiore, non è fonte di diritto. Inoltre, nel caso sia palesemente illegittima, una circolare può essere disattesa.

    Il D. M. 5 dell’8/02/2021 prevede infatti che il progetto didattico-educativo sia, sì, da presentare, ma:

    1. alla scuola d’esame e non a quella del territorio di residenza, se queste due non coincidono,
    2. contestualmente alla richiesta di accertamento del dovere di istruzione o dell’esame di idoneità alla classe successiva, ovvero entro il 30 aprile dell’anno d’esame. La presentazione con la dichiarazione preventiva di istruzione parentale, entro il gennaio dell’anno prima, equivarrebbe ad un anticipo di 15 mesi rispetto a quanto previsto dalla legge.

    Un progetto didattico-educativo “preventivo”, da presentare con un così largo anticipo di rispetto all’esame, non risulta previsto da nessuna legge vigente.

    Per questo motivo, è stata predisposta e messa a disposizione una traccia di risposta alla richiesta anticipata del progetto didattico educativo per aiutare le famiglie che vorranno rispondere alla scuola in quest’ottica.

    No.

    Il possesso di un determinato titolo di studio non è garanzia della sussistenza di requisiti necessari all’istruzione parentali, quali la capacità, la voglia e il tempo di trasmettere conoscenze/competenze ai figli. Viceversa, un genitore, anche privo della licenza media, potrebbe avere molto tempo, entusiasmo e curiosità ed essere un grado di accompagnare la prole nel proprio personale percorso di apprendimento.

    Potrebbe interessarti anche l’articolo I genitori sono in grado di insegnare ai propri figli?

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    No.

    Il fatto di vivere in condizioni agiate non garantisce che una parte dei beni venga destinata all’istruzione dei figli.
    Oggi la conoscenza è disponibile anche a basso costo: sul web, nelle biblioteche, nella natura, in TV, ecc.

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    Il concetto di “scuola vigilante” non ci risulta esistere in nessun testo normativo nazionale (il DL 62/17 parla di scuola del territorio di residenza e non scuola vigilante).
    Detto concetto ci risulta esser stato introdotto dal Dirigente regionale dell’Emilia Romagna in una circolare interna. Ma la circolare è una delle norme meno autorevoli.

    La scuola che riceve la dichiarazione di istruzione parentale adempie alle varie incombenze amministrative legate alla verifica delle capacità tecniche o economiche dei genitori e all’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli studenti del portale del Sidi.

    Per sostenere qualsiasi esame è necessario presentare la relativa domanda alla scuola prescelta.

    La comunicazione al Dirigente di residenza della scuola scelta dalla famiglia per sostenere l’esame non è prevista da nessuna norma.

    Come non è previsto che la famiglia si faccia carico di consegnare alla scuola di residenza la copia dell’attestato conseguito (nota 33071 del 30 novembre 22).

    Non è nemmeno vietato presentare domanda a più scuole.

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    Cominciare l’homeschooling

    Si effettua il ritiro da scuola, chiedendo la cancellazione dai registri scolastici e dall’abbinamento al codice meccanografico alla scuola frequentata. Contestualmente si invia la dichiarazione di istruzione parentale al Dirigente del territorio di residenza.

    Consigliamo la visione del video La dichiarazione di istruzione parentale e il ritiro da scuola.

    Leggi di più (link a L’avvio dell’homeschooling – Aspetti amministrativi)

    La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci) quindi sta a loro la responsabilità di richiedere e inviare la comunicazione. La scelta dell’istruzione familiare è da dichiarare e comunicare annualmente all’autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.

    Questo significa che, anche se la scuola non contatta la famiglia per ricordarlo, è sempre di responsabilità degli esercenti la patria potestà comunicare anno per anno l’intento di continuare con l’istruzione parentale.

    No.

    Essendo un documento di tenore legale, è molto importante che questa dichiarazione venga fatta con la dovuta lettera di comunicazione d’intenti, scritta su carta semplice e consegnata a mano (trattenendo una copia con indicato numero di protocollo), attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

    Sicuramente non hanno valore legale gli accordi verbali tra la famiglia e il Dirigente Scolastico o la Segreteria della scuola.

    Se manca questa comunicazione scritta, l’istruzione parentale non è legalmente avviata.

    È essenziale che i genitori si facciano dare e conservino la copia protocollata della dichiarazione di istruzione parentale ovvero il numero di protocollo della comunicazione consegnata.

    La ricevuta di ritorno del documento inviato per raccomandata attesta comunque che questo è stato ricevuto.

    Il Dirigente Scolastico è tenuto, secondo la Circolare Ministeriale n.10 del 15/11/2016, a fare memoria della normativa e dei diritti/doveri dei genitori che scelgono l’istruzione famigliare.

    In ogni caso, se non ci fossero contatti di alcun tipo, i genitori non sono tenuti ad altri passaggi burocratici.

    Tuttavia, è sempre meglio essere i primi ad intraprendere un dialogo costruttivo con il Dirigente scolastico.

    Consigliamo anche la visione di questo video.

    No.

    Per definizione l’istruzione parentale comprende tutti i percorsi di istruzione al di fuori della scuola.

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    Per quanto risposto sopra è quanto meno opportuno e coerente.

    Se il bambino è iscritto a scuola ha dei diritti e dei doveri correlati al suo status di alunno/studente.

    Tra questi ultimi, ricordiamo a titolo di esempio, quelli di:

    1. frequentare almeno un certo numero di giorni di lezione (tre quarti nella scuola secondaria di entrambi i gradi) perché l’anno scolastico sia considerato valido, salvo casi particolari previsti dalla legge e/o dal collegio dei docenti, che devono essere documentati e tra cui logicamente non compare l’istruzione parentale – si vedano gli articoli 16 e 11 (comma 1) del Decreto Legislativo N° 59 del 2004, nonché la pagina specifica del sito del MIUR);
    2. avere delle valutazioni per poter esser scrutinato – la mancanza di valutazioni (= voti) porta alla bocciatura;
    3. adeguarsi alla normativa vigente, anche ad esempio sul tema delle vaccinazioni;
    4. attenersi alle circolari interne e alle disposizioni dell’istituto cui si è iscritti.

    In quest’ottica, inoltre, non è giustificato l’esame finale, che gli studenti iscritti non sostengono, se non in terza media.

    La situazione che si viene a creare in questo modo (iscrizione a scuola + istruzione parentale) si configura con delle caratteristiche ibride e di insostenibilità amministrativa, i cui risvolti e conseguenze in questo momento non siamo neanche in grado di valutare fino in fondo.

    Gli esami

    L’esame di idoneità e quello conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media) si possono sostenere in qualsiasi Istituto scolastico (statale o paritario) della Repubblica, indipendentemente dalla provincia e anche dalla Regione.

    Ciò è stato ribadito nel D. M. 5 dell8/02/2021, al punto c della nota introduttiva:

    “Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

    Per quanto attiene agli esami di idoneità per il primo ciclo di istruzione:

    […]

    c. l’individuazione della scuola di residenza quale sede per l’esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l’art. 23 del D. Lgs. n. 62 del 2017, che non prevede tale specificazione in ossequio alla libertà di scelta della famiglia”.

    Tutti gli homeschooler hanno infatti gli stessi diritti di scelta dei bambini che vanno a scuola, i quali possono iscriversi nel territorio di residenza, o in un’altra scuola italiana.

    La scuola per l’esame, o accertamento, si sceglie solitamente in base al PTOF/POFT (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).

    In concreto, questo documento chiamato PTOF/POFT contiene indicazioni, ad esempio:

    • sull’indirizzo, o indirizzi, della scuola (ad esempio, se è musicale, o linguistico, o informatico, o altro),
    • sulle materie e le lingue di insegnamento (esistono scuole medie che propongono l’“Inglese potenziato” senza una seconda lingua comunitaria; nella maggior parte di scuole invece la seconda lingua c’è: in alcune è il Tedesco, in altre lo Spagnolo, il Cinese, ecc.),
    • talvolta anche sull’approccio (ad esempio Montessori) e/o la rilevanza dei laboratori e delle attività manuali nel curriculum
    • sulle scelte pedagogiche di fondo della scuola (ad esempio se si tratta di una scuola paritaria di ispirazione religiosa)

    Oltre al PTOF, si può anche tener conto di altri aspetti per la scelta, come ad esempio gli aspetti logistici (lontananza, accessibilità, ecc.), il rapporto instaurato con il Dirigente o il suo rappresentante, le testimonianze di altre famiglie homeschooler, l’inclusione della scuola e la disponibilità che dimostra rispetto agli homeschooler e anche, eventualmente, a consentire la presenza dei genitori durante le prove.

    Per sondare il terreno in vista della scelta della sede d’esame, si può:

    • chiedere (o leggere sul sito) il PTOF, che è un documento pubblico, e verificare che vi sia una certa analogia con il percorso di apprendimento svolto in famiglia;
    • chiedere un colloquio con il Dirigente, dicendo naturalmente che si tratta di un incontro esplorativo; si può magari anche sentire se sarà possibile avere un colloquio con i docenti, ma in un secondo momento;
    • informarsi presso altre mamme della zona, anche se ogni esperienza è a sé e quindi va relativizzata.

    In questo video abbiamo risposto alla domanda: “Si può scegliere liberamente di fare l’esame in altra scuola oltre la scuola di residenza?”

    Per l’esame di idoneità al primo ciclo, il D. M. 5 del 2021 fissa il 30 aprile come data di presentazione della domanda d’esame, almeno nel primo ciclo. Tale scadenza è stata confermata anche dal Decreto Ministeriale del 2021 relativo agli esami di idoneità del primo ciclo.

    Per l’esame di terza media (esame conclusivo del primo ciclo), nel 2021 l’Ordinanza Ministeriale n. 52 ha anticipato la scadenza della domanda a metà marzo.

    Per tutto il primo ciclo la domanda d’esame va inviata al Dirigente della scuola prescelta e deve essere corredata dal progetto didattico-educativo.

    Alle superiori invece c’è molta autonomia nella gestione degli esami di idoneità e quindi anche delle relative scadenze per le domande. Si consiglia di prendere contatto con la scuola in cui si sosterrà l’esame.

    Per l’esame di maturità (esame di Stato), solitamente la scadenza di presentazione della domanda è il 30 novembre dell’anno precedente a quello d’esame. La domanda va presentata all’Istituto scolastico regionale della Regione di residenza. È opportuno tener d’occhio la pagina relativa del Ministero dell’Istruzione.

    Un tale rifiuto potrebbe configurarsi come una negazione di un diritto-dovere e dovrà essere debitamente motivata.

    Ci viene in aiuto l’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La scuola è aperta a tutti“.

    Ulteriori spunti si trovano in questo video.

    Considerato che i programmi non esistono più dal 1997, il D. M. 5 del 2021 relativo all’espletamento degli esami di idoneità parla di Progetto Didattico-Educativo, presentato dalla famiglia e coerente con le Indicazioni nazionali per il curricolo:

    art. 3 comma 1 (primo ciclo di istruzione)

    “I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità … unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.”

    art. 6 comma 2 (secondo ciclo di istruzione)

    “All’inizio della sessione, ciascuna commissione provvede alla disanima delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami”.

    La differenza terminologica fra “progetto didattico-educativo” e “programmazione” esprime una differenza nell’approccio e nella sostanza.

    Se ti servono gli strumenti per predisporre il tuo progetto didattico-educativo, ti consigliamo:

    Se cerchi ulteriori approfondimenti, puoi seguire questi link:

    Sì: nessuna legge lo vieta, perciò è permesso.

    Inoltre, in Italia, gli esami sono pubblici.

    A maggior ragione se in più il progetto didattico-educativo lo prevede perché il genitore ravvede un’utilità per il bambino/ragazzo, o perché quest’ultimo ne ha manifestato la richiesta.

    Ulteriori informazioni negli ultimi minuti di questo video.

    Se si richiede una forma di accertamento del dovere di istruzione diversa da quella standard, le modalità di svolgimento sono quelle eventualmente concordate.

    Se invece si aderisce all’esame standard per il passaggio alla classe successiva, le modalità di svolgimento sono regolamentate.

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    Il più recente riferimento normativo è l’Ordinanza N° 52 del 3 marzo 2021.

    A questo link trovi l’elenco delle materie ed il rimando ai rispettivi traguardi e obiettivi previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

    Di per sé non è obbligatorio, ma rappresenta un requisito d’accesso all’esame di terza media.

    Ulteriori approfondimenti si trovano in questo video.

    Non ci risultano esistere norme restrittive e prescrittive di tale aspetto. Tant’è vero che ci sono parecchie situazioni in cui tale esame è stato sostenuto ad età superiore ai 14 anni, sia all’interno dei percorsi scolastici, sia anche all’esterno di essi.

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    Programmi e materiali

    No, i programmi scolastici, o programmi ministeriali non esistono più. Adesso il riferimento per tutti, scuole e homeschooler, sono le Indicazioni nazionali per il curriculum del rispettivo percorso di studi.

    Queste ultime prendono le mosse dalle competenze chiave per l’apprendimento permanente, che rappresentano il traguardo di tutto il sistema dell’istruzione italiano. Una delle loro caratteristiche principali è quella di dare ampio spazio e il dovuto riconoscimento al valore dell’apprendimento formale e non-formale.

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    Approfondisci l’apprendimento informale con l’aiuto di questi articoli:

    No, i libri di testo sono pensati per i percorsi scolastici.

    Le criticità dei libri di testo sono evidenti già all’interno del contesto scolastico.

    In homeschooling, in particolare nei percorsi di tipo non-formale e informale, i libri di testo risultano quanto meno superflui. Esistono materiali molto più efficaci, appartenenti alla vita reale, come riviste, libri di lettura, video, tutorial, ecc.

    Abbiamo registrato diverse esperienze positive in questo senso. Puoi leggerne una a questo link.

    Questa materia è regolata dai Comuni e/o dalle Provincie, nella loro autonomia. Essi infatti predispongono il piano per il diritto allo studio, il quale può (non deve!) prevedere l’erogazione di contributi anche a chi non è iscritto a scuola e può stabilire le condizioni di tale erogazione.

    Per informarsi, ci si deve rivolgere al Comune di residenza, richiedendo il piano per il diritto allo studio ed eventualmente come accedere al contributo.

    L’homeschooling alle superiori

    Sul piano amministrativo si distinguono tre momenti con caratteristiche diverse:

    Il primo biennio (prima e seconda superiore) rientra nell’obbligo di istruzione, almeno fino al compimento del sedicesimo anno di età e alla conclusione del decimo anno di istruzione. Esiste l’obbligo quindi di fare la dichiarazione annuale al Dirigente scolastico del territorio di residenza e si parla di esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva.

    Il secondo biennio non fa più parte dell’obbligo di istruzione; rientra invece nei percorsi possibili per assolvere all’obbligo di formazione (oltre all’apprendistato, alla frequenza di una scuola statale/paritaria o regionale/provinciale e ai corsi provinciali per adulti).
    Esiste l’obbligo quindi di fare la dichiarazione annuale al Dirigente scolastico del territorio di residenza e l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva è facoltativo.

    La quinta classe della scuola superiore di secondo grado: i ragazzi in questa fascia di età sono a tutti gli effetti dei privatisti: non hanno obbligo, né di dichiarazione, né di esame.

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    Nel primo biennio sono le stesse che per il primo ciclo: la dichiarazione di istruzione parentale e l’esame per il passaggio alla classe successiva.

    Dopo si riducono gradualmente.

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    L’acronimo PCTO significa “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” e corrisponde a quella che era l’Alternanza scuola lavoro, ASL.

    Esso prevede che i ragazzi svolgano almeno un certo numero di ore di attività di formazione/lavoro gratuitamente presso un’azienda. Il monte ore dipende dal tipo di scuola superiore.

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    L’acronimo CLIL sta per “Content and Language Integrated Learning”, apprendimento integrato di lingua e contenuti. Ovvero lo studio di una materia (poniamo, la storia) in una lingua comunitaria (l’inglese, ad esempio).

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    Potresti essere interessato ai riferimenti normativi dal sito del MIUR.

    In linea di massima è possibile, bisogna organizzare i laboratori e/o gli stage in proprio.

    Trovi ulteriori informazioni in questo video.

    I requisiti sono stabiliti dall’articolo 14 del D. Lgs. n. 62 del 2017.

    Agli homeschooler, per fare la maturità occorrono anche le valutazioni finali degli esami di idoneità delle classi terza, quarta e quinta superiore..

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    Dopo aver scelto la scuola di esame (una qualsiasi scuola italiana, purché paritaria o statale), si presenta domanda (il modulo è scaricabile qui) entro la scadenza stabilita dalla scuola prescelta.

    Alle superiori infatti gli esami di idoneità si possono svolgere anche ad agosto-settembre. Per questo motivo, alcune scuole hanno una scadenza più tardiva per la presentazione della domanda d’esame.

    Gli esami si svolgono su tutte le discipline e per tutti gli anni per i quali il candidato non possieda idoneità/promozione.

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    Se si cambia indirizzo in corso d’anno, ad esempio si è iniziato con un percorso di liceo classico e poi si opta per lo scientifico, non è necessario richiedere un’autorizzazione, né inviare una comunicazione. Semplicemente, si dovrà sostenere l’esame relativo al percorso prescelto.

    Ovviamente, per ottenere l’idoneità, poniamo, alla terza classe del liceo classico, quando si è in possesso dell’idoneità alla seconda liceo scienze umane, si dovranno sostenere anche gli esami integrativi relativamente ai programmi della prima nelle materie non studiate.

    Sì, l’obbligo di istruzione si conclude dopo 10 anni di istruzione e a 16 anni.

    Purtroppo non è così: dai 16 ai 18 anni esiste l’obbligo di formazione. Per esser fuori da ogni obbligo è necessario attendere i 18 anni.

    Per assolvere all’obbligo di formazione si può:

    • Seguire un percorso di istruzione parentale
    • Frequentare una scuola media superiore o una scuola professionale
    • Fare un percorso di apprendistato