
Le scuole superiori sono una realtà molto articolata. Per questo cerchiamo di fornire una breve panoramica introduttiva, senza pretesa di esaustività. ad uso delle famiglie homeschooler che si affacciano a questo percorso.
All’interno del mondo delle “superiori” si distinguono diversi aspetti.
Sommario
Diversi percorsi di studio
- vari tipi di liceo (classico, scientifico, artistico, musicale, scienze umane, sportivo),
- istituti tecnici con vari indirizzi (turismo, amministrazione/finanza/marketing, informatico, geometri, ecc.),
- istituti professionali (alberghiero, agricoltura, industria e artigianato, commercio, ecc.)
- scuole professionali/regionali
Diverse situazioni amministrative
Il primo biennio
La prima e la seconda classe delle superiori rientrano nell’obbligo di istruzione, almeno fino al compimento del sedicesimo anno di età e alla conclusione del decimo anno di istruzione. In tutta Italia tranne in provincia di Trento è prevista una forma di verifica del dovere genitoriale di istruzione: l’art. 23 del D.Lgs. 62/2017 infatti precisa:
Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il fatto che il primo biennio rientri nell’obbligo di istruzione, fa sì che l’atteggiamento, gli obiettivi ed i princìpi di fondo siano necessariamente gli stessi che nel primo ciclo di istruzione: deve essere garantita l’istruzione a tutti i giovani e questo deve avvenire nel rispetto delle linee generali dettate dalla Repubblica (art. 33 della Costituzione), che sono espresse nelle Indicazioni nazionali, e nell’ottica di garantire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione).
Anche gli aspetti amministrativi sono gli stessi che valgono per il primo ciclo di istruzione.
Il secondo biennio
La terza e la quarta classe delle superiori non fanno più parte dell’obbligo di istruzione. Esse fanno invece parte dei percorsi possibili per assolvere all’obbligo di formazione (oltre all’apprendistato, alla frequenza di una scuola statale/paritaria o regionale/provinciale e ai corsi provinciali per adulti).
Ai sensi del sopraccitato art. 23 del D. Lgs. 62/2017, gli “esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva” non sono più previsti.
In compenso, è previsto che gli studenti svolgano un certo numero di ore di “alternanza scuola-lavoro”, che oggi si chiama PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).
Le valutazioni (le medie matematiche dei voti delle pagelle) eventualmente ottenute in ciascuno di questi tre anni costituiscono la base per l’attribuzione del credito, necessario per l’accesso alla maturità.
La quinta classe della scuola superiore di secondo grado
L’ultimo anno delle superiori non rientra in alcun obbligo. I ragazzi in questa fascia di età sono a tutti gli effetti dei privatisti.
Può essere di interesse anche il video Homeschooling alle superiori.
Incombenze amministrative
Sul piano amministrativo, tutti i genitori di ragazzini minorenni sono tenuti a:
- dare comunicazione annuale della scelta di istruzione parentale (Il modulo si può scaricare qui) al “Dirigente del territorio di residenza” (cioè al Dirigente dell’Istituto comprensivo del territorio di residenza), ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 62/2017; quest’ultimo aggiorna l’Anagrafe Nazionale degli Studenti con l’indicazione “in istruzione parentale” ed effettua le opportune verifiche previste per legge, in collaborazione con il sindaco del comune di residenza;
- disiscrivere il proprio figlio dalla scuola, se quest’ultimo era iscritto ad una scuola superiore (Il modulo si può scaricare qui);
- solo durante il primo biennio (perché dopo i 16 anni diventa facoltativo): prendere accordi con la scuola prescelta per la verifica del dovere di istruzione (Il modulo si può scaricare qui); tale scuola può anche non coincidere con la scuola in cui il ragazzino è stato iscritto, può trovarsi in una regione diversa, ma dovrà essere statale o paritaria.
Criticità sul destinatario della dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale
Contrariamente a quanto molti pensano, la legge prevede che il destinatario di questo documento fondamentale sia il Dirigente dell’Istituto comprensivo di residenza, anche per gli studenti delle scuole superiori.
Purtroppo molti Dirigenti non ne sono consapevoli e creano delle resistenze, mettendo le famiglie in difficoltà.
I riferimenti normativi sono:
- il D. Lgs. 62/2017, all’art. 23
- la nota ministeriale sulle iscrizioni (che solitamente esce a fine novembre di ogni anno).
L’art. 23 del D. Lgs. 62/2017 prescrive di inviare la comunicazione di istruzione parentale (Il modulo si può scaricare qui) al Dirigente della scuola “del territorio di residenza” (cioè del Dirigente dell’Istituto comprensivo del territorio di residenza).
La nota ministeriale sulle iscrizioni ribadisce da alcuni anni (sia la n. 33071 del 30/11/22, sia la nota N° 0029452 del 30 novembre 2021) il ruolo del Dirigente della scuola media a questo riguardo:
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola……ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il ruolo del Dirigente che riceve la dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale è quello di aggiornare l’Anagrafe Nazionale degli Studenti con l’indicazione “in istruzione parentale”, ai sensi del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2, e del Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76, art. 5. Egli non entra nel merito del percorso di studi, delle materie, eccetera, anche perché è previsto che l’esame di idoneità si possa sostenere altrove.
Per questo motivo non è previsto che sia un dirigente di una scuola superiore.
Alcuni acronimi utili
PCTO
Il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza scuola lavoro, ASL) è un percorso di formazione/lavoro presso un’azienda da effettuarsi negli ultimi anni delle superiori. In generale sono previste meno ore per i licei e poi si sale fino alle scuole professionali che hanno il massimo delle ore.
Le ore di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) si possono distribuire durante tutto il triennio finale delle superiori, anche se di solito si preferisce farle in terza e in quarta, per lasciar più spazio alla preparazione dell’esame di maturità in quinta.
A questo scopo si predispone un progetto che vede in campo due figure istituzionali:
- Il referente scolastico (nel caso dell’istruzione parentale uno dei genitori o un tutor),
- Il referente aziendale.
Insieme, costruiranno un progetto per il ragazzo XY, calato nel suo percorso di studi, prevedendo tempi e durata del PCTO, orari di lavoro, mansioni, obiettivi da raggiungere, ecc.
Alla conclusione, il referente aziendale compila un modulo conclusivo dell’esperienza.
Qui trovi le Linee guida PCTO con appendice e allegati (compresi i fac simile dei vari documenti previsti: convenzione, patto formativo, scheda di valutazione) ed anche il dossier_PCTO del Ministero.
Fino a tutto il 2023, il PCTO non ha rappresentato requisito di ammissione all’esame di maturità.
CLIL
CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning ed è stato introdotto dai DPR n. 88 e n. 89, del 15 marzo 2010.
Si tratta di un progetto trasversale di lingua comunitaria e contenuti disciplinari che consiste nell’apprendimento di una materia in una lingua straniera. Esso può prevedere, ad esempio, lo studio della biologia in inglese o della geografia in francese.
E’ obbligatorio:
- al linguistico negli ultimi anni, in due lingue diverse
- negli altri licei e negli istituti tecnici all’ultimo anno
E’ facoltativo in tutti gli altri anni e anche nelle classi del primo ciclo di istruzione.
Vai alla pagina del Ministero.
Requisiti per la maturità
In Italia per essere iscritto a sostenere l’esame di maturità è necessario:
- aver adempiuto all’obbligo di istruzione
- avere almeno 19 anni o compierli nell’anno solare in cui si svolge l’esame
- aver sostenuto l’esame conclusivo del primo ciclo (terza media) da un numero di anni almeno pari a quello del percorso di scuola superiore per cui si intende fare la maturità (almeno da cinque anni per una maturità liceale o tecnica, ad esempio)
- per chi era iscritto, aver cessato la frequenza entro il 15 marzo dell’anno in cui si chiede la maturità
- presentare domanda ai Direttori Generali della Regione di residenza entro il 30 novembre.Esistono dei casi in cui le domande possono essere presentate anche in momenti successivi; per questi rimandiamo alla pagina del Ministero.
- per ulteriori casi particolari e per approfondimenti si veda la pagina del Ministero
Occorrono inoltre le valutazioni finali in tutte le materie delle classi terza, quarta e quinta.
Per ottenerle da homeschooler è necessario sostenere i relativi esami in qualità di privatisti/candidati esterni. Interessante è il fatto che questi esami non si devono sostenere necessariamente ad una determinata età, ma possono essere posticipati e persino sostenuti tutti insieme prima della maturità.
I criteri di ammissione a questi esami, i loro contenuti e la modalità di svolgimento sono descritti nel D.M. 5 dell’8 febbraio 2021, agli articoli 5 e 6.
I voti risultanti vengono “tradotti” in un punteggio (punti di credito) secondo una tabella di conversione fornita dal Ministero. Detto punteggio concorre poi alla formazione del voto di maturità.
L’esame si sostiene nella Regione di residenza. Consigliamo di consultare il sito dell’Ufficio scolastico regionale della propria regione per questi aspetti, oltre che per gli aggiornamenti, le ordinanze sugli esami e per scaricare la modulistica.
Gli esami di idoneità alle superiori
Gli esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva sono dovuti fino all’assolvimento del dovere di istruzione.
Sul loro svolgimento, l’ultima norma emanata è il D. M. 5 dell’8 febbraio 2021 che, all’art. 6, prevede:
- La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
- All’inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
- I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
- I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
- Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
- Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
- Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova