
Le scuole superiori sono una realtà molto articolata. Per questo cerchiamo di fornire una breve panoramica introduttiva, senza pretesa di esaustività. ad uso delle famiglie homeschooler che si affacciano a questo percorso.
All’interno del mondo delle “superiori” si distinguono diversi aspetti.
Sommario
Diversi percorsi di studio
- vari tipi di liceo (classico, scientifico, artistico, musicale, scienze umane, sportivo),
- istituti tecnici con vari indirizzi (turismo, amministrazione/finanza/marketing, informatico, geometri, ecc.),
- istituti professionali (alberghiero, agricoltura, industria e artigianato, commercio, ecc.)
- scuole professionali/regionali
Diverse situazioni amministrative
Il primo biennio
La prima e la seconda classe delle superiori rientrano nell’obbligo di istruzione, almeno fino al compimento del sedicesimo anno di età e alla conclusione del decimo anno di istruzione. In tutta Italia tranne in provincia di Trento è prevista una forma di verifica del dovere genitoriale di istruzione: l’art. 23 del D.Lgs. 62/2017 infatti precisa:
Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneita’ per il passaggio alla classe successiva in qualita’ di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Il fatto che il primo biennio rientri nell’obbligo di istruzione, fa sì che l’atteggiamento, gli obiettivi ed i princìpi di fondo siano necessariamente gli stessi che nel primo ciclo di istruzione: deve essere garantita l’istruzione a tutti i giovani e questo deve avvenire nel rispetto delle linee generali dettate dalla Repubblica (art. 33 della Costituzione), che sono espresse nelle Indicazioni nazionali, e nell’ottica di garantire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3 della Costituzione).
Anche gli aspetti amministrativi sono gli stessi che valgono per il primo ciclo di istruzione.
Il secondo biennio delle superiori
La terza e la quarta classe delle superiori non fanno più parte dell’obbligo di istruzione. Esse fanno invece parte dei percorsi possibili per assolvere all’obbligo di formazione (oltre all’apprendistato, alla frequenza di una scuola statale/paritaria o regionale/provinciale e ai corsi provinciali per adulti).
Ai sensi del sopraccitato art. 23 del D. Lgs. 62/2017, gli “esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva” non sono più previsti.
In compenso, è previsto che gli studenti svolgano un certo numero di ore di “alternanza scuola-lavoro”, che oggi si chiama PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).
Le valutazioni (le medie matematiche dei voti delle pagelle) eventualmente ottenute in ciascuno di questi tre anni costituiscono la base per l’attribuzione del credito, necessario per l’accesso alla maturità.
La quinta classe della scuola superiore di secondo grado
L’ultimo anno delle superiori non rientra in alcun obbligo. I ragazzi in questa fascia di età sono a tutti gli effetti dei privatisti.
Può essere di interesse anche il video Homeschooling alle superiori.
Incombenze amministrative alle superiori
Sul piano amministrativo, tutti i genitori di ragazzini minorenni sono tenuti a:
- dare comunicazione annuale della scelta di istruzione parentale (Il modulo si può scaricare qui) al “Dirigente del territorio di residenza” (cioè al Dirigente dell’Istituto comprensivo del territorio di residenza), ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 62/2017; quest’ultimo aggiorna l’Anagrafe Nazionale degli Studenti con l’indicazione “in istruzione parentale” ed effettua le opportune verifiche previste per legge, in collaborazione con il sindaco del comune di residenza;
- disiscrivere il proprio figlio dalla scuola, se quest’ultimo era iscritto ad una scuola superiore (Il modulo si può scaricare qui);
- solo durante il primo biennio (perché dopo i 16 anni diventa facoltativo): prendere accordi con la scuola prescelta per la verifica del dovere di istruzione (Il modulo si può scaricare qui); tale scuola può anche non coincidere con la scuola in cui il ragazzino è stato iscritto, può trovarsi in una regione diversa, ma dovrà essere statale o paritaria.
A chi indirizzare la dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale alle superiori
I riferimenti normativi sono:
- il D. Lgs. 62/2017, all’art. 23
- la nota ministeriale sulle iscrizioni (che solitamente esce a fine novembre di ogni anno).
L’art. 23 del D. Lgs. 62/2017 prescrive di inviare la comunicazione di istruzione parentale (Il modulo si può scaricare qui) al Dirigente della scuola “del territorio di residenza”.
La nota ministeriale N° 40055 avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025” precisa che la dichiarazione di istruzione parentale deve essere inviata al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l’indirizzo di studi di interesse.
Art. 5 (Obbligo di istruzione – Modalità e verifica dell’assolvimento):
“I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l’indirizzo di studi di interesse, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line …“
E’ interessante notare che viene mantenuto l’onere di controllo da parte dei Dirigenti del primo ciclo, dopo l’esame di terza media. Questi sono tenuti a verificare che tutti i giovani siano iscritti a scuola o che si avvalgano dell’istruzione parentale. Gli stessi Dirigenti devono anche aggiornare di conseguenza l’Anagrafe Nazionale degli Studenti.
Art. 5:
“I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.“
Il ruolo del Dirigente che riceve la dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale è quello di prendere atto della scelta genitoriale e di aggiornare l’Anagrafe Nazionale degli Studenti con l’indicazione “in istruzione parentale”, ai sensi del Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2, e del Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76, art. 5.
PCTO
PCTO e attività assimilabili
Il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza scuola lavoro, ASL) è un percorso di formazione/lavoro presso un’azienda da effettuarsi nell’ultimo triennio delle superiori.
Il numero di ore previsto varia a seconda del percorso di studi. In generale sono previste meno ore per i licei (90 ore spalmate sui tre anni), un po’ più per gli istituti Tecnici (150 ore), mentre le scuole professionali hanno il massimo delle ore (210).
Rientrano in queste ore i corsi sulla sicurezza e igiene sul posto di lavoro (4 ore) previsti dalla legge per tutti i lavoratori (legge 81/08, o Testo Unico sulla sicurezza) ed eventuali corsi specifici a seconda dei settori. Per chi fa istruzione parentale, non è escluso che tali corsi possano essere frequentati gratuitamente presso la scuola di riferimento, previo accordo con il Dirigente.
Benché fino a tutto il 2023, il PCTO non abbia rappresentato requisito di ammissione all’esame di maturità, il Decreto 226 del 12/11/2024, all’art. 5, lo rende obbligatorio per l’ammissione alla maturità e stabilisce che il requisito minimo è un numero di ore di PCTO (o di “attività assimilabili” pari al 75% del monte ore previsto.
Per i candidati esterni sono inoltre previste, oltre al PCTO, le cosiddette “attività assimilabili al PCTO”, definite dal Decreto 226 del 12/11/2024 all’art.2 comma 1:
le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non
formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato
In base all’art. 2 comma 2 dello stesso decreto, queste ultime, possono essere
svolte anche all’estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.
All’art. 3 dello stesso Decreto si legge inoltre:
- I candidati agli esami di idoneità per il penultimo o ultimo anno di corso, in fase di presentazione alla singola istituzione scolastica della relativa domanda di ammissione e con possibile integrazione da produrre trenta giorni prima della sessione di esami di idoneità, documentano lo svolgimento, negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente, di PCTO presso altre istituzioni scolastiche e/o di attività assimilabili ai PCTO, ai sensi
dell’articolo 2 del presente decreto.- I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente sono documentati allegando:
- il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
- l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
- eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
- Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.
- Dalle dichiarazioni e documentazione di cui al comma precedente devono emergere la tipologia dell’attività effettuata, l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite, con esplicita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l’attività.
- Per le attività assimilabili di cui all’articolo 2 del presente decreto svolte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- La Commissione di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria domanda ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità, esprime il proprio parere sulla validità delle attività di cui al comma 1, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, ai fini dell’ammissione agli esami, da comunicare all’interessato almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.
Lo svolgimento del PCTO o delle attività assimilabili, sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, devono essere documentate anche nella domanda di esame di maturità, ai sensi dell’art. 6 del Decreto 226 del 12/11/2024, cui si rimanda.
Svolgimento del PCTO
Si predispone un progetto che vede in campo due figure istituzionali:
- Il cosiddetto soggetto promotore: a scuola è il referente scolastico, nel caso dell’istruzione parentale sono i genitori o chi per loro,
- Il cosiddetto soggetto ospitante, ovvero il referente aziendale.
Insieme, questi costruiranno un progetto per il ragazzo XY, calato nel suo percorso di studi e ritagliato sulla base delle sue caratteristiche, prevedendo tempi e durata del PCTO, orari di lavoro, mansioni, obiettivi da raggiungere, ecc.
I documenti previsti sono: una convenzione (scarica il modello per le scuole e ricordati di adattarlo), un progetto formativo individuale (scarica il modello per le scuole) e un patto formativo, oltre a concordare i criteri di valutazione dell’esperienza. Le ore di PCTO vengono segnate su un registro controfirmato dalle parti.
Alla fine del PCTO, il datore di lavoro o la struttura ospitante rilascia una dichiarazione conclusiva dell’esperienza.
CLIL
CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning ed è stato introdotto dai DPR n. 88 e n. 89, del 15 marzo 2010.
Si tratta di un progetto trasversale di lingua comunitaria e contenuti disciplinari che consiste nell’apprendimento di una materia in una lingua straniera. Esso può prevedere, ad esempio, lo studio della biologia in inglese o della geografia in francese.
E’ obbligatorio:
- al linguistico negli ultimi anni, in due lingue diverse
- negli altri licei e negli istituti tecnici all’ultimo anno
E’ facoltativo in tutti gli altri anni e anche nelle classi del primo ciclo di istruzione.
Vai alla pagina del Ministero.
Alcuni termini con cui familiarizzare a partire dal secondo biennio delle superiori
Piattaforma Unica
Unica è il nome della piattaforma attivata dal MIM per raccogliere in un unico luogo virtuale tutti gli strumenti e le risorse utili per gli studenti e le famiglie. Essa viene utilizzata da docenti, famigli e studenti ed è stata pensata l’obiettivo di semplificare il rapporto scuola-famiglia, orientare gli studenti nel percorso formativo e valorizzare i loro talenti attraverso un E-Portfolio personale.
Nella piattaforma Unica si trovano diversi strumenti per l’orientamento, dalle statistiche alla presentazione di tutte le articolazioni del sistema scolastico italiano, tra cui anche:
- il portfolio digitale (e-portfolio personale) che raccoglie la carriera dello studente e nel quale confluiscono tutte le informazioni sul percorso di studi, sulle certificazioni eventualmente conseguite e sulle attività extrascolastiche. Il curriculum è costituito da più sezioni, alcune di competenza della segreteria (della scuola d’esame) ed altre di competenza del singolo studente
- il curriculum della studentessa o dello studente in cui confluiscono le informazione inserite nel portfolio digitale. Questo verrà fornito alla Commissione d’esame, la quale ne terrà conto per la conduzione del colloquio di maturità
- docenti tutor, una figura istituita dal MIM con il ruolo di supportare le famiglie, accompagnare e guidare gli studenti.
Sulla piattaforma Unica c’è anche una sezione dedicata a varie iniziative: esperienze formative, sport, esami, ecc., comprese anche le informazioni utili a chi ha bisogni speciali (BES, istruzione domiciliare, disabilità). Un’altra sezione è dedicata ai servizi digitali per gestire facilmente i rapporti con la scuola, tra cui ComUnica che consente di inserire dei dati alle iscrizioni accettate, compilare e gestire documenti.
Tutti i candidati all’esame di maturità possono accedere al portale e caricare i documenti e/o inserire le informazioni richieste. E’ previsto che ciò avvenga prima dell’esame preliminare. Solo dopo il superamento del preliminare, il loro curriculum verrà consolidato dalle segreterie.
Questo è il link alla piattaforma Unica.
Capolavoro
Su un’apposita sezione della piattaforma Unica si può caricare, tra l’altro, anche il cosiddetto “Capolavoro”: un prodotto personale che rappresenta un’esperienza di rilievo e segna una tappa significativa nel processo di crescita e di sviluppo delle competenze dello studente. Oppure che in qualche modo rappresenti la sua storia e riassuma le caratteristiche del suo percorso.
Può avere la forma di un elaborato, un progetto, un’attività ad esempio sportiva. Non sono considerati “capolavori” le tesine, i riassunti, le relazioni o le semplici narrazioni di lavori svolti. Non è sufficiente raccontare un’esperienza.
Il “Capolavoro” non rientra nel colloquio d’esame.
Credito scolastico (o formativo)
E’ il punteggio di ammissione all’esame di maturità, una specie di “biglietto da visita” con il quale ci si presenta alla maturità e, nello stesso tempo, il punto di partenza per la costruzione del voto del diploma.
Il credito scolastico si costituisce grazie ad una “traduzione” in punteggi della media dei voti riportata nelle pagelle degli ultimi tre anni di superiori (terzo, quarto e quinto anno, che per i privatisti è l’esame preliminare). Tale “traduzione” viene operata dal consiglio di classe, sulla base di una tabella ministeriale. Ad esempio: un(a) giovane che avesse la media del 6,4 al terzo anno avrebbe un credito di 8 o di 9 punti. Con la stessa media, al quarto anno, riceverebbe 9 o 10 punti e al quinto anno 10 o 11. Il punteggio più alto viene attribuito nei casi di attività formative documentate, oppure se la media supera il mezzo punto (da 6,5 a 6,9, per esempio). Supponiamo che la persona dell’esempio abbia sempre ottenuto il punteggio più basso: 8 alla fine della classe terza, 9 in quarta e 10 in quinta. Questa persona verrebbe ammessa con 27 punti di credito, su un totale di 40 punti possibili.
Questo è il suo “tesoro” di partenza, la base del punteggio finale.
Il voto del diploma infatti si ottiene sommando al credito scolastico i punteggi delle prove scritte (20 punti ciascuno) e quello del colloquio (20 punti), per un totale compreso fra 60 e 100. Sotto i 60 non si è ottenuto il diploma. Il 100 è il voto massimo, accompagnato eventualmente dalla lode.
E’ evidente che, se il credito dopo gli scritti è già 60, la promozione è assicurata anche se il colloquio dovesse non andare benissimo.
Bonus maturità
Si tratta di un’integrazione del voto di maturità che la commissione, a sua discrezione, può attribuire
ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d’esame. (art. 1 comma d del d.l. 127/25)
Il bonus maturità può consistere in un’integrazione fino a 3 punti.
La sua attribuzione dipende dalle prestazioni raggiunte durante l’ultimo triennio e alle prove d’esame, ma non è automatica: infatti il bonus è pensato come strumento per attutire eventuali défaillance durante l’esame in situazioni di studenti/studentesse particolarmente capaci. In altre parole, viene riconosciuto soltanto a coloro che la commissione, a sua discrezione, ritiene particolarmente meritevoli.
La maturità in sintesi
Il Decreto-Legge 127/25, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, all’art. 1 comma 1, recita:
L’ esame di maturita’ verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilita’ e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita’ acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attivita’ coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L’esame di maturita’ assume altresi’ una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
Requisiti
In Italia per essere iscritto a sostenere l’esame di maturità da candidato esterno è necessario:
- aver adempiuto all’obbligo di istruzione
- avere almeno 19 anni o compierli nell’anno solare in cui si svolge l’esame
- aver sostenuto l’esame conclusivo del primo ciclo (terza media) da un numero di anni almeno pari a quello del percorso di scuola superiore per cui si intende fare la maturità (almeno da cinque anni per una maturità liceale o tecnica, ad esempio)
- aver svolto almeno il 75% delle ore di PCTO previste per il proprio indirizzo di studi (v. Decreto 226 del 12/11/2024, art. 6)
- per chi era iscritto, aver cessato la frequenza entro il 15 marzo dell’anno in cui si chiede la maturità
- presentare domanda ai Direttori Generali della Regione di residenza entro il 30 novembre. Esistono dei casi in cui le domande possono essere presentate anche in momenti successivi; per questi rimandiamo alla pagina del Ministero. In tale domanda si possono esprimere tre preferenze di scuole nella propria provincia di residenza. L’esame di maturità e l’esame preliminare verranno sostenuti entrambi in una di queste tre scuole. Esistono naturalmente eccezioni a questa regola.
- possedere le valutazioni finali in tutte le materie delle classi terza, quarta e quinta. Per ottenerle da homeschooler è necessario sostenere i relativi esami in qualità di privatisti/candidati esterni. Interessante è il fatto che questi esami non si devono sostenere necessariamente ad una determinata età, ma possono essere posticipati e persino sostenuti tutti insieme prima della maturità.
- per ulteriori casi particolari e per approfondimenti si veda la pagina del Ministero
Le prove d’esame
Dal settembre 2025, le prove che compongono l’esame di maturità sono regolate dal Decreto legislativo N° 62 del 2017 e dal Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127. All’art. 1 comma c2, quest’ultimo stabilisce che le prove sono tre:
- la prima prova scritta, Italiano per tutti i percorsi di studio
- la seconda prova scritta, che varia a seconda del percorso di studi e viene comunicata dal Ministero entro la fine di gennaio dell’anno in cui si sosterrà l’esame
- il colloquio in quattro materie, definite anch’esse dal Ministero e rese pubbliche entro la fine di gennaio dell’anno in cui si sosterrà l’esame.
Per ottenere la promozione è necessario sostenere tutte le prove, compreso il colloquio.
Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacita’ di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonche’ il grado di responsabilita’ e maturita’ raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilita’ e delle competenze del candidato, nonche’ del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita’ raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attivita’ coerenti con il percorso di studio, nonche’ del grado di responsabilita’ o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d’esame tiene, altresi’, conto delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e documentate dalle attivita’ indicate nel documento del consiglio di classe.
Valutazioni e sede d’esame
I voti risultanti dagli esami di idoneità del terzo e quarto anno e dall’esame preliminare vengono “tradotti” in un punteggio (punti di credito) secondo una tabella di conversione fornita dal Ministero. La somma di detti punteggi concorre poi alla formazione del credito scolastico (o formativo) e quindi del voto di maturità. Il credito scolastico è determinato dalla somma dei crediti dell’ultimo triennio: massimo 12 punti per la terza superiore, massimo 13 punti in quarta e massimo 15 l’ultimo anno, per un totale di massimo 40 punti di credito.
I punti delle prove di esame restano 60:
- fino a 20 per la prima prova scritta
- fino a 20 per la seconda prova scritta
- fino a 20 per il colloquio.
I punti derivanti dal credito scolastico (massimo 40) si sommano ai punti derivanti dalle tre prove dell’esame di maturità (massimo 60, compresi i punti di “bonus”) per dare come risultato il punteggio di maturità: massimo 100 punti. Tutti i punteggi vengono decisi con il contributo di tutti i commissari, presidente compreso. I punteggi delle due prove scritte vengono resi noti soltanto un paio di giorni dopo la conclusione degli scritti, comunque prima dello svolgimento del colloquio. Il punteggio del colloquio viene deciso lo stesso giorno della prova e viene comunicato solo alla conclusione di tutte le operazioni d’esame.
L’esame si sostiene di norma nella Provincia di residenza. Consigliamo di consultare il sito dell’Ufficio scolastico regionale della propria regione per questi aspetti, oltre che per gli aggiornamenti, le ordinanze sugli esami e per scaricare la modulistica.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti sull’esame di maturità (ammissione, domanda, svolgimento, obiettivi e traguardi), segui questo link.
Utile da sapere quando si prepara la maturità – sègnati le date
La prima data da ricordare è il 30 novembre precedente l’esame: entro questa data è necessario aver presentato domanda all’Ufficio scolastico Regionale del territorio di residenza. Attenzione: questa data può subire variazioni in base alle tempistiche del Ministero. E’ necessario tener d’occhio gli aggiornamenti ed eventualmente gli approfondimenti.
A fine gennaio (o al massimo ai primi di febbraio) il Ministero comunica:
- le materie oggetto delle due prove scritte; la prima prova scritta è sempre di italiano, ma la seconda varia a seconda dell’indirizzo di studi. L’informazione è reperibile sul sito del Ministero, con una semplice ricerca. Attenzione va posta all’individuazione dell’indirizzo di studi, perché ce ne sono molti che si assomigliano.
- le materie affidate a commissari esterni: una prima indicazione delle materie del colloquio. Chi sono i commissari esterni? Perché ha senso per un privatista conoscere le materie esterne?
Nelle settimane successive, di solito in febbraio, i consigli di classe individuano i commissari interni e quindi le altre materie del colloquio. Di norma, questa informazione viene comunicata agli studenti.
Verso fine maggio, o al massimo nella prima settimana di giugno, vengono resi noti i nominativi dei commissari esterni e del presidente di commissione.
A questa pagina del sito del Ministero si trovano esempi di tracce delle prove scritte degli anni scorsi. Sono accessibili a tutti e molto utili.
A questa pagina del sito INVALSI si trovano le prove degli ultimi anni, suddivise per anni scolastici, scuole e materie.
Esame preliminare e esame di maturità
Prima di affrontare l’esame di maturità, i privatisti devono sostenere il cosiddetto “esame preliminare”: una specie di esame di idoneità che consente l’ammissione o meno alla maturità.
Esso si svolge nel mese di maggio nella scuola assegnata come sede d’esame ed è formulato dai docenti del consiglio di classe. Comprende prove di diverso tipo in tutte le materie (scritto, orale, pratico, grafico, ecc. a seconda dei corsi di studi) e dura alcuni giorni.
L’esame di maturità è formato da tre prove:
- due prove scritte formulate dal Ministero a seconda del tipo di indirizzo di studi, uguali per tutti gli Istituti italiani con lo stesso indirizzo
- un colloquio costituito almeno da:
- un’esposizione ragionata da parte del(la) candidata/o a partire da un documento scelto dalla commissione (una foto, un breve testo, frase o verso di una poesia, un titolo di giornale, un simbolo, ecc.); in questa parte, che non è un’interrogazione, non è richiesta un’esposizione di contenuti, ma la dimostrazione della capacità di utilizzare quanto studiato in modo coerente e consapevole;
- una presentazione delle proprie esperienze di PCTO, in cui si evidenziano aspetti positivi e criticità
- l’educazione civica che, anche quando non è considerata una parte a sé, comunque permea le parti precedenti del colloquio.
Sulle materie dell’esame di maturità vedi anche:
- Le materie delle prove scritte
- Le materie del colloquio pluridisciplinare
- Caratteristiche e modalità di conduzione del colloquio
- La valutazione del colloquio
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Consigli pratici per lo svolgimento dell’esame
Gli esami di idoneità alle superiori
Per una trattazione più approfondita dei vari aspetti, si rimanda al quadro normativo sugli esami, sulla parte relativa agli esami di idoneità del secondo ciclo.
Gli esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva sono dovuti fino all’assolvimento del dovere di istruzione.
Sul loro svolgimento, l’ultima norma emanata è il D. M. 5 dell’8 febbraio 2021 che, all’art. 6, prevede:
- La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
- All’inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
- I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
- I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
- Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
- Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
- Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova
Per ulteriori informazioni e approfondimenti sull’esame di maturità (ammissione, domanda, svolgimento, obiettivi e traguardi), segui questo link.
Credits: Foto di patrick gantz da Pixabay
Salve, mi chiamo Roberta, ho una figlia di 17 anni in homeschooling al 4° anno di liceo artistico. Volevo un’informazione che non sono riuscita a trovare tra le numerose e utili notizie che ci sono nel sito.
Come si possono acquisire crediti scolastici dalla 4 in poi essendo in homeschooling?
Grazie per una vs. cortese risposta.
Cordialità
Ciao Roberta,
I crediti scolastici si acquisiscono solo sulla base della media delle valutazioni alla conclusione di ciascun anno scolastico: consistono nella traduzione della media aritmetica dei voti in pagella in un punteggio.
Chi fa homeschooling può ottenerli solo sostenendo l’esame di idoneità.
Un caro saluto.
Ciao Roberta, ho un figlio al 4 anno del liceo artistico, siamo a Roma.
L’idea é quella di fare il prossimo anno da homeschooler.
Possiamo sentirci?
Ti Lascio il mio telefono 3285424818. Grazie!Valentina
PCTO
Buonasera, mi chiamo Anna, ed ho una figlia in homeschooling al 4° anno liceo LES.
Abbiamo trovato una scuola privata disponibile ad ospitare mia figlia per una formazione ai fini del PCTO.
La domanda è: gli allegati, alle linee guida per PCTO, che solitamente vengono compilati e sottoscritti tra la scuola ed il soggetto ospitante vanno compilati sostituendo la scuola con i dati di noi genitori?
IL DUBBIO: la scuola dove sosterremo sosterremo l’esame di maturità potrebbe non riconoscerci queste ore poichè non facenti parte delle aziende individuate dal DS?
Leggendo le disposizioni della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
…”rimangono in vigore la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e il Registro Nazionale previsti dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di individuazione delle strutture ospitanti da parte dei dirigenti scolastici”…
mi sono venute delle perplessità.
Grazie per l’attenzione e la gradita risposta.
Cordiali saluti
Anna
Ciao Anna,
Alla prima domanda risponderei di sì.
Al tuo dubbio replicherei chiedendo su quali basi didattico-pedagogico-legali una commissione di maturità potrebbe entrare nel merito della individuazione della struttura ospitante. Secondo me, se fate una scelta sostenibile, non ci sono appigli per una contestazione di questo tipo, soprattutto alla luce del principio di libertà di scelta delle famiglie.
Tra parentesi, non mi è mai venuto all’orecchio che una commissione abbia contestato la scelta dell’azienda per il PCTO.
Per maggior sicurezza, comunque, potresti chiedere alla scuola che vi fa la formazione; loro certamente hanno un referente per il PCTO (anzi, ne avranno parecchi) e sapranno valutare anche le caratteristiche dell’azienda che avete scelto.
Se hai ancora dubbi, sono a disposizione.
Un caro saluto.
Buonasera
Mio figlio di 17 anni ha iniziato la quarta liceo scientifico scienze applicate in una scuola parentale con frequenza giornaliera di 4 ore al giorno.
Percepisce da 3 anni indennità di frequenza x sindrome Asperger.
L INPS sta facendo storie x la nuova scuola e mi ha fatto richiesta di un certificato redatto da un dirigente scolastico di scuola statale limitrofa che attesti che io genitore sono in grado di provvedere didatticamente ed economicamente all istruzione di mio figlio
Richiesta assurda xchè non trovo nessuno che mi rilasci qs certificato
Lo trovo ingiusto visto che lui frequenta tutti i GG con professori qualificati e tra l’ altro ha già compiuto 17 anni e non è più in età d obbligo scolastico
Ha diritto all indennità?
Come posso fare?
Non troverò nessuno che mi faccia un simile certificato
Grazie
Ciao Nadia,
In base alla esperienza di alcuni nostri associati, frequentare una scuola parentale non significa per l’inps frequentare una scuola.
La richiesta di indennità di frequenza dovrebbe essere impostata su un altro piano, a nostro avviso . E cioè che un homescooler è discriminato rispetto a chi va a scuola se non gli viene riconosciuta l’indennità.
Invece di presentare documenti riguardanti la scuola parentale, potresti presentare (tramite caf) la dichiarazione di istruzione parentale e, a fine anno, l’attestato di superamento esame.
Poi non è detto che l’inps ti dia ragione (dipende molto da regione a regione, sebbene l’inps sia statale….). Qualora l’inps, dopo che avrai inoltrato dichiarazione di istruzione parentale, opporrà ancora resistenza, dovrai purtroppo rivolgerti ad un legale per far valere le tue ragioni.
Tienimi aggiornata.
Grazie.
Nunzia
Buongiorno Nadia, tuo figlio studia in autonomia o ha un piccolo gruppo classe? Devo iscrivere mio figlio alle superiori ma qui a Brescia non trovo assolutamente nulla..hai qualche dritta da darmi? Grazie
Alice
Ha un piccolo gruppo classe
Il prossimo anno però siccome sarà la quinta con maturità lo passerò ad una statale così farà gli esami con i suoi professori
Ciao, vorrei iniziare a fare homeschooling però non trovo alcun liceo che pratichi ancora questa pratica di istruzione, potrebbe consigliarmi un posto dove chiedere informazioni a riguardo? grazie.
Ciao Dumi,
L’homeschooling è una modalità di istruzione che si pratica in famiglia. Alcuni talvolta si appoggiano, in tutto o in parte, a scuole o corsi privati, ma non ci sono licei che facciano homeschooling.
Un caro saluto.
Buongiorno, voi sapete quali sono le scuole amiche per fare esame idoneità superiore scientifico sportivo? Non so a chi rivolgermi ho chiesto solo a una e mi ha chiesto 700euro.Sono questi i prezzi?? Ma bisogna fare annualmente i se ne possono fare 2 magari l’anno prossimo?e la cifra raddopierebbe o sarebbe sempre 700.Altrimenti mi conviene o mi conviene scuola pubblica.Grazie
Ciao Maria Grazia,
Come saprai, LAIF ha fatto la scelta di non fornire elenchi di “scuole amiche” di nessun tipo, per i motivi indicati qui: https://www.laifitalia.it/faq-sullassociazione-laif/#perche-laif-non-fornisce-elenchi-di-scuole-amiche-in-vista-dellesame.
Ti suggerisco di entrare nel gruppo superiori, dove i genitori si scambiano esperienze e informazioni. Per questo dovrai chiedere il link ai nostri admin di telegram (@andreabon, @moryfree, @TiziC).
Un saluto.
Buon giorno,
il prossimo anno mio figlio continuerà il suo percorso hs indirizzo linguistico.
Ho contattato due licei in zona ma essendo che non hanno le lingue che lui vorrebbe continuare a studiare sto cercando, con un pò di difficoltà, di ottenere un colloquio presso un altro liceo dove c’è un indirizzo linguistico corrispondente alle sue necessità.
Vorrei capire se ai fini dell’esame di idoneità un liceo statale può rifiutarsi di accoglierti ( la dichiarazione momentaneamente posso mandarla al mio liceo di “zona”) non solo nell’ottica dei primi due anni ma anche per mantenere una continuità ai fini dell’esame di matutità.
Ringrazio in anticipo per il supporto
Buona giornata
Paola
Ciao Paola,
No, le scuole pubbliche non possono rifiutare di accogliere esaminandi. Chiedi per iscritto ed, eventualmente, fatti dare gli estremi delle norme che impediscono a loro di accogliervi.
In area soci è condivisa un’esperienza in questo senso.
Resto a disposizione.
Saluti.
Buonasera
Ho inviato la dichiarazione di istruzione parentale per il primo anno di liceo classico, all’istituto del mio territorio, per mia figlia . L’istituto mi ha contattato dicendomi che non possono gestire la mia pratica ed effettuare l’aggiornamento dell’anagrafe nazionale degli studenti come “ istruzione parentale “ se prima non faccio una regolare iscrizione on line alla scuola tramite sito del Miur . Forse sbaglio ma ricordo bastasse la comunicazione e il dirigente è tenuto all’aggiornamento . L’iscrizione è obbligatoria ?
Grazie per l’attenzione
Ombretta
Ciao Ombretta,
La scuola sbaglia a farti questa richiesta.
Come al solito, puoi chiedere loro quali leggi nazionali impongono tale procedura, inutilmente complicata e contradditoria.
Puoi anche far loro notare che sul sito del Ministero, alla pagina https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html, la domanda n. 6 contiene la procedura corretta. Alla domanda “Sono un genitore e voglio provvedere direttamente all’istruzione (istruzione parentale) devo seguire la procedura on line?” la risposta che dà il Ministero è: “No. Per avvalerti dell’istruzione parentale e garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, devi presentare una specifica dichiarazione alla scuola statale più vicina, dimostrando di possedere le competenze tecniche o i mezzi materiali per poter provvedere all’istruzione del minore in proprio o frequentando una scuola non paritaria.”
Come sempre, non conta tanto quello che ci chiedono, ma come noi rispondiamo.
Se i problemi permangono, fatti sentire.
Un caro saluto.
Grazie infinite!!!
Un caro saluto
Ombretta
Prego!
Buongiorno
Scrivo per ringraziarti!
Come suggerito ho risposto all’istituto scolastico chiedendo “quali leggi nazionali impongono tale procedura” e che nel sito del Ministero dell’istruzione viene spiegato che è necessaria la comunicazione e non l’iscrizione on line.
L’istituto non ha indicato una normativa diversa da quella che conosciamo, ma ha risposto “ Si comunica che l’istituto adempirà secondo la normativa vigente”.
Grazie per il sostegno!
Un caro saluto
Ombretta
Figurati!
Se le vicende si concludono bene, siamo contenti tutti!
Un caro saluto.
Ciao Ombretta. Leggo questo tuo vecchio post e mi chiedevo se tua figlia sta facendo ora il secondo anno di liceo classico. Mio figlio ha frequentato lo scorso anno il
Primo e ora, per problemi vari, abbiamo deciso di ritirarlo per fargli fare il secondo anno in parentale. Mi chiedevo come fosse andata lo scorso anno per te…magari se facciamo lo stesso percorso possiamo confrontarci :)
Buongiorno ,
innanzitutto complimenti per il sito davvero molto interessante ed utile.
Mia figlia è al secondo anno hs di liceo linguistico e come sempre darà l’esame di idoneità a fine anno.
Volevo capire se è necessario fare la dichiarazione di istruzione parentale alla scuola vigilante anche per i prossimi anni (terza/quarta e quinta) o se, non essendo più in obbligo scolastico, è sufficiente accordarsi e fare domanda per l’esame di idoneità alla classe successiva presso la scuola scelta. Grazie mille in anticipo.
Buongiorno nuovamente, chiedo scusa, penso di aver trovato tra le vostre FAQ la risposta alla mia precedente domanda:
“Il secondo biennio non fa più parte dell’obbligo di istruzione; rientra invece nei percorsi possibili per assolvere all’obbligo di formazione (oltre all’apprendistato, alla frequenza di una scuola statale/paritaria o regionale/provinciale e ai corsi provinciali per adulti).
Esiste l’obbligo quindi di fare la dichiarazione annuale al Dirigente scolastico del territorio di residenza e l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva è facoltativo.”
Quindi mi confermate che esiste l’obblio di dichiarazione di istruzione parentale anche per gli ultimi due anni di liceo. Grazie
Ciao Chiara,
Sì, secondo noi, essendoci l’obbligo di formazione ed essendoci delle figure preposte alla vigilanza sull’assolvimento dello stesso, è necessario inviare dichiarazione di istruzione parentale anche dopo il decimo anno di istruzione.
Purtroppo non tutte le scuole giungono alla stessa conclusione e questo è spesso motivo di attriti. Vedremo come si regola la tua. Comunque è sempre meglio inviarla per tranquillità.
Un caro saluto.
Salve, ho un dubbio. Mio figlio di 14 anni frequenta la 1 liceo scientifico nel paese dove risiediamo, in Sardegna. E’ un ragazzo con disabilità certificata ai sensi della L 104, art.3 comma 3. Ha già cambiato scuola a dicembre ed attualmente sta incontrando molte difficoltà a frequentare, per questo stiamo pensando di ricorrere all’istruzione parentale come avevamo già fatto in seconda secondaria di primo grado, con buoni risultati. In seguito aveva superato l’esame di idoneità e frequentato regolarmente la terza superando l’esame. Se dovessimo ricorrere nuovamente all’istruzione parentale, lui sarà obbligato ad affrontare un esame di idoneità per la seconda classe del liceo? Anche se dovessimo optare per l’istruzione parentale sino ad assolvimento dell’oblio scolastico?
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao Manuela,
Come sai, l’obbligo di istruzione si conclude al 16° anno di età e dopo il 10° anno di istruzione.
Raggiunti questi “traguardi”, tuo figlio non è tenuto a sostenere alcun esame, a meno che non intenda fare la maturità.
Prima di tali date, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare che lui stia effettivamente ricevendo un’istruzione. Quindi dovrete trovare una modalità perché questo accertamento del dovere di istruzione avvenga, tenendo conto delle caratteristiche di tuo figlio e della vostra progettazione.
Se hai ancora dubbi, sentiamoci pure al telefono.
Un caro saluto.
Ti ringrazio per il chiarimento.
Salve,
sono appena stata ammessa come socia dell’associazione LAIF; mio figlio di 14 anni è in istruzione parentale dal 25 marzo 2024. Era iscritto alla prima classe di un liceo scientifico ed è un ragazzo con disabilità certificata L 104, art. 3 comma 3 quindi per lui è stato predisposto un PEI (PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE) che noi non abbiamo firmato e che doveva essere ridiscusso nel momento in cui abbiamo optato per l’istruzione parentale. La scuola ci ha già avvisato che ci indicherà la data dell’esame di idoneità, ma noi siamo intenzionati a richiederlo ad altro istituto superiore presentando un progetto personalizzato che stiamo attuando con nostro figlio che attiene soprattutto allo sviluppo delle autonomie e competenze di vita. Se ho letto bene la normativa, posso chiedere la disponibilità per lo svolgimento dell’esame ad un altro istituto? Anche se non è quello presso cui era iscritto? C’è qualche altra famiglia tra i soci LAIF che ha o ha avuto un’esperienza simile alla nostra?
Noi abbiamo già vissuto l’esperienza dell’istruzione parentale in seconda media e nostro figlio ha sostenuto l’esame di idoneità per accedere alla terza, però i rapporti con la scuola dove era iscritto erano ottimi e l’esame è stato concordato insieme a noi genitori e si è svolto in totale serenità. Grazie per i suggerimenti che vorrete darci.
Manuela
Ciao Manuela,
La risposta alla tua domanda (se sia possibile sostenere l’esame di idoneità in una scuola diversa da quella a cui era iscritto) è positiva: ai sensi del D.M. 5/2021, le famiglie in istruzione parentale possono sostenere gli esami in qualsiasi scuola italiana, purché sia statale o paritaria. Non siete tenuti ad informare la scuola di residenza (e nemmeno la scuola dove era iscritto) sulla sede prescelta per l’esame.
Mi pare però strano che la scuola dove il ragazzo era iscritto non sappia che deve scrutinarlo comunque, perché ritirato dopo il 15 marzo.
Se hai ancora qualche dubbio, chiama pure la nostra referente per le superiori, Nunzia.
Un caro saluto.
Grazie Sergio.
Quindi dovrebbero scrutinarlo? In questo caso è come se risultasse ancora iscritto e comunque in base al numero di assenze non sarebbe ammesso alla classe successiva? E l’esame sarebbe inutile?
Di solito, il 15 marzo è considerato il termine massimo per ritirarsi da scuola senza essere scrutinati. Strano però che la scuola non lo sappia.
Quanto all’esame di idoneità, mi risulta che qualcuno in condizione analoga l’abbia fatto comunque. Queste situazioni sono però legate a fattori specifici che non rivestono un carattere di generalità. Bisogna vedere di volta in volta. Probabilmente nell’ambito dell’autonomia il dirigente ha degli spazi per gestire queste cose. Per cui val la pena tentare.
Ciao a tutti, sono Cristina ho mia figlia che frequenta il secondo anno di liceo classico, abbiamo mandato a inizio anno il ritiro dalla scuola e la dichiarazione di istruzione parentale. Mi ha contattato il liceo vigilante dicendomi che mia figlia dovrebbe fare le prove INVALSI. Come potrei rispondere? grazie mille
Ciao Cristina,
Le prove INVALSI riguardano esclusivamente i frequentanti. Per tutti gli altri, rappresentano requisito di ammissione soltanto agli esami di fine ciclo (terza media e maturità).
Riesci a farti scrivere quali sono le norme su cui fondano la loro richiesta?
Un caro saluto.
Buongiorno vorrei chiedere alcune informazioni,volevo richiedere di effettuare gli esami di idoneità in una scuola superiore di Milano ma il dirigente scolastico si rifiuta. Ho provato a chiamare anche l’Ufficio Scolastico Territoriale,ma dicono che è a discrezione del DS se far fare gli esami oppure no. Volevo sapere se è davvero cosí o ci sono regolamenti precisi sul rifiutare o meno.( È una scuola statale,non privata)
Ciao Mario,
L’esame è prima di tutto un diritto; è un aspetto del diritto allo studio. Perciò tutte le scuole statali hanno il dovere di accogliere le domande.
E’ capitata anche a noi una situazione analoga e l’Ufficio scolastico Territoriale ha tirato le orecchie al DS sceriffo. La lettera che abbiamo inviato in quell’occasione per far valere i nostri diritti è stata condivisa su questo sito, nell’area soci.
Una curiosità: tu la domanda d’esame l’hai fatta per iscritto, via pec o raccomandata AR? Se sì, il DS ti ha risposto per iscritto?
Se vuoi, possiamo sentirci al telefono.
Un caro saluto.
Buonasera,mia figlia per 8 anni ha fatto istruzione parentale. Quest’anno, essendo il suo primo anno di liceo, voleva frequentare e quindi ho fatto una normale iscrizione.A dicembre, però,siamo tornati a fare istruzione parentale perché non si trovava bene. Adesso ha deciso di cambiare indirizzo scolastico, quindi dall’artistico passare al classico però sempre in istruzione parentale quindi ho mandato un email alla dirigente dicendo che mia figlia non si presenterà agli esami (io comunque non avevo mandato nessuna richiesta di esami)e che l’anno prossimo farà quelli per il primo e secondo anno nella nuova scuola pur sapendo che ques’anno verrà bocciata. La dirigente però, tramite l’assistente sociale,mi ha fatto sapere che mia figlia è obbligata a fare gli esami nella sua scuola entro la fine di agosto. Vorrei sapere se ha ragione lei o possiamo fare come avevamo deciso e cioè fare gli esami l’anno prossimo. Grazie
Ciao Syria,
Immagino che a dicembre abbiate mandato sia la comunicazione di istruzione parentale che il ritiro da scuola, perché questa è la procedura corretta. Se l’avete fatto, la richiesta della Ds che facciate l’esame nella sua scuola mi pare ancora più strampalata.
Se tua figlia decide di cambiare indirizzo di studi, non deve informare la scuola, né chiedere autorizzazioni (e nemmeno il nulla osta), ma soltanto prepararsi per l’esame nelle materie “nuove” (cioè che sono presenti nel nuovo corso di studi ma non facevano parte del vecchio corso). A settembre, oltre agli esami di idoneità, farà gli esami integrativi per tutti gli anni che ha fatto nel primo percorso.
La dirigente scolastica nella sua risposta ha sbagliato sotto diversi profili:
– il profilo della correttezza formale della comunicazione: doveva scrivere/parlare direttamente con te/voi e non per interposta persona (violazione della privacy); un rapporto costruttivo e collaborativo scuola-famiglia è raccomandato da tutte le norme nazionali sull’istruzione;
– il profilo della proporzionalità dell’intervento e del rispetto dei ruoli: l’intervento degli assistenti sociali non ha alcuna funzione (se non, al limite, quella intimidatoria); la recente sentenza della Cassazione ha ribadito con chiarezza che in istruzione parentale, quando le regole vengono rispettate, il ricorso agli assistenti sociali o ad altre figure analoghe rappresenta un’indebita limitazione della responsabilità genitoriale;
– il piano della correttezza dell’informazione che vi ha trasmesso: voi
non siete obbligati a fare l'esame nel suo istituto, ma potete sostenerlo in qualsiasi scuola statale o paritaria del territorio nazionale!Resta il fatto che, visto come si sono messe le cose, soprattutto perché non avete un accordo in merito con la dirigente, l’esame vi conviene darlo, anche in un’altra scuola, anche al classico, se tua figlia ha già preparato le materie “nuove”.
Resto a disposizione.
Se hai bisogno contatta pure Nunzia, la nostra referente per le superiori.
Buongiorno. Mio figlio che è in istruzione parentale da diversi anni, dopo l’ esame di terza media che ha tenuto l’ anno scorso, quest’ anno ha scelto l’ istituto professionale con indirizzo di grafica e comunicazione in istruzione parentale. Siccome in settimana avrò un incontro con gli insegnanti di questo istituto, vorrò chiedere se mio figlio potrà frequentare alcuni corsi pratici di grafica all’ interno dell’ istituto stesso. È consentito in istruzione parentale?? Oppure che alternative ci sono?? Grazie.
Ciao Rosanna,
Nulla lo vieta!
Questa possibilità si può configurare, tecnicamente, come una declinazione della figura dell’uditore, che non è estranea al nostro sistema di istruzione e praticata in diverse scuole. Di solito, gli Istituti scolastici lo prevedono nel loro PTOF e, nei casi in cui non sia già previsto, fanno problemi. Ma il PTOF è un documento che si può modificare. Se servono delle delibere del Consiglio di Istituto o del Collegio dei docenti, si possono chiedere.
Pertanto, ti suggerisco di non fermarti al primo livello della contrattazione (l’incontro con i docenti o un dialogo con il Dirigente), ma di scrivere una lettera (R.A.R. o pec) con richiesta formale di consentire a tuo figlio di partecipare ai laboratori/corsi di …. come uditore, per tot volte la settimana e per tot mesi (da … a …). Io mi dichiarerei anche disponibile ad accollarmi gli oneri legati all’assicurazione e a quanto legato alla presenza del ragazzo nell’Istituto.
Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, chiama pure.
Un caro saluto.
Nunzia
Buonasera, mia figlia in istruzione parentale prossimo anno avrà la maturità. L’Istituto dove sosterrà l’esame chiede la presenza di una settimana al mese da novembre2024 a maggio ’25. È pratica corrente questa richiesta? Per i PCTO invece come organizzarsi? Ho notizie discordanti…
Grazie infinite per la comprensione. Gentili saluti. Donatella
Ciao Donatella,
La richiesta di una frequenza, anche come uditore, anche per un periodo relativamente breve, non può che essere volontaria, quindi facoltativa.
La cosa strana è che, laddove sono le famiglie a richiederla, le scuole fanno difficoltà. Nel tuo caso, è la scuola a tentare di imporla. Ma mancano i supporti normativi. Oppure te ne hanno forniti alcuni logicamente convincenti? Se no, puoi richiederglieli e farceli avere (ammesso che li trovino)?
Inoltre, la scuola d’esame viene stabilita dall’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base della domanda che voi inoltrerete allo stesso Ufficio entro il 30 novembre di quest’anno. Quindi adesso, o a novembre 2024, ma anche a gennaio 2025, la scuola d’esame non è ancora stata assegnata. A che serve la frequenza delle lezioni in presenza in una scuola che potenzialmente potrebbe essere diversa da quella d’esame?
Per il PCTO in istruzione parentale, la famiglia funge da soggetto promotore (ruolo che altrimenti ricopre la scuola) e l’azienda o l’associazione o il privato (artigiano, artista, libero professionista, ecc.) riveste il ruolo di soggetto ospitante. I due prendono accordi e compilano i moduli che trovi a questo link, verso la fine.
Se dovesse interessarti, LAIF dà la possibilità ai propri soci di fare il PCTO in aree diverse, a seconda del percorso di studi.
Se hai altre domande, sentiamoci!
Saluti.
Nunzia
buongiorno, abbiamo deciso di rimettere nostra figlia in istruzione parentale dopo due anni disastrosi in “frequenza” (lei è Autistica livello 1, fobia sociale e scolastica). Attualmente frequenta il secondo anno perché il primo anno è stata bocciata ma ha già compiuto 16 anni ad Aprile. Mi sorge il dubbio, visto che andrà in parentale lei eventualmente potrebbe direttamente sostenere gli esami per andare in quarta o meglio comunque farle sostenere gli esami per andare in terza ? eventualmente potrebbe fare esami di seconda e terza insieme?
Ciao Alice,
Mi spiace deluderti, ma alle superiori non è possibile “saltare” un anno: è necessario avere l’idoneità a ciascuna classe. In particolare, nel triennio, dove le valutazioni annuali servono per i crediti per la maturità.
E’ possibile invece sostenere due idoneità nello stesso anno, anche se è una scelta da valutare attentamente per il forte stress che implica.
Un saluto.
Buongiorno, mia figlia quest’anno sta studiando per il secondo anno di liceo artistico in istruzione parentale. Siccome, finito gli anni obbligatori, non continuerà con gli studi, vorrei sapere se è obbligata a fare gli esami di idoneità anche quest’anno visto che tra l’altro compirà 16 anni ad aprile. Grazie e buona giornata.
Ciao Anna,
E’ una scelta possibile, ma bisogna essere consapevoli che il Dirigente del territorio di residenza potrebbe avere una visione più restrittiva della situazione. Se così dovesse essere, bisogna essere pronti a sostenere la propria posizione in modo informato.
Se hai domande, ci sentiamo al telefono.
Saluti.
Buongiorno mio figlio di 17 anni ha deciso di lasciare la classe IV dell’istituto professionale per i servizi commerciali e studiare come homeschooler, come mi devo muovere? Vado alla scuola per chiedere di ritirarlo e dichiaro che farà homeschooling? c’è una dichiarazione da compilare? dove la trovo? L’esame di passaggio alla classe V nel caso in cui volesse farlo in una scuola paritaria, deve essere nella regione di appartenenza o in tutta l’Italia?
Grazie mille per la risposta, saluti
Ciao Mila,
Tutte le risposte alle tue domande si trovano già in questo sito.
Per cominciare ti suggerisco di consultare le FAQ: https://www.laifitalia.it/faq-sullistruzione-parentale-homeschooling/ e di cercare sia nel menù che nel campo con la lente d’ingrandimento (ricerca per parola chiave).
La modulistica si trova a questo link: https://www.laifitalia.it/modulistica/.
Un saluto.
Salve,
avete informazioni riguardo a come possiamo organizzare il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per mia figlia (è al terzo anno del liceo economico-sociale) che sta studiando in educazione parentale ? E, nello specifico, come funziona la gestione dei corsi di sicurezza obbligatori in questo contesto?
Grazie mille per la disponibilità e buona serata.
Ciao Gabriele,
Trovi informazioni a questo link: https://www.laifitalia.it/homeschooling-alle-superiori-breve-introduzione/#pcto.
Laif offre la possibilità di effettuare il PCTO in associazione. Trovi il regolamento a questo link.
Se hai domande, fatti sentire.
Buona giornata.
Buongiorno, mio figlio iscritto al 1 anno di liceo artistico ha compreso che non va bene per lui e vorrebbe iscriversi al liceo musicale. Il problema nasce dal fatto che avendo un’unica sezione non c’è posto in corso d’anno e quindi dovrei iscriverlo in prima a gennaio per il 2025/26. Essendo in obbligo scolastico (14 anni) rimarrebbe “ fermo” da ora a settembre 2025.
Come fare? L’istruzione parentale non so se possa essere una scelta poiché non entrerebbe in seconda ma direttamente di nuovo in prima superiore, resta il fatto che dovrei dichiarare che supplisco io e comunque la scuola dovrebbe controllare o comunque io presentare un programma di studio. Puó essere un’alternativa il potenziamento delle varie materie in previsione di ritornare a scuola? Iscrivendolo a Gennaio al musicale posso dichiarare che la scuola dalla quale proviene è la scuola media? In fondo all’artistico mi hanno confermato che sarebbe cancellato dai registri dell’istituto.
Grazie se potrete fare un po’ di luce in questo ginepraio.
Paola
Ciao Paola,
Premetto che l’istruzione parentale non è una scappatoia per risolvere problemi con la scuola, ma una scelta educativa di grande impegno e responsabilità e una filosofia di vita.
Non capisco se tuo figlio sta frequentando (ma mi pare di sì perché parli di cancellamento dai registri e di ritorno a scuola) o se sta facendo istruzione parentale e, se sì, come.
Ad ogni modo, mi pare che lui possa concludere questo anno scolastico (se frequenta, proseguendo la scuola, se invece è in istruzione parentale, facendo il suo esame a fine anno) e poi iscriversi alla seconda, previo superamento degli esami integrativi. Non capisco perché ritieni che sia costretto a rifare la prima.
Un saluto.
Mio figlio non frequenta più, preferisce riprendere dalla prima classe per troppe lacune e comunque è l’unico modo per poter entrare al musicale essendoci un’unica sezione.
Per questo anno fará istruzione parentale potenziando materie che per lui sono ostiche. A Gennaio lo iscriverò in prima. Grazie comunque per la risposta
Paola
Buonasera,
Mia figlia ha 14 anni, è in homeschooling da sempre e il prossimo anno dovrebbe iniziare il liceo, sempre in istruzione parentale. Premetto che abbiamo svolto tutti gli esami di idoneità annuali previsti sempre con ottimi risultati e fra poco affronterà l’esame di terza media. La nostra intenzione sarebbe quella di farle affrontare l’ultimo esame di idoneità al termine del primo anno di liceo e non del secondo, in quanto compirà i 16 anni nel mese di maggio, terminando così di fatto l’obbligo di istruzione prima del periodo fissato per l’esame di idoneità. Da lì vorremmo iniziare un percorso differente di istruzione autoguidata o unschooling inserita nel nostro progetto familiare di viaggio per il mondo che durerà probabilmente diversi anni. Avrei bisogno di un chiarimento riguardo l’obbligo di formazione a partire dai suoi 16 anni: dovremo comunque presentare la dichiarazione di istruzione parentale alla scuola interessata fino al 18esimo anno o non è necessaria nessuna documentazione? Se gli esami di idoneità diventano facoltativi, potremmo quindi non presentare alcuna richiesta di esame?
Grazie per il sostegno e tutte le informazioni che fornite.
Claudia
Ciao Claudia,
Sulla necessità di presentare la dichiarazione di istruzione parentale annuale dopo la conclusione dell’obbligo di istruzione non esiste un’indicazione normativa: la legge non si pone il problema. Tuttavia, dal momento che esiste un obbligo di formazione, a noi pare logico che si debba informare l’istituzione competente sulla modalità di assolvimento dell’obbligo stesso. Secondo noi, la non obbligatorietà dell’esame è ininfluente: ciò che conta è che il sistema dell’istruzione riesca a tener monitorato l’assolvimento dell’obbligo di formazione. Pertanto noi consigliamo alle famiglie di continuare a presentare la dichiarazione, anche se poi ci sono scuole che dicono che non è dovuta (ma altre la ricevono senza obiettare).
Un saluto.
Buon giorno, mia figlia fa scuola parentale e il prossimo anno farà la terza media.
A gennaio del 2026 a chi dovremo inviare la comunicazione che anche per l anno scolastico 26/27 farà scuola parentale scegliendo il liceo musicale? Al dirigente della scuola secondaria di primo grado al quale abbiamo sinora inviato negli ultimi anni la comunicazione o al dirigente del liceo musicale di una città vicina dove andremo a sostenere l esame (nel nostro paese non c è il liceo musicale). Grazie
Ciao Vincenzo,
La scuola d’esame non c’entra con la scuola destinataria della dichiarazione di istruzione parentale.
La dichiarazione va sempre inviata alla scuola del territorio di residenza (alle superiori, la più vicina fra tutte quelle che offrono l’indirizzo di studi scelto).
I dettagli su questo aspetto sono regolati annualmente da una circolare, che viene emanata di solito fra novembre e dicembre, per il gennaio dell’anno successivo.
Il contenuto dell’ultima circolare, su questo punto, confermava quello delle circolari precedenti; lo trovi a questo link: https://www.laifitalia.it/2024/12/12/dichiarazione-annuale-di-istruzione-parentale-2025-26/.
Per gennaio 2026 dovremo comunque attendere la circolare che uscirà verso novembre-dicembre 2025.
Un saluto.
Buongiorno,
mia figlia, in educazione parentale da sempre, quest’anno sosterrà l’esame di stato di terza media. Avendo scelto il liceo classico, sempre in educazione parentale, abbiamo presentato regolare comunicazione, entro i termini stabiliti per legge, al liceo classico territorialmente più vicino. Ora, sta valutando di cambiare indirizzo, forse vorrebbe proseguire gli studi al liceo scientifico, senza frequentare ma sempre in qualità di homeschooler. E’ possibile effettuare questa variazione pur avendo già fatto la comunicazione al liceo classico e, nel caso, in che modalità?
Grazie
Cristina
Ciao Cristina,
Certo che è possibile effettuare questa modifica al vostro percorso. Così come anche i frequentanti possono cambiare indirizzo di studi in qualsiasi momento dell’anno.
Al momento non devi fare niente. Quindi tua figlia può pensarci tranquillamente.
Soltanto, quando fate la domanda d’esame, la indirizzate al liceo scientifico di vostra scelta. A gennaio, se e quando farete la dichiarazione di istruzione parentale, la invierete al D.S. del liceo scientifico del territorio di residenza.
Tutto qui.
Nel caso in cui il liceo classico dovesse chiedervi informazioni sugli esami, non siete tenute/i a fornirle. Se proprio volete, potete però comunicargliele in via informale se e quando ve le chiedono.
Un caro saluto.
Grazie per aver risposto prontamente ed esaurientemente al mio quesito e grazie per il bel lavoro che fate in supporto a chi sceglie il percorso dell’educazione parentale!
Un saluto
Grazie mille per il chiarimento e per il vostro lavoro a sostegno di chi sceglie il cammino dell’educazione parentale.
Un saluto
Cristina
Buonasera,
Mia figlia ha compiuto 16 anni e ha fatto quasi tutto il percorso scolastico in istruzione parentale.
Adesso non vuole più continuare a studiare, ma, visto che si trova in obbligo di formazione, vorrebbe aderire al programma garanzia giovani. Per fare questo però, abbiamo bisogno della certificazione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico .
A chi devo presentare la richiesta? al comune o alla scuola dove abbiamo fatto la richiesta di esami d’idonietà? O basterebbe anche un’autocertificazione ? Grazie
Ciao Daniela,
Devo fare alcune precisazioni prima di risponderti.
Non ci risulta che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sia un requisito necessario per l’adesione al programma Garanzia Giovani. I requisiti che ci risultano sono:
– età compresa fra i 15 e i 29 anni
– non essere impegnati in percorsi di studio, tirocinio, apprendistato, master o altro
– residenza in Italia.
Anzi, si può aderire al programma anche se non si ha l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Inoltre, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione coincide di fatto con il superamento del decimo anno di istruzione, ovvero con l’ammissione alla classe terza delle superiori. Pertanto, l’esito positivo dell’idoneità alla terza dovrebbe bastare per certificare l’avvenuto assolvimento dell’obbligo.
Se vi fa piacere comunque avere una certificazione simile (e qui rispondo alle tue domande), io proverei a chiedere alla scuola dove tua figlia ha sostenuto l’ultimo esame di idoneità, visto che il comune non è competente in materia. Nel caso la scuola ve la rifiutasse, l’autocertificazione potrebbe essere una buona alternativa.
Resto a disposizione.
Saluti.
Buonasera,
Sono una studentessa che ha terminato il primo biennio di liceo classico ed è intenta a svolgere i restanti tre anni in homeschooling.
Dopo aver comunicato tale decisione ai miei genitori, questi ultimi hanno sostenuto un colloquio con il dirigente scolastico della scuola da me frequentata al fine di ricevere informazioni sui passaggi burocratici che devono essere svolti affinché io possa intraprendere questo percorso. Purtroppo è stato loro risposto che fino al compimento dei 18 anni di età uno studente deve assolvere l’obbligo formativo, il quale non gli consente di rimanere a casa neanche con la prosecuzione dei propri studi in istruzione parentale. Egli ha affermato che, se i miei genitori annullassero la mia iscrizione a scuola permettendomi di continuare a studiare da privatista, interverrebbero addirittura gli assistenti sociali.
Siamo rimasti tutti alquanto scettici di fronte al riscontro ricevuto poiché, mediante testimonianze di alcuni nostri conoscenti che avevano optato per la stessa via di apprendimento, eravamo del tutto convinti che l’homeschooling assolvesse sia l’obbligo d’istruzione che tanto più l’obbligo di formazione.
Ciò premesso, avrei l’esigenza di sapere se quanto espresso dal dirigente scolastico è effettivamente vero oppure no.
Ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Sofia
Ciao Sofia,
Mi spiace, ma il Dirigente ha preso una cantonata: anche l’obbligo di formazione si può assolvere mediante l’istruzione parentale.
Se ti va, possiamo sentirci in privato.
A presto.
Nunzia
Salve,
La ringrazio per la sua risposta.
Sono lieta di sapere che quanto desidero si possa attuare.
Ora secondo lei come potrei procedere?
Sarei ancora in tempo dato che l’anno scolastico è ormai iniziato?
Grazie ancora.
Ciao Sofia,
Certo, sei ancora in tempo, anche se l’anno scolastico è già cominciato, dal momento che si tratta di una comunicazione di avvio dell’istruzione parentale e che si può fare in qualsiasi momento dell’anno.
Come fare? Ci sono due situazioni possibili:
– se sei maggiorenne, non devi fare niente, solo il ritiro da scuola
– se sei minorenne, devi fare il ritiro accompagnato dalla dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale. (v. anche i link https://www.laifitalia.it/aspetti-amministrativi/#la-dichiarazione-di-istruzione-parentale e il video https://www.youtube.com/watch?v=pT1_GEMkHDk&t=4s).
Viste le caratteristiche del dirigente scolastico, ti suggerisco di mandarla via Raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. Se ti chiamasse per chiedere o minacciare, non dargli spiegazioni (non sei tenuta e non rischi niente), non stare nemmeno ad ascoltare. Chiedigli invece a tua volta di comunicarti tutto per iscritto.
Resto a disposizione (anche telefonicamente, v. organigramma).
A presto.
Buongiorno,
avrei bisogno di alcuni consigli tecnico burocratici per mia figlia Ludovica. le info che date sono ottime ma per me il “burocratese” è sempre difficile. Mia figlia ha 16 compiuti. liceo linguistico. avrei bisogno di una consulenza anche pagando, grazie.
ilenia
Ciao Ilenia,
Il nostro sito è sempre a disposizione di tutti; le consulenze personalizzate sono riservate ai soci (https://www.laifitalia.it/diventare-soci/) e per loro sono gratuite.
Puoi chiamarmi o scrivermi (contatti qui).
A presto.
Nunzia
mi sono appena iscritta. :-)
Buonasera, mio figlio di 15 anni è iscritto in prima superiore (ripete l’anno perché non ammesso agli scrutini per troppe assenze) , vorrebbe intraprendere il percorso studiando da casa. È possibile? Quali sono i passi da fare? Devo trovare una scuola on line non essendo io in grado di seguirlo in questo percorso?
Ciao Eleonora,
Certo, sei ancora in tempo, anche se l’anno scolastico è già cominciato, dal momento che si tratta di una comunicazione di avvio dell’istruzione parentale e che si può fare in qualsiasi momento dell’anno.
Come fare? Devi fare il ritiro accompagnato dalla dichiarazione/comunicazione di istruzione parentale. (v. anche i link https://www.laifitalia.it/aspetti-amministrativi/#la-dichiarazione-di-istruzione-parentale e il video https://www.youtube.com/watch?v=pT1_GEMkHDk&t=4s).
Ti suggerisco anche di leggere le nostre domande e risposte frequenti.
Resto a disposizione (anche telefonicamente, v. organigramma).
A presto.
Salve ho iscritto per il secondo anno mia figlia in una scuola parentale, in questo caso online scegliendo il Liceo Artistico, i miei si sono scatenati per il fatto che non farebbe alcuna socializzazione. Nel corso dell’anno di solito voi o i genitori in Homschooling organizzano degli incontri con i ragazzi? mia figlia ha 14 anni e noi abitiamo a Reggio nell’Emilia, grazie mille.
Buonasera Ilaria, mi pare che la sua scelta di istruzione parentale sia più che altro da ascrivere alla caratterizzazione amministrativa, comunque è tra le scelte che si possono operare. In ogni azione educativa, quindi anche in quelle dell’istruzione parentale, l’aspetto della “socializzazione” (non nella sua versione banale)è sempre molto delicato e fondante. Solitamente le famiglie homeschooler sono molto attente e attive in questo campo. Sui nostri canali telegram, o su altre piattaforme, può trovare anche per la sua zona occasioni utili. Un’altra cosa importante è che non è detto, anzi, che la socializzazione per gli homeschooler debba avvenire solo o prevalentemente tra homeschooler. Socializzare significa rapportarsi con la società nel suo complesso.
Buongiorno, mia figlia ha 16 anni e sta attualmente frequentando il liceo scientifico, ma sta sviluppando molta ansia a causa di alcuni insegnanti particolarmente problematici e vorrebbe proseguire i suoi studi in homeschooling (come fece il fratello in quarta elementare).
Le mie domande sono le seguenti:
1) può lasciare la scuola anche se ha già concluso il primo quadrimestre?
2) avendo la pagella del primo quadrimestre in mano, potrebbe sostenere l’esame di idoneità solo relativamente al programma del secondo quadrimestre?
3) per il suo quarto anno mia figlia partirtà per un anno da exchange student negli Stati Uniti. Al suo ritorno dovrà comunque sostenere un colloquio con gli insegnanti per testimoniare la sua esperienza e durante il colloquio dovrà dimostrare di aver acquisito le nozioni base delle materie non studiate negli Stati Uniti e necessarie per il proseguimento nella classe quinta. La modalità sarà la stessa anche se diventasse una homeschooler?
4) per l’esame di ammissione alla maturità e per la maturità stessa può scegliere di sostenerli in un istituto diverso da quello di provenienza?
Grazie per le risposte e i suggerimenti che vorrete darmi, non posso più tollerare che mia figlia torni in lacrime da scuola
Ciao Sandra,
Grazie per aver numerato le domande: così è più semplice rispondere.
Ecco qui le mie risposte:
1) sì; il che non vuol dire che un dirigente “butocrate” non le metta i bastoni fra le ruote; vuol dire che non mi risultano norme che glielo impediscano
2) teoricamente e a logica sì, anche se devo confessarti che è difficile trovare una scuola che condivida questo pensiero
3) il colloquio al rientro dall’anno all’estero è funzionale al reinserimento in classe. Per questo direi che nel vostro caso non è necessario.
4) a novembre, quando farà la domanda di ammissione all’esame di maturità, dovrà indicare delle preferenze (in genere nella provincia di residenza).
Resto a disposizione.
Saluti.