Quadro normativo di riferimento per l’istruzione parentale
In tema di diritto all’istruzione, la gran parte dei testi normativi, sia a livello nazionale che internazionale, concordano nel porre in capo ai genitori il diritto-dovere di operare le migliori scelte inerenti all’educazione e all’istruzione dei propri figli, nel migliore interesse degli stessi.
PRINCIPI INTERNAZIONALI
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949:
Art. 26:
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, 1929-1959:
Principio settimo:
Il fanciullo ha diritto ad un’istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. L’interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori. Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che l’educazione si propone; la società e le pubbliche autorità devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:
Art. 18
1. … La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
NORME COSTITUZIONALI
Costituzione della Repubblica Italiana
Art 30:
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
(…).Art. 31:
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi
(…)Art. 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione …
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.(….)E’ previsto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi …
Art. 34
…. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.
L’istruzione è obbligatoria non la frequenza scolastica. Il dovere dell’istruzione può essere assolto dalle famiglie attraverso l’istruzione parentale.Art. 118
(…) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
NORME ORDINARIE
Codice Civile:
Art. 147
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.Art. 315-bis Diritti e doveri del figlio
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Legge 27 maggio 1991, n. 176
Art. 18
1. … La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004
Art. 8, comma 4
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità
per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica.
(n.d.r.) Gli esami di idoneità per i fanciulli in istruzione parentale paiono subordinati alla eventuale scelta famigliare di rientrare in un percorso scolastico; si parla infatti di “alunni”.
Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017
Art. 1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
- La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Sul piano dei soggetti chiamati in causa, fin da subito si chiarisce con questo riferimento esplicito che si tratta degli alunni/e e degli studenti/esse delle istituzioni scolastiche. L’istruzione parentale ricomprende sia coloro che fanno il loro percorso in ambito famigliare (senza frequentare nessuna istituzione scolastica), sia coloro che fanno il loro percorso nell’ambito di scuole parentali. In questo vasto panorama, i primi non rientrano nella categoria degli alunni/e o degli studenti/studentesse di istituzioni scolastiche. Ne deriva che l'accertamento del dovere genitoriale di istruzione della prole, nel caso di istruzione parentale, quanto meno in ambito famigliare, dovrebbe avvenire con termini e approcci diversi da quello dell'esame scolastico/esame di idoneità tradizionale.
- La valutazione e’ coerente … con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.
Nel caso di istruzione parentale, l'accertamento non potrà non tener conto del percorso personale e delle peculiarità dei soggetti coinvolti.
Art. 10 Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti
- In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.
Questo comma riguarda chiaramente solo chi fa istruzione parentale frequentando una scuola non paritaria iscritta negli albi regionali.
Art. 23 Istruzione parentale
- In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Viste le considerazioni sopra esposte, visto il quadro normativo generale in cui si inserisce questo decreto, pare chiaro che questo comma si riferisca ad alunni/e, studenti/esse che frequentano scuole parentali e/o che intendono chiedere il passaggio alla classe successiva, o per estensione, a coloro che intendono passare da un regime di istruzione parentale in famiglia a un regime di istruzione scolastica.
QUADRO NORMATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
La provincia autonoma di Trento, per alcuni aspetti, rappresenta una situazione particolare nel quadro normativo italiano, che illustriamo di seguito.
Stiamo aggiornando questa pagina, perché ci sono alcune importanti novità: la delibera n. 73 del 20 gennaio 2023 trentino modifica integralmente l’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia N. 22-54 del 2010 concernente la valutazione nell’istruzione familiare.
Le nuove disposizioni in sintesi (Per un approfondimento, visita questo link):
Sono due le novità sostanziali introdotte dal provvedimento trentino:
- la possibilità, prima negata alle famiglie, di scegliere la scuola in cui svolgere l’esame di idoneità (anche fuori provincia!)
- l’introduzione, appunto, di un “esame di idoneità” che va a sostituire ciò che prima veniva definito “valutazione annuale degli apprendimenti”
LEGGE 7 OTTOBRE 2010, n. 22-54/Leg
Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonchè sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (artt. 59 e 60, comma 1, della Legge provinciale 7 agosto 2006, n.5
Capo V Primo e secondo ciclo di istruzione: soggetti e documento di valutazione Art. 15 Funzioni del collegio dei docenti e del consiglio di classe in merito alla valutazione degli studenti …....con riferimento a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, per quanto riguarda la valutazione degli studenti che assolvono l'obbligo d'istruzione tramite l'istruzione familiare
(n.d.r.) Gli esami di idoneità non sono obbligatori perchè non è obbligatorio avere l’idoneità all’anno successivo dato che in istruzione parentale, ma si deve richiedere la valutazione degli apprendimenti e farla entro fine anno scolastico.
LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, n. 5
Capo IV istruzione e formazione familiare Art. 32 Istruzione e formazione familiare 1. Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all'assolvimento del diritto- dovere all'istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell'istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente dell'istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare l'apprendimento al termine di ogni anno scolastico. Art. 33 Corsi di preparazione agli esami 1. La Provincia svolge attività di vigilanza sui soggetti che non possiedono il riconoscimento della parità scolastica e formativa e organizzano corsi di preparazione degli studenti per l'accesso agli esami di idoneità e agli esami di stato, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.
DELIBERA DI GIUNTA N. 2033, 04 DICEMBRE 2020
Allegato A
Disposizioni riguardanti entrambi i cicli 1. Assolvimento obbligo di istruzione e vigilanza su tale adempimento Secondo le disposizioni nazionali, l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i sei ed i sedici anni e si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: - frequenza del primo biennio di uno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale; - sottoscrizione di un contratto di apprendistato, a partire dal quindicesimo anno di età e relativo adempimento; - istruzione parentale. Al termine delle procedure di iscrizione i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione verificano che tutti gli studenti frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado nel proprio istituto risultino iscritti ad un percorso di istruzione o di formazione professionale. Qualora non risultino iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori per verificare se intendono garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione attraverso l'istruzione parentale o ricorrendo alla formula del contratto di apprendistato. Le istituzioni del primo e secondo ciclo sono tenute ad assicurare gli adempimenti in materia di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489. Al riguardo le strutture provinciali competenti provvederanno, laddove necessario, a dare evidenza degli adempimenti previsti attraverso apposite note esplicative.Art. 4. Istruzione familiare nel secondo ciclo di istruzione e formazione.
4.1 La facoltà di provvedere direttamente all’istituzione dei giovani soggetti all’obbligo è esercitata a norma dell’ art, 32 della legge provinciale sulla scuola. 4.2 Gli studenti che si avvalgono dell’istruzione familiare sostengono i prescritti esami di idoneità ai fini del rientro nei normali percorsi dell’istituzione scolastica.
Art. 6. Istruzione familiare nel primo ciclo di istruzione
6.1 La facoltà di provvedere direttamente all'istruzione dei giovani soggetti all'obbligo scolastico è esercitata dai genitori, a norma dell'art. 32 della Legge provinciale 7 agosto 2006 n.5, perentoriamente nel periodo compreso tra lunedì 4 gennaio 2021 e lunedì 4 gennaio 2021, con la dichiarazione resa al dirigente dell'istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l'anno scolastico di riferimento . Tale comunicazione deve essere rinnovata, entro il medesimo termine, ogni anno e fino al sostenimento dell'esame di idoneità per l'accesso ai percorsi del sistema educativo o fino al sostenimento degli esami conclusivi di ciclo. Il progetto educativo presentato all'istruzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curricolo obbligatorio previsto dai piani di studio provinciali. Successivamente a tale comunicazione, l'istruzione scolastica richiede ai genitori l'acquisizione delle informazioni necessarie per la gestione degli adempimenti a carico dell'istituzione scolastica. Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell'istituzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate e documentate (a titolo esemplificativo si possono considerare tali ragioni di carattere sanitario o motivazioni di carattere organizzativo derivanti da un recente trasferimento o in vista di un trasferimento in altro luogo con un sistema educativo diverso, che presupponga una differente preparazione), che il dirigente dell'istituzione scolastica ha l'obbligo di valutare al fine di riscontrare positivamente la richiesta medesima. Tali cause di eccezionale gravità devono in ogni caso essere sopravvenute rispetto alla scadenza del termine sopra definito. 6.2 Gli studenti che si avvalgono dell'istruzione familiare, sono tenuti a relazionarsi con il Sistema educativo provinciale attraverso le seguenti formule: - sostenendo una verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell'istituzione scolastica competente per territorio e secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. Tali verifiche valgono a riscontrare l'attuazione dei contenuti e degli apprendimenti previsti dal progetto educativo rispetto alle previsioni fondamentali dei Piani di studio provinciali e sono assimilabili nei contenuti agli esami di idoneità previsti per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo; - sostenendo un esame di idoneità per l'accesso ai percorsi erogati dal sistema educativo. L'esame è sostenuto a cura dell'istituzione scolastica alla quale viene richiesta l'iscrizione ad un percorso di istruzione dalla stessa erogato, la quale, se diversa, deve tener conto delle verifiche annuali effettuate negli anni scolastici precedenti dall'istituzione competente per territorio; in tal caso l'esame di idoneità sostituisce la verifica annuale degli apprendimenti relativa all'anno in corso; - sostenendo, a cura dell' istituzione scolastica competente per territorio, un esame d'idoneità a conclusione della scuola primaria; - sostenendo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed in qualità di candidato privatista, l'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso di assolvimento dell'obbligo di istruzione all'interno del primo ciclo di istruzione, la certificazione attestante il proscioglimento è rilasciata dall'istituzione scolastica competente per territorio. 6.3 In caso di trasferimento della residenza in corso d'anno, i genitori sono tenuti a darne informazione all'istituzione scolastica alla quale era stata fatta , in precedenza la comunicazione della volontà di provvedere all'istruzione del proprio figlio, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola. Nell'ipotesi suddetta, permane in capo all'istituzione scolastica medesima l'obbligo di effettuazione della verifica annuale, ma anche la necessità di raccordarsi con la nuova istituzione scolastica competente per territorio, ai fini di una puntuale trasmissione delle informazioni riguardanti lo studente, nel caso di prosecuzione del percorso di istruzione familiare. (fonte: www.edscuola.it)
Delibera del dicembre 2021
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Al punto 6.1 dell’Allegato A (primo ciclo) si precisa:
Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell’istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate e documentate (a titolo esemplificativo si possono considerare tali le motivazioni di carattere organizzativo derivanti da un recente trasferimento o in vista di un trasferimento in altro luogo con un sistema educativo diverso, che presupponga una differente preparazione), che il dirigente dell’istituzione scolastica ha l’obbligo di valutare al fine di riscontrare la richiesta medesima. In ogni caso, tali cause di eccezionale gravità devono verificarsi successivamente al termine sopra definito.
Contestualmente all’avvio dell’istruzione parentale, in Provincia di Trento, è necessario inviare, all’Istituzione scolastica competente, un progetto educativo, il quale deve presentare un elevato grado di coerenza con i Piani di studio provinciali e in relazione al periodo di riferimento.
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Al punto 6.2:
Gli studenti che si avvalgono dell’istruzione familiare, sono tenuti a relazionarsi con il Sistema educativo provinciale attraverso le seguenti formule: - sostenendo una verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell’istituzione scolastica competente per territorio e secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. Tali verifiche valgono a riscontrare l’attuazione dei contenuti e degli apprendimenti previsti dal progetto educativo presentato, nonché ad assicurare ai genitori dello studente informazioni circa Num. prog. 13 di 27 l’adeguatezza del processo educativo rispetto alle previsioni fondamentali dei Piani di studio provinciali e sono assimilabili nei contenuti agli esami di idoneità previsti per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo; - sostenendo un esame di idoneità per l’accesso ai percorsi erogati dal sistema educativo. L’esame è sostenuto a cura dell’istituzione scolastica alla quale viene richiesta l’iscrizione ad un percorso di istruzione dalla stessa erogato, la quale, se diversa, deve tener conto delle verifiche annuali effettuate negli anni scolastici precedenti dall’istituzione scolastica competente per territorio; in tal caso l’esame di idoneità sostituisce la verifica annuale degli apprendimenti relativa all’anno in corso; - sostenendo, a cura dell’istituzione scolastica competente per territorio, un esame di idoneità a conclusione della scuola primaria; - sostenendo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed in qualità di candidati esterni.
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Al punto 6.3:
In caso di trasferimento della residenza in corso d’anno, i genitori sono tenuti a darne informazione all’istituzione scolastica alla quale era stata fatta, in precedenza, la comunicazione della volontà di provvedere all’istruzione del proprio figlio, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge provinciale sulla scuola. Nell’ipotesi suddetta e qualora il trasferimento avvenga all’interno del territorio provinciale, permane in capo all’istituzione scolastica medesima l’obbligo di effettuazione della verifica annuale, ma anche la necessità di raccordarsi con la nuova istituzione scolastica competente per territorio, ai fini di una puntuale trasmissione delle informazioni riguardanti lo studente, nel caso di prosecuzione del percorso di istruzione familiare.
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Al punto 4.1 dell’Allegato B (secondo ciclo di istruzione, scuole superiori) si legge:
La facoltà di provvedere direttamente all’istruzione dei giovani soggetti all’obbligo è esercitata dai genitori a norma dell’art. 32 della legge provinciale sulla scuola con dichiarazione resa al dirigente di un'istituzione scolastica del secondo ciclo, scelta sulla base dell'indirizzo scolastico di interesse, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l’anno scolastico di riferimento
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Al punto 4.2:
Gli studenti che si avvalgono dell’istruzione familiare, sono tenuti a relazionarsi con il Sistema educativo provinciale attraverso le seguenti formule: - sostenendo una verifica annuale degli apprendimenti e delle capacità relazionali, da parte dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata la dichiarazione di istruzione parentale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. Tali verifiche valgono a riscontrare l’attuazione dei contenuti e degli apprendimenti previsti dal progetto educativo presentato nonché ad assicurare ai genitori dello studente informazioni circa l’adeguatezza del processo educativo rispetto alle previsioni fondamentali dei Piani di studio provinciali e sono assimilabili nei contenuti agli esami di idoneità previsti per il rientro nei percorsi ordinari erogati dal sistema educativo; - sostenendo un esame di idoneità per l’accesso e il rientro nei percorsi erogati dal sistema educativo. L’esame è sostenuto a cura dell’istituzione scolastica alla quale viene richiesta l’iscrizione a un percorso di istruzione, la quale, se diversa, deve tener conto delle verifiche annuali effettuate negli anni scolastici precedenti dall’istituzione scolastica competente; in tal caso l’esame di idoneità sostituisce la verifica annuale degli apprendimenti relativa all’anno in corso; - sostenendo l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed in qualità di candidati esterni.
Quadro normativo sulla vigilanza dell’obbligo di istruzione
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2
- Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
- a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
- b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sara’ realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e’ rivolto l’obbligo di istruzione.
Ecco come avviene
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Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalita' di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata.
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I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", gia' utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'iter scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del "foglio notizie", puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.
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Le autorita' comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione puo' essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attivita' o iniziative che dovessero risultare piu' opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.
Decreto legislativo 15.04.2005, n. 76, art. 5
Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
- Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
- Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
- il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
- il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
- la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
- i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonche’ il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
- In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
Decreto Legislativo 62 del 2017, all’art 23
Si parla semplicemente di “presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.”
Tuttavia, una nota successiva, la Nota MIUR 19837 del 6 luglio 2018 (“Vigilanza adempimento obbligo scolastico”), conferma il ruolo delle autorità comunali, ovvero ribadisce il duplice investimento del Sindaco e del Dirigente scolastico.
Detta nota ricorda altresì che “l’art. 731 del Codice penale punisce l’inosservanza dell’obbligo, limitatamente all’istruzione primaria, con ammenda fino a 30 €”.
Infatti, la sentenza N° 4520 del 31 gennaio 2017 della Suprema Corte di Cassazione Sezione III Penale evidenzia il mancato adeguamento sanzionatorio che avrebbe dovuto accompagnare l’estensione dell’obbligo di istruzione dopo la scuola primaria: “nessuna norma penale punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore (così (Sez. 7, ord. n. 29439 del 22/11/2015, P.G. Potenza in proc. Sabatino, non massimata), sicché l’eventuale estensione dell’art. 731 cod. pen. a detta ipotesi si risolverebbe in un’inammissibile interpretazione analogica in malam pattern. ”
Quadro normativo sugli adempimenti di chi assolve all’obbligo mediante l’istruzione parentale
Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:
Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489:
Art. 2, comma 7:
Gli allievi, soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine dell’obbligo di istruzione.
Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005:
Art. 1, comma 4:
I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.
Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
Art. 23 – Istruzione parentale
In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
Istruzione parentale alle superiori
Gli esami di idoneità
Il D. M. 5 dell’8 febbraio 2021, all’art. 6, prevede:
2. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione. 4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. 5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno. 6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali. 7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova
Il PCTO (ex alternanza scuola-lavoro)
Nel secondo biennio è previsto un monte ore (variabile a seconda del percorso di studio) di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza scuola lavoro, ASL) prevede che i ragazzi svolgano attività di formazione/lavoro gratuitamente presso un’azienda. Il monte ore dipende dal tipo di scuola superiore (in generale ci sono meno ore per i licei e poi si sale fino alle scuole professionali che hanno il massimo delle ore).
Le ore di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) si possono distribuire durante tutto il triennio, anche se di solito si preferisce farle in terza e in quarta, per lasciar più spazio alla preparazione dell’esame di maturità in quinta.
A questo scopo si predispone un progetto che vede in campo due figure istituzionali:
- Il referente scolastico (nel caso dell’istruzione parentale uno dei genitori o un tutor),
- Il referente aziendale.
Insieme, costruiranno un progetto per il ragazzo XY, calato nel suo percorso di studi, prevedendo tempi e durata del PCTO, orari di lavoro, mansioni, obiettivi da raggiungere, ecc.
Alla conclusione, il referente aziendale compila un modulo conclusivo dell’esperienza.
Qui trovi le Linee guida PCTO con appendice e allegati (compresi i fac simile dei vari documenti previsti: convenzione, patto formativo, scheda di valutazione), che definiscono i percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.
Qui trovi anche il dossier_PCTO del Ministero.
Il CLIL
Si tratta di un progetto di studio integrato di lingua e contenuti (Content and Language Integrated Learning), introdotto dai DPR n. 88 e n. 89, del 15 marzo 2010. Esso prevede lo studio di almeno una disciplina non linguistica in una delle lingue straniere curricolari, ad esempio, della matematica in Inglese.
Al Linguistico le discipline devono essere due, negli ultimi due anni ed una al terzo anno.
Vai al sito del Ministero per ulteriori dettagli.
Quadro normativo sui contenuti degli esami di fine ciclo
“… nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere …” la legge 59 del 15/03/1997, all’art. 21, stabilisce che i programmi di insegnamento non sono più dettati dal Ministero, ma devono essere costruiti sulla base delle Indicazioni nazionali per il curricolo.
Queste ultime, infatti, indicano il quadro generale di traguardi e obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) previsti al termine di ciascun ciclo. All'interno di detto quadro indicativo, ciascun insegnante/educatore/genitore è tenuto a definire il percorso più idoneo ai propri discenti.
Le Indicazioni_Nazionali per il_curricolo … del primo ciclo_2012 (DECRETO 16 novembre 2012, n. 254) riportano, tra l’altro, anche:
- L’inquadramento delle singole materie nel percorso educativo-formativo:
arte e immagine, geografia, inglese e seconda lingua comunitaria, italiano, matematica, musica, scienze, storia, tecnologia
- I traguardi e gli obiettivi per la scuola primaria (primo ciclo di istruzione). E’ senz’altro degno di nota il fatto che le Indicazioni nazionali riportino i traguardi e gli obiettivi alla fine della classe quinta della scuola primaria (solo in alcuni casi anche per la classe terza), ma non alla fine delle altre classi, per le quali è prevista, evidentemente, ampia flessibilità:
- I traguardi e gli obiettivi per la scuola secondaria di primo grado (scuola media). Anche in questo caso sono riportati gli obiettivi ed i traguardi alla fine della terza media; per le altre classi la flessibilità è ancora più grande:
Le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2018 introducono delle precisazioni e qualche integrazione, ma confermano la sostanza delle Indicazioni precedenti.
Quadro normativo per lo svolgimento degli esami
Decreto legislativo 16 aprile 1994, N° 297
Art. 148 – Esame di licenza elementare
2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe. 3. La valutazione dell'esame è fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico. 4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2. 5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e di licenza. 7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.Art. 183 – Ammissione all’esame di licenza
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di età, purché siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di età.Art. 184 – Sede e sessione unica dell’esame di licenza
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. 2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. 3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.Art. 185 – Esame di licenza e commissione esaminatrice
1. Sono materie di esame: italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica. 2. (omissis) 3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza é composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonché i docenti che realizzano forma di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione é nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento. 4. (omissis) 5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.Art. 186 – Valore della licenza
1. L'esame di licenza media é esame di Stato. 2. Il diploma di licenza media dà accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.Art. 197 – Esami di maturità
4. Possono sostenere gli esami di maturità gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la metà dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi è comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio. 5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non è prevista specifica prova negli esami di maturità, a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato è provvisto. La commissione esaminatrice terrà altresì conto di eventuali altre maturità o abilitazioni precedentemente conseguite. 6. L'esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali. 7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio. (omissis)
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N° 62
L’Articolo 7 sulle Prove INVALSI:
1. L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attivita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto. 2. (omissis) 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e' prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.
L’Articolo 10 contiene indicazioni riguardanti gli esami di idoneità e l’esame di stato conclusivo del primo ciclo (terza media):
Esami di idoneità
1. L’accesso all’esame di idoneità’ per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado e’ consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di eta’. 2. L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e’ consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il dodicesimo anno di età. 3. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria. 4. L’esito dell’esame e’ espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
Esami conclusivi del primo ciclo (terza media)
5. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di eta' e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 6. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria. 7. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.
Cenno storico
Nel 1877, la Legge Coppino, che elevava l’obbligo di frequenza a tre anni, precisava che detto obbligo valeva solo per i figli delle famiglie cui i genitori non potevano/volevano provvedere direttamente o per mezzo di scuole private o di precettori; si parla quindi di “orfani, fanciulli senza famiglia accolti negli istituti di beneficienza”.
Lo stesso articolo della legge prevede inoltre gli adempimenti di chi si avvale dell’istruzione parentale e le modalità di verifica, distinguendo fra l’istruzione impartita privatamente e quella impartita direttamente in famiglia. Per quest’ultima erano sufficienti le “dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell’insegnamento.”
Ecco uno stralcio del testo:
Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l’età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll’insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.
L’istruzione privata si prova davanti all’autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell’insegnamento.
L’obbligo di provvedere all’istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l’obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall’istituto.
Regio Decreto N° 577/1928
Nel 1928, all’articolo 174, ribadiva il diritto dei genitori a “provvedere per proprio conto all’istruzione dell’obbligato”.
All’art. 174, esso recita:
ART. 174. (ART. 169 TESTO UNICO 22 GENNAIO 1925, N. 432). I GENITORI O CHI NE FA LE VECI POSSONO PROVVEDERE PER PROPRIO CONTO ALL'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGATO, MA IN TAL CASO DEBBONO PROVARE CON DOCUMENTI LA PROPRIA CAPACITÀ TECNICA OD ECONOMICA A PROVVEDERVI. GLI OBBLIGATI CHE NON FREQUENTINO PUBBLICHE SCUOLE DEVONO, AL 14/A ANNO, PROVARE D'AVER SOSTENUTO L'ESAME DI LICENZA DALLA SCUOLA COMPLEMENTARE O DA ALTRA SCUOLA POST-ELEMENTARE DI EGUAL NUMERO DI ANNI, E SONO TENUTI A RIPETERE DETTO ESAME FINCHÉ NON ABBIANO CONSEGUITO L'APPROVAZIONE. DOPO QUATTRO SESSIONI DI ESAME IL CANDIDATO CHE NON SIA RIUSCITO AD OTTENERE L'APPROVAZIONE RIMANE ESONERATO DALL'OBBLIGO.