Quadro normativo di riferimento sull’Istruzione Parentale

In tema di diritto all’istruzione, la gran parte dei testi normativi, sia a livello nazionale che internazionale, concordano nel porre in capo ai genitori il diritto-dovere di operare le migliori scelte inerenti all’educazione e all’istruzione dei propri figli, nel migliore interesse degli stessi.

Sommario

    Principi internazionali

    Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949

    Articolo 26:
    1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
      L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
    2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
    3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

    Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, 1929-1959

    Principio settimo:

    Il fanciullo ha diritto ad un’istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. L’interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori. Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che l’educazione si propone; la società e le pubbliche autorità devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.

    Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 1989

    Questa convenzione fu approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

    Articolo 18
    1. […] La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
    2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

    Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea, 2012

    Queste prime raccomandazioni introducono e declinano il concetto di competenze chiave per l’apprendimento permanente.

    Questo concetto è stato recepito dall’Italia è diventato il quadro di riferimento per tutto il sistema dell’istruzione con il D.M. 254/12 e le Indicazioni nazionali per il curricolo (2012), ivi contenute.

    Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea, 2018

    Queste raccomandazioni riformulano le competenze chiave per l’apprendimento permanente.

    Le Indicazioni nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione sono state adeguate di conseguenza, con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari.

    La raccomandazione individua otto competenze chiave necessarie per la realizzazione personale, uno stile di vita sano e sostenibile, l’occupabilità, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale:

    • alfabetizzazione
    • multilinguismo
    • competenze numeriche, scientifiche e ingegneristiche
    • competenze digitali e tecnologiche di base
    • competenze interpersonali e la capacità di imparare nuove competenze
    • cittadinanza attiva
    • imprenditorialità
    • consapevolezza ed espressione culturali

    La raccomandazione offre ai responsabili politici, ai fornitori di istruzione e formazione, alle parti sociali e ai discenti stessi un quadro europeo comune di riferimento sulle competenze chiave. Inoltre presenta metodi efficaci per promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso approcci innovativi in materia di apprendimento, metodi di valutazione e sostegno al personale didattico.

    Norme costituzionali

    Costituzione della Repubblica Italiana

    Articolo 30:

    E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. […]

    Articolo 31:

    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi […]

    Articolo 33:

    L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione […]
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. […]

    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

    E’ previsto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

    Articolo 34:

    […] La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita

    L’istruzione è obbligatoria, non la frequenza scolastica. Il dovere dell’istruzione può essere assolto dalle famiglie attraverso l’istruzione parentale.

    Articolo 118:

    […] Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

    Norme ordinarie che inquadrano l’istruzione parentale

    Infografica: Le leggi fondamentali

    Presentiamo di seguito le principali norme ordinarie che inquadrano e regolano l’istruzione parentale.

    Codice Civile

    Articolo 147:

    Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.

    Articolo 315-bis – Diritti e doveri del figlio:

    Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

    Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

    Articolo 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico:
    1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
    2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

    Legge 27 maggio 1991, n. 176

    La legge 176/1991 recepisce la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, cioè la rende parte integrante del diritto italiano (n.d.r.)

    Articolo 18:
    1. […] La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
    2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

    Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021

    Articolo 1 – Oggetto e definizioni:
    1. […]
    2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
      […]
      f) Istruzione parentale: l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.

    Ordinanze, note o circolari

    Annualmente, vengono emanate delle ordinanze, note o circolari ministeriali che regolano lo svolgimento di alcune procedure, tra cui anche le iscrizioni (per gli homeschooler la dichiarazione di istruzione parentale) e gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo (rispettivamente terza media e maturità).

    Per essere legittime, esse devono essere coerenti con la legge vigente, in particolare con quella che richiamano esplicitamente.

    Le tempistiche sono più o meno le seguenti:

    • ai primi di febbraio, la nota sull’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (terza media) dell’anno in corso; qui si trova la nota del 2023 relativa all’anno scolastico 2022-2023
    • a inizio marzo, l’ordinanza sull’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione (maturità) dell’anno in corso; qui si trova l’ordinanza del 2023, relativa all’anno scolastico 2022-2023
    • a fine novembre, la nota sulle iscrizioni o comunicazioni di istruzione parentale per l’anno scolastico successivo; link alla nota del 30 novembre 2022 sulle iscrizioni/comunicazioni relative all’anno scolastico 2023-2024.

    Cenno storico

    Nel 1877, la Legge Coppino, che elevava l’obbligo di frequenza a tre anni, precisava che detto obbligo valeva solo per i figli delle famiglie cui i genitori non potevano/volevano provvedere direttamente o per mezzo di scuole private o di precettori; si parla quindi di “orfani, fanciulli senza famiglia accolti negli istituti di beneficienza”.

    Lo stesso articolo della legge prevede inoltre gli adempimenti di chi si avvale dell’istruzione parentale e le modalità di verifica, distinguendo fra l’istruzione impartita privatamente e quella impartita direttamente in famiglia. Per quest’ultima erano sufficienti le “dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell’insegnamento”.

    Ecco uno stralcio del testo:

    Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l’età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll’insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.
    L’istruzione privata si prova davanti all’autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell’insegnamento.
    L’obbligo di provvedere all’istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l’obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall’istituto.

    Regio Decreto N° 577/1928

    Nel 1928, all’articolo 174, ribadiva il diritto dei genitori a “provvedere per proprio conto all’istruzione dell’obbligato”.

    All’art. 174, esso recita:

    ART. 174. (ART. 169 TESTO UNICO 22 GENNAIO 1925, N. 432).

    I GENITORI O CHI NE FA LE VECI POSSONO PROVVEDERE PER PROPRIO CONTO ALL’ISTRUZIONE DELL’OBBLIGATO, MA IN TAL CASO DEBBONO PROVARE CON DOCUMENTI LA PROPRIA CAPACITÀ TECNICA OD ECONOMICA A PROVVEDERVI.

    GLI OBBLIGATI CHE NON FREQUENTINO PUBBLICHE SCUOLE DEVONO, AL 14/A ANNO, PROVARE D’AVER SOSTENUTO L’ESAME DI LICENZA DALLA SCUOLA COMPLEMENTARE O DA ALTRA SCUOLA POST-ELEMENTARE DI EGUAL NUMERO DI ANNI, E SONO TENUTI A RIPETERE DETTO ESAME FINCHÉ NON ABBIANO CONSEGUITO L’APPROVAZIONE.

    DOPO QUATTRO SESSIONI DI ESAME IL CANDIDATO CHE NON SIA RIUSCITO AD OTTENERE L’APPROVAZIONE RIMANE ESONERATO DALL’OBBLIGO.