Sommario
Primo ciclo (primaria e medie)
Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021
- L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
Nota N° 33071 del 30 novembre 2022
4.2.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Le famiglie non paiono tenute a comunicare l’esito dell’esame alla scuola competente per residenza.
Esame di terza media (conclusivo del primo ciclo di istruzione)
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N° 62
Articolo 8 – Svolgimento ed esito dell’esame di Stato:
- L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
- […]
- Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
Nota Ministeriale 4155 del 07/02/23
Certificazione delle competenze:
Ai candidati interni che superano l’esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
Ordinanza Ministeriale 52 del 3 marzo 2021
Articolo 6 – Prove standardizzate e certificazione delle competenze:
- Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista
La certificazione delle competenze non riguarda chi fa istruzione parentale.
Secondo ciclo (superiori)
Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021
Articolo 6 – Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni e prove d’esame:
- Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.
Nota N° 33071 del 30 novembre 2022
4.3.
È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità comunicare prontamente l’esito dell’esame, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Esame di maturità (esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione)
Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N° 62
Articolo 18 – Esiti dell’esame:
- A conclusione dell’esame di Stato e’ assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e’ il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove e al colloquio di cui all’articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta punti.
- La commissione d’esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all’articolo 17, comma 7, e’ definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d’esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
- L’esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 17 e’ pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
- Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame e’ di sessanta centesimi.
- La commissione d’esame puo’ motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti.
- La commissione all’unanimita’ puo’ motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.- L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, e’ pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Articolo 21 – Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente:
- Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea, attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonche’ il punteggio ottenuto.
- Al diploma e’ allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresi’ indicate le competenze, le conoscenze e le abilita’ anche professionali acquisite e le attivita’ culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonche’ le attivita’ di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.
- Con proprio decreto il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.