Svolgimento degli esami

svolgimento

Come si svolgono i diversi tipi di esami nei vari cicli di istruzione? Da chi sono composte le commissioni? Quali e quante prove aspettano i candidati?
In questa pagina abbiamo fatto una panoramica della normativa sullo svolgimento degli esami.

Sommario

    Primo ciclo (primaria e medie) – svolgimento degli esami di idoneità

    Decreto Ministeriale 218 dell’11 novembre 2025

    Articolo 3 – Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento:

    1. L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.
    2. Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle proposte formulate dal collegio dei docenti.
    3. Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da due docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
    4. Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la commissione è composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed è presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato.
    5. L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
    6. Nel caso di alunni con disabilità la commissione di cui ai commi 5 e 6 è integrata con un docente per le attività di sostegno.
    7. L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
    8. Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi
      specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
    9. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

    Secondo ciclo (superiori) – svolgimento degli esami di idoneità

    Decreto Ministeriale 218 dell’11 novembre 2025

    Articolo 5 – Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni:

    1. La commissione, nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell’anno precedente.
    2. Se l’esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato. Se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l’istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all’Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all’istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche viciniore. L’Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.

    Articolo 6 – Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Prove d’esame

    1. All’inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
    2. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già
      frequentati con esito positivo.
    3. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, con le modalità di cui al precedente comma 3, deve essere distinta per ciascun anno.
    4. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
    5. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

    Esame di terza media (conclusivo del primo ciclo di istruzione)

    Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N° 62

    Articolo 8 – Svolgimento ed esito dell’esame di Stato:

    1. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e’ finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita’ e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa.
    2. […]
    3. L’esame di Stato e’ costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
    4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
      a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
      b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
      c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
    5. Il colloquio e’ finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita’ di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche’ il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio e’ previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
    6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di articolazione e di svolgimento delle prove.

    […]

    1. Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.

    Svolgimento dell’esame di maturità

    Il  D.L. 127/2025, convertito dalla l.164/2025 introduce diverse modifiche al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N° 62:

    Articolo 16 – Commissione e sede di esame:

    1. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 14, comma 3, e secondo le modalita’ previste nell’ordinanza annuale di cui all’articolo 12, comma 4.
    2. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, e’ fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
    3. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    Dal giugno 2026 i componenti delle commissioni d’esame sono 4, oltre al presidente.

    Articolo 17 – Prove di esame:

    1. L’esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.
      • 2-bis. L’esame di maturita’ e’ validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove di cui al comma 2
    2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonche’ le capacita’ espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova puo’ essere strutturata in piu’ parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
    3. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o piu’ discipline caratterizzanti il corso di studio ed e’ intesa ad accertare le conoscenze, le abilita’ e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
    4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
    5. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con il decreto di cui al comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 18, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilita’ acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari.
    6. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d’esame, nonche’ le modalita’ organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9. Per gli istituti professionali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti.
    7. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti. Nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed e’ tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova e’ predisposta dalla commissione d’esame in coerenza con le specificita’ del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
    8. Il colloquio ha la finalita’ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi del comma 7 del presente articolo, al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacita’ di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonche’ il grado di responsabilita’ e maturita’ raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilita’ e delle competenze del candidato, nonche’ del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita’ raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attivita’ coerenti con il percorso di studio, nonche’ del grado di responsabilita’ o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d’esame tiene, altresi’, conto delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e documentate dalle attivita’ indicate nel documento del consiglio di classe.
      Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attivita’ di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo.
    9. Il colloquio accerta altresi’ le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attivita’ relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
    10. Per i candidati risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, e’ prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalita’ di svolgimento degli stessi.

    Art. 18, comma 5

    La commissione  d'esame  puo'  motivatamente  integrare  il punteggio fino a un massimo di  tre  punti  ove  il  candidato  abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette  punti,  tra credito scolastico e prove d'esame

    Articolo 19 – Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI:

    1. Le studentesse e gli studenti iscritti all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale,computer based, predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica einglese, ferme restando le rilevazioni gia’ effettuate nella classe seconda, di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, e’ prevista una sessione suppletiva per l’espletamento delle prove.
    2. Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita’ di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
    3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attivita’ ordinarie d’istituto.

    Art. 20 – Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilita’ e disturbi specifici di apprendimento:

    1. Le studentesse e gli studenti con disabilita’ sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
    2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o piu’ prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalita’ di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
    3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione puo’ avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico.
    4. La commissione potra’ assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilita’.
    5. Alle studentesse e agli studenti con disabilita’, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o piu’ prove,viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
    6. Per le studentesse e gli studenti con disabilita’ il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
    7. Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilita’ il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.
    8. Le studentesse e gli studenti con disabilita’ partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Il consiglio di classe puo’ prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.
    9. Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13, sulla base del piano didattico personalizzato.
    10. La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalita’ didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
    11. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi piu’ lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano gia’ stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validita’ delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
    12. Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta,sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
    13. In casi di particolari gravita’ del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita’ con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate e’ indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
    14. Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo’ disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.