Riferimenti normativi sulla dichiarazione di istruzione parentale e le capacità tecniche o economiche

Sommario

    Costituzione della Repubblica Italiana

    Articolo 30


    E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

    La Costituzione pone in capo ai genitori la responsabilità dell’istruzione ed educazione dei figli. Per assolvere a tale compito, non sono previste capacità specifiche. La legge interviene soltanto in caso di incapacità dei genitori.

    Detta incapacità genitoriale può a ragione essere considerata in senso lato, così come l’incapacità di mantenere i figli, che è posta sullo stesso piano.


    Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

    Articolo 111, COMMA 2

    I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

    Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005

    Articolo 1, comma 4

    I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

    Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017

    L’oggetto del D.M. 62/17 sono la valutazione e la certificazione delle competenze e l’esame di Stato

    Art. 23 – Istruzione parentale

    1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.

    […]

    Il D.Lgs. 62/17 non prevede più la dichiarazione delle capacità tecniche o economiche, introdotte dalle due norme precedenti. Ciò pare coerente con l’art. 30 della Costituzione della Repubblica italiana.

    Nota del 30 novembre 2022 sulle iscrizioni

    Questa nota, per gli homeschooler, reca informazioni operative sulla comunicazione di istruzione parentale, sulle tempistiche e sul suo destinatario, relativamente all’anno scolastico 2023-2024.

    La nota del 30 novembre 2021 n. 29452, conteneva le stesse indicazioni di massima, con qualche criticità in più.

    2.4 – Raccolta dei dati personali

    Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2- octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 6/24 trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette operazioni. […]

    Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica e che tale finalità possa essere validamente raggiunta con l’esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola. A tale proposito, si richiama la Nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.

    4.2 – Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria

    […] Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 […]

    Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line […].

    4.3 – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado

    […]

    Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 30 gennaio 2023 […]

    Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line […]

    5 – Obbligo di istruzione – Modalità e verifica dell’assolvimento

    • istruzione parentale.

    […] I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico del territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line […]. I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.