La “dichiarazione di intenti” è il documento che noi genitori dobbiamo consegnare annualmente al sindaco e al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale del luogo di residenza, così come richiesto dalla normativa vigente.

Gli articoli citati nella dichiarazione, ai quali facciamo riferimento sono i seguenti:

 

Art. 30 della Costituzione Italiana:

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.  Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.”

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Art.33 della Costituzione italiana

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.“

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Art.147 del Codice Civile

“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”

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Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

“Art.23

  1. In caso  di  istruzione  parentale, i  genitori  dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente,  ovvero  coloro  che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti  a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente  scolastico  del territorio  di residenza. …”

 

Decreto Legislativo n. 297, Articoli 111-114, del 1994

(altrimenti conosciuto come Testo Unico o TU)

Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

Art. 112 – Adempimento dell’obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all’obbligo scolastico l’alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l’abbia conseguito è prosciolto dall’obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico.

Art. 113 – Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico
1. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Art. 114 – Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.

Nella dichiarazione autocertifichiamo anche le nostre capacità tecniche ed economiche in ottemperanza al comma 2 dell’art 111 del Decreto Legislativo 297 del 1994

“2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”

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