Quadro normativo della provincia autonoma di Trento

La provincia autonoma di Trento, per alcuni aspetti, rappresenta una situazione particolare nel quadro normativo italiano, che illustriamo di seguito.

Abbiamo aggiornato questa pagina, perché ci sono alcune importanti novità: la delibera n. 73 del 20 gennaio 2023 trentino modifica integralmente l’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia N. 22-54 del 2010 concernente la valutazione nell’istruzione familiare.

In sintesi, sono due le novità sostanziali introdotte dal provvedimento trentino (per un approfondimento, visita questo link):

  • la possibilità, prima negata alle famiglie, di scegliere la scuola in cui svolgere l’esame di idoneità (anche fuori provincia!)
  • l’introduzione, appunto, di un “esame di idoneità” che va a sostituire ciò che prima veniva definito “valutazione annuale degli apprendimenti”

Sommario

    L’esame per chi fa istruzione parentale

    Legge 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg

    Successivamente integrata dal d.p.p. 30 gennaio 2023, n. 3-79/Leg, art. 1.

    Art. 14La valutazione nell’istruzione familiare
    1. La valutazione dello studente che assolve l’obbligo di istruzione in provincia di Trento, al di fuori del sistema educativo provinciale, avviene, ai sensi dell’articolo 32 della legge provinciale sulla scuola [v. sotto], al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell’accertamento dell’apprendimento al termine di ogni anno scolastico, lo studente sostiene l’esame di idoneità secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa statale vigente, anche con riferimento al passaggio alla classe successiva.
    2. Al termine di ogni anno scolastico, nei casi diversi dal comma 3, l’esame di idoneità è sostenuto nel primo ciclo presso l’istituzione scolastica provinciale di riferimento per territorio a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale e nel secondo ciclo presso l’istituzione scolastica e formativa provinciale o paritaria di cui all’articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale; è fatta salva la possibilità per lo studente di sostenere l’esame di idoneità in una diversa istituzione scolastica o formativa pubblica o paritaria, anche al di fuori del territorio provinciale, informando l’istituzione a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale.
    3. Nel caso di rientro nel sistema scolastico provinciale del primo ciclo, l’esame di idoneità è sostenuto presso un’istituzione scolastica provinciale o paritaria di cui all’articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola.
    4. Nel caso di rientro nel sistema scolastico o formativo provinciale del secondo ciclo, l’esame di idoneità è sostenuto presso l’istituzione scolastica o formativa provinciale o paritaria di cui all’articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola in cui è stata effettuata formale iscrizione per l’anno scolastico successivo.

    In contrasto con il testo originario, il d.p.p. 30 gennaio 2023 rende obbligatorio l’esame di idoneità. Resta però possibile svolgere tale esame al di fuori del territorio provinciale, ma solo nel caso che non si intenda effettuare il rientro a scuola (n.d.r.)

    Comunicazione annuale e corsi in preparazione agli esami

    Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5

    Capo IV – istruzione e formazione familiare

    Art. 32 – Istruzione e formazione familiare
    1. Qualora i genitori provvedano privatamente o direttamente all’assolvimento del diritto- dovere all’istruzione e alla formazione al di fuori del sistema educativo provinciale, essi sono tenuti a comunicare di anno in anno al dirigente dell’istituzione di riferimento che intendono avvalersi di tale diritto, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata. Il dirigente dell’istituzione di riferimento attiva le necessarie forme di controllo, anche per accertare l’apprendimento al termine di ogni anno scolastico.
    Art. 33 Corsi di preparazione agli esami
    1. La Provincia svolge attività di vigilanza sui soggetti che non possiedono il riconoscimento della parità scolastica e formativa e organizzano corsi di preparazione degli studenti per l’accesso agli esami di idoneità e agli esami di stato, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia.

    Adempimenti amministrativi in istruzione parentale: alcune criticità

    Delibera della Giunta 2332 del 16 dicembre 2022

    6. Istruzione familiare

    6.1 La facoltà di provvedere direttamente all’istruzione dei giovani soggetti all’obbligo scolastico è esercitata dai genitori a norma dell’art. 32 della legge provinciale sulla scuola, perentoriamente nel periodo compreso tra lunedì 9 gennaio 2023 e lunedì 30 gennaio 2023, con dichiarazione resa al dirigente dell’istituzione scolastica del primo ciclo competente per territorio, alla quale deve essere allegato il progetto educativo per l’anno scolastico di riferimento.

    Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni anno, entro il medesimo termine, salvo il rientro nei percorsi del sistema educativo.

    Il progetto educativo presentato all’istituzione scolastica deve esprimere un elevato grado di coerenza con il curricolo obbligatorio previsto dai Piani di studio provinciali. Successivamente a tale comunicazione, l’istituzione scolastica richiede ai genitori le informazioni necessarie per la gestione degli adempimenti a carico dell’istituzione scolastica.

    Oltre il termine di presentazione delle iscrizioni, le richieste di attivazione dell’istruzione familiare potranno essere formulate, secondo le modalità sopra illustrate, unicamente in presenza di cause di eccezionale gravità debitamente rappresentate e documentate (a titolo esemplificativo si possono considerare tali le motivazioni di carattere organizzativo derivanti da un recente trasferimento o in vista di un trasferimento in altro luogo con un sistema educativo diverso, che presupponga una differente preparazione), che il dirigente dell’istituzione scolastica ha l’obbligo di valutare al fine di riscontrare la richiesta medesima. In ogni caso, tali cause di eccezionale gravità devono verificarsi successivamente al termine sopra definito.

    6.2 Gli studenti che si avvalgono dell’istruzione familiare sono tenuti a relazionarsi con il sistema educativo provinciale attraverso una valutazione in attuazione di quanto previsto dall’art. 32 della legge proviciale 7 agosto 2006, n. 5 e dalle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg – Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

    6.3 In caso di trasferimento della residenza in corso d’anno, i genitori sono tenuti a darne informazione all’istituzione scolastica alla quale era stata fatta, in precedenza, la comunicazione della volontà di provvedere all’istruzione del proprio figlio, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge provinciale sulla scuola.

    Si osserva che, in continuità con le precedenti delibere, ma in netto contrasto con la normativa vigente a livello nazionale, viene fissato un limite ultimo per le comunicazioni di istruzione parentale (nel caso presente alla data del 30 gennaio 2023), dando di fatto al Dirigente il potere di decidere sull’approvazione o meno della scelta della famiglia.

    Ciò contrasta anche con la sentenza 68/2021 del TAR di Trento, nella quale si ribadisce che scegliere la modalità di istruzione dei propri figli è in primis un diritto, non soggetto ad alcuna forma di autorizzazione (n.d.r.).

    diversamente da quanto sostenuto dalla Provincia, i genitori che – per l’appunto – intendano impartire ai propri figli l’istruzione parentale sono tenuti a “comunicare” tale circostanza, dimostrando di avere la capacità tecnica ed economica adeguata al riguardo, al dirigente dell’istituzione di riferimento e non certo a formulare a quest’ultimo una motivata richiesta soggetta ad autorizzazione da parte del medesimo. In altri termini al dirigente non compete autorizzare o negare alcunché, bensì prendere atto, in presenza della dimostrazione da parte dei genitori, di avere la capacità tecnica ed economica adeguata, dell’intenzione di avvalersi dell’istruzione parentale.

    Si evince dunque che al momento la situazione resta tutt’altro che chiaramente definita.