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Non ho contenziosi formali.
Purtroppo però ho a che fare con una Dirigente ignorante, piena di sè, pessima rappresentante del genere umano.
Non è in grado nemmeno di comprendere che se una legge esiste questa va applicata.
E se non esiste questa non va inventata.
Non so quali possano essere le motivazioni che portano questa persona a tali comportamenti. La considero in ogni caso pericolosa per il futuro dei bambini con i quali ha a che fare ogni giorno.
Fino ad ora ha provato ad imporre il suo potere presentando richieste assurde e non previste a livello legislativo. Ed io ho puntualmente risposto con PEC (non troppo leggere a dir la verità) di cui conservo copia nel caso estremo dovessimo adire a vie legali.
Credo che siano proprio personaggi come lei che rovinano i rapporti. E che in qualche modo chiudono possibilità di dialogo
Io ho in atto un contenzioso psicologico con la Dirigente del plesso scolastico territorialmente competente.
I miei figli sono iscritti alla Scuola Coumboscuro di Cuneo che ci fornisce il servizio di tutoraggio e a questa scuola ho presentato la dichiarazione di istruzione parentale, La Dirigente del mio comprensorio pretende da me la dichiarazione di istruzione parentale per il prossimo anno scolastico , dato che formalmente non mi è mai stato richiesto il nulla osta (la dirigente del mio comprensorio ha in mano le iscrizioni dei miei figli dal 13 di novembre 2017) ed io ho ignorato di chiederlo, il dirigente dell’attuale scuola mi ha detto che se non abbiamo il nulla osta la dirigente territorialmente competente rimane vigilante e quindi ha il diritto di farmi una simile richiesta. Ho deciso di chiedere il nulla osta sapendo che non sarà facile in quanto la dirigente territorialmente competente ritiene la scuola Coumboscuro una “setta”, non scherzo lo ha detto davvero, e che non è paritaria a suo dire, ha coinvolto nel frattempo anche la provincia di Bergamo e Cuneo segnalandoci come “caso dubbio di istruzione parentale”. Non abbiamo ancora realizzato il documento di richiesta nulla-osta, ma lo faremo entro settimana prossima. Spero che non si tramuti in contenzioso amministrativo. Un membro del direttivo dell’associazione potrebbe venire con me quando andrò a consegnare la richiesta di nulla osta come testimone?
Per fortuna fino a questo momento non abbiamo avuto particolari problemi con ii vari dirigenti incontrati, anche se abbiamo dovuto investire molto tempo nella relazione con essi per arrivare ad instaurare un dialogo sereno e di rispetto reciproco.
Un qualche problema lo abbiamo vissuto l’anno scorso in occasione di un colloqui “non formale” con nostra figlia che eran in anno di prima media. Dopo aver ampiamente dialogato con la DS e aver concordato la non richiesta di idoneità, ma solo un colloquio per garantire al DS il suo dovere di vigilanza, avevamo lavorato duramente alla preparazione di diversi argomenti e lavori nelle diverse discipline previste. Il corpo doventi purtroppo non si è messo in un atteggiamento di ascolto, ma di pura verifica, strutturando lo stesso come un vero e propio esame su tutte le materie e programmi previamente comunicati.
Tutto questo non avuto nessuna conseguenza, se non di aver mancato una opportunità di ascolto reciproco e di comprensione delle differenti modalità di interpretare il processo di apprendimento. Rimaniamo convinti che il corpo docente abbia avuto informazioni non proprie della nostra presenza, e degli obiettivi del coloquio stesso, trasformando un momento di confronto in uno di verifica, molto freddo e poco appagante per tutti. Siamo usciti da questo momento con un grande amaro in bocca , convincendoci sempre più della inutilità dello strumento esame per la valutazione di un percorso così complessoo ed articolato come quello che stiamo compiendo.
Ora come ora non ho contenziosi con la scuola,ho avuto
contatti con un dirigente che non ne sa nulla di educazione familiare ma sembra disposto a mettersi in gioco e questo secondo mé è già un inizio di una proficua collaborazione nel rispetto di entrambi .
Ciao a tutti,
Quest’anno è il primo anno che abbiamo a che fare con la scuola, il primogenito sarebbe ora in prima elementare.
Abbiamo il problema che la dirigente è convinta che dobbiamo fare l’esame d’idoneità ogni anno. Ci ha anche inviato una mail con riferimenti a leggi che giustificano la sua affermazione.
Cercherò probabilmente di avere a che fare con qualche altra dirigente, oppure di rispondere a tono, se riesco a farmi aiutare da qualche associato LAIF competente.
=)
La questione è ancora aperta. Se volete vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Grazie per tutto il lavoro,
Phoebe
Primo aggiornamento:
Per tutelarci nel mentre che cercavamo di capire se con la DS territoriale si riusciva a dialogare, abbiamo preso accordi con un’altra scuola consigliata da un’amica. In realtà anche in quella scuola si parla sempre di esame di idoneità, ma la DS è stata molto aperta e cordiale, spiegando che non c’erano problemi a decidere insieme gli argomenti dell’esame, in base al lavoro fatto da noi in famiglia.
Dall’altro lato abbiamo inviato via pec alla DS locale e per presa conoscenza anche al Sindaco e all’Assessore ai servizi scolastici del Comune di residenza una lettera molto ben scritta, grazie all’aiuto di alcuni dell’associazione LAIF. Eccola di seguito:
Oggetto: Richiesta di colloquio di verifica / accertamento dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Gentilissima Dott.sa XYZ,
facendo seguito alla nostra “Richiesta di colloquio di esame” del 05/02/2018 e in risposta alla Vostra comunicazione con oggetto “adempimenti istruzione parentale” del 07/03/2018, riportiamo le nostre considerazioni, nate dal confronto con gli altri membri dell’associazione LAIF – L’Associazione Istruzione Famigliare. Tali considerazioni sono da intendersi come la nostra posizione in merito alla Vostra richiesta di assolvimento dell’esame di idoneità alla classe seconda per nostro figlio XYZZ.
A scanso di equivoci, vorremmo premettere che noi non mettiamo in discussione il dovere della pubblica amministrazione di operare l’accertamento sulla nostra famiglia in merito all’effettiva messa in atto del dovere da parte dei genitori di istruire i figli. Intendiamo però evidenziare alcuni aspetti della questione, che la caratterizzano.
La legislazione, ai vari livelli(1), affida ai genitori la responsabilità in merito all’educazione e all’istruzione della prole: i genitori possono scegliere se mandare i figli a scuola perché acquisiscano l’istruzione e l’educazione, o possono assumersi direttamente l’impegno di provvedervi senza iscrivere i propri figli ad una scuola, sia essa pubblica o privata, paritaria, o anche non.
Se mandano i loro figli a scuola, possono scegliere quella che più si confà alle loro aspirazioni educative e di istruzione, valutando il Piano di Offerta Formativa che ogni scuola elabora secondo una propria strategia complessiva. Quindi, si afferma la possibilità, in capo ai genitori, di ritagliare a misura dei propri figli, per quanto è possibile, l’attività di istruzione ed educazione. Si ribadisce cioè, anche in questo ambito, il concetto della responsabilità genitoriale e si dà sostanza all’art. 33 della Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”
Fare istruzione famigliare non è necessariamente fare scuola a casa, vale a dire impartire l’istruzione che verrebbe somministrata fra le mura scolastiche, semplicemente presso la propria abitazione. In questo caso, potrebbe risultare coerente l’accertamento nei termini di esame scolastico annuale.
Fare istruzione famigliare significa seguire dei percorsi di apprendimento e di educazione che possono discostarsi da quelli scolastici, sia nei tempi che nei contenuti; anche in questo caso si sostanzia l’art. 33 della Costituzione sopra citato.
In altri termini, praticare questa modalità famigliare di educazione e di istruzione vuol anche dire far coincidere le peculiarità della giovane persona in apprendimento con la complessità del processo dell’apprendimento medesimo. Si vedano anche a questo proposito le bellissime “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del MIUR (2012), in particolare ai capitoli “Cultura scuola persona” e “Finalità generali”.
Appare chiaro come vi siano divergenze strutturali e concettuali tra l’esperienza scolastica e l’apprendimento in famiglia, che rendono in teoria e di fatto inapplicabile, in un’ottica di salvaguardia e di rispetto dei diritti – naturali e maturati nella legislazione – l’ipotesi dell’esame scolastico annuale. Il legislatore non ha, fino ad oggi, declinato l’art. 30 della Costituzione, che pone in capo ai genitori la responsabilità per l’educazione e l’istruzione della prole. Allo Stato, il compito di verificare che questi abbiano “la capacità tecnica ed economica” (Art. 111, comma 2, Testo Unico DL 297 del 16/04/1994) per adempiere a questo dovere genitoriale.
Operando un passaggio non pienamente esaustivo né logicamente compiuto, una certa tendenza (2) (v. nota 5371 del 23/04/2014 da Lei citata) ha portato a far ritenere inevitabile il fatto che questa verifica dovesse trasferirsi sui figli e non sui genitori, per di più, con le modalità tipiche in applicazione ad alunni e studenti frequentanti la scuola. In realtà, su questo punto, la circolare contraddice la legge, la quale prevede che i genitori, unici responsabili della scelta di istruzione, siano tenuti solo a dimostrare le proprie capacità e possibilità. Per esempio, dimostrando di aver elaborato un progetto di istruzione con degli obiettivi o con delle metodologie aderenti all’individualità dei propri figli e/o facendo una relazione finale, oppure partecipando a degli incontri intermedi con la scuola di riferimento.
Quindi, di fatto, si inibisce la fruizione di un diritto del cittadino-genitore proclamato con chiarezza in più passaggi dalla Costituzione stessa.
La seconda circolare da Lei citata (N. 1865 del 10/10/2017) mantiene in vita l’ambiguità di fondo, in contraddizione ancora con la legge (la quale consente legittimamente di seguire delle procedure diversificate), creando disorientamento e tensione. Infatti, i soggetti posti al centro del ragionamento sono “alunne e alunni”, categorie applicabili ai frequentanti una scuola (e non ai bambini/ragazzi in istruzione parentale), e l’esame è invocato per “il passaggio alla classe successiva”, mentre invece il giovane in apprendimento famigliare non passa a nessuna classe successiva, in quanto segue una tempistica e una contenutistica personalizzate, che, come già detto – in piena legalità – possono non coincidere con quelle scolastiche curricolari. Evidentemente, se il giovane chiedesse di rientrare nel ciclo scolastico, dovrebbe dimostrare, anche attraverso l’esame, di essere al passo con la classe in cui chiede di essere inserito.
Con una certa precipitazione si dice che coloro i quali fanno istruzione famigliare dovranno attenersi a questa prassi, di fatto sovrapponendo forzatamente un sistema ad un altro, senza che vi sia un necessario apparato di raccordo, creando disagi sia da una parte che dall’altra… peccato che in mezzo ci stia il giovane!
Se pur non “alunno o alunna”, il giovane in apprendimento famigliare è una persona che sta ponendo in essere le sue potenzialità individuali e sociali ed è portatore di diritti specifici, che l’amministrazione dello Stato ha il dovere di salvaguardare.
La famiglia è doverosamente impegnata a perseguire i valori sociali dell’educazione e dell’istruzione della prole e in questo deve essere assecondata dallo Stato, che nella Costituzione (Art. 31 (3)) inequivocabilmente e solennemente vi si impegna.
Pertanto, proponendo una lettura sostanziale e dei contenuti della legislazione, della Carta dei diritti dell’uomo, di quella dei diritti del fanciullo, della Costituzione Italiana e delle sue declinazioni applicative fino alle più recenti, oltre che dell’aspetto umano insito soprattutto in ogni azione rivolta ai giovani, si propone di approcciare la “verifica / accertamento”, in questo caso, con modalità armonizzate e concordate.
Cosa vi è da accertare / verificare da parte dell’amministrazione? La lettura storica, culturale, legislativa e logica può portare legittimamente a dire che ciò che deve essere verificato è il fatto che, in famiglia, con modalità civili e rispettose dei diritti umani e del fanciullo, si stia procedendo in un processo di apprendimento. Non è da quantificare, ad esempio, con un voto, quanto il giovane conosce del programma che a scuola stanno svolgendo i suoi coetanei, per le ragioni solo accennate sopra. Questo tipo di verifica, applicata al bambino in apprendimento famigliare, se non richiesta, non corrisponde a nessuna azione educativa e di crescita civica (che lo Stato ha il dovere di rivolgere ai giovani) (4); è invece un’azione di pressione impropria sulle potenzialità sociali e personali dell’individuo.
Si propone quindi di sostenere la “verifica / accertamento” attraverso un colloquio tra la famiglia e la scuola, in cui, alla presenza di noi genitori, nostro figlio e noi stessi possiamo mostrare ed esplicare il lavoro svolto. L’incontro potrebbe avvenire presso la nostra abitazione (ma non necessariamente), in modo che anche il luogo principale in cui svolgiamo la nostra attività possa raccontare il nostro impegno.
Restiamo a disposizione per concordare i dettagli e/o per ulteriori chiarimenti.
Ringraziamo sentitamente per l’attenzione e porgiamo cordiali saluti,
firmato xxxxx
Note:
1) Art. 26, comma 3, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.” (i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del tipo di educazione (in inglese, anche istruzione) da impartire ai loro figli).
Principio settimo, Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989: “Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori.”
Art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…).
Articolo 147 del Codice Civile: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”
Art. 113 del Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994: “Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico
1. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”.
2)Resta comunque il dato che, secondo la gerarchia delle Leggi dello Stato Italiano, una circolare ministeriale e le note a lei riferenti non possono imporre obblighi di legge al cittadino, ma solo regolamentare la gestione interna alla pubblica amministrazione. Le circolari rimangono al di fuori delle fonti del diritto e non hanno la capacità di innovare l’ordinamento giuridico. Di conseguenza, da sole non possono imporre alcun obbligo in capo ai genitori o comunque ai cittadini. Sia la Cassazione (sentenze del 2007 e del 2009) che il Consiglio di Stato hanno affermato la natura interna (nel senso di atti interni alla Pubblica Amministrazione) delle circolari e hanno entrambi chiarito la mancanza del potere di normare in capo a questo tipo di atto.
3) Art. 31 della Costituzione: “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”
4)Nella circolare da Lei citata, leggo: “Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze. abilità e competenze …”. Si vedano inoltre svariati passaggi delle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del settembre 2012.
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A questo punto la DS locale ha deciso di incontrarci di persona, cosa che precedentemente ci aveva negato, quindi come primo risultato siamo stati soddisfatti.
Alla fine dell’incontro di persona tuttavia ci siamo ritrovati ad accettare comunque un esame di idoneità, seppur tarato sul programma realmente svolto da noi.
Al momento sono personalmente delusa dal non essere riuscita ad ottenere una verifica diversa, anche se allo stesso tempo sono contenta di aver visto un cambiamento di posizione da parte della DS.
Spero davvero che come associazione riusciremo a dare voce alla cultura dell’homeschooling, per fare in modo che non si verifichino più richieste improprie da parte delle scuole. Spero almeno che come famiglia l’anno prossimo riusciremo a fare un altro passo avanti in questa direzione.
Per ora dobbiamo incontrare le maestre noi genitori e il figlio e mostrare loro cosa abbiamo fatto durante l’anno. Potesse essere questa la verifica, sarei al settimo cielo! Invece quella sarebbe la sede di decisione del tema da trattare in esame.
Sicuramente chiederemo ancora una volta di essere presenti durante l’esame.
Vi terremo aggiornati,
Phoebe
ESAME DI TERZA MEDIA: “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” E ISTRUZIONE FAMIGLIARE.
Ciao a tutti,
Vogliamo condividere con voi la nostra esperienza e la lettera che abbiamo scritto alla Dirigente in una situazione di criticità che abbiamo vissuto nell’anno scolastico 2016-17.
Vi anticipiamo fin d’ora che poi la cosa si è risolta pacificamente, con buona pace nostra, di nostro figlio e della Dirigente.
Nostro figlio si apprestava a sostenere l’esame di terza media e la DS ci ha convocati per concordare le modalità di certificazione delle competenze, ai sensi della circolare N° 3 del 13 febbraio 2015 (http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2015/febbraio/CIRCOLARE_MIUR_20150213_3) e della Legge 53/2003 (https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml).
Oltre alle normali prove, scritte e orali, nelle varie discipline, la scuola infatti sarebbe “obbligata” a certificare (quindi verificare, misurare e documentare), delle competenze. Queste ultime sono, ad esempio, le competenze sociali e civiche, le competenze digitali, imparare a imparare, competenze linguistiche distinte fra lingua materna e lingue straniere, spirito di iniziativa e imprenditorialità, ecc.
Durante il colloquio, la Dirigente e la docente incaricata ci hanno presentato tutta una serie di progetti e prove che avevano predisposto per la valutazione delle competenze di qualcuno che non frequenta la scuola.
Naturalmente, non avevamo intenzione di sottoporre nostro figlio ad ulteriori test, prove, monitoraggi, ecc., oltre a quelli “classici”. Tanto più che dal colloquio con la DS e la docente è emerso chiaramente che nemmeno loro sapevano come “certificare” le competenze di un ragazzo che non avevano mai visto prima.
La DS, però, sosteneva che vigeva l’obbligo di farlo e che questo le era stato ribadito dall’Ufficio scolastico Provinciale in una comunicazione in cui si diceva che lei era tenuta e invitata a “sperimentare” le modalità per assolvere a quest’obbligo, dal momento che non vi erano indicazioni precise. Posta fra l’incudine e il martello, anche lei condivideva le nostre perplessità, ma diceva di essere appunto costretta.
Abbiamo concordato la seguente strategia: noi avremmo inviato alla DS una lettera contenete le nostre osservazioni e la richiesta di esonerare nostro figlio da quest’obbligo, lei avrebbe sottoposto lettera, motivazioni e quesito all’Ufficio scolastico provinciale e avremmo atteso la risposta scritta su cui poter poi ragionare.
Il 12 marzo 2017 abbiamo scritto la lettera che riportiamo qui sotto e, a distanza di un anno, stiamo ancora aspettando la risposta. Nel frattempo, nostro figlio ha brillantemente superato l’esame di terza media, senza certificazione delle competenze.
Ecco la lettera, che non è un documento ufficialmente approvato da LAIF, ma semplicemente la nostra esperienza (quindi LAIF non deve essere ritenuta responsabile dell’uso che si farà di questa lettera):
Spett.le
Dirigente scolastico
Oggetto: comunicazione in merito alla certificazione delle competenze di XY, apprendimento in famiglia.
A seguito del colloquio intercorso sul tema della certificazione delle competenze, nella prospettiva dell’esame di stato di conclusione del primo ciclo d’istruzione che nostro figlio XY affronterà, avanziamo le seguenti considerazioni.
La circolare ministeriale n°3 del 2015, nell’esplicare la sostanza dell’istituto della certificazione, ne sottolinea in svariati passaggi la natura di provvedimento funzionale e necessario all’interno della modalità di istruzione scolastica. Si fa riferimento unicamente, nello svolgimento del testo, ai concetti di frequenza, di frequentante, di allievi e di istituzione scolastica frequentata.
Il riferimento a tali concetti non è una semplice consuetudine lessicale, in quanto l’istituto della certificazione si pone come strumento di raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche e le famiglie.
Si dà come presupposto quindi il dato dell’alterità tra i vari soggetti educativi.
La certificazione si conclude con “la presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione delle famiglie”. In riferimento al campo dell’apprendimento in famiglia risulterebbe debole e non sufficientemente circostanziato il consiglio dato alle famiglie, in quanto loro stesse, nell’ambito dell’attività educativa hanno vissuto la maturazione delle competenze del proprio figlio.
Inoltre, nel nostro caso specifico, non rientra nei nostri programmi l’iscrizione ad una scuola superiore; intendiamo infatti far proseguire gli studi di nostro figlio XY nella modalità Apprendimento in famiglia.
Si configura una situazione in cui la scuola valutante non avrebbe valutazioni costruite secondo gli orientamenti legislativi da comunicare alle famiglie ed inoltre non avrebbe un’altra scuola ricevente di grado superiore a ricevere la certificazione eventualmente emessa.
La circolare pone inoltre in luce come la certificazione sia il risultato di una osservazione costante nel tempo, andando a definire “le competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato”, ponendosi come “un’occasione per rendere coerenti i momenti della progettazione, dell’azione didattica …”
Si sottolinea la “funzione educativa di attestazione delle competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe più significative di un percorso formativo”.
Questo è confermato anche quando si definiscono i gradi di valutazione; si fa riferimento infatti alla “definizione di 4 livelli di cui quello iniziale predisposto per favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione)..”
E ancora “.. mancanza di un livello negativo attesa la funzione pro-attiva di una certificazione in progress delle competenze che nell’arco dell’obbligo sono in fase di acquisizione …”. E’ da escludere quindi che si possa surrogare una valutazione articolata nel tempo, nella stratificazione dei temi e nella specificità personale del ragazzo, con una prova orientata su una specificità prescelta e condensata in un test. Sarebbe incoerente ed eccessivamente distante dal concetto di valutazione delle competenze.
Appare prevalente ed esclusiva la collocazione del discorso e delle categorie che coinvolge, nell’ambito della scuola intesa come attività organizzata nei modi, tempi e luoghi correntemente intesi. La certificazione delle competenze, pur muovendosi in senso progressivo verso una migliore azione educativa e di apprendimento, appare sostanzialmente inapplicabile per chi procede nell’esperienza dell’apprendimento in famiglia. In questo ambito infatti il progetto educativo e formativo è pensato e svolto direttamente dalla famiglia che lo attua nel tempo e ne coglie gli stati di avanzamento più o meno rapidi o lenti.
Appare lecito pensare che il discorso sia circoscritto alla Scuola perché è proprio in questa filiera che l’istituto della certificazione delle competenze trova la sua utilità e si offre come tentativo di arricchire l’azione educativa e formativa, introducendo attenzioni ulteriori su aspetti qualificanti degli individui e creando una piattaforma istituzionale di comunicazione degli stessi. Non è improprio sostenere che per questo l’apprendimento in famiglia non viene citata nella norma e nemmeno nelle indicazioni applicative.
Coerentemente alla struttura concettuale dell’Apprendimento in famiglia e non solo , che pone in capo ai genitori la responsabilità prima e ultima dell’educazione ed istruzione dei propri figli (art.30 e 33 della Costituzione, D.L. 297/1994 art.111 commi 1e2 e art.113 comma 1), la C.M. 3/2015 non include i soggetti in apprendimento in famiglia tra gli obbligati al rispetto delle disposizioni in essa contenute. Attribuisce infatti ai consigli di classe formalmente costituiti il compito della valutazione delle competenze, delineando in tal modo l’ambito in cui gli stessi hanno capacità fondate ed effettiva possibilità di discernimento: la classe appunto.
La valutazione finale delle competenze per un homeschooler in sede di conseguimento della licenza media risulterebbe di fatto una operazione che ricade nella logica meramente classificatoria, che la normativa sta cercando di superare anche in senso più generale .
Dall’analisi della normativa vigente e per quanto sopra esposto, riteniamo che nostro figlio XY debba essere esonerato dalla valutazione delle competenze.
Rimanendo a disposizione,
Porgiamo i nostri
Cordiali saluti
Ho ricevuto tempo fa una lettera da parte del Sindaco del paese in cui vivo dove mi veniva richiesta la prova documentata dell’avvenuto esame di idoneità che, secondo lui, mio figlio avrebbe dovuto sostenere lo scorso anno cioè a fine 5° elementare.
Ho tolto Matteo dalla scuola a fine febbraio 2017. In ogni caso lo scorso anno non esisteva alcuna legge in merito agli esami da sostenere.
Riporto di seguito la lettera che ho inviato (grazie al supporto di LAIF). Ora vediamo che succede per via degli esami 2018 (che io e Matteo non vogliamo sostenere).
NESSUNO ha mai più risposto a questa lettera. Sono certa che potrà essere utilizzata con successo anche da altre famiglie.
Gentile Sindaco …………..
In merito alla comunicazione datata ……………. N. Protocollo ….. teniamo a precisare che la facoltà di poter scegliere se presentare domanda per l’esame di idoneità di nostro figlio, e conseguentemente la non obbligatorietà dell’esame annuale, ci viene confermata da quanto segue.
Il Decreto Ministeriale 489 del 2001 all’articolo 2 comma 7 prevede che: “Gli allievi, soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneità ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine dell’obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all’allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l’esame di idoneità, l’apposita certificazione, prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall’articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l’adempimento dell’obbligo d’istruzione nonché le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale”.
Nella sua lettera Lei fa riferimento alla Nota Prot. n. 5693 del 20 giugno 2005, per sedare alcun dubbio sulla necessità che i bambini vengano sottoposti ad esame di idoneità secondo gli obblighi di legge.
Facciamo notare che a tale Nota esplicativa, fa seguito, l’anno successivo, la Nota 777 prot. 1147 del 31/01/2006 che riporta: “Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l’istruzione possa essere impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità, oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusiva competenza delle scuole statali e paritarie. È del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall’ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell’esame di idoneità stesso. A maggior ragione l’esame di idoneità si rende obbligatorio nell’ipotesi in cui l’alunno voglia rientrare nell’ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria.”
( http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_31_gennaio_006.htm)
L’approfondimento di tale Nota è chiaro e non lascia adito a dubbi: sono tenuti a fare richiesta dell’esame di idoneità i genitori dei minori che intendono rientrare nel percorso scolastico o che intendano formalizzare la carriera scolastica.
Resta comunque il dato che, nel rispetto della gerarchia delle Leggi dello Stato Italiano, una circolare ministeriale e note a lei riferenti non possono imporre obblighi di legge al cittadino, ma solo regolamentare la gestione interna alla pubblica amministrazione e solo se non dispongono oneri in palese contraddizione con le norme di legge a cui fanno riferimento. Se una legge abbisogna di interpretazione o di chiarimenti lo strumento legislativo idoneo è il regolamento governativo disciplinato dall’articolo 17 della L. 400 del 1998, il quale prevede diversi tipi di regolamenti governativi e il quale ne descrive la procedura di emanazione: le circolari rimangono al di fuori delle fonti del diritto.
Ne consegue che le circolari ministeriali non hanno la capacità di innovare l’ordinamento giuridico, di conseguenza da sole non possono imporre alcun obbligo in capo ai genitori o comunque ai cittadini. Sia la Cassazione (sentenze del 2007 e del 2009 come da link allegato) che il Consiglio di Stato hanno affermato la natura interna (nel senso di atti interni alla Pubblica Amministrazione) delle circolari e hanno entrambi chiarito la mancanza del potere di normare in capo a questo tipo di atto. http://www.fiscooggi.it/giurisprudenza/articolo/la-cassazione-conferma-circolari-atti-interni-allamministrazione)
Invio la presente per conoscenza all’associazione LAIF a cui sono associata e della quale lascio il sito per eventuali Suoi graditi approfondimenti. http://www.laifitalia.it
Distinti saluti
Ecco gli aggiornamenti della vicenda.
Non ho più avuto alcuna risposta da parte di Comune e DD del mio distretto.
Ricevo però in data 17/05 una lettera non raccomandata dalla referente per il tribunale per i minorenni di Brescia la quale ci invitava per un colloquio il giorno seguente.
Naturalmente, dopo una notte insonne, ci siamo presentati e abbiamo scoperto che la dirigente didattica in data ottobre 2017 segnala al comune una presunta evasione dagli obblighi scolastici. il comune richiede gli esami (come sopra descritto) e siccome rispondo a tono come ho indicato fa segnalazione diretta al Tribunale dei minori.
Abbiamo avuto un colloquio piuttosto informale dove abbiamo potuto descrivere le motivazioni sincere delle nostre scelte, abbiamo descritto la nostra giornata tipo con matteo, abbiamo precisato il nostro metodo di istruzione che abbiamo deciso di adottare.
L’assistente sociale con la quale abbiamo parlato ci è sembrata aperta e disponibile al dialogo.
Ora, entro i prossimi 45 giorni dovrà redigere un verbale che presenterà al PM il quale, di conseguenza, dovrà decidere se aprire un fascicolo penale a nostro carico appunto per evasione dell’obbligo scolastico.
Nelle dichiarazioni del Comune e della Dirigente ci sono moltissime inesattezze e altrettante false verità. Ho con me TUTTA la documentazione che comprova l’adeguata informazione che nel tempo ho dato a dirigente, comune, assessorato alla pubblica istruzione del mio comune. E tutte le risposte alle loro richieste; ultima delle quali loro dicono di non aver ricevuto (per conoscenza l’avevo inviata anche a LAIF),
Non so come andrà a finire questa storia. Siamo certi del nostro operato sia a livello burocratico sia a livello umano nei confronti di nostro figlio, sia a livello didattico e istruttivo, ma soprattutto a livello educativo. Siamo una BELLISSIMA squadra. E questo nessuno lo metterà mai in discussione.
Ci siamo resi disponibili ad un nuovo colloquio, ad un colloquio diretto con il PM, li abbiamo invitati a casa a vedere dove viviamo e in quali condizioni educhiamo nostro figlio. La nostra disponibilità e trasparenza è stata a 360°.
Ora vediamo cosa accade. Vi terrò aggiornati.
Intanto la prossima settimana avrò appuntamento con un avvocato il quale mi dovrà dire se ci sono (come io presuppongo) i presupposti per una denuncia penale nei confronti della dirigente (talmente frustrata da aver voluto creare una guerra del tutto personale), del sindaco e dell’assessore che tra l’altro non mi hanno MAI convocato per eventuali spiegazioni prima di allertare le autorità giudiziarie.
A proposito ………………….. abbiamo accennato anche le motivazioni che ci spingono a non voler far fare esame alla fine di ogni anno.
Mentre parlavo mi sentivo SICURA e ORGOGLIOSA di aver fatto una scelta così radicale e profonda, Era la prima volta che mi confrontavo con un rappresentante pubblico rispetto a questa questione.
Non dobbiamo temere. Non dobbiamo farci intimorire
SEDE D’ESAME DI IDONEITà …
Volevamo condividere con voi la nostra esperienza sulla scelta della sede per l’esame d’idoneità (scuola media).
Nel lontano ottobre 2014, nel corso di una ricerca sulle scuole del territorio, ci rivolgiamo anche alla scuola X, di un paese a qualche chilometro da casa, dislocata al di fuori della zona di competenza del “nostro” Istituto comprensivo.
Veniamo accolti con disponibilità. Il tema dell’istruzione parentale per il DS è nuovo, per sua stessa ammissione. Gli forniamo copia delle estremi di legge in nostro possesso ed egli si riserva di esaminare i vari aspetti e di comunicarci successivamente le sue determinazioni in merito.
Di lì a poco riceviamo verbalmente una risposta affermativa: la cosa si può fare! Ci viene fornito il nominativo della docente referente con la quale prendiamo contatto. Questa ci fornisce i programmi, ci indica i professori con cui prendere accordi, gli orari di ricevimento. Ci scambiamo mail, materiali e telefonate; in più occasioni abbiamo colloqui con i docenti e tutti mostrano un atteggiamento collaborativo.
Da parte di tutti ci viene offerta disponibilità e collaborazione in maniera positiva ed aperta e di questo siamo grati sia ai docenti sia al DS. Per questi motivi e per una sufficiente condivisione del programma educativo e didattico, scegliamo questa scuola e decidiamo di presentare lì la domanda d’esame.
Il 24 febbraio 2015 consegniamo la nostra domanda brevi manu al DS, il quale la riceve senza rilevare nulla, se non la necessità di integrarla con la copia della comunicazione di istruzione parentale fatta a suo tempo al Comprensivo del territorio di residenza. Dopo un paio di giorni, viene consegnata l’integrazione richiesta.
Il 18 marzo 2015 riceviamo una telefonata dal DS che ci preannuncia la sua decisione, la quale ci perverrà in forma scritta un paio di giorni dopo: la nostra richiesta è respinta in base ad un presunto criterio di residenza (art. 1 comma 4 D. Lgs. 76/2005 e della C.M. n. 27 del 05/03/2011)!
Da allora il DS non ha più risposto né alla nostra mail né al telefono.
Ci rivolgiamo al Provveditorato (Ufficio Scolastico Provinciale), dove il referente per l’istruzione parentale è anche il referente dei DS. Gli presentiamo la documentazione in nostro possesso e … lui ci dà ragione!!!
Le sue motivazioni?
Che per lo Stato è indifferente se le spese per questo esame sono sostenute dalla scuola X o dalla scuola Y e che quindi non vale la pena per un DS di imbarcarsi in un possibile contenzioso.
Durante la telefonata del 18 marzo, il DS che voleva rifiutarci il diritto a sostenere l’esame nella “sua” scuola, ci ha rimproverato di aver richiesto i programmi a più scuole e di averle approcciate “come un supermercato”.
Il funzionario del Provveditorato ha convenuto con noi che:
• allo stato attuale non esistono programmi ministeriali imposti dall’amministrazione centrale,
• la legislazione ha sancito la necessità e la possibilità di un’articolazione territoriale e specifica per ogni scuola dell’offerta formativa (prima chiamata POF, adesso PTOF), inducendo addirittura ogni istituto scolastico a progettare un proprio Piano per l’offerta formativa e affermando quindi il principio della libertà di scelta da parte delle famiglie,
• detto POF/PTOF si declina ulteriormente a livello dei singoli corsi, pur all’interno di uno stesso istituto,
• la ricerca e il confronto sono necessarie all’esercizio della responsabilità genitoriale, del diritto di scelta delle famiglie (che esse iscrivano i propri figli a scuola o no), e dell’adattamento alla persona del momento istruttivo e educativo. Le scuole non si prodigano in “open day”, “campus” vari per presentarsi alla possibile utenza?
• se chi iscrive i figli a scuola ha la possibilità di scegliere l’Istituto e il corso in base all’offerta formativa, tanto più chi si avvicina alla scuola solo per l’esame di idoneità o per la certificazione del curriculum logicamente ne ha pieno diritto. Noi non siamo cittadini di serie B!
Su questi punti il Dirigente del Provveditorato ha convenuto pienamente.
Il giorno successivo a questo colloquio con lui, abbiamo ricevuto una chiamata dalla scuola X, in cui il DS ci fissava un appuntamento per comunicarci che aveva accettato la nostra domanda.
Insieme a nostro figlio abbiamo scelto di non aver paura e di continuare sulla strada intrapresa, nonostante il DS fosse anche il presidente della commissione d’esame.
Il ragazzo è risultato ampiamente idoneo … e molto coraggioso!!!
Sperando che la nostra storia sia di aiuto a qualcuno, vi ringraziamo per l’attenzione.
Nunzia e Sergio.
Non abbiamo contenziosi e/o problemi particolari con DS.
Abbiamo pero’ incontrato una certa difficolta’ e discriminazione da parte l’INPS per quanto riguarda il riconoscimento dell’indennita’ di frequenza a ns. figlio.
Dopo mesi e una serie di contatti informali tramite patronato (CAF) che a nulla hanno portato, abbiamo deciso di scrivere direttamente al funzionario INPS di competenza per far valere i ns. diritti. E, usando un linguaggio fermo e deciso con lettera raccomandata, in poco tempo abbiamo ottenuto quello che ci spettava, senza, tra l’altro, dover interpellare avvocati.
Pubblico la lettera in forma anonima nella speranza possa essere utile a qualcuno, presente comunque, come sempre, che, per ottenere il massimo risultato, il tutto va personalizzato e tagliato su misura in base al vissuto personale.
“Raccomandata A/R
Lungo, data
Oggetto: Educazione Parentale
Egr. Sig. xxxxxx,
Le scriviamo in merito alla decisione di istruire nostro figlio xxxx con l’educazione parentale.
Essendo nostro figlio affetto da xxxx dall’età di xxx anni, abbiamo richiesto all’Inps di corrisponderci l’indennità di frequenza tramite l’Istituto di Patronato “xxxxx”. Dopo molti mesi, con nostro grande stupore, con mail del xxxx, veniamo informati dal citato Istituto che la Direzione Provinciale di xxxx, nella persona del Sig. xxxxx, avrebbe comunicato che “l’indennità di frequenza verrà corrisposta a condizione che il bambino venga promosso a fine anno scolastico”.
Nel dubbio, o meglio nella certezza, vi siano stati dei fraintendimenti tra il citato Istituto e l’Inps, siamo a scriverle direttamente questa lettera nell’auspicio che né ora né in futuro nostro figlio verrà discriminato da tutti gli altri alunni.
L’art. 8 del d.lgs 59/2004, infatti, avente ad oggetto “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione” relativamente alla valutazione nella scuola primaria, al quarto comma prevede che:
“Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede inoltre che : “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”.
Alla luce di tali disposizioni:
L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale , di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe. Chi proviene da scuola paterna deve sostenerlo se vuole iscriversi a scuola statale o paritaria.
Sottoporsi all’esame di idoneità è un obbligo per chi vuole “lasciare” la scuola paterna. Chi intende proseguire in tale tipo di istruzione può chiedere di sostenere l’esame di idoneità ma non è certo obbligato a sottoporsi all’esame di idoneità.
Ciò premesso, certi che eseguirà pedissequamente quanto previsto dalla vigente normativa, avendo già fornito, tramite il citato Patronato la documentazione attestante l’esercizio dell’Educazione Parentale per nostro figlio xxxx, residente in xxxx, (documentazione che, per comodità, alleghiamo alla presente), Le forniamo di seguito gli estremi di conto corrente su cui bonificare immediatamente (e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento – anche via mail – della presente) gli arretrati e le future somme riconosciute per l’indennità di frequenza.
In fede,
Firma di entrambi i genitori”
Grazie davvero Andrea per la tua condivisione. Si tratta di un aspetto davvero interessante dell’implicazione della scelta dell’istruzione parentale con la tutela dei diritti del cittadino e della famiglia.
Grazie a te Luciana,
mi auguro che tante famiglie nella nostra situazione possano presto far valere i propri diritti .
Non dobbiamo mai mollare la presa, prima o poi, vinceremo noi :)
ACCERTAMENTO ISTRUZIONE FAMIGLIARE AI SENSI d.l. 62 DEL 2017, ART. 23.
Condividiamo di seguito la nostra risposta alla DS che ci ha richiesto (“al fine di documentare il percorso degli studenti fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”):
“- esito anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 di vostro figlio XY;
– comunicazione di come si intende assolvere l’obbligo scolastico di YZ e/o copia della richiesta di esame di idoneità alla classe successiva dello stesso.”
A tutt’oggi non abbiamo avuto riscontro, né ulteriori richieste. Solo, allo sportello, durante il protocollo, ci è stato detto che, se non ci fossero stati problemi, la pratica sarebbe stata archiviata.
Saluti.
Nunzia e Sergio.
Oggetto: Assolvimento obbligo di istruzione di LYZ e LXY.
Rif.: Vs nota prot. _____________.
Gentile Dirigente prof.ssa XYZ,
Nel dare riscontro alle Sue richieste, vorremmo ringraziarLa per averci dato l’opportunità di intervenire in merito ad una materia che, giocoforza, pone dirigenti scolastici e famiglie nella necessità di un confronto, per uscire da un’impasse che la contraddittorietà della legislazione alimenta.
La legislazione, ai vari livelli(1), affida ai genitori la responsabilità in merito all’educazione e all’istruzione della prole: i genitori possono scegliere se mandare i figli a scuola perché vengano istruiti ed educati, o possono assumersi direttamente l’impegno di provvedervi senza iscrivere i propri figli ad una scuola, sia essa pubblica o privata, paritaria, o anche non.
Se mandano i loro figli a scuola, possono scegliere quella che più si confà alle loro aspirazioni educative e di istruzione, valutando il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che ogni scuola elabora secondo una propria strategia complessiva e che viene presentato annualmente nei famosi campus o open day, ecc. Quindi si afferma la possibilità, in capo ai genitori, di ritagliare a misura dei propri figli, per quanto è possibile, l’attività di istruzione ed educazione. Si ribadisce cioè, anche in questo ambito, il concetto della responsabilità genitoriale e si dà sostanza all’art. 33 della Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”.
Fare istruzione famigliare non è necessariamente fare scuola a casa, vale a dire impartire l’istruzione che verrebbe somministrata fra le mura scolastiche, semplicemente presso la propria abitazione. In questo caso, potrebbe risultare coerente l’accertamento nei termini di esame scolastico annuale.
Fare istruzione famigliare significa invece seguire anche dei percorsi di apprendimento e di educazione che possono discostarsi, sia nei tempi che nei contenuti, da quelli scolastici standardizzati; anche in questo caso si sostanzia l’art. 33 della Costituzione sopra citato.
In altri termini, praticare questa modalità famigliare di educazione e di istruzione vuol anche dire far coincidere le peculiarità della giovane persona in apprendimento con la complessità del processo dell’apprendimento medesimo ed accompagnarla in un percorso personale. Si vedano anche a questo proposito le bellissime “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del MIUR, 2012, in particolare ai capitoli “Cultura scuola persona” e “Finalità generali”.
Appare chiaro come vi siano divergenze strutturali e concettuali tra l’esperienza scolastica e l’apprendimento in famiglia, che rendono in teoria e di fatto inapplicabile, in un’ottica di salvaguardia e di rispetto dei diritti, sia naturali che maturati nella legislazione, l’ipotesi dell’esame scolastico annuale.
Il legislatore non ha, fino ad oggi, declinato l’art. 30 della Costituzione, che pone in capo ai genitori la responsabilità per l’educazione e l’istruzione della prole. Allo Stato, il compito di verificare che questi abbiano “la capacità tecnica od economica” (Art. 111, comma 2, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994(2)) per adempiere a questo dovere genitoriale.
Operando un passaggio non pienamente esaustivo né logicamente compiuto, una certa tendenza(3) ha portato a far ritenere inevitabile il fatto che questa verifica dovesse trasferirsi sui figli e non sui genitori, per di più, con le modalità tipiche in applicazione ad alunni e studenti frequentanti la scuola.
Questa interpretazione, non condivisa da tutti i dirigenti scolastici, di fatto inibisce la fruizione di un diritto del cittadino-genitore proclamato con chiarezza in più passaggi dalla Costituzione stessa.
In realtà la legge prevede che i genitori, unici responsabili della scelta di istruzione, siano tenuti “solo” a dimostrare le proprie capacità o possibilità. Come? Per esempio, dimostrando di aver elaborato un progetto di istruzione con degli obiettivi o con delle metodologie aderenti all’individualità dei propri figli. E/o facendo una relazione finale, oppure partecipando a degli incontri intermedi con la scuola di riferimento.
Se da una parte l’art. 23 del D.L. 62/2017 sembra fornire l’appoggio per sostenere la posizione che Lei espone, dall’altra una lettura logico-sistematica del dettato dello stesso decreto(4), come pure della legislazione che lo ha preceduto (5), portano con ampio grado di persuasione a poter dedurre che l’accertamento del dovere-diritto all’istruzione dei giovani, da parte dell’autorità scolastica vigilante, debba avvenire in termini affatto diversi dall’esame scolastico su curricolo di una scuola.
Cosa vi è da accertare da parte dell’amministrazione? La lettura storica, culturale, legislativa e logica può portare legittimamente a dire che ciò che deve essere verificato è il fatto che, in famiglia, con modalità civili e rispettose dei diritti umani e del fanciullo, si stia procedendo in un processo di apprendimento. Cioè che il processo di apprendimento sia in atto.
Non è da quantificare, ad esempio, con un voto, quanto il giovane conosce del programma che a scuola stanno svolgendo i suoi coetanei, per le ragioni solo accennate sopra. Questo tipo di verifica, applicata al bambino/a in apprendimento famigliare, se non richiesta, non corrisponde a nessuna azione educativa e di crescita civica (che lo Stato ha il dovere di rivolgere ai giovani)(6); è invece un’azione di pressione impropria sulle potenzialità sociali e personali dell’individuo. Mentre invece l’amministrazione dello Stato ha il dovere di salvaguardare le potenzialità individuali e sociali nonché i diritti della giovane persona.
Noi qui riconosciamo pienamente il dovere-diritto dello Stato di accertarsi, allorquando non provveda direttamente all’istruzione, che questa venga fornita ai giovani, per la salvaguardia del diritto degli stessi e per la tutela dello sviluppo della società. Rivendichiamo altresì il diritto di essere riconosciuti nell’esercizio più pieno possibile del dovere di genitorialità, nell’espletamento delle fondamentali funzioni dell’educazione e dell’istruzione; nell’ottemperanza della priorità costituzionale che pone in capo ai genitori, prima che allo Stato, la responsabilità per i sopraddetti obblighi.
Dal momento che l’accertatore vigilante ha raccolto gli elementi che ritiene necessari e sufficienti, per dimostrare la capacità dei genitori, egli ha svolto il suo dovere.
Quali sono questi elementi? Nessuno lo dice e quindi la loro individuazione è esercizio di buon senso e di intelligenza (nel senso etimologico di intelligere) delle situazioni famigliari, nella loro attualità e storia: è ascolto ed accoglimento della progettualità di istruzione che la famiglia in apprendimento mette in atto, in rapporto alla specificità dei giovani e del percorso che hanno fatto fino ad ora.
La verifica della capacità di istruire la prole, essendo questo che la legge chiede, si può formare in modi diversificati, ma che devono commisurare la necessità dell’accertatore di acquisire gli elementi sufficienti e necessari e la specificità e coerenza progettuale dei genitori in istruzione famigliare.
L’ordinamento scolastico identifica chiaramente il momento della valutazione delle conoscenze e competenze nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. E’ lì che l’istituzione statale misura quanto è stato recepito, la sistematicità, l’idoneità sociale del sapere introiettato dal giovane, le competenze sviluppate, ecc. Fino a quel punto, ma anche dopo quel passaggio, il processo di apprendimento, sia esso dentro o fuori dalla scuola, costituisce un continuum. L’accertatore/Dirigente scolastico quindi di anno in anno avrà potuto (o potrà) verificare, acquisendo ad esempio gli elementi di cui sopra, che sia in atto o meno un processo di apprendimento fondato, coerente ed organico con i valori universali della convivenza umana ed ambientale e dei diritti della persona.
Nel nostro specifico, abbiamo operato la scelta di compiere un percorso sostanzialmente parallelo alla programmazione scolastica con personalizzazioni aggiuntive fino al conseguimento del diploma di terza media, sia per YZ che per XY, con i risultati che già avete registrato.
Per gli anni successivi, abbiamo individuato con loro come più consona la modalità dell’apprendimento auto-diretto ed assistito per la prosecuzione degli studi che sfoceranno poi nell’esperienza universitaria.
Pertanto, per ciò che concerne l’esperienza educativa ed istruttiva di XY, non prevediamo di approcciare esami che, per quanto argomentato sopra, non potrebbero che essere improntati su materie e/o conoscenze che non tengono conto del suo percorso di studio attuale.
Nel caso di YZ, le motivazioni e le scelte sono le medesime, con la nota aggiuntiva che il decreto 62/17, semmai potesse essere inteso legittimamente nel senso “corrente”, ha iniziato la sua efficacia successivamente all’anno scolastico 2016/17, cioè dopo il decimo anno di “obbligo di istruzione” di nostro figlio. E pertanto non è applicabile nello specifico.
Riteniamo non improprio e pienamente lecito considerare accertate le nostre capacità e possibilità, dal momento in cui:
1. in concomitanza con la dichiarazione di istruzione famigliare, abbiamo dichiarato le coordinate delle nostre capacità tecniche o economiche,
2. fino alla conclusione dell’ottavo anno di istruzione, i nostri figli hanno conseguito buoni risultati agli esami della scuola statale,
3. ci muoviamo secondo una progettualità precisa, imperniata e ritagliata sulle individualità e aspirazioni di ciascuno dei nostri figli, secondo una modalità che può essere definita di apprendimento auto-diretto ed assistito,
4. di questa nostra progettualità possiamo render conto, se Lei lo ritiene utile, in una relazione scritta (preventiva e/o consuntiva) sui percorsi di apprendimento dei nostri ragazzi.
Tutti questi elementi (all’1 al 4) possono legittimamente definire in misura sufficiente l’azione di accertamento dell’esercizio di diritto/dovere di istruire la prole(7).
In alternativa, un incontro informale tra Lei e la nostra famiglia potrebbe ulteriormente testimoniare che vi è in atto un processo di apprendimento e di educazione coerente, consapevole e fondato su principi e prassi pienamente compatibili con lo sviluppo armonico delle persone e di un loro senso, ricco ed articolato, della cittadinanza, della convivenza sociale e di quella ambientale.
Saremmo lieti di poterLa incontrare per concordare con Lei gli ulteriori passi.
Cordiali saluti.
Data di protocollo: 09/05/2018
_____________________________________________
1) Art. 26, comma 3, Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.” (i genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del tipo di educazione (in inglese, anche istruzione) da impartire ai loro figli).
Principio settimo, Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e revisionata nel 1989: “Il superiore interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori.”.
Art. 30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. (…).
Art. 147 del Codice Civile: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione auto-diretto e delle aspirazioni dei figli.”
Art. 113 del Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994: “Responsabili dell’adempimento dell’obbligo scolastico
1. Rispondono dell’adempimento dell’obbligo i genitori dell’obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci”.
2) Art. 111 Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994: “Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
Comma 2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
Questo passaggio evidenzia che due sono gli obblighi previsti dalla legge per i genitori che si assumono direttamente il compito di istruire i propri figli: dimostrare la propria capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
3) Si è instaurata nel tempo e si è “insediata” nella “normalità”, la concezione che alla scuola siano demandate le varie educazioni ed istruzioni e che la famiglia debba o possa, sostanzialmente, delegare comodamente ciò che è di propria competenza e responsabilità.
La lettura più semplice (nel senso del raggiungimento del concetto essenziale) e logica del sistema legislativo, corroborata dalle anche recenti acquisizioni in ambito scientifico, filosofico e sociale, riconducono, invece, al dettato costituzionale nella sua originaria e chiara espressione: è responsabilità dei genitori l’educazione e l’istruzione della prole e ancora.. .. le arti e le scienze sono libere come libero è il loro insegnamento.
4) Art. 23 del D.L. 62/2017 : “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”
I soggetti posti al centro del ragionamento sono “alunne e alunni” o “studenti”, categorie applicabili ai frequentanti una scuola, e non ai bambini/ragazzi in istruzione parentale. L’esame è invocato per “il passaggio alla classe successiva”, mentre invece il giovane in apprendimento famigliare non passa a nessuna classe successiva, in quanto segue una tempistica e una contenutistica personalizzate, che, come già detto, in piena legalità, possono non coincidere con quelle scolastiche curricolari. Evidentemente, se il giovane chiedesse di rientrare nel ciclo scolastico, dovrebbe dimostrare, anche attraverso l’esame, di essere al passo con la classe in cui chiede di essere inserito.
Visto e considerato che la legge non distingue le varie sfaccettature e tipologie di istruzione famigliare, più probabilmente, il legislatore pensa qui agli alunni/e delle scuole parentali (Steiner, Montessori, ecc.) che, quelli sì, passano alla classe successiva.
Con una certa precipitazione si deduce che anche coloro i quali fanno istruzione famigliare dovranno attenersi a questa prassi, di fatto sovrapponendo forzatamente un sistema ad un altro, senza che vi sia un necessario apparato di raccordo, creando disagi sia da una parte che dall’altra … dove in mezzo però ci sta il giovane!
Se pur non “alunno o alunna” e nemmeno “studente”, il giovane in apprendimento famigliare è una persona che sta ponendo in essere le sue potenzialità individuali e sociali ed è portatore di diritti specifici, che l’Amministrazione dello Stato ha il dovere di salvaguardare.
5) Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, Art 1, comma 4: ”I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.” Si ribadisce la linea espressa nel Testo Unico del 1994.
Ma anche i già citati art. 26, comma 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, il Principio settimo, Dichiarazione dei diritti del fanciullo, l’art. 30 della Costituzione, l’articolo 147 del Codice Civile, l’art. 113 del Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994.
6) Nella nota 1865 del 10/10/17, leggo: “Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze. abilità e competenze …”. Si vedano inoltre svariati passaggi delle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del settembre 2012. Anche in ambito scolastico, sono il processo formativo e la crescita personale che rappresentano l’obiettivo e l’oggetto della verifica e valutazione.
7) Art. 111, comma 2, Testo Unico D.L. 297 del 16.04.1994.
Grazie Sergio e Nunzia per la vostra condivisione.
La vostra risposta al DS e’ molto ben scritta e documentata, soprattutto nei richiami alla Costituzione.
In alcuni punti, in particolare in apertura di lettera, sarei stato meno prodigo di ringraziamenti, perche’, in realta’, e’ il DS che dovrebbe ringraziare per tutto quello che ha potuto imparare da questa lettura :)
Per finire, visto che tanta gente della mia zona lo chiede, sarebbe bello se si potesse preparare una sorta di fac-simile, da condividere con gli associati LAIF.
Grazie
Ciao a tutti,
visto il tanto materiale pubblicato in questa sezione e dato che la modalità di condivisione tramite commento inizia a diventare poco facile da seguire in questa sezione, abbiamo aperto una nuova pagina del sito, sempre in area soci, dove abbiamo trasferito le testimonianze riportate qui sopra e dove è possibile inserirne altre, a beneficio di tutti i soci.
Trovate la nuova sezione all’indirizzo: https://www.laifitalia.it/condivisione-di-lettere-alle-istituzioni/
Grazie a tutti per la partecipazione e buona giornata,
Phoebe Raye Carrara
segretario-tesoriere per LAIF