
14/04/2018
ESAME DI TERZA MEDIA: “CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE” E ISTRUZIONE PARENTALE.
Ciao a tutti,
Vogliamo condividere con voi la nostra esperienza e la lettera che abbiamo scritto alla Dirigente in una situazione di criticità che abbiamo vissuto nell’anno scolastico 2016-17.
Vi anticipiamo fin d’ora che poi la cosa si è risolta pacificamente, con buona pace nostra, di nostro figlio e della Dirigente.
Nostro figlio si apprestava a sostenere l’esame di terza media e la DS ci ha convocati per concordare le modalità di certificazione delle competenze, ai sensi della circolare N° 3 del 13 febbraio 2015 (http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2015/febbraio/CIRCOLARE_MIUR_20150213_3) e della Legge 53/2003 (https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2004/legge53.shtml).
Oltre alle normali prove, scritte e orali, nelle varie discipline, la scuola infatti sarebbe “obbligata” a certificare (quindi verificare, misurare e documentare), delle competenze. Queste ultime sono, ad esempio, le competenze sociali e civiche, le competenze digitali, imparare a imparare, competenze linguistiche distinte fra lingua materna e lingue straniere, spirito di iniziativa e imprenditorialità, ecc.
Durante il colloquio, la Dirigente e la docente incaricata ci hanno presentato tutta una serie di progetti e prove che avevano predisposto per la valutazione delle competenze di qualcuno che non frequenta la scuola.
Naturalmente, non avevamo intenzione di sottoporre nostro figlio ad ulteriori test, prove, monitoraggi, ecc., oltre a quelli “classici”. Tanto più che dal colloquio con la DS e la docente è emerso chiaramente che nemmeno loro sapevano come “certificare” le competenze di un ragazzo che non avevano mai visto prima.
La DS, però, sosteneva che vigeva l’obbligo di farlo e che questo le era stato ribadito dall’Ufficio scolastico Provinciale in una comunicazione in cui si diceva che lei era tenuta e invitata a “sperimentare” le modalità per assolvere a quest’obbligo, dal momento che non vi erano indicazioni precise. Posta fra l’incudine e il martello, anche lei condivideva le nostre perplessità, ma diceva di essere appunto costretta.
Abbiamo concordato la seguente strategia: noi avremmo inviato alla DS una lettera contenete le nostre osservazioni e la richiesta di esonerare nostro figlio da quest’obbligo, lei avrebbe sottoposto lettera, motivazioni e quesito all’Ufficio scolastico provinciale e avremmo atteso la risposta scritta su cui poter poi ragionare.
Il 12 marzo 2017 abbiamo scritto la lettera che riportiamo qui sotto e, a distanza di un anno, stiamo ancora aspettando la risposta. Nel frattempo, nostro figlio ha brillantemente superato l’esame di terza media, senza certificazione delle competenze.
Ecco la lettera, che non è un documento ufficialmente approvato da LAIF, ma semplicemente la nostra esperienza (quindi LAIF non deve essere ritenuta responsabile dell’uso che si farà di questa lettera):
Spett.le
Dirigente scolastico
Oggetto: comunicazione in merito alla certificazione delle competenze di XY, apprendimento in famiglia.
A seguito del colloquio intercorso sul tema della certificazione delle competenze, nella prospettiva dell’esame di stato di conclusione del primo ciclo d’istruzione che nostro figlio XY affronterà, avanziamo le seguenti considerazioni.
La circolare ministeriale n°3 del 2015, nell’esplicare la sostanza dell’istituto della certificazione, ne sottolinea in svariati passaggi la natura di provvedimento funzionale e necessario all’interno della modalità di istruzione scolastica. Si fa riferimento unicamente, nello svolgimento del testo, ai concetti di frequenza, di frequentante, di allievi e di istituzione scolastica frequentata.
Il riferimento a tali concetti non è una semplice consuetudine lessicale, in quanto l’istituto della certificazione si pone come strumento di raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche e le famiglie.
Si dà come presupposto quindi il dato dell’alterità tra i vari soggetti educativi.
La certificazione si conclude con “la presenza di un consiglio orientativo, affidato alla responsabile attenzione delle famiglie”. In riferimento al campo dell’apprendimento in famiglia risulterebbe debole e non sufficientemente circostanziato il consiglio dato alle famiglie, in quanto loro stesse, nell’ambito dell’attività educativa hanno vissuto la maturazione delle competenze del proprio figlio.
Inoltre, nel nostro caso specifico, non rientra nei nostri programmi l’iscrizione ad una scuola superiore; intendiamo infatti far proseguire gli studi di nostro figlio XY nella modalità Apprendimento in famiglia.
Si configura una situazione in cui la scuola valutante non avrebbe valutazioni costruite secondo gli orientamenti legislativi da comunicare alle famiglie ed inoltre non avrebbe un’altra scuola ricevente di grado superiore a ricevere la certificazione eventualmente emessa.
La circolare pone inoltre in luce come la certificazione sia il risultato di una osservazione costante nel tempo, andando a definire “le competenze acquisite in esito al percorso formativo frequentato”, ponendosi come “un’occasione per rendere coerenti i momenti della progettazione, dell’azione didattica …”
Si sottolinea la “funzione educativa di attestazione delle competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe più significative di un percorso formativo”.
Questo è confermato anche quando si definiscono i gradi di valutazione; si fa riferimento infatti alla “definizione di 4 livelli di cui quello iniziale predisposto per favorire una adeguata conoscenza e valorizzazione di ogni allievo, anche nei suoi progressi iniziali e guidati (principio di individualizzazione)..”
E ancora “.. mancanza di un livello negativo attesa la funzione pro-attiva di una certificazione in progress delle competenze che nell’arco dell’obbligo sono in fase di acquisizione …”. E’ da escludere quindi che si possa surrogare una valutazione articolata nel tempo, nella stratificazione dei temi e nella specificità personale del ragazzo, con una prova orientata su una specificità prescelta e condensata in un test. Sarebbe incoerente ed eccessivamente distante dal concetto di valutazione delle competenze.
Appare prevalente ed esclusiva la collocazione del discorso e delle categorie che coinvolge, nell’ambito della scuola intesa come attività organizzata nei modi, tempi e luoghi correntemente intesi. La certificazione delle competenze, pur muovendosi in senso progressivo verso una migliore azione educativa e di apprendimento, appare sostanzialmente inapplicabile per chi procede nell’esperienza dell’apprendimento in famiglia. In questo ambito infatti il progetto educativo e formativo è pensato e svolto direttamente dalla famiglia che lo attua nel tempo e ne coglie gli stati di avanzamento più o meno rapidi o lenti.
Appare lecito pensare che il discorso sia circoscritto alla Scuola perché è proprio in questa filiera che l’istituto della certificazione delle competenze trova la sua utilità e si offre come tentativo di arricchire l’azione educativa e formativa, introducendo attenzioni ulteriori su aspetti qualificanti degli individui e creando una piattaforma istituzionale di comunicazione degli stessi. Non è improprio sostenere che per questo l’apprendimento in famiglia non viene citata nella norma e nemmeno nelle indicazioni applicative.
Coerentemente alla struttura concettuale dell’Apprendimento in famiglia e non solo , che pone in capo ai genitori la responsabilità prima e ultima dell’educazione ed istruzione dei propri figli (art.30 e 33 della Costituzione, D.L. 297/1994 art.111 commi 1e2 e art.113 comma 1), la C.M. 3/2015 non include i soggetti in apprendimento in famiglia tra gli obbligati al rispetto delle disposizioni in essa contenute. Attribuisce infatti ai consigli di classe formalmente costituiti il compito della valutazione delle competenze, delineando in tal modo l’ambito in cui gli stessi hanno capacità fondate ed effettiva possibilità di discernimento: la classe appunto.
La valutazione finale delle competenze per un homeschooler in sede di conseguimento della licenza media risulterebbe di fatto una operazione che ricade nella logica meramente classificatoria, che la normativa sta cercando di superare anche in senso più generale .
Dall’analisi della normativa vigente e per quanto sopra esposto, riteniamo che nostro figlio XY debba essere esonerato dalla valutazione delle competenze.
Rimanendo a disposizione,
Porgiamo i nostri
Cordiali saluti