Annunciata la sospensiva: a fronte del diniego ricevuto da alcune famiglie che avevano comunicato l’istruzione parentale, queste hanno fatto ricorso al Tribunale Amministrativo regionale.

I dubbi di incostituzionalità sollevati dai genitori hanno portato per ora alla sospensione del diniego espresso dal Dirigente e della segnalazione agli organi competenti per la verifica della mancata ottemperanza del dovere di istruzione.

Ecco l’articolo che dà notizia della sospensiva.

Per parte sua, LAIF nelle scorse settimane aveva inviato una lettera alle Istituzioni provinciali (sia amministrative che scolastiche) in cui si evidenziava l’incongruenza e l’insostenibilità delle indicazioni contenute nelle varie delibere di giunta, che prevedono restrizioni e condizionamenti per l’avvio e l’esercizio dell’istruzione parentale.

 

Di seguito riportiamo il testo integrale della missiva di LAIF.

 

Oggetto: segnalazione situazione di sofferenza delle famiglie che intendono adempiere al dovere di istruire ed educare i figli mediante istruzione parentale – richiesta di annullamento 2° paragrafo del cap. “ISTRUZIONE PARENTALE” delibera 22 Luglio 2020 n. 1030 e art. 6.1. e ultimo paragrafo  della delibera n° 2039 del 13/12/2019

 Buongiorno,

Le scrivo la presente in relazione alla situazione di difficoltà e smarrimento che stanno vivendo numerose famiglie residenti nella Provincia di Trento all’inizio di un percorso di istruzione parentale.

Se è da segnalare come questa Amministrazione si sia posta all’avanguardia rispetto al resto d’Italia nel riconoscimento di alcuni caratteri specifici dell’istruzione parentale[1], è altresì da osservare come la recente delibera del 22 Luglio 2020 n. 1030 tenda ad introdurre una concezione  distorta ed impropria di questa realtà.

Risulta spiazzante il contenuto della delibera del 20 luglio 2020, che introduce limitazioni alla volontà dei genitori intenzionati ad adempiere al loro dovere di istruire ed educare i figli mediante questo percorso.

Nella delibera si parla di “richiesta” di istruzione parentale che i genitori devono presentare; tuttavia questi ultimi, in virtù della legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, sono chiamati in primis ad essere responsabili ed autori dei processi educativi e di apprendimento dei propri figli. Se non ne avessero le capacità, o ritenessero di non averle, o volessero delegare queste funzioni, lo Stato medesimo organizza all’uopo i sevizi necessari, nel caso specifico i servizi scolastici.

Altresì nella delibera n° 2039 del 13/12/2019 si fissano dei termini temporali oltre i quali la “richiesta” potrà essere vagliata solo per casi eccezionali. Si interpongono ostacoli in progressione da parte di un’istituzione che ha il compito di prendere atto e di accertarsi che vi siano le capacità tecniche, attuando così la necessaria sussidiarietà amministrativa rispetto ad un atto corrispondente di un’altra istituzione basilare della comunità, la famiglia. Ad essa, e solo ad essa, è attribuita il diritto di scelta. Solo una volta eventualmente accertata l’incapacità dei genitori, in via supplementare interviene in termini decisivi lo Stato per garantire che la prole possa fruire di un diritto inviolabile, l’istruzione e l’educazione.

Si rilevano inoltre contraddizioni interne alla delibera stessa dove nello svolgimento  dell’articolo 6.1 dell’allegato A, in due casi si parla di “dichiarazione” e “comunicazione” di istruzione parentale, in piena e opportuna coerenza con la legge provinciale n° 5 del 7 agosto 2006, art. 32.

Nell’ultimo paragrafo della stessa delibera, tuttavia, compare il termine “richiesta”, in merito all’”attivazione dell’istruzione familiare”.

Questa palese dissonanza, lungi dal rientrare in un esercizio di omonimia, tende ad introdurre uno travisamento concettuale e legislativo insostenibile, in quanto ingiustificatamente si ridisegnano assetti civili dichiarati nelle carte fondamentali di carattere universale, nella carta costituzionale, nelle leggi nazionali e nella legge provinciale.

I genitori hanno il dovere ed il diritto di scegliere, con responsabilità e libertà, i percorsi di educazione ed apprendimento più opportuni, art.30 della Costituzione: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che ne siano assolti i loro compiti.”

Il senso di questo articolo, che i legislatori hanno voluto indicare, è quello del ruolo della famiglia nella costruzione di una civiltà libera ed aperta.

Il loro agire trova piena legittimità anche nell’ambito del dettato dell’art. 33 della stessa: “Le arti e le scienze sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica individua le linee generali … E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole ….”

Si leggano in correlazione sia l’art. 29 che il 31 e il 118 della medesima carta.

Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale …  Art. 31  La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi ….

Nei termini, poi confermati anche dall’art. 118 della Carta costituzionale, si definiscono i ruoli ed i rapporti tra l’istituzione famiglia, come fondante in quanto derivante dalla natura, e l’istituzione Stato come ente necessario alla coesione sociale ed alla perequazione delle disuguaglianze.

Art.118 ….Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per loro svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Non dovrebbe sussistere il minimo dubbio sul fatto che le educazioni e l’istruzione/apprendimento  siano tra le principali attività di interesse generale per una comunità.

Nel merito specifico della criticità segnalata (richiesta con motivazioni per intraprendere l’istruzione parentale) si rileva la contraddittorietà ed il controsenso rispetto alle fondamenta dell’ordinamento nazionale; questo rende ulteriormente incomprensibile e non condivisibile il dettato della delibera provinciale.

Pur nello spirito dell’autonomia, l’azione amministrativa dovrebbe salvaguardare, se non valorizzare, la coerenza con le strutture culturali, legislative portanti dello Stato e del consesso internazionale.

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1949:

Art. 26: 
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.


Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, 1929-1959:

Principio settimo:
Il fanciullo ha diritto ad un’istruzione che deve essere gratuita e obbligatoria, almeno ai livelli elementari, e che deve contribuire alla sua formazione generale e consentirgli eguaglianza di possibilità di sviluppare le sue doti, il suo spirito critico, la consapevolezza delle responsabilità morali o sociali e di diventare un membro utile della società. L’interesse superiore del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in primo luogo sui genitori. Il fanciullo deve avere ogni possibilità di dedicarsi a giuochi e ad attività ricreative orientate verso i fini che l’educazione si propone; la società e le pubbliche autorità devono impegnarsi ad agevolare il godimento di questo diritto.

 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:

Art. 18
1. … La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

 

Appare oltremodo chiaro come la scelta dei genitori non sia sindacabile; i servizi scolastici hanno il compito, che peraltro non sembrerebbe confermato dal D.Lgs 62 del 2017, di accertare che le capacità tecniche dichiarate dai genitori abbiano effettiva consistenza.

Non sono dovute motivazioni per tale scelta, che afferisce alla valutazione dei genitori, i quali nella pienezza del loro alto e fondamentale ruolo sociale e naturale, sono investiti del compito e della responsabilità nella individuazione del percorso migliore per i propri figli.

Ogni azione che interdica lo svolgimento di  questa funzione va ad interferire in maniera illecita con l’inverarsi della fondamentale vitalità familiare che ha carattere di priorità, anche rispetto al funzionamento tecnico-amministrativo dei servizi scolastici. Questi ultimi infatti in spirito di sussidiarietà e servizio, per l’appunto, dovrebbero concorrere con la famiglia a far sì che ogni ostacolo al pieno sviluppo della giovane persona venga rimosso e prima ancora non venga creato, oltre che garantire i diritti inviolabili dell’uomo.

 

Art.2   “..La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale."

Art.3 “..E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana  .…..”

Art.4 “...Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la proprie scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

 

La mancanza di congruità logica, valoriale e anche legislativa del concetto di richiesta, in relazione all’istruzione parentale, gravata in via secondaria, ma con ulteriore incidenza, della pretesa di voler far esporre alle famiglie le motivazioni per tale scelta, non è minimamente persuasiva  suona altresì come nota vessatoria.

Non è di alcuna sostanza positiva la presunta facoltà di valutare la gravità delle motivazioni che comunque, come già accennato non possono essere richieste.

La scelta dell’istruzione parentale è una scelta della famiglia e in quanto tale deve essere assunta, riconosciuta e rispettata; i servizi scolastici sono tenuti a  vigilare che nei confronti del giovane si attui l’apprendimento, con libertà e coerenza con le linee generali determinate dallo Stato, o dalla Provincia nella misura in cui può agire.

Le linee generali non sono quelle declinate in una singola scuola, da un particolare Consiglio d’Istituto, bensì quelle contenute nelle Indicazioni nazionali e nel caso specifico dalle istituzioni locali.

Quello che è richiesto è la verifica della rispondenza al quadro generale.

La particolarità nel caso dell’istruzione parentale è data dal progetto che ogni famiglia lecitamente e doverosamente elabora per la sua circostanza, così come, in ambito scolastico, ogni istituto elabora le proprie declinazioni rispetto al proprio territorio ed ai rapporti che in esso sono stati instaurati.

L’istruzione parentale è un presidio di cultura e civiltà i cui valori si sostanziano sia nella categoria dell’istruzione, sia (se non soprattutto) in quelli della crescita della  persona e della comunità.

L’istruzione parentale non è un surrogato dei servizi scolastici, non è una specie di seconda mano della scuola che ad essa quindi deve corrispondere e per di più dove quest’ultima si pre-pone come organo superiore che inevitabilmente rileverà le discrepanze, catalogandole come negatività.

L’istruzione parentale ha una sua piena dignità giuridica e culturale che, solo perché misconosciuta, è considerata di second’ordine o, peggio, come una malattia del sistema.

La globalità dell’approccio, le evidenze, i presupposti ed altro ne fanno un fenomeno di portata generale di grande virtuosità, che non può essere visto e gestito con un mero atteggiamento di arroccamento da organi dell’Amministrazione, peraltro alimentati dalle risorse anche delle famiglie in istruzione parentale. Queste ultime hanno il pieno diritto di  fruire dei sevizi che lo Stato e la Provincia sono chiamati a fornire, nel pieno rispetto in primo luogo della Costituzione.

Il grosso problema Coronavirus ha esaltato criticità già acute e presenti nel sistema; per non ampliare eccessivamente il discorso, basti citare la crisi drammatica dell’istituzione famiglia e quella altrettanto rilevante dei servizi scolastici statali o decentrati. Non è necessario soffermarci nel richiamare le statistiche che ne rappresentano alcuni dei tratti più evidenti.

In questo frangente molte famiglie hanno riscoperto di avere delle potenzialità notevoli nella prospettiva di contribuire ad innovare un sistema non più adeguato e legato a concezioni che non corrispondono più oramai, ed inequivocabilmente, alla realtà vera del mondo contemporaneo.

I servizi scolastici dovrebbero accogliere questa presa in carico di oneri e responsabilità come un’occasione pregiata per intraprendere un progetto di innovazione necessario e ineludibile ed inevitabile perché naturale. Collaborare, essere di sussidio gli uni agli altri (famiglia e scuola) questa è la strada che gli homeschooler perseguono e che sperano di non dover percorrere da soli, magari dovendo combattere con qualcuno che inspiegabilmente procede in maniera ostinata e contraria.

Per rimanere in ambito istituzionale, senza richiamare concetti pedagogici profondi e largamente disattesi espressi più di un secolo fa (Montessori, la “Scuola attiva” ecc. ecc.), può essere di una certa utilità partire da quanto il MIUR, quindi lo Stato, ha fissato in un documento che è la fondamenta di quella che dovrebbe essere la linea guida per la politica e l’amministrazione dell’istruzione in Italia:

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, capitolo SCUOLA CULTURA PERSONA “..Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici.  … L’intesa tra adulti  non è più scontata e implica la faticosa costruzione di un’interazione tra le famiglie e la scuola, cui tocca, ciascuna con il proprio ruolo, esplicitare e condividere i comuni intenti educativi … La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei modi di apprendere…”

Noi famiglie in istruzione parentale, o in procinto di avviare questo percorso, e LAIF (L’Associazione Istruzione Familiare, www.laifitalia.it) chiediamo che le nostre scelte siano pienamente ed effettivamente riconosciute in quanto tali, perché legittime e nobili.

Pur condividendo e partecipando al momento di difficoltà e confusione, riteniamo ingiustificato, prima sul piano umano e poi sul piano normativo, il corpus di provvedimenti, indicazioni e pratiche amministrative messe in atto dalle istituzioni competenti, tese ad ostacolare la scelta, pienamente e solidamente legittima, che le famiglie hanno compiuto o intendono compiere.

La rivendicazione che qui rappresentiamo è posta in primo luogo sul piano dialettico e collaborativo, ravvisando che vi siano margini di buon senso e di intelligenza professionale che possono essere proficuamente frequentati.

Egregi signori, la posta in gioco è di una portata tale che i limiti burocratici interposti con una ragion veduta limitata non soddisfano alcuna vera questione sostanziale e compromettono sviluppi positivi di una fase critica che dovrebbe invece essere interpretata come occasione per una rinnovata stagione progettuale di collaborazione tra l’istituzione famiglia e l’istituzione scuola.

Entrambe queste istituzioni sono basi della nostra comunità.

E’ lampante come gli apparati di interdizione (richiesta di istruzione parentale vs. comunicazione, motivazioni da sottoporre alla valutazione discrezionale del dirigente vs. responsabilità genitoriale, limitazioni temporali) sono in contrasto con lo “spirito e la carne”, prima di tutto del buon senso, poi dei diritti e doveri costituzionali.

In questa fase di crisi acuta, se da una parte le famiglie devono rivisitare il  catalogo delle loro responsabilità, dall’altra i servizi scolastici devono scrollarsi quel senso di autoreferenzialità che li ingessa spesso in una posizione che consente loro di guardare solo indietro.

Opere ed omissioni rispetto a questo semplice quadro di riferimento sono contrastanti con l’articolato strutturale del sistema dell’istruzione e dell’educazione nel nostro Paese.

Tale articolato strutturale deve essere riscontrato da provvedimenti attuativi che di volta in volta vengono deliberati da vari organismi amministrativi. La prassi d’ufficio è sempre legata alla sensibilità,  alla capacità di lettura della complessità ed al buon senso delle persone chiamate a decidere e ad eseguire.

Senza la chiara coscienza del substrato culturale, civico e legislativo che nutre l’istituto dell’istruzione parentale è facile scivolare nella banalità di letture aride  delle ultime norme, naturalmente con danno prima di tutto per i nostri figli e per la loro crescita e per i loro apprendimenti.

E’ un fatto che in Italia il fenomeno dell’istruzione parentale sia poco conosciuto e la percezione generale dello stesso è caratterizzata da mistificazioni ingiustificate; pertanto mettiamo a disposizione la nostra apertura per confrontarci e per rendere patrimonio comune la ricchezza insita in questa scelta di educazione e di apprendimento, oltre che per meglio osservare le ragioni dei nostri interlocutori.

Non è più il momento di lamentazioni reciproche e rancorose, giocate in una partita in cui “vince” chi ha l’alibi più intrigante; noi famiglie siamo pronte a fare la nostra parte con la serietà e l’impegno che sostiene questa non facile scelta.

Le famiglie non stanno scappando, stanno costruendo e cercando collaborazione e sussidiarietà per dare un presente ed un futuro alle giovani generazioni  ed alle comunità, prima di tutto.

Chiediamo quindi l’annullamento del 2° paragrafo del capitolo “ISTRUZIONE PARENTALE” della delibera del 22 Luglio 2020 n. 1030 e l’ultimo paragrafo dell’art.6.1.  della delibera n°2039 del 13/12/2019, in alternativa, una sua revisione e applicazione orientate al rispetto dei principi costituzionali e internazionali.

Fiduciosi in un gentile riscontro, restiamo a disposizione per chiarimenti eventuali.

Cordiali saluti.

Sergio Leali,
Presidente de L’Associazione Istruzione Famigliare (LAIF)
www.laifitalita.it

 

[1]Infatti, con la delibera n. 2268 del 28 dicembre 2017 viene posto in essere sul piano amministrativo “il progetto di istruzione familiare” che i genitori devono formulare e formalizzare all’atto della comunicazione di istruzione parentale.

Questo passaggio, che pone la Provincia di Trento all’avanguardia, sottolinea e valorizza la peculiarità della scelta genitoriale.

Permane una sfaccettatura non risolta quando si sottolinea la considerevole aderenza al curricolo scolastico che tale progetto dovrebbe avere. In una certa misura questo contraddice il senso del provvedimento, ma qui ora  è un aspetto  secondario.

 

Il TAR di Trento ordina la sospensiva

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