Lo statuto di LAIF

Statuto vigente,

approvato dall’Assemblea straordinaria del 26 maggio 2022

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“L’ASSOCIAZIONE ISTRUZIONE FAMIGLIARE – L.A.I.F. A.P.S.”

statutoArt. 1
È costituita ai sensi della Legge 6 giugno 2016, n. 106, l’Associazione di promozione sociale (APS) “L’Associazione Istruzione Famigliare – L.A.I.F. APS”, di seguito LAIF.
È una Associazione libera, apartitica, aconfessionale, indipendente, aperta, senza scopo di lucro, democratica.
La sede legale è in via Duca d’Aosta 17 ad Albino (BG). Il Consiglio Direttivo è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell’associazione senza che ciò costituisca modifica
statutaria.

Art. 2
La durata dell’Associazione è illimitata o fino a che l’Assemblea Straordinaria non ne decida lo scioglimento.

Art. 3
L’Associazione LAIF è retta dal presente Statuto, in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali, statali, che regolano l’attività dell’associazionismo.

FINALITÀ, OBIETTIVI, ATTIVITÀ

Art. 4
LAIF nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
In particolare persegue finalità culturali, promuove l’idea della famiglia come soggetto attivo privilegiato per l’educazione e istruzione delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli
adolescenti, per una piena valorizzazione delle loro persone, della loro dignità, salute, per un solido sviluppo della loro autonomia e per un loro inserimento costruttivo e positivo a pieno titolo nella società come cittadini.
LAIF individua nei temi e negli atti legati all’istruzione famigliare l’ambito prioritario della sua attività.

LAIF si propone, come obbiettivi e finalità, di:

  • costituire un’entità riconosciuta, che si ponga come soggetto significativo nei rapporti necessari con le Istituzioni;
  • concorrere alla formazione di una struttura legislativa chiara ed orientata ai principi di libertà di insegnamento e di responsabilità genitoriale, nell’esercizio dei diritti-doveri di cittadinanza;
  • favorire nella pluralità delle culture dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia, i principi della dignità umana, del rispetto dell’ambiente e dei diritti umani;
  • sostenere e proteggere il diritto di ogni famiglia, garantito dalla Costituzione Italiana (art 30, 31, 33 e 34 della Costituzione e art 147 del codice civile), di scegliere liberamente l’educazione e l’istruzione che più si addicono ai bisogni, alle capacità, alle inclinazioni naturali e alle aspirazioni dei figli;
  • perseguire la massima adesione al dettato dell’articolo 118 della Costituzione;
  • fornire servizi, sostegno e informazione a singoli o gruppi per portare avanti scelte di istruzione parentale;
  • promuovere occasioni di confronto, scambio di esperienze, progettualità e conoscenze sui temi legati all’istruzione parentale, anche in ambito internazionale;
  • facilitare la comunicazione e creare reti di contatto tra famiglie che si avvalgono dell’istruzione famigliare.

Art. 5
Per il raggiungimento delle predette finalità, LAIF può:
1. stipulare accordi con altre associazioni di primo e secondo livello e/o terzi in genere,
2. aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi,
3. collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie,
4. richiedere contributi e sussidi a favore della promozione e svolgimento delle varie attività, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 6
LAIF svolge in particolare le seguenti attività:
1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
2. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. formazione universitaria e post-universitaria;
5. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
6. iniziative coordinate di istruzione parentale che si basano su attività di interesse sociale e culturale;
7. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;
8. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,
9. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 7
LAIF potrà compiere tutti gli atti, tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, industriale e commerciale, nei limiti stabiliti dalla legge.
L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante
l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo, previo parere dei Probiviri.
L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione del pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei princìpi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
L’Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività.
I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente
stabilite dal Consiglio Direttivo, previo parere dell’organo di controllo e, in sua assenza, dei Probiviri.
I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

FINANZIAMENTI, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 8
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
  • contributi di soggetti pubblici e\o privati ricevuti a vantaggio ed a sostegno dell’attività sociale;
  • donazioni o lasciti;
  • eventuali fondi di riserva costituiti dall’eccedenza di bilancio;
  • quote associative versate annualmente dai soci;
  • redditi derivanti dal suo patrimonio;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali quali spettacoli, manifestazioni, fiere, attività ludiche, corsi ecc., purché compatibili con gli scopi dell’Associazione;
  • convenzioni stipulate con Enti pubblici e\o privati.

Art. 9
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per Legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria
struttura.
È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 10
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 maggio dell’anno successivo per la sua approvazione.
Esso si compone del rendiconto economico e dello stato patrimoniale.
Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da
ogni associato che ne faccia richiesta.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.

SOCI

Art. 12
LAIF è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione dello Statuto, senza distinzione d’età, nazionalità,
sesso, religione, opinione politica e\o religiosa.
I soci sono da distinguersi in:

  • soci fondatori,
  • soci ordinari.

Sono da intendersi soci fondatori i firmatari del presente Statuto; essi costituiscono il Consiglio Direttivo per il primo mandato quadriennale.

Art. 13
È socio ordinario qualunque persona fisica in regola col pagamento della quota associativa e approvata dal Consiglio Direttivo, che si riconosca nel presente Statuto.
Per essere ammessi alla Associazione è necessario presentare il modulo di iscrizione compilato al Consiglio Direttivo rilasciando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo, data di nascita e
un’informazione di contatto di uso corrente.
Tutti i richiedenti devono dichiarare, espressamente, di accettare senza riserve il presente Statuto.

Art. 14
In base al D. Lgs. 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto
del socio.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.
L’adesione si considera accettata salvo comunicazione di diniego, che va motivata, dopo la prima di riunione utile del Consiglio Direttivo.
In caso di diniego, il richiedente può ricorrere ai Probiviri entro sessanta giorni, i quali dovranno pronunciarsi entro trenta giorni, derogabili una sola volta. La decisione è inappellabile. In caso di
diniego, la quota versata sarà rimborsata.

Art. 15
L’Assemblea stabilisce la quota d’iscrizione annuale dei soci.
Detti versamenti sono a fondo perduto; essi non sono quindi rivalutabili, né ripetibili e in nessun caso può darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione, nemmeno a
completo scioglimento della stessa, né in caso di recesso, di morte o di esclusione.
Qualsiasi versamento dei soci a favore dell’Associazione non crea ulteriori diritti di partecipazione, non crea quote indivise d’adesione trasmissibili a terzi.

Art. 16
Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e a tutte le iniziative da questa poste in essere.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri
dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’ente detentore, in via telematica o presso la sede legale, entro quindici giorni dalla richiesta, tramite le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
La qualifica di socio si perde per:

  • mancato pagamento della quota sociale annua;
  • dimissione volontaria comunicata per iscritto al Presidente;
  • espulsione per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delibere;
  • decesso;
  • in caso di atti o comportamenti individuali lesivi dell’immagine e degli scopi dell’Associazione, contrari alla sua mission, nonché lesivi della sua onorabilità.

Art. 18
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e\o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà segnalare l’inosservanza ai Probiviri.
Le segnalazioni deliberate dal Consiglio Direttivo a proposito del precedente articolo, devono essere comunicate per iscritto all’interessato.

Art. 19
In caso di segnalazione da parte del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad intervenire e, qualora se ne ravvisi la necessità, ad applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione dall’Associazione.
Queste sanzioni sono deliberate dal Collegio dei Probiviri con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all’interessato.
Entro quindici giorni dal pronunciamento, è possibile fare ricorso nuovamente al Collegio dei Probiviri, ma solo con nuove argomentazioni.

Art. 20
La perdita della qualifica di socio non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né ad un rimborso e\o a corrispettivi d’alcun titolo.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione.

ORGANI SOCIALI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 21
Gli organi dell’Associazione sono:
1. Assemblea degli associati;
2. Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. Comitati esecutivi.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
1. l’organo di controllo;
2. il Collegio dei Revisori legali;
3. il Collegio dei Probiviri.

L’ASSEMBLEA

Art. 22
L’Assemblea degli associati è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari, in regola con il pagamento.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta
opportuna).
L’Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, o per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione o
trasformazione.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, ovvero da almeno il 10% degli associati in regola
con il pagamento della quota associativa, con motivazione scritta.

Art. 23
Nelle Assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 24
L’Assemblea ordinaria delibera nel seguente modo a maggioranza dei voti dei soci presenti:
1. in prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con almeno il
50% + 1 dei voti favorevoli;
2. in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è da tenersi in data diversa dalla prima ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al
voto. Delibera validamente su tutti gli oggetti posti all‘ordine del giorno con almeno il 50% + 1 dei voti favorevoli.

Art. 25
Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 26
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato e mantenuto in libera visione a tutti i soci.

Art. 27
È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’Associazione.
Essa si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Art. 28
L’Assemblea è convocata tramite avviso, contenente le materie da trattare, l’ora, luogo e l’indicazione del giorno o le modalità di convocazione e discussione.
È cura del Presidente e del Segretario dare avviso ai soci almeno 30 giorni prima dell’adunanza.
La convocazione deve essere compiuta tramite e-mail e/o con avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

Art. 29
L’Assemblea ordinaria:
1. approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il bilancio sociale;
2. discute ed approva i programmi di attività;
3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei revisori dei conti. Può revocarli collegialmente o singolarmente mediante mozione motivata e firmata da un quinto degli associati e presentata prima della convocazione dell’Assemblea. La mozione deve contenere i nomi dei sostituti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei 2/3. Chi è soggetto della mozione non ha diritto di voto;
4. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, dimissionari, decaduti o deceduti;
5. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
6. delibera sulla quota associativa annuale;
7. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
8. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione stessa;
9. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 30
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza (50%+1) dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei ¾ dei presenti all’Assemblea;
2. scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con la presenza della maggioranza dei soci (50%+1), col voto favorevole di 3/4 dei presenti all’Assemblea;
3. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 31
Le deliberazioni Assembleari devono essere messe a disposizione dei soci.

Art. 32
Un associato può rappresentare un altro associato tramite delega, comunicata al Presidente per iscritto; ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 33
L’Assemblea procede alla elezione del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni, esclusione o morte di un membro prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione: Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio Direttivo cessino dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina
dell’organo e seguendo l’ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali
caratteristiche, l’assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del
Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.
Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

Art. 34
In caso di decadenza di uno o più componenti degli altri organi dell’Associazione, viene indetta immediatamente l’Assemblea per l’elezione del sostituto.

Art. 35
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Sono tuttavia consentite retribuzioni di carica alle cariche sociali, nel rispetto delle previsioni di legge.
Sono da intendersi cariche sociali tutti i membri degli organi collegiali, il responsabile amministrativo e il vice-responsabile amministrativo, i Presidenti dei Comitati esecutivi, i referenti
di zona.
Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione.

Art. 36
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo, dal Segretario.
La discussione e votazione riguardante la rimozione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente del collegio dei Probiviri.
Chi è oggetto di mozione di rimozione non può presiedere la discussione e la votazione di tale mozione.

Art. 37
Il Presidente dell’Assemblea e il Segretario dovranno insieme sottoscrivere il verbale dell’Assemblea.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 38
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, che è composto da cinque a nove membri; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I membri del Consiglio eleggono le cariche sociali scegliendole tra i membri dello stesso Consiglio ad unanimità per i primi tre scrutini e, a seguire, a maggioranza dei 2/3, eventualmente arrotondati al numero intero più vicino.

Art. 39
Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure. Un consigliere può ricoprire contemporaneamente più incarichi:

  • il Presidente,
  • il Vice Presidente,
  • il Segretario,
  • il Tesoriere,
  • il Responsabile amministrativo,
  • il Vice Segretario,
  • il Vice Tesoriere,
  • il Vice responsabile amministrativo.

Art. 40
Il Consiglio Direttivo si riunisce ove ritenga opportuno (anche tramite strumenti telematici di incontro e riunione), tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta
almeno da un terzo dei membri del Consiglio, e comunque almeno quattro volte all’anno.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.
Il Consigliere che non si presenta senza giustificazioni a tre riunioni consecutive del Consiglio viene richiamato e, in caso di nuova assenza consecutiva, decade dalla carica.
In particolare, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
1. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
2. elegge al suo interno le cariche previste dallo Statuto;
3. redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
4. predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività
diverse svolte;
5. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
6. ha facoltà di costituire Comitati esecutivi, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
7. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato (tali spese devono essere opportunamente documentate ed
approvate);
8. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
9. individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
10. provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.
11. In caso di necessità, il Consiglio Direttivo prende decisioni sull’Associazione, in attesa della prima Assemblea dei soci utile.

Art. 41
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano.
È convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione è inoltrata con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta e gli eventuali strumenti per una seduta a distanza per via telematica.

Art. 42
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario o da chi ne svolge le funzioni e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

IL PRESIDENTE

Art. 43
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti e dura in carica quattro esercizi o fino a scadenza del mandato dello stesso ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto, con esclusione del voto del Presidente.

Art. 44
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi.
Convoca, modera e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo ed è responsabile del corretto e regolare svolgimento delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
È garante della esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Egli può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni, convoca il Consiglio per la ratifica di ciascun provvedimento adottato.
Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, richiedere affidamenti bancari per perseguire le finalità istituzionali dell’Associazione.

IL VICEPRESIDENTE

Art. 45
Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, assumendone le stesse mansioni e incombenze.
In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente assume a pieno titolo il mandato fino alla sua normale decadenza. In tal caso, il nuovo Presidente nomina un nuovo
Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto con l’esclusione del voto del Vicepresidente.

IL SEGRETARIO

Art. 46
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, compie le mansioni delegate dal Presidente.
Concorre al regolare andamento dei lavori dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’Associazione secondo le disposizioni del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto, con l’esclusione del voto del segretario.

IL TESORIERE

Art. 47
Il Tesoriere redige i libri contabili.
Egli ha il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
Provvede alla riscossione delle quote sociali.
Redige i bilanci sociali, eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto, con l’esclusione del voto del Tesoriere.

IL VICE SEGRETARIO E IL VICE TESORIERE

Art. 48
Il Vicesegretario e il Vicetesoriere sostituiscono i rispettivi titolari in caso di impedimento.
In caso di impedimento permanente dei titolari, il Vicesegretario e il Vicetesoriere ne assumono le funzioni fino al termine del mandato. In tale caso, il Consiglio Direttivo individuerà un nuovo
Vicesegretario o Vicetesoriere.
Il Vicesegretario e il Vicetesoriere assistono e collaborano coi titolari durante l’adempimento delle loro prerogative.
Il Consiglio Direttivo può revocare il loro mandato con la maggioranza con la quale sono stati eletti, con l’esclusione del voto dei diretti interessati.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E IL VICE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Art. 49
Il Consiglio Direttivo può nominare un responsabile amministrativo e un vice responsabile amministrativo che può essere individuato fra tutti i soci.
Possono, e se richiesto devono, partecipare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto se non sono consiglieri.
Provvedono alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
Danno esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può revocare l’incarico al responsabile amministrativo e al vice responsabile amministrativo.

I COMITATI ESECUTIVI

Art. 51
A mezzo del Consiglio Direttivo, l’Associazione può costituire o sollecitare la costituzione di uno o più Comitati Esecutivi interni, anche territoriali, a cui partecipano gli associati e/o esperti, anche
non soci, ai quali delegare la gestione di uno o più progetti, che dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle linee guida assegnate dal Consiglio Direttivo.

Art. 52
L’Assemblea approva il regolamento dei Comitati esecutivi. Il regolamento deve essere approvato dalla prima Assemblea successiva all’entrata in vigore dello Statuto così come modificato.

Art. 53
Il Comitato Esecutivo ha una propria vita autonoma ed il suo unico organo di riferimento all’interno dell’Associazione è il Consiglio Direttivo, con il quale lavora a stretto contatto, perseguendo gli
obbiettivi per cui è stato istituito, dentro le condizioni economiche stabilite e concordate con il Consiglio Direttivo.

Art. 54
Il Comitato esecutivo è composto da soci e/o non soci che dispongano di competenze specifiche rispetto al progetto assegnato al Comitato stesso ed è eletto dal Consiglio Direttivo.
Esso dura in carica fino alla realizzazione del progetto affidatogli; il Consiglio Direttivo giudica l’operato del Comitato, e se lo ritiene completato, ne dichiara lo scioglimento.
Il Consiglio direttivo nomina un Presidente del Comitato.

L’ORGANO DI CONTROLLO

Art. 55
Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui
all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Art. 56
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Art. 57
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la
sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Art. 58
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato.

ORGANI DI GARANZIA (FACOLTATIVI)

Art. 59
Il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo) viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci.
Resta in carica tre esercizi ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Art. 60
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea e resta in carica per tre esercizi. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno
dell’Associazione.
In caso il Collegio debba esprimersi su una questione inerente all’azione soggettiva di un socio, i membri che abbiano parentele fino al secondo grado non possono partecipare al procedimento.
Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto dell’atto costitutivo, dello statuto e atti di rango fondativo, dei regolamenti, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge
funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.
Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri:

  • decidere in merito alla mancata ammissione del socio, o all’espulsione di esso;
  • arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci;
  • controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie;
  • dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto, dei suoi princìpi, degli atti collegati, dell’atto costitutivo e dei regolamenti;
  • laddove previsto dallo Statuto e/o dagli altri atti, fornire i necessari pareri.

Per perseguire questi fini, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o singolarmente ai soci, eletti o delegati a compiere
particolari funzioni per l’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri riferisce di fronte all’Assemblea di tutti i suoi atti. Presenta annualmente all’Assemblea una relazione del suo operato.

Art. 61
Il primo collegio dei Probiviri adotta un regolamento interno che viene approvato dalla prima Assemblea utile.
Il Collegio giudica in contraddittorio.
La presidenza del Collegio viene assunta da ogni membro con cadenza semestrale.
Il primo Presidente dopo ogni elezione verrà estratto a sorte. Il secondo viene estratto fra i restanti due Probiviri.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la presenza della maggioranza assoluta dei soci con il voto favorevole dei 3/4.
Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs
117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 63
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.lgs. 117/2017, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Art. 64
Le modifiche previste concernenti l’elettorato attivo e passivo, entrano in vigore dopo tre mesi dall’approvazione di questo Statuto.

 

Vai al verbale di approvazione di questo statuto (riservato ai soci).