
Per definizione, l’istruzione parentale è un percorso di istruzione che si svolge al di fuori della scuola.
Ne consegue che le/i giovani in istruzione parentale non debbano essere né iscritti a scuola, né frequentarla, e nemmeno essere associati al codice meccanografico di una scuola. Ecco perché è necessario effettuare il ritiro da scuola nei casi in cui lo/la studente(ssa) sia iscritto/a e/o frequenti una scuola.
Non risulta esistere una norma che preveda esplicitamente il ritiro da scuola, ma la necessità dello stesso deriva direttamente dalle caratteristiche dell’istruzione parentale, considerato un percorso di istruzione alternativo alla scuola. Ciò emerge dalla lettura dei testi normativi, in particolare il Testo Unico – Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
Sommario
Testo Unico – Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
Articolo 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
- All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
- I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
La congiunzione “o” al succitato comma 1 indica un’alternativa: un percorso esclude l’altro.
Il ritiro da scuola si effettua all’avvio del percorso di istruzione parentale (non ci sono scadenze temporali), contestualmente alla comunicazione di istruzione parentale.
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