Riferimenti normativi sul ritiro da scuola in caso di istruzione parentale

Per definizione, l’istruzione parentale è un percorso di istruzione che si svolge al di fuori della scuola.
Ne consegue che le/i giovani in istruzione parentale non debbano essere né iscritti a scuola, né frequentarla, e nemmeno essere associati al codice meccanografico di una scuola.

Vediamo cosa dice la legge in proposito.

Sommario

    Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

    Articolo 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
    1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
    2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

    La congiunzione “o” al succitato comma 1 indica un’alternativa: un percorso esclude l’altro.

    Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021

    Articolo 1 – Oggetto e definizioni
    1. […]
    2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
      […]
      f) Istruzione parentale: l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.

    Anche questo passaggio lascia intendere come l’istruzione parentale sia un percorso che si svolge al di fuori della scuola.