Regolamento delle elezioni

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Regolamento delle elezioni approvato dal Consiglio direttivo il 4 novembre 2021

CAPITOLO 1
ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

(Consiglio Direttivo, Probiviri e/o revisori)

 

ARTICOLO 1: INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni degli organi sociali vengono indette dal Presidente dell’associazione almeno 30 giorni prima della convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci e almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.

L’indizione avviene tramite affissione all’albo presso la sede dell’associazione, accompagnata da una comunicazione personale ai soci.

 

ARTICOLO 2: CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’

Per essere eleggibili, i soci devono:

  1. condividere senza riserve le finalità e i principi precisati nello statuto dell’Associazione,
  2. essere in regola con il pagamento della quota associativa,
  3. avere presentato la propria candidatura secondo tempi e modalità stabiliti dal presente regolamento.

 

ARTICOLO 3: CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA

Non possono candidarsi i soci non in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano già avuto diffide alle quali non si sono adeguati, salvo nei casi in cui l’inottemperanza sia dovuta a cause di forza maggiore, che verranno di volta in volta valutate dal Collegio dei probiviri.

 

ARTICOLO 4: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

  1. Ogni socio che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura al Presidente fra il primo e il venticinquesimo giorno dall’indizione delle elezioni.
  2. La candidatura può essere presentata nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo al momento dell’indizione delle elezioni, per essere acquisita agli atti.
    Detta candidatura deve essere corredata da: il proprio curriculum, la propria esperienza in ambito associativo e di istruzione parentale, il proprio programma.
    Lo stesso vale anche per i consiglieri uscenti che intendono ricandidarsi.
    Il Presidente e la Segreteria ufficializzeranno le candidature pervenute mediante pubblicazione sul sito e sui canali ufficiali dell’Associazione al più tardi entro il 30° giorno precedente l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
  3. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, non ci siano candidati sufficienti a ricoprire tutte le cariche richieste, si procederà ad una nuova indizione di elezioni, dando nuova possibilità ai soci di candidarsi.

Nel caso si elegga il Consiglio direttivo, l’indizione delle elezioni può essere ripetuto fino a un massimo di tre tentativi. Nell’eventualità in cui dopo la terza volta non ci siano ancora candidati sufficienti a ricoprire le cariche richieste, si procederà con la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci per lo scioglimento dell’Associazione.

Per l’elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, le indizioni possono procedere ad oltranza.

 

ARTICOLO 5: DESIGNAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Decorso il termine per la presentazione delle candidature, entro massimo trenta giorni, l’organo responsabile designa la Commissione elettorale e individua, al suo interno, il Presidente e il Segretario.

Contestualmente alla designazione della Commissione elettorale, il Presidente convoca l’Assemblea Ordinaria.
Per l’elezione del Consiglio direttivo e del collegio dei revisori, la designazione viene effettuata dal collegio dei probiviri.
Per l’elezione del collegio dei probiviri la designazione viene effettuata dal Consiglio direttivo.

 

ARTICOLO 6: COMMISSIONE ELETTORALE

  1. La commissione elettorale è composta da tre o cinque membri che possiedano le seguenti caratteristiche:
    • non essere consiglieri, probiviri né revisori,
    • non essere famigliari di un consigliere, proboviro o revisore fino al primo grado di parentela,
    • non essere famigliari di un candidato agli organi sociali, fino al primo grado di parentela,
    • non essere candidati.
  2. La commissione elettorale resta in carica fino alla consegna del verbale della votazione al Presidente dell’Assemblea.
    Le operazioni di svolgimento della votazione e di scrutinio sono di competenza della commissione elettorale. Essa costituisce il seggio elettorale.
  3. La commissione elettorale inoltre:
    • modera le fasi di presentazione e/o dibattito nel caso di convention; supervisiona la regolarità nello svolgimento della campagna elettorale, in particolare per garantire una situazione di pari opportunità,
    • nel caso di votazione in presenza, verifica il diritto degli elettori ad esprimere il voto, cioè che gli elettori siano soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano già votato; sovrintende alle operazioni di voto e registra i soci che hanno votato; sovrintende alle operazioni di scrutinio; controlla la validità delle schede e decide a maggioranza sulla validità del voto (non “insindacabile”: esiste la possibilità del ricorso);
    • nel caso di votazione a distanza (compreso l’evoting su piattaforma), gestisce la piattaforma scelta dal consiglio direttivo, con l’eventuale ausilio di assistenza tecnica: inserisce la lista dei candidati e degli elettori, apre e chiude le operazioni di voto, scarica i risultati dello scrutinio e le informazioni sui partecipanti e le operazioni di voto;
    • gestisce l’eventuale votazione per posta;
    • proclama i candidati eletti;
    • redige il verbale delle operazioni elettorali.
  4. Le seguenti operazioni sono di competenza del Presidente dell’Associazione e della Segreteria, eventualmente coadiuvata da altri soci:
    • accoglimento delle candidature,
    • verifica dell’eleggibilità dei candidati, secondo lo statuto e i regolamenti,
    • ufficializzazione delle candidature mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione entro il 30° giorno anteriore all’elezione.

 

ARTICOLO 7: PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E CAMPAGNA ELETTORALE

I candidati si presentano singolarmente; non sono previste liste.

  1. PRESENTAZIONE CANDIDATI: Entro il trentesimo giorno dall’Assemblea dei soci, la presentazione di ciascun candidato (curriculum, esperienza, programma) verrà pubblicata su tutti i canali di comunicazione di cui l’Associazione dispone in quel momento (sito, newsletter, social, canale youtube, ecc.). A tal fine, il Consiglio Direttivo in carica, al momento dell’indizione delle elezioni, avrà il compito di definire i termini di garanzia della par condicio.
  2. CAMPAGNA ELETTORALE: la convocazione dell’Assemblea per le elezioni deve contenere anche l’elenco dei candidati e tutte le informazioni su di essi (il curriculum, l’esperienza in ambito associativo e di istruzione famigliare, il programma).
    La campagna elettorale si apre il 30° giorno prima delle elezioni e si chiude il giorno prima della votazione. Il giorno dell’Assemblea, potrà essere previsto un momento dedicato (convention) in cui i candidati potranno presentare ai soci se stessi e il proprio programma. Questo momento si dovrà concludere almeno due ore prima dell’inizio delle operazioni di voto.

 

ARTICOLO 8: MODALITÀ DI VOTAZIONE

Le operazioni di voto possono svolgersi in presenza oppure online, tramite piattaforma certificata di voto elettronico (e-voting) scelta dal Consiglio direttivo, o con altra modalità prevista per legge.

  1. Nel caso di elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà per prima cosa decidere a maggioranza (con votazione palese, per alzata di mano o con qualsiasi strumento legale) se esso sarà costituito da 5 o da 7 componenti.
  2. Per l’elezione in presenza di tutte le cariche sociali, c’è una sola scheda per ogni elettore e per ogni carica sociale in votazione, con i nomi dei candidati prestampati. Le schede avranno un colore diverso per ciascuna carica in votazione. I votanti devono esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti della carica sociale in votazione. Le preferenze si esprimono tramite l’apposizione di una X accanto al nome prescelto. Si predisporranno tante urne quante sono le cariche in votazione e l’urna avrà lo stesso colore della relativa scheda.
  3. I soci impossibilitati a partecipare alle operazioni di voto in presenza, possono procedere in uno dei seguenti modi:
  4. delegando un socio all’espressione del voto in sua vece e comunicando tale decisione al Presidente dell’Associazione;
  5. consegnando il proprio voto in busta chiusa ad un socio che partecipa all’Assemblea, dopo aver preventivamente comunicato alla Segreteria tale decisione;
  6. facendo pervenire alla Segreteria il proprio voto in busta chiusa entro l’inizio delle operazioni di voto;
  7. votando per posta; in tal caso è possibile procedere nel modo che segue:
    comunicare alla Segreteria la decisione di votare per posta entro il 15° giorno anteriore alle elezioni,
    b. inviare alla Segreteria la loro espressione di voto debitamente piegata in una busta chiusa recante il nome del votante (nota 1), per raccomandata RAR espresso o comunque con modalità che ne garantiscano la ricezione da parte di LAIF entro il giorno precedente l’Assemblea. Durante la fase della votazione, la commissione elettorale provvederà a verificare che il votante indicato all’esterno della busta sia nell’elenco degli aventi diritto al voto. Poi aprirà pubblicamente la busta e inserirà la scheda elettorale nell’urna, dove poi questa non sarà più distinguibile dalle altre. Questa modalità non è applicabile in caso di votazione interamente telematica.
  8. tramite il voto telematico.
  9. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari al numero dei componenti della carica sociale in votazione, non sarà necessario procedere alla votazione e si considereranno eletti tutti i candidati.

 

ARTICOLO 9: SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Lo scrutinio è effettuato dalla commissione elettorale.

  1. Concluse le operazioni di voto in presenza, la commissione elettorale inizierà lo scrutinio pubblico dei voti espressi. Sono considerate nulle le schede recanti:
      • segni che non consentano di identificare con certezza le preferenze espresse;
      • segni che consentano il riconoscimento del votante;
      • numero di preferenze diverso dal dovuto;
      • scritte ingiuriose, nomi, scarabocchi o qualsiasi cosa non pertinente all’espressione del voto (la X).
  2. Per il voto elettronico (e-voting), si fa riferimento alle funzionalità della piattaforma, sotto la supervisione della Commissione elettorale.
  3. Al termine dello scrutinio, la Commissione elettorale proclamerà i risultati delle votazioni con i nominativi dei candidati eletti.
    Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità, vince il candidato che è socio LAIF da più tempo senza interruzioni. In caso di parità di prima iscrizione, si procede al sorteggio, tramite modalità di estrazione a sorte a cura della Commissione elettorale.
  4. La commissione elettorale redigerà seduta stante il verbale delle votazioni, debitamente firmato, che verrà consegnato alla Segreteria per l’archiviazione.
    La commissione elettorale si scioglierà dopo la stesura del verbale relativo alle elezioni e la consegna di quest’ultimo al Presidente dell’assemblea.
    Nel caso di ricorsi, essa potrà essere re-insediata su richiesta dell’organo giudicante competente.

 

ARTICOLO 10: CONTESTAZIONE E RICORSO

  1. È diritto di qualunque socio presentare ricorso.
    L’organo competente in caso di contestazione delle elezioni del collegio dei probiviri è il Consiglio Direttivo.
    L’organo competente in caso di contestazione delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Legali è il collegio dei probiviri.
  2. Il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato in 15 giorni successivi all’assemblea e il termine per la loro definizione nei 15 giorni successivi.

 

ARTICOLO 11: INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI

  1. Fino all’elezione del nuovo Presidente e delle altre cariche del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente resta legale rappresentante della Associazione e le cariche sociali uscenti continuano a svolgere le loro funzioni.
  2. Il nuovo Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere nella prima seduta, che viene convocata dal Presidente uscente, immediatamente dopo la conclusione della fase di voto e dopo aver sospeso la seduta dell’Assemblea.
    Qualora non fossero presenti tutti i componenti del consiglio direttivo, quest’ultimo si intende convocato otto giorni dopo l’Assemblea.
    Nella medesima adunanza il Consiglio Direttivo uscente passerà tutte le consegne al neo-eletto Direttivo e si metterà a disposizione per ogni richiesta di spiegazioni e delle pratiche organizzative dell’Associazione.
    Una volta conclusa la seduta del Consiglio Direttivo, il nuovo Presidente comunicherà all’Assemblea le nuove cariche sociali.
    Se il Consiglio direttivo non si riunisce durante la sospensione dell’Assemblea, il Presidente scioglie l’Assemblea e farà dette comunicazioni nelle modalità più appropriate.
  3. Per l’insediamento del Collegio dei Probiviri e il collegio dei Revisori Legali valgono le stesse disposizioni previste per il Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 12: MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLE ALTRE CARICHE SOCIALI

  1. Il Consiglio Direttivo, per l’elezione del Presidente e delle altre cariche sociali, è presieduto dal Presidente uscente. Quest’ultimo nomina altresì il Segretario che redigerà il verbale della seduta.
  2. Così come previsto dall’art. 21 dello Statuto, le cariche sociali vengono elette con voto palese all’unanimità, sentite e discusse le eventuali candidature. Il Consiglio procede alla elezione prima del Presidente, quindi del Vice-Presidente e infine del Segretario-Tesoriere.
  3. Tutti i consiglieri uscenti non hanno diritto all’espressione del voto, tranne se sono stati rieletti consiglieri.
  4. Il nuovo Presidente entra in carica dal momento della sua proclamazione, che avviene alla conclusione delle operazioni di voto. Da quel momento il Presidente neo-eletto assume tutte le sue funzioni. Da questo momento in avanti è lui a presiedere la riunione del Consiglio.

Le disposizioni di questo comma si applicano anche alle altre cariche sociali del Consiglio direttivo.

 

CAPITOLO 2
DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E/O DEI SINGOLI CONSIGLIERI

ARTICOLO 13: DECADENZA DI CONSIGLIERI

  1. In conformità con l’Art 19 dello Statuto di LAIF, in caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni e provvede, nel termine di 60 giorni, a tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa, se del caso, la reintegrazione del Consiglio Direttivo, affinché quest’ultimo possa procedere alla elezione del nuovo Vicepresidente.
    Nel caso di decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente, questa funzione viene assunta dal consigliere più anziano.
    Nel caso si debba sostituire anche un consigliere, questa procedura precede la elezione suddetta.
    In caso di decadenza del Consiglio Direttivo per oltre la metà dei suoi membri, questo resta in carica per l’ordinaria amministrazione. È tenuto però a convocare un’Assemblea per il rinnovo non oltre 120 giorni.
  2.  In caso di decadenza di un Consigliere, la surroga si determina tramite scorrimento della graduatoria dei non eletti in occasione delle elezioni precedenti. Nel caso non vi siano non eletti disponibili o nel caso che non vi sia stata ancora nessuna votazione precedente del Consiglio, i membri del Consiglio in carica (con esclusione di quello o quelli dimissionari) hanno facoltà di individuare all’unanimità uno o più nuovi membri fra i soci che hanno dato la propria disponibilità alla segreteria entro il termine minimo di 20 e massimo di 30 giorni.
  3. Una volta accettata la carica, il Consiglio comunica entro 15 giorni ai soci tramite newsletter la nuova costituzione del Consiglio Direttivo e il nuovo consigliere sarà ratificato dalla successiva Assemblea Ordinaria.
    In tutti i casi di integrazione, il socio subentrante ha un mandato di durata pari a quella residua del socio che sostituisce.

 

CAPITOLO 3
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ARTICOLO 14
Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo o dai membri dell’Assemblea e approvate dall’Assemblea articolo per articolo, che delibera la votazione finale a maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci presenti.
Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a discuterle.

 

CAPITOLO 4
CARENZE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 15

  1. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il Collegio dei Probiviri adotta le necessarie interpretazioni e i necessari provvedimenti con apposite delibere, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea alla sua prima convocazione.
  2. In caso di assenza dei probiviri spetta al Consiglio Direttivo adottare solo i provvedimenti necessari. In ogni caso, l’indirizzo interpretativo principale è quello che va nel senso dei principi enunciati nel codice civile, nello Statuto e nell’Atto Costitutivo.

 

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Nota 1:

La scheda elettorale va piegata, seguendo le linee tratteggiate, con l’espressione di voto all’interno in modo che il voto non sia visibile nel momento in cui la scheda stessa verrà tolta dalla busta e depositata nell’urna;
così piegata, la scheda va inserita in una busta sigillata, su cui dovrà essere scritto il nome del socio votante e la dicitura “CONTIENE VOTO”, per evitare che la busta venga aperta accidentalmente prima del tempo.

 

 

Vecchio Regolamento delle elezioni

ARTICOLO 1
ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI (Consiglio Direttivo e/o Probiviri)

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

a. Le elezioni vengono indette dal Presidente dell’associazione almeno 30 giorni prima della convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.

b. Nel caso in cui la fine del mandato del Consiglio Direttivo non coincida con la fine dell’anno associativo e di bilancio, il Consiglio Direttivo concluderà comunque l’anno e il relativo bilancio, per poi procedere con l’indizione delle elezioni in tempo utile, mentre continuerà a portare avanti l’ordinaria amministrazione dell’Associazione per tutto il tempo necessario, fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’

Per essere eleggibili, i soci devono:

a. condividere senza riserve le finalità e i principi precisati nello statuto dell’Associazione,

b. essere soci ordinari o fondatori in regola con il pagamento della quota associativa,

c. avere presentato la propria candidatura secondo tempi e modalità stabiliti dal presente regolamento.

CAUSE OSTATIVE ALLA CANDIDATURA

Non possono candidarsi:

a. i sostenitori,

b. i soci che hanno già avuto diffide alle quali non si sono adeguati, salvo nei casi in cui l’inottemperanza sia dovuta a cause di forza maggiore, che verranno di volta in volta valutate dal Consiglio Direttivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

a. Ogni socio che ne abbia diritto può presentare la propria candidatura fra il primo e il venticinquesimo giorno dall’indizione delle elezioni.

b. La candidatura può essere presentata nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo al momento dell’indizione delle elezioni, per essere acquisita agli atti. Il Presidente e la Segreteria ufficializzeranno le candidature pervenute mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione al più tardi entro il 30° giorno precedente l’Assemblea Ordinaria dei Soci.

c. Nel caso in cui, scaduti i termini per la presentazione delle candidature, non ci siano candidati sufficienti a ricoprire tutte le cariche richieste, si procederà ad una nuova indizione di elezioni, dando nuova possibilità ai soci di candidarsi. Questo per un massimo di tre tentativi, per poi procedere, nell’eventualità in cui non ci siano ancora candidati sufficienti a ricoprire le cariche richieste, con la convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, per lo scioglimento dell’Associazione.

COMMISSIONE ELETTORALE E SEGGIO ELETTORALE

a. La commissione elettorale è composta da 3 membri e 2 supplenti, che all’inizio dell’Assemblea Ordinaria in cui si farà l’elezione verranno estratti a sorte da un elenco di soci che si sono resi disponibili e possiedono le seguenti caratteristiche:

  • non essere consiglieri, probiviri né revisori,
  • non essere famigliare di un consigliere, proboviro o revisore fino al secondo grado,
  • non essere famigliare di un candidato agli organi sociali,
  • non essere candidati.

b. La commissione elettorale resta in carica fino alla conclusione delle elezioni.
Le operazioni di svolgimento della votazione e di scrutinio sono di competenza della commissione elettorale. Essa costituisce il seggio elettorale: il suo componente più anziano svolge il ruolo di presidente di seggio, il componente più giovane di segretario.

c. La commissione elettorale inoltre:

  • modera le fasi di presentazione e/o dibattito nel caso di convention;
  • verifica il diritto degli elettori ad esprimere il voto, cioè che gli elettori siano soci ordinari o fondatori e che non abbiano già votato;
  • sovrintende alle operazioni di voto e registra i soci che hanno votato;
  • sovrintende alle operazioni di scrutinio, controlla la validità delle schede e decide a maggioranza sulla validità del voto (non “insindacabile”: esiste la possibilità del ricorso);
  • proclama i candidati eletti;
  • redige verbale scritto delle operazioni elettorali.

d. Le seguenti operazioni sono di competenza del Presidente dell’Associazione e della Segreteria, eventualmente coadiuvata da altri soci:

  • accoglimento delle candidature,
  • verifica dell’eleggibilità dei candidati, secondo lo statuto e i regolamenti,
  • ufficializzazione delle candidature mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione entro il 30° giorno anteriore all’elezione,
  • supervisione della regolarità nello svolgimento della campagna elettorale, in particolare per garantire una situazione di pari opportunità,
  • gestione della votazione per posta.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E CAMPAGNA ELETTORALE

I candidati si possono presentare singolarmente; non sono previste liste.

a. PRESENTAZIONE CANDIDATI: fra il primo e il venticinquesimo giorno dall’indizione delle elezioni è possibile presentare la propria candidatura presso la Segreteria dell’Associazione (via email). Detta candidatura deve essere corredata da il proprio curriculum, la propria esperienza in ambito associativo e di istruzione famigliare, il proprio programma. Lo stesso vale anche per i consiglieri uscenti che intendono ricandidarsi. Ciascun candidato deve avere diritto all’uso di tutti i luoghi di comunicazione di cui l’Associazione dispone in quel momento (sito, newsletter, social, canale youtube, ecc.). A tal fine, il Consiglio Direttivo in carica, al momento dell’indizione delle elezioni, avrà il compito di definire i termini di garanzia della par condicio.

b. CAMPAGNA ELETTORALE: la convocazione dell’Assemblea per le elezioni deve contenere anche l’elenco dei candidati e tutte le informazioni su di essi (il curriculum, l’esperienza in ambito associativo e di istruzione famigliare, il programma).
La campagna elettorale si apre il 30° giorno prima delle elezioni e si chiude due ore prima della votazione. Il giorno dell’Assemblea, potrà essere previsto un momento dedicato (convention) in cui i candidati potranno presentare ai soci se stessi e il proprio programma. Questo momento si dovrà concludere almeno due ore prima dell’inizio delle operazioni di voto.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

a. Nel caso di elezione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà per prima cosa decidere a maggioranza (con votazione palese, per alzata di mano) se esso sarà costituito da 5 o da 7 componenti. Questa decisione potrà basarsi su elementi diversi, come ad esempio:

  • le dimensioni dell’Associazione (il numero dei suoi soci, il suo bilancio, la mole di lavoro),
  • la quantità di candidature presentate.

b. Per l’elezione di tutte le cariche sociali, c’è una sola scheda per ogni elettore e per ogni carica sociale in votazione, con i nomi dei candidati prestampati. Le schede avranno un colore diverso per ciascuna carica in votazione. I votanti devono esprimere un numero di preferenze pari al numero dei componenti della carica sociale in votazione. Le preferenze si esprimono tramite l’apposizione di una X accanto al nome prescelto. Si predisporranno tante urne quante sono le cariche in votazione e l’urna avrà lo stesso colore della relativa scheda.

c. I soci impossibilitati a partecipare alle operazioni di voto, possono procedere in uno dei seguenti modi:

  1. delegando un socio all’espressione del voto in sua vece, comunicando tale decisione al Presidente dell’Associazione;
  2. consegnando il proprio voto in busta chiusa ad un socio che partecipa all’Assemblea, dopo aver preventivamente comunicato alla Segreteria tale decisione;
  3. facendo pervenire alla Segreteria il proprio voto in busta chiusa entro l’inizio delle operazioni di voto;
  4. votando per posta; in tal caso è possibile procedere nel modo che segue:
    a. comunicare alla Segreteria la decisione di votare per posta entro il 15° giorno anteriore alle elezioni,
    b. inviare alla Segreteria la loro espressione di voto debitamente piegata in una busta chiusa recante il nome del votante (nota 1), per raccomandata RAR espresso o comunque con modalità che ne garantiscano la ricezione da parte di LAIF entro il giorno precedente l’Assemblea;
  5. tramite il voto telematico.

d. Durante la fase della votazione, la commissione elettorale provvederà a verificare che il votante indicato all’esterno della busta sia nell’elenco degli aventi diritto al voto. Poi aprirà pubblicamente la busta e inserirà la scheda elettorale nell’urna, dove poi questa non sarà più distinguibile dalle altre.

e. Nel caso in cui il numero di candidati sia pari al numero di componenti della carica sociale in votazione, non sarà necessario procedere con la votazione e si considererà i candidati tutti eletti.

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Lo scrutinio è effettuato dalla commissione elettorale.

a. concluse le operazioni di voto, la commissione elettorale inizierà lo scrutinio pubblico dei voti espressi. Sono considerate nulle le schede recanti:

  • segni che non consentano di identificare con certezza le preferenze espresse;
  • segni che consentano il riconoscimento del votante;
  • numero di preferenze diverso dal dovuto;
  • scritte ingiuriose, nomi, scarabocchi o qualsiasi cosa non sia pertinente all’espressione del voto (la X).

b. al termine dello scrutinio, la commissione elettorale proclamerà i risultati delle votazioni con i nominativi dei candidati eletti. Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti. In caso di parità, vince il candidato che è socio LAIF da più tempo senza interruzioni. In caso di parità di iscrizione, si procede al sorteggio tramite la modalità testa o croce.

c. la commissione elettorale redigerà seduta stante il verbale delle votazioni, debitamente firmato che verrà consegnato alla Segreteria per l’archiviazione.
La commissione elettorale si scioglierà dopo la stesura del verbale relativo alle elezioni. Nel caso di ricorsi, essa potrà essere re insediata su richiesta dei probiviri.

CONTESTAZIONE E RICORSO

a. È diritto di qualunque socio presentare ricorso.
L’organo competente in caso di contestazione delle elezioni del collegio dei probiviri è il Consiglio Direttivo.
L’organo competente in caso di contestazione delle elezioni del Consiglio Direttivo è il collegio dei probiviri.

b. Il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato in 15 giorni e il termine per la loro definizione nei 15 giorni successivi.

INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI

a. Fino all’elezione del nuovo Presidente e delle altre cariche del Consiglio Direttivo, il Presidente uscente resta legale rappresentante della Associazione e le cariche sociali uscenti continuano a svolgere le loro funzioni.

b. Il nuovo Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere nella prima seduta, che viene convocata dal membro anagraficamente più anziano del neo-eletto Consiglio Direttivo o immediatamente al termine dell’Assemblea dei Soci, o successivamente entro e non oltre 15 giorni dalla data dell’elezione.
Nella medesima adunanza il Consiglio Direttivo uscente passerà tutte le consegne al neo-eletto Direttivo e si metterà a disposizione per ogni richiesta di spiegazioni e delle pratiche organizzative dell’Associazione.

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLE ALTRE CARICHE SOCIALI

a. Il Consiglio Direttivo per l’elezione del Presidente e delle altre cariche sociali è presieduto dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio. Il Consiglio Direttivo nomina altresì il segretario che redigerà il verbale della seduta.

b. Così come previsto dall’art. 21 dello Statuto, le cariche sociali vengono elette con voto palese all’unanimità, sentite e discusse le eventuali candidature e tenuto conto dei risultati elettorali. Il Consiglio procede alla elezione prima del Presidente, quindi del Vice-Presidente e infine del Segretario-Tesoriere.
Tutti i consiglieri uscenti non hanno diritto all’espressione del voto, tranne se sono stati rieletti consiglieri.

c. Il nuovo Presidente entra in carica dal momento della sua proclamazione, che avviene alla conclusione delle operazioni di voto. Da quel momento il Presidente neo-eletto assume tutte le sue funzioni. Da questo momento in avanti è lui a presiedere la riunione del Consiglio.

ARTICOLO 2
DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E/O DEI SINGOLI CONSIGLIERI

a. In conformità con l’Art 19 dello Statuto di LAIF, in caso di decadenza del Presidente, il Vicepresidente provvede, nel termine di 60 giorni, a tutti gli adempimenti necessari, (ivi compresa, se del caso, la reintegrazione del Consiglio Direttivo, affinché quest’ultimo possa procedere alla elezione del nuovo Presidente): egli assume immediatamente la carica di Presidente, convoca il Consiglio per l’elezione di un nuovo Presidente e del Vicepresidente. Nel caso di decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente, questa funzione viene assunta dal consigliere più anziano. Nel caso si debba sostituire anche un consigliere, questa procedura precede la elezione suddetta.
In caso di decadenza del Consiglio Direttivo per oltre la metà dei suoi membri, questo resta in carica per l’ordinaria amministrazione. È tenuto a convocare un’Assemblea per il rinnovo non oltre 120 giorni.

b. In caso di decadenza di un Consigliere, la surroga si determina tramite scorrimento della graduatoria dei non eletti in occasione delle elezioni precedenti. Nel caso non vi siano non eletti disponibili o nel caso che non vi sia stata ancora nessuna votazione precedente del Consiglio, i membri del Consiglio in carica (con esclusione di quello o quelli dimissionari) hanno facoltà di individuare all’unanimità uno o più nuovi membri fra i soci che hanno dato la propria disponibilità alla segreteria entro il termine minimo di 20 e massimo di 30 giorni.
Una volta accettata la carica, il nuovo Consiglio comunica entro 15 giorni ai soci tramite newsletter la costituzione del nuovo Consiglio Direttivo e il nuovo consigliere sarà ratificato dalla successiva Assemblea Ordinaria.
In tutti i casi di integrazione, il socio subentrante ha un mandato di durata pari a quella residua del socio che sostituisce.

ARTICOLO 3
MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Le modifiche al Regolamento sono proposte dal Consiglio Direttivo o dai membri dell’Assemblea e approvate dall’Assemblea, che delibera a maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.
Le proposte di modifica devono figurare per esteso nell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a discuterle.

ARTICOLO 4
CARENZE DEL REGOLAMENTO

a. Per quanto non stabilito dal presente Regolamento, il Collegio dei Probiviri adotta le necessarie interpretazioni e i necessari provvedimenti con apposite delibere, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea alla sua prima convocazione.

b. In caso di assenza dei probiviri spetta al Consiglio Direttivo adottare solo i necessari provvedimenti. In ogni caso, l’indirizzo interpretativo principale è quello che va nel senso dei principi enunciati nel codice civile, nello Statuto e nell’Atto Costitutivo.

 

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Nota 1:

La scheda elettorale va piegata, seguendo le linee tratteggiate, con l’espressione di voto all’interno in modo che il voto non sia visibile nel momento in cui la scheda stessa verrà tolta dalla busta e depositata nell’urna;
così piegata, la scheda va inserita in una busta sigillata, su cui dovrà essere scritto il nome del socio votante e la dicitura “CONTIENE VOTO”, per evitare che la busta venga aperta accidentalmente prima del tempo.