Proposta di una modalità di accertamento coerente con il percorso di apprendimento

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Dopo aver presentato il proprio progetto di istruzione, con la lettera che segue la famiglia sottopone alla Dirigente una proposta motivata e articolata di una verifica dell’assolvimento del dovere di istruzione formulata in coerenza con le scelte famigliari.

______________, 03/07/2020

Alla cortese att.ne della

Dirigente Scolastica ABC

Istituto Comprensivo di

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Oggetto: accertamento dell’effettiva sussistenza del percorso di istruzione di XY – riscontro alla sua del 02/07/2020 prot. 0005098

Gentile Dirigente,

La ringraziamo per aver accolto le istanze di cui al nostro progetto famigliare.

In effetti, poiché il percorso di apprendimento che abbiamo intrapreso non prevede l’inserimento di XY nell’ambito scolastico, viene a mancare la ragion d’essere di un “esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva” (art. 23 D.L. 62 del 13 Aprile 2017).

Ovvero, la modalità del colloquio, ottemperando alle indicazioni legislative, si attiene effettivamente al principio della personalizzazione dei percorsi di istruzione (v. Indicazioni Nazionali per il curricolo ai cap. Centralità della persona, Valutazione), al carattere formativo della valutazione, e al necessario esercizio di autonomia professionale di chi effettua le operazioni di accertamento (art.1 commi 1 e 2 D.L. 62 del 13 Aprile 2017). I contenuti ed i modi in cui è proposto l’esame scolastico standard, nel nostro caso, non sono né coerenti con il percorso di apprendimento (v. Indicazioni nazionali per il curricolo), né suscettibili di effetti formativi, inducendo altresì un annullamento della personalizzazione dell’apprendimento e quindi un travisamento della legislazione vigente.

Il nostro progetto familiare si struttura su “obiettivi di apprendimento” come da Indicazioni MIUR. Questi si dipanano per “nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi”; nel caso specifico siamo nell’ambito “dell’intero quinquennio della scuola primaria”.

Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, al cap. Obiettivi di apprendimento, si legge infatti: “Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado.”

Al cap. Traguardi per lo sviluppo delle competenze, leggiamo: “Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono sviluppati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, relativi ai campi di esperienza ed alle discipline (v. progetto famigliare di istruzione). Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorre e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli …”

Le Indicazioni nazionali per il curricolo 2012/2018 non contengono traguardi o obiettivi di apprendimento per la fine delle classi prima e quarta della scuola primaria.

Appare chiaro che l’esame scolastico, così come si prospetta, non sarebbe in sintonia con le nostre circostanze, che lecitamente stiamo vivendo.

Il concetto di “esame” può, in virtù dell’autonomia professionale che la legge pone in capo ai docenti (art.1 commi 1 e 2 D.L. 62 13 Aprile 2017 e Indicazioni nazionali per il curricolo al cap. Valutazione: “Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione nonché la scelta dei relativi strumenti …), essere declinato nelle maniere più consone alla specificità cui ci si trova di fronte, avendo sempre presente la finalità formativa dello stesso nel percorso di apprendimento.

Tanto più che al cap. Valutazione delle Indicazioni nazionali si legge: “Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo” (che nel nostro caso corrisponde al progetto famigliare).

Il funzionario del servizio scolastico è chiamato a riempire il termine “esame” con strumenti ed atteggiamenti idonei che derivino da un’intelligenza della situazione, la quale non perda mai l’orizzonte dei valori generali e della valorizzazione e del pieno sviluppo della persona umana. Ciò a maggior ragione nel caso di giovani in istruzione parentale.

Le distanze è più opportuno misurarle col metro piuttosto che con la bilancia, e questo un professionista lo sa.

Richiamiamo inoltre l’ordinanza ministeriale R.0000011. 16-05-2020, che chiarisce le condizioni per le quali uno scolaro non possa essere ammesso alla classe successiva: in sostanza, se il giovane non si è mai presentato a scuola e gli insegnanti non hanno alcun elemento di valutazione.

Noi genitori in questo momento le abbiamo già fornito documentazione utile e altra gliene forniremo per poter accertare che vi è un processo di apprendimento in atto, per cui non vi trovereste nelle condizioni citate sopra.

E’ ovvio che un giovane in istruzione familiare non abbia frequentato la scuola, quindi questo aspetto non ha rilevanza.

Pertanto, anche per non incorrere in un atto di discriminazione ingiustificata, contrario addirittura al dettato costituzionale (art. 3) che chiaramente si pronuncia in tema di eguaglianza dei cittadini e che evidentemente è posto alla base anche degli intendimenti della Ministra Azzolina al momento della redazione dell’ordinanza, è logica conseguenza che la nostra proposta sia accettabile e legislativamente sostenibile.

Come lei ben sa, in questa singolare annualità scolastica la “ammissione da ordinanza” è pratica ampiamente frequentata anche per la fragilità legale di decisione diverse, a meno che appunto non ci si trovi in situazioni di estremo limite (art.3 comma 7 Ordinanza concernente la valutazione finale R.0000011. 16-05-2020).

Ci relazioniamo con il servizio scolastico, chiedendo che i termini del rapporto scuola/famiglia siano rispondenti ai dettati legislativi nella loro essenza.

Con tale intendimento Le abbiamo inoltrato in data…… (prot……) il nostro progetto di istruzione familiare, dal quale si può evincere il carattere del nostro percorso e le tappe che lo segnano.

Per dar corso in maniera coerente al suo intento, proponiamo (nello spirito dell’art. 118, comma 4, della Costituzione) di assumere la documentazione che Le forniremo in un Portfolio che attesta, sotto la nostra responsabilità genitoriale (art. 30 della Costituzione), che vi è una dinamica di apprendimento in atto.

In detto Portfolio saranno evidenziati:

Ci rendiamo disponibili ad effettuare un colloquio, noi genitori insieme ai nostri figli, per poter esplicitare il nostro lavoro e darLe ulteriore opportunità di accertamento.

In tale quadro si compone e verifica quanto dichiarato nella Costituzione all’art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta norme generali sull’istruzione…”.

Non riscontrando quindi una valida ragion d’essere, alla luce dell’essenza della legislazione vigente,  ravvisiamo una forzatura logica ed amministrativa nell’utilizzo dello strumento dell’“esame scolastico” in questa circostanza. Tanto più che l’esame scolastico e l’accertamento dell’assolvimento del diritto-dovere di istruire la prole sono due categorie disgiunte, come ha persuasivamente affermato una sentenza del Tribunale di Pescara.

Condividendo e confermando il suo compito d’ufficio di accertare la nostra effettiva attività di apprendimento, avendo nel contempo presente la necessità di produrre qualità formativa (come previsto dal decreto 62/2017 art.1 comma 1, e prima ancora dalle indicazioni nazionali), in questo momento di verifica ci rendiamo disponibili per ulteriori sviluppi nel senso indicato e con i presupposti sopra richiamati.

Rimanendo a disposizione

cogliamo l’occasione per porgerLe saluti cordiali.

DE e FG, genitori di XY

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