
Sommario
La sentenza della Corte Costituzionale
E’ illegittimo escludere dalla fornitura gratuita dei libri i fanciulli e le fanciulle che non frequentano le scuole statali o paritarie.
L’ha stabilito la Corte Costituzionale nella Sentenza 454/1994,
“perché gli esclusi verrebbero ingiustamente discriminati nel godimento di una prestazione pubblica (art. 3 della Costituzione), volta a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, senza essere legata a condizioni di reddito e diretta a sollevare da ogni onere i soggetti cui fa carico tale obbligo, tenendo conto del principio di parità di trattamento tra scuole pubbliche e scuole private, anche con riferimento alle provvidenze scolastiche, e garantendo così il diritto di scelta alternativa fra dette scuole (artt. 33 e 34 della Costituzione).“
In essa, la Corte Dichiara l’illegittimità costituzionale
“dell’art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all’obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale“
e
“dell’art. 156, comma 1, del d.P.R. 16 aprile 1994 n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all’obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.”
L’esclusione di alcuni giovani in diritto di istruzione, infatti, cozza con l’art. 3 della Costituzione:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.“
Su questo punto la sentenza così si esprime:
“È altresì garantito, dall’art. 3 della Costituzione, il diritto dei genitori di scegliere tra scuola pubblica e scuola privata per l’assolvimento dell’obbligo scolastico. E poiché la scelta di iscrizione alle scuole private è spesso collegata ad esigenze dei genitori e degli alunni scaturenti da carenze riscontrabili nei servizi pubblici e non testimonia necessariamente un sintomo di maggiore capacità economica, non sarebbe giustificabile la discriminazione di quei genitori nel godimento di una prestazione pubblica, qual’è la fornitura dei libri di testo, volta a facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.“
L’istruzione parentale nella sentenza della Corte Costituzionale
Da notare che la sentenza non ignora, già nel 1994, l’istruzione parentale ma la cita esplicitamente e la contempla al punto 4) delle considerazioni in diritto.
“La fornitura dei libri di testo delle scuole elementari, come risulta testualmente dalla disposizione impugnata, è una provvidenza destinata direttamente agli alunni e quindi, come osserva il giudice rimettente, è considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all’assolvimento dell’obbligo scolastico, senza peraltro alcun riferimento alla capacità economica dello studente.
Tale obbligo, secondo la legislazione vigente all’epoca dell’ordinanza di rinvio, era legalmente assolto, relativamente all’istruzione elementare, non solo “frequentando le scuole elementari classificate, non classificate, o sussidiate” (art. 172 del r.d. 5 febbraio 1928 n. 177, testo unico dell’istruzione elementare) ovvero, in base alla legislazione sopravvenuta, “frequentando le scuole .. statali e le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato” (ora art. 111, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ma anche, osservate certe condizioni, mediante l’istruzione privata o paterna (art. 174 del testo unico n. 177 del 1928 cit. ed ora art. 111, comma 2, del testo unico n. 297 del 1994 cit.).
Nel caso di iscrizione nelle scuole pubbliche, o in quelle private ad esse equiparate, era richiesta, al fine del proscioglimento dall’obbligo, la frequenza della scuola fino al quattordicesimo anno. Per coloro che, invece, non seguivano tale forma di istruzione erano stabiliti particolari adempimenti. A tal fine l’art. 174 cit. del testo unico n. 177 del 1928 prescriveva che chi intendesse assolvere all’obbligo scolastico, avvalendosi di questo secondo tipo di istruzione – che comprende anche l’iscrizione a scuole private non abilitate al rilascio del titolo legale, ma autorizzate ed egualmente “destinate a fanciulli in età dell’obbligo scolastico” (art. 237 del T.U. cit.), con insegnanti forniti di titolo e programmi ed orari di massima conformi a quelli delle scuole pubbliche – doveva darne comunicazione all’autorità competente all’inizio dell’anno scolastico e, se vi provvedesse direttamente, fornire la documentazione della propria capacità tecnica ed economica. L’alunno, istruito privatamente, doveva poi, al quattordicesimo anno di età, sostenere l’esame di licenza media e, solo se dopo quattro sessioni non fosse riuscito ad ottenere la licenza, era prosciolto dall’obbligo.
Parimenti, con qualche modifica, è ora previsto dalla normativa sopravvenuta all’ordinanza di rinvio che i genitori, che intendono provvedere privatamente o direttamente all’obbligo scolastico, devono dimostrare di averne la capacità tecnica ed economica e darne comunicazione ogni anno alla competente autorità (art. 111, comma 2, del nuovo testo unico del 1994) e che adempie al detto obbligo l’alunno che consegue il diploma di licenza di scuola media ovvero che, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostra di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico.“
E al successivo punto 5):
“Da quanto precede risulta, dunque, che l’obbligo scolastico può essere adempiuto in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. È perciò ingiustificatamente discriminatoria l’esclusione, di chi l’assolva in uno dei modi diversi da tale tipo di frequenza, da una provvidenza destinata non alle scuole bensì direttamente agli alunni e quindi in connessione con l’obbligo scolastico, il cui adempimento, come si è visto, non è necessariamente legato alla frequenza solo delle scuole pubbliche o di quelle autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.“
Certamente questa sentenza va in soccorso di quelle famiglie che incontrano difficoltà burocratiche ad ottenere le cedole librarie per i propri figli in istruzione parentale.
E’ vero che questo tema è gestito sul piano amministrativo a livello locale (regionale e comunale) e che quindi possono esserci lievi disparità di applicazione della norma. E’ però anche altrettanto importante che le scelte delle amministrazioni non siano anticostituzionali.
Di seguito la sentenza nella sua integralità:
Oltre le cedole librarie
Il portato concettuale di questa sentenza e della sua impostazione logica si riverbera anche su altri aspetti dell’istruzione parentale, in particolare:
- su tutti gli aspetti di riconoscimento della capacità e del merito della/o studente(ssa), come ad esempio l’erogazione di borse di studio o forme diverse di valorizzazione del(la) giovane o di sostegno all’istruzione
- su tutte le questioni legate alla libertà di scelta della modalità di assolvimento del diritto-dovere di istruzione.
Sta alle famiglie far leva sulla normativa e sulla giurisprudenza esistenti per non vedersi negati dei diritti costituzionalmente garantiti.
Credits: Foto di Simon da Pixabay
Ringraziamo Simona per la segnalazione della sentenza