Decreto maturità 2025

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decreto maturità 2025

E’ uscito il decreto ministeriale sugli esami di maturità 2025 (conclusivi del secondo ciclo di istruzione). Esso contiene indicazioni per i candidati privatisti.

Nella parte relativa ai candidati privatisti, il decreto

  • contiene il quadro delle scadenze e il fac simile di presentazione della domanda.
  • stabilisce che la finestra temporale per la presentazione della domanda di ammissione all’esame è compresa fra il 26 novembre 2024 e il 30 dicembre 2024
  • informa sulla modalità di presentazione della domanda di ammissione da parte dei candidati esterni
  • riprende i requisiti di ammissione all’esame, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs 62/17 (vai ai requisiti di ammissione),
  • conferma che il PCTO (o le attività assimilabili al PCTO) è considerato condizione necessaria per l’accesso all’esame di maturità 2025
  • rimanda al documento contenente i criteri per il riconoscimento dei percorsi di PCTO
  • stabilisce la possibilità di integrazione della documentazione relativa al PCTO per le esperienze svolte dopo la presentazione della domanda d’esame e fino al 30 marzo 2025 (pertanto, chi non ha completato le ore, ha ancora la possibilità di farlo). Per fare ciò è necessario presentare la documentazione relativa alle attività svolte entro e non oltre il 20 aprile 2025 direttamente all’istituzione scolastica cui i candidati esterni sono stati assegnati
  • ribadisce la necessità dell’esame preliminare
  • norma il pagamento delle tasse d’esame

Sommario

    Modalità di presentazione della domanda di maturità 2025

    Nel decreto si legge:

    I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato entro il termine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione e del merito corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 26 novembre 2024, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
    I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro stessi prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale è effettuata secondo i criteri di seguito indicati.
    I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017.
    I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate e allegano la documentazione attestante lo svolgimento dei PCTO e/o delle attività assimilabili.
    Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2025. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2025 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2025.
    Gli Uffici scolastici regionali danno immediata comunicazione agli interessati dell’accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo, dell’istituto cui sono stati assegnati.

    PCTO e attività assimilabili

    Riportiamo il testo del decreto:

    Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d. lgs. 62/2017, e dell’art. 5 del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, l’ammissione all’esame di Stato dei candidati esterni è subordinata allo svolgimento dei PCTO oppure di attività assimilabili ai PCTO, come definite dall’art. 21 del medesimo d.m. Per la validità del percorso del candidato, le citate attività complessivamente svolte dal medesimo devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.
    Ai sensi dell’art. 6 del citato d.m. 226/2024 i candidati esterni, in fase di presentazione della domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale competente, dichiarano e documentano lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO.
    I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti sono documentati allegando:

    -il Patto formativo individuale sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
    -l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
    -eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
    Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione. Nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, la dichiarazione e l’idonea documentazione sono predisposte dal responsabile della struttura ospitante. Ai sensi dell’art. 6, co. 4, del citato d.m. 226/2024, dalle suddette dichiarazioni e documentazioni devono emergere la tipologia dell’attività effettuata, l’arco temporale di svolgimento con specificazione della durata dell’esperienza, gli estremi, la denominazione e la natura giuridica del soggetto ospitante, le specifiche funzioni svolte dal candidato e le competenze acquisite con esplicita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, del pieno rispetto della normativa contributiva, assicurativa e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a favore del candidato interessato. In caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o libero-professionale, dalla dichiarazione deve risultare la qualifica con la quale è stata svolta l’attività.
    Per le attività assimilabili svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del d.P.R. 445/2000.

    Il documento seguente contiene i criteri per il riconoscimento dei percorsi di PCTO:

    Esame preliminare

    Si legge nel decreto:

    Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.

    La nota a piè di pagina riporta anche questa indicazione:

    L’esame preliminare è volto ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione dei candidati sulle discipline dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

    Tasse e contributi per la maturità 2025

    Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.
    Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
    Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio.
    La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.
    di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242. Le citate domande sono presentate nei termini di cui all’allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del facsimile di modello di cui all’allegato 2
    .

    In caso di cambio di assegnazione d’istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo
    istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con
    diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

    Il testo del decreto maturità 2025

    Di seguito il testo integrale del decreto maturità 2025, per ulteriori precisazioni e situazioni particolari (ad esempio nelle scadenze). Contiene il prospetto riepilogativo delle scadenze nelle varie casistiche, oltre al Facsimile del modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”.


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    Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay

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