E’ stata emanata l’ordinanza ministeriale che regola lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, cioè l’esame di terza media.
E’ confermato che esso si sostanzierà nella presentazione e discussione di un elaborato la cui tematica verrà individuata dal consiglio di classe sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno.
In esso confluiranno i contenuti legati ai percorsi di acquisizione di conoscenze e competenze svolti in ambiti scolastici, come pure fuori dalla scuola; il tutto con un criterio di integrazione e complementarietà tra materie.
L’elaborato per l’esame di terza media potrà essere presentato in varie forme, sia multimediali che classiche e verrà esposto in videoconferenza dall’autore entro il 30 giugno.
Non vi sono nella presente ordinanza riferimenti specifici ai candidati in istruzione parentale. Si fa solo riferimento ai candidati privatisti di cui al comma 5 dell’art. 10 del DL 62 del 2017, il quale recita:
Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualita' di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di eta' e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
Possiamo supporre che ci si riferisca ai ragazzi in istruzione parentale?
Può essere l’occasione per avanzare dei ragionamenti, che, basati sull’impianto concettuale contenuto nell’ordinanza, possono condurre a formulare delle ipotesi anche operative sostenibili.
Gli elementi portanti sono due:
- si guarda con più chiarezza al presupposto della personalizzazione e alla pluralità dei percorsi di acquisizione delle conoscenze e delle competenze in un’ottica di trasversalità e sistematicità. Quanto meno a livello di intenti, è un avvicinamento notevole alle posizione espresse e perseguite dalle famiglie in istruzione parentale.
E’ uno spostamento avvenuto per ragioni emergenziali ed accidentali, “grazie” al coronavirus, ma bisognerà tener ben fermo questo punto. Non sono novità, in quanto una lettura attenta dell’art.1 del “famoso” D.L. 62 del 2017 (che riprende quanto chiaramente espresso nelle linee guida del 2012/18) già pone le chiavi interpretative in questo senso, del concetto di valutazione.
Certamente la fase attuativa presenterà delle paradossalità, ma i cambiamenti spesso non sono secchi e tempestivi. Constatiamo per ora delle direzioni in cui si incanalano alcune procedure.
L’elaborato che il candidato dovrà presentare avrà forme diverse e scelte per la miglior e maggior espressione del contenuto. Anche qui c’è un superamento della ormai ingessata anacronistica ed “alogica” modalità: compiti scritti di italiano, di matematica, ecc. interrogazione. Sarà anche questo un punto da tener fermo. - la tematica dell’elaborato sarà assegnata dal consiglio di classe sulla base delle caratteristiche personali e dei livelli di competenze dell’alunno. Ovvero l’organo competente che ha curato l’attività di istruzione, avendo ben presente il quadro specifico, individua un tema, attorno al quale, e nel quale, il giovane può sviluppare e manifestare appieno il suo bagaglio di persona colta e cittadino consapevole.
Queste sono disposizioni che l’ordinanza indirizza agli scolari senza riferirsi agli homeschooler, per cui non è improprio pensare di poter procedere legittimamente in analogia logica e normativa con quanto detto sopra.
Riguardo al punto 1 per le famiglie in Istruzione parentale dovrebbero raccogliere e sistematizzare in una modalità espositiva consona alle proprie potenzialità quanto indagato e studiato nel loro approccio di apprendimento.
La logica valutativa dovrebbe tendere a verificare la rispondenza delle acquisizioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, alle competenze chiave segnalate nelle linee guida del 2012 e quelle del 18. Da ciò deriva che l’articolazione degli argomenti dell’elaborato per l’esame di terza media non deve perderli di vista.
Riguardo al punto 2, un consiglio di classe non è nella condizione di sapere quali siano le caratteristiche personali e i livelli di competenze del candidato, questi sono elementi che, nel caso dell’istruzione famigliare solo i genitori conoscono; per cui potrebbe non essere improprio che le tematiche siano individuate proprio in questo ambito. Anche in questa circostanza, in cui non vi sono indicazioni, l’intrapresa di un percorso logico e coerente con i dati forti della legislazione, può risultare sostenibile ed accettabile anche in sede amministrativa. Naturalmente “non v’è certezza”.
Sergio Leali