“Nel D.Lgs n° 62 del 2017 all’articolo 23 in merito alle indicazioni sull’istruzione parentale, così si trova scritto: “ In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno …. sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza…”. In questo provvedimento legislativo, l’ultimo in ordine di tempo che interviene in merito, non si fa menzione della dichiarazione di capacità tecniche o, in alternativa, economiche.”
L’articolo di Sergio Leali sulla Guida Homeschooling di Orizzonte Scuola del 4 gennaio 2021 evidenzia una possibile novità nella prassi della comunicazione di istruzione parentale, introdotta dal D.Lgs 62 del 2017.
Queste riflessioni erano state anticipate durante la serata del 10 dicembre 2020: si veda il video della registrazione al minuto 1:06:52.
La Costituzione infatti recita all’art. 30: “ Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti…”.
“La Carta costituzionale introduce la categoria dell’incapacità dei genitori, non connotandola rispetto ad una valenza piuttosto che un’altra. Il riferimento è alla globalità dell’approccio educativo e di istruzione. Le madri ed i padri costituenti, evidentemente avevano forte la percezione della complessità dell’educare ed istruire, che ricomprende taluni aspetti propriamente tecnici, ma in essi non si risolve.”
Il concetto di capacità tecniche o economiche è stato introdotto da testi legislativi successivi:
- il Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 all’art. 111
- il Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 all’art. 1
Esso è stato poi “ripreso ed applicato da circolari varie con interpretazioni poco persuasive, ad esempio, “economiche” viene collegato con “tecniche” attraverso una e, in sostituzione della o come dal testo legislativo.
L’ultima circolare ministeriale (N° 20651 del 12 novembre 2020) infatti così recita “i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale … presentano comunicazione … dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno.”
E’ lecito richiedere la dimostrazione delle capacità tecniche o economiche dopo il D.Lgs 62 del 2017?
I nuclei concettuali che portano a questo dubbio sono di due tipi: “uno di carattere tecnico-giuridico, che si lega direttamente alla prassi attuativa; l’altro che si insedia nella natura specifica del fenomeno istruzione parentale.
Nel primo caso, non pare improprio sostenere che la legislazione sopravvenuta (il D.Lgs. 62 del 2017) abbia cancellato la categoria della capacità tecnica o economica, essendo l’articolo 23 del medesimo intervenuto a regolare l’avvio dell’istruzione parentale, ovvero la stessa materia delle disposizioni di legge precedenti.
Nel secondo caso è interessante soffermarsi sui termini usati nei vari passaggi di legge.”
Poiché nell’istruzione parentale le condizioni e i contesti generali in cui avviene l’apprendimento sono diversi da quelli dell’istruzione scolastica, “la capacità dei genitori risiede nel saper assecondare ed indirizzare, laddove richiesto o comunque necessario.” Si tratta di una capacità intesa nel senso più globale, non soltanto tecnico-didattica e nemmeno meramente economica. Infatti “risulta fuori luogo l’attribuzione automatica di una valenza etica e civile superiore alla categoria dell’agiatezza rispetto a quella della modestia materiale.” In particolare, “risulta debole il tema delle capacità economiche, le quali, oltre a tutto un corpus di considerazioni legate alla privacy ed alla effettiva potenzialità di accertamento d’ufficio di un dirigente, in questo campo, appaiono svuotate di significato sostanziale.”
Esistono strumenti per dimostrare la non incapacità genitoriale?
L’articolo suggerisce inoltre una modalità, tra l’altro già sperimentata con successo, per dimostrare la non incapacità genitoriale: il progetto famigliare di istruzione. Esso dovrebbe essere scritto e letto come il documento che esprime le linee guida dell’azione di istruzione e apprendimento messa in atto dalla famiglia. In quanto tale, esprime le capacità genitoriali di dare ragione della “propria identità di educatori, sostenitori dell’apprendimento, gestori dell’istruzione e sensibili esperti dei propri figli“. In homeschooling, infatti, i genitori non si improvvisano docenti.
“Ciò che pare essere utile segnalare è che qualsivoglia modalità venga adottata, questa assuma nel suo carattere le differenze e le analogie ben presenti nell’essere scuola e nell’essere homeschooling. Farle coincidere, o meglio far combaciare la seconda con la prima, non riconosce la legittimità di una pratica educativa e di istruzione ed afferma la prevalenza dell’una sull’altra.”
E’ fondamentale essere consapevoli delle peculiarità dell’istruzione parentale
La fenomenologia dell’homeschooling individua dei caratteri costitutivi fortemente ancorati all’idea di civiltà e comunità insita ed espressa nelle Carte fondamentali di livello planetario, europeo e nazionale. Al pari della scolarizzazione essa persegue il pieno e prioritario diritto dei giovani di avere un bagaglio di conoscenze e competenze almeno sufficienti per essere persone e cittadini liberi e possibilmente contenti di vivere.
La condizione perché vi possa essere un territorio di dialogo sereno e rispettoso, è il riconoscimento delle analogie e delle differenze tra le entità “scuola” e “istruzione parentale”.
Vai alla nostra rassegna stampa.