Nella Guida Homeschooling di Orizzonte Scuola si parla del diritto alla riammissione a scuola per chi la richiede dopo un’esperienza di istruzione parentale.
In questi giorni infatti molte famiglie lamentano la non disponibilità di taluni Dirigenti ad accogliere la richiesta di riammissione nel percorso scolastico, nell’immediato o in un prossimo futuro.
In taluni casi, questi rifiuti si concretizzano nel non accoglimento dell’iscrizione, considerandola subordinata al superamento dell’esame di idoneità.
In altre situazioni, essi si sostanziano nel rifiuto di una riammissione a scuola in corso d’anno.
Il tema, che di primo acchito potrebbe sembrare di rilevanza relativa, porta invece con sé delle argomentazioni che innervano fortemente il fenomeno della libertà di istruzione ed educazione.
L’articolo di Sergio Leali prende le mosse dalla domanda se la scelta di homeschooling sia da intendersi per sempre, o per l’intero anno scolastico.
Lo Stato italiano si è posto l’obiettivo di fornire al meglio la possibilità e l’opportunità di educare ed istruire le nuove generazioni. La lettura burocratica, e non sistematica, delle norme può portare ad interpretazioni che, ad una verifica sostanziale, non trovano fondamento né logico né legislativo.
“L’art. 30 della Costituzione, nell’attribuire ai genitori il dovere ed il diritto di individuare il percorso di istruzione e di educazione più appropriato per i propri figli, garantisce loro che, se si dovessero trovare in una situazione di incapacità, la legge provvederebbe affinché il diritto dei figli di essere istruiti ed educati abbia effettiva attuazione:
“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”
La suddetta incapacità è da intendersi nella sua accezione più ricca, ampia ed umana. Infatti può verificarsi questo stato per ragioni basilari, intrinseche alla natura dei soggetti o delle circostanze genitoriali strutturali, o per motivi contingenti.
Questi ultimi sono legati alle vicende che, con grande generosità, la vita riserva con sorpresa (gradita o anche no, dipende!).
… può verificarsi, che, in difetto di una qualche componente, i genitori possano trovarsi nella condizione di incapacità/impossibilità, in qualsiasi momento. Una variazione nell’assetto familiare, un cambiamento di ordine professionale o lavorativo, il venir meno della necessaria disponibilità di tempo, il verificarsi di problematiche relazionali e tanto altro ancora, possono ad esempio essere causa di un cambiamento nel percorso di istruzione/apprendimento.
Essendo una necessità civica e personale, oltre che un diritto dei giovani di essere in apprendimento/istruzione per almeno 10 anni dal 6° al 16° di età, qualora i genitori fossero nella condizione di incapacità, appunto, lo Stato rende disponibili i servizi scolastici, in particolare per quanto riguarda la funzione genitoriale dell’istruzione.
Sempre la Carta Costituzionale sistematizza questa interazione concettuale con l’art. 34:
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni (ora 10 n.d.r.) è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi …”.
La riammissione nel percorso scolastico dei giovani provenienti da istruzione parentale pare perciò essere sempre possibile, in qualsiasi momento dell’anno.
Qui il quadro normativo di riferimento per l’istruzione parentale in Italia.