E’ finalmente uscita l’ordinanza ministeriale sugli esami di fine ciclo. Ci concentriamo di seguito sugli aspetti che riguardano i candidati esterni.

Il calendario dell’esame conclusivo del secondo ciclo (maturità) per i candidati esterni:

  • fine maggio circa; esame preliminare sul programma della classe quinta (ed eventualmente, per chi ne fosse sprovvisto, anche l’esame di idoneità agli anni precedenti)
  • 22 giugno 2022, prima prova scritta, predisposta a livello nazionale. I candidati potranno scegliere fra sette tracce diverse.
  • 23 giugno 2022, seconda prova scritta, predisposta dai docenti della commissione cui il candidato è assegnato; la disciplina oggetto di prova è stabilita dall’ordinanza, tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. I docenti predispongono tre tracce e il giorno della prova si procederà al sorteggio.
  • seguirà il colloquio pluridisciplinare, che sarà costituito da più momenti: l’analisi di materiale proposto dalla commissione, educazione civica, una relazione personale sulla propria esperienza di PCTO.

Requisiti di ammissione

Le prove INVALSI non rientrano tra i requisiti indispensabili per l’ammissione all’esame di maturità.

Lo svolgimento dell’attività di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) non è necessaria per accedere all’esame di maturità.

Gli altri requisiti per poter sostenere l’esame di maturità da candidati esterni restano invariati:

  • compiere almeno 19 anni nell’anno solare in cui si svolge l’esame e poter dimostrare di aver assolto al dovere di istruzione
  • avere sostenuto l’esame di terza media da almeno tanti anni quanto dura il corso superiore (in generale, cinque)
  • oppure essersi ritirati dalla frequenza dell’ultimo anno di corso entro il 15 marzo 2022.

I candidati esterni devono aver presentato domanda all’ufficio scolastico scolastico regionale territorialmente competente entro novembre 2021, secondo le modalità di cui alla nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118.

Articolo 5 – esame preliminare candidati esterni

I candidati esterni dovranno anche superare l'”esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi ...”, cioè l’esame conclusivo della classe quinta.
Nel caso in cui questi studenti non avessero una delle idoneità agli anni precedenti, dovranno sostenere anche gli esami relativi.

2. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.

8. L’esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.

9. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell’esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l’esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.

10. Il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.

11. L’esito positivo dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato
ovvero di mancata presentazione all’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l’esame si riferisce.

Nel caso di un cambio di indirizzo di studi, i ragazzi sono tenuti a sostenere gli esami integrativi, cioè gli esami nelle materie previste dal nuovo piano di studi ma non presenti in quello precedente.

Articolo 6 – Sedi dell’esame (candidati esterni)

2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. …

L’articolo 7 disciplina l’assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni.

Articolo 8 – Effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza

2. I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l’effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza. Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio
per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all’articolo 26.

Articolo 11 – credito scolastico

Quest’anno sarà fino ad un massimo di 50 punti e verrà attribuito secondo le tabelle dell’Allegato A. Al comma 4 sono previsti dei casi particolari per i candidati esterni.

Articolo 17 – prove d’esame

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle
specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.
2. Il calendario delle prove d’esame, per l’anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
– prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
– seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. …

All’articolo 19 si precisano i contenuti della prima prova scritta:

Ai sensi dell’art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

La prima prova è valutata fino ad un massimo di 15 punti.

La seconda prova scritta è articolata e descritta all’articolo 20; in particolare, si rimanda agli allegati B1, B2 e B3.

La seconda prova è valutata fino ad un massimo di 10 punti.

Articolo 22 – Colloquio

Il colloquio è valutato fino a 25 punti.

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.
4. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. …
5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi,
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del d. lgs. 62/2017.

L’ordinanza contiene anche disposizioni per gli alunni con disabilità (art. 24) o con certificazione DSA o BES (art. 25).

L’articolo 26 disciplina i casi di assenza dei candidati alle prove d’esame, la sessione suppletiva e quella straordinaria.

L’art. 34 contiene disposizioni concernenti le regioni autonome.

Consulta le domande e risposte frequenti sull’istruzione parentale alle superiori.

Maturità 2022: i candidati esterni

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