Nostre considerazioni sulle nuove Linee guida per l’istruzione parentale

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(alla luce delle esperienze riportate dalle famiglie ai consulenti LAIF)

Linee guida

Nei giorni successivi alla pubblicazione delle nuove Linee guida per l’istruzione parentale, ho dedicato tempo ed energie a leggerle con attenzione, confrontarle con la normativa vigente e valutarne l’impatto reale sulla vita delle famiglie. Non si trattava di un documento che attendevo in quanto tale: ciò che le famiglie e le associazioni chiedevano da tempo erano chiarimenti ufficiali su come i dirigenti scolastici debbano esercitare la loro funzione di vigilanza, limitandola al perimetro previsto dalla legge, senza interpretazioni personali né ampliamenti discrezionali.

Su questo punto rimando anche all’analisi approfondita di LAIF, che offre una lettura tecnica e puntuale del documento.
Di seguito, il testo integrale delle Linee guida per l’istruzione parentale.

Sommario

    Gli aspetti positivi: ciò che finalmente viene riconosciuto

    Devo riconoscere che nel testo ci sono alcuni elementi importanti e positivi. Le Linee guida ribadiscono che:

    • l’istruzione parentale è un diritto costituzionale;
    • i genitori non devono chiedere autorizzazioni;
    • la scuola deve prendere atto della dichiarazione;
    • non possono essere richiesti documenti aggiuntivi (ISEE, titoli di studio, CV, ecc.);
    • la famiglia è libera nella scelta della sede d’esame.

    Sono chiarimenti preziosi, che in molti casi ristabiliscono la corretta interpretazione della normativa.

    Le criticità: ciò che nelle Linee guida continua a creare confusione e tensione

    Accanto agli aspetti positivi, emergono però criticità che non posso ignorare, soprattutto alla luce delle esperienze che famiglie che si rivolgono a LAIF per le consulenze, hanno riportato.

    1. Ambiguità linguistiche …

    Una delle prime criticità riguarda l’uso del termine “richiesta” riferito all’avvio dell’istruzione parentale. La normativa parla esclusivamente di dichiarazione, e non è un dettaglio: una dichiarazione produce effetti immediati, mentre una richiesta presuppone una valutazione, un possibile assenso o diniego.

    Da quando svolgo attività di consulenza per LAIF, mi è capitato spesso di supportare famiglie che si confrontavano con dirigenti scolastici convinti che l’istruzione parentale sia davvero una richiesta, qualcosa da esaminare, approvare o respingere. Nella maggior parte dei casi si trattava di dirigenti semplicemente poco informati, che agiscono in buona fede pur partendo da un’interpretazione non allineata al quadro normativo.

    Proprio per questo, in un documento che si apre sottolineando con forza la natura dichiarativa dell’istruzione parentale e il dovere della scuola di limitarsi alla presa d’atto, risulta significativo rilevare l’uso improprio di un termine. Un termine sbagliato, in un contesto amministrativo, non è mai innocuo: può generare margini interpretativi non coerenti con la normativa e contribuire a pratiche non conformi.

    .

    … e le prassi che ne derivano

    Infatti, negli ultimi mesi, diverse famiglie hanno riferito ai consulenti LAIF di episodi che mostrano quanto queste imprecisioni possano trasformarsi in comportamenti concreti:

    • una famiglia si è sentita dire che non sarebbe stato aggiornato il fascicolo ANS finché non avesse consegnato il progetto didattico educativo, come se la dichiarazione non bastasse a produrre effetti amministrativi;
    • un’altra famiglia ha visto bloccata la propria comunicazione di istruzione parentale finché non avesse modificato il progetto educativo “di massima”, trattato come un documento da approvare;
    • in un altro caso, dei genitori sono stati convocati perché il dirigente “non avrebbe potuto autorizzare l’istruzione parentale senza conoscere la famiglia”.

    Si tratta di situazioni che richiedono un riallineamento alle disposizioni normative, perché derivano da un confine interpretativo non sempre definito. Quando un documento ministeriale utilizza un termine in modo non pienamente coerente, questo confine può risultare più esposto a interpretazioni non uniformi.

    2. Il problema del PDE nelle Linee guida: richieste improprie e perfino retroattive

    Un capitolo a parte merita la questione del PDE (Progetto Didattico Educativo).

    È importante essere molto chiari su un punto: non è la normativa primaria (Costituzione, leggi, decreti legislativi) a prevedere la presentazione del PDE. A disciplinare questo aspetto è un atto di normativa secondaria, il Decreto Ministeriale 218 dell’11 novembre 2025, che ha abrogato il precedente DM 5/2021.

    Il DM 218/2025 stabilisce che il PDE deve essere presentato solo alla scuola presso cui si sosterrà l’esame di idoneità, perché è un documento funzionale esclusivamente alla predisposizione delle prove d’esame.

    Questo significa che:

    • la scuola vigilante non ha alcun titolo normativo per richiederlo;
    • il PDE non ha alcuna funzione amministrativa nella fase di dichiarazione;
    • non può essere usato per valutare, approvare o “regolare” la scelta educativa della famiglia.

    Inoltre, il PDE – di massima o dettagliato che sia – riguarda un esame che si svolgerà 16–18 mesi dopo rispetto alla presentazione della dichiarazione. Richiederlo alla scuola vigilante è un lavoro inutile per tutti:

    • inutile per la famiglia, che si trova a produrre un documento prematuro e non richiesto dalla legge;
    • inutile per il dirigente, che riceve un materiale che non ha alcuna funzione, né amministrativa né valutativa.

    Eppure, molte famiglie mi hanno riferito che i dirigenti continuano a richiederlo, come se fosse un allegato obbligatorio alla dichiarazione.

    In alcuni casi il margine interpretativo ha travalicato ogni ragionevole limite: è stato richiesto il PDE di massima anche per l’anno scolastico in corso (settembre 2025 – agosto 2026), nonostante le Linee guida siano state protocollate soltanto nel dicembre 2025. Poiché la gran parte delle famiglie aveva già presentato la dichiarazione di Istruzione Parentale tra gennaio e febbraio 2025, tale richiesta si traduce nell’imposizione di un adempimento retroattivo, privo di fondamento normativo e in contrasto con un principio di ragionevolezza amministrativa.

    3. La vigilanza: un confine ancora troppo vago

    Un’altra criticità riguarda la coesistenza, nelle Linee guida, di due concetti difficili da conciliare:

    • da un lato si afferma che la scuola non deve entrare nel merito della scelta educativa;
    • dall’altro si attribuisce alla scuola un ruolo di vigilanza attiva che, così formulato, rischia di sconfinare e può essere interpretato oltre i limiti previsti.

    È proprio questo spazio interpretativo che negli anni ha alimentato prassi difformi e, talvolta, invasive. Le Linee guida avrebbero potuto chiarire questo punto in modo netto; invece, in alcuni passaggi, rischiano di ampliare ulteriormente la discrezionalità dei dirigenti.

    4. La duplicazione degli obblighi di comunicazione: un sistema inefficiente che genera spreco di energie

    Un nodo particolarmente critico delle Linee guida riguarda la gestione delle comunicazioni tra famiglie, scuola vigilante e scuola sede d’esame. Il documento prevede infatti un doppio flusso informativo: da un lato i genitori devono comunicare alla scuola vigilante la sede scelta per l’esame; dall’altro la scuola sede d’esame deve a sua volta informare la scuola vigilante sia della ricezione della domanda sia dell’esito finale.
    Il documento prevede infatti che:

    • i genitori debbano comunicare alla scuola vigilante la scuola scelta come sede d’esame;
    • la scuola sede d’esame debba a sua volta comunicare alla scuola vigilante la ricezione della domanda e, successivamente, gli esiti dell’esame.

    Questa doppia comunicazione crea un sistema ridondante e inefficiente, che comporta:

    • duplicazione del lavoro amministrativo, perché la stessa informazione viene trasmessa due volte allo stesso destinatario;
    • spreco di energie per famiglie e segreterie, che devono gestire flussi paralleli e spesso non coordinati;
    • aumento del rischio di errori, discrepanze o ritardi, con conseguente possibilità di segnalazioni improprie al Comune per presunto inadempimento;
    • assenza di un flusso informativo unico, nonostante il SIDI sia già lo strumento naturale per centralizzare queste informazioni.

    In pratica, invece di semplificare, le Linee guida introducono un modello di vigilanza che moltiplica gli adempimenti, senza migliorare la qualità del controllo. È un sistema che sembra fondato più sulla sfiducia che sulla collaborazione. Un sistema che finisce per penalizzare proprio chi dovrebbe essere sostenuto: le famiglie e le scuole che operano correttamente.

    5. L’uso improprio del termine “eccezionalmente” nelle Linee guida

    Le Linee guida affermano che la dichiarazione in corso d’anno è possibile “solo eccezionalmente”. Ma la normativa primaria non parla mai di eccezionalità: richiede semplicemente che la comunicazione sia presentata ogni anno.

    La Legge Caivano ha introdotto l’obbligo di presentare il rinnovo nella finestra delle iscrizioni. Questo vincolo riguarda solo il rinnovo, riferito all’anno scolastico successivo, non la prima dichiarazione riferita all’anno scolastico in corso.
    Definire “eccezionale” ciò che la legge considera ordinario rischia di generare ulteriori fraintendimenti.

    6. La gerarchia delle fonti: un punto che non può essere ignorato

    Credo sia utile ricordare, con uno spirito di collaborazione e non di contrapposizione, che una Nota ministeriale e le Linee guida non hanno valore normativo. Si tratta di strumenti di indirizzo, pensati per offrire orientamento e favorire una maggiore uniformità applicativa, non per introdurre nuovi obblighi o ampliare quanto previsto dalla normativa primaria.

    Proprio perché il documento si presenta con un tono conciliante e dichiaratamente orientato a “fare chiarezza”, sarebbe importante che le indicazioni contenute rimanessero sempre entro il perimetro che la legge assegna a questo tipo di atti. Quando alcune formulazioni assumono un carattere più prescrittivo, ad esempio suggerendo conformità ai curricoli statali o attribuendo alle scuole compiti valutativi non previsti, si rischia involontariamente di andare oltre la funzione interpretativa che la Nota stessa rivendica.

    Non si tratta di una critica di principio, ma di un invito alla coerenza: se l’obiettivo è davvero quello di ridurre incertezze e difformità, allora è essenziale che il linguaggio e le indicazioni operative siano perfettamente allineati alla cornice normativa vigente. Altrimenti, proprio nel tentativo di offrire chiarezza, si rischia di generare nuove zone d’ombra o di alimentare interpretazioni divergenti.

    Ed è questo, in fondo, il nodo: mantenere la coerenza tra l’intenzione dichiarata – quella di accompagnare le famiglie e le scuole con indicazioni chiare e rispettose – e il contenuto effettivo delle Linee guida, affinché possano davvero diventare uno strumento utile per tutti.

    7. La scuola vigilante per il secondo ciclo: un’interpretazione estensiva non prevista dalla norma

    Le Linee guida indicano che, per i ragazzi in età da scuola secondaria di secondo grado, la comunicazione preventiva debba essere presentata a una scuola superiore del territorio. Questa indicazione, tuttavia, non trova fondamento esplicito nella normativa primaria, che si limita a richiamare la “scuola del territorio di residenza” senza specificarne il grado. Sul piano amministrativo, tale nozione coincide tradizionalmente con l’istituto comprensivo, istituzione di riferimento territoriale per il primo ciclo. Nessuna norma impone il trasferimento della vigilanza a una scuola di secondo grado al raggiungimento dell’età corrispondente.

    Il punto è rilevante perché il ruolo della scuola vigilante è, nella sua essenza, un atto amministrativo circoscritto: ricevere la dichiarazione, prenderne atto e aggiornare l’Anagrafe Nazionale degli Studenti nel SIDI. Non è una funzione didattica né valutativa. In questa prospettiva, nulla impedisce che lo stesso istituto comprensivo continui a svolgere tale funzione anche per gli anni del biennio obbligatorio superiore. Tale procedura verrebbe svolta in coerenza con i principi di semplicità, linearità e continuità amministrativa.

    Concretamente, la famiglia potrebbe continuare a inviare la comunicazione preventiva all’istituto comprensivo di sempre. Successivamente poi procedere con la scelta della scuola sede dell’esame di idoneità, in base all’indirizzo di studio più adatto al proprio figlio. Questa lettura ha il vantaggio di disaccoppiare la funzione amministrativa della vigilanza dalla funzione tecnica dell’esame, evitando alle famiglie di dover cambiare interlocutore amministrativo a ogni passaggio di ciclo. Suggerire il contrario riflette una visione “scolastica” dell’istruzione parentale che la normativa non impone.

    8. Il ruolo della scuola d’esame nelle Linee guida

    La scuola d’esame in molti casi è diversa dalla scuola del territorio di residenza.
    La norma attribuisce all’Istituto in cui si svolgono gli esami di idoneità o di fine ciclo un ruolo cruciale nella vigilanza:

    1. la verifica dell’assolvimento del dovere di istruzione in homeschooling avviene in due momenti: la comunicazione di istruzione parentale (che è una dichiarazione di intenti) e l’accertamento annuale, pensato come dimostrazione dell’avvenuto percorso di istruzione; questo è sancito dal D.Lgs. 62/2017 art. 23 e dal Decreto 218/2025 (che sostituisce il D.M. 5/2021)
    2. le circolari ministeriali da anni prevedono che sia obbligo della scuola d’esame aggiornare l’Anagrafe Nazionale Studenti sul portale SIDI con gli esiti degli esami.

    Pertanto, la scuola d’esame da anni ormai coopera alla vigilanza, insieme alla scuola di riferimento per residenza.

    Sorgono spontanee quindi alcune domande: “Perché precisarlo con enfasi nelle Linee Guida?” e “Perché definire la scuola competente per territorio “scuola vigilante” come se fosse l’unica in questo ruolo per poi sottolineare che la scuola prescelta come sede d’esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.”?
    Il testo è stato scritto da due persone diverse?

    Comunque sia, di fatto questa esplicita quanto ridondante e un po’ confusa attribuzione di un ruolo di responsabilità ad una seconda scuola rischia di produrre un irrigidimento nella conduzione delle prove e quindi una chiusura rispetto alle famiglie in istruzione parentale.

    E’ vero che l’articolazione della co-vigilanza è delineata nel testo delle Linee guida:

    si sottolinea l’opportunità di un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all’esame di idoneità la scuola prescelta come sede d’esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante (indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie). Parimenti, dopo lo svolgimento dell’esame di idoneità, la scuola sede d’esame procede ad inserire gli esiti nel SIDI e a comunicare le risultanze alla scuola vigilante.

    Quindi la co-vigilanza dovrebbe risolversi in due atti amministrativi (oltre allo svolgimento dell’esame vero e proprio):

    • comunicazione tempestiva alla scuola di residenza di aver ricevuto la domanda d’esame
    • registrazione degli esiti sul portale SIDI.

    Tuttavia rimane la preoccupazione su come le scuole d’esame, preoccupate di sentirsi tutelate al meglio, interpreteranno questa responsabilità e questo potere.

    Conclusione sulle Linee guida

    Queste riflessioni nascono dall’intreccio tra lo studio attento del documento e le molte esperienze che, come consulente LAIF, ho avuto modo di raccogliere dalle famiglie. Riconosco senza esitazioni ciò che nelle Linee guida rappresenta un passo avanti: alcuni chiarimenti erano necessari e attesi, e possono davvero contribuire a ridurre prassi scorrette sedimentate negli anni.

    Allo stesso tempo, non posso ignorare ciò che continua a generare incertezza, sovrapposizioni di ruoli e richieste improprie. L’istruzione parentale è un diritto costituzionale, radicato nella responsabilità educativa dei genitori e tutelato dall’ordinamento. Proprio per questo merita un quadro amministrativo limpido, coerente e rispettoso, capace di sostenere le famiglie senza appesantirle e di guidare le scuole senza indurle a interpretazioni estensive o creative.

    In questa prospettiva, credo sia fondamentale che il Ministero possa aprire uno spazio di confronto diretto e costruttivo con le associazioni che rappresentano le famiglie, tra cui LAIF. Un dialogo istituzionale stabile e trasparente permetterebbe di chiarire i punti ancora ambigui, prevenire prassi difformi e costruire insieme un terreno comune fondato sulla fiducia reciproca. Famiglie e scuole non sono realtà contrapposte: condividono la stessa finalità, quella di garantire ai bambini e ai ragazzi un percorso educativo sereno, solido e rispettoso delle loro specificità. Un confronto aperto con il Ministero potrebbe rafforzare questa alleanza, valorizzando le competenze di ciascuno e riducendo le zone d’ombra che oggi generano tensioni inutili.

    Solo in questa cornice di dialogo, chiarezza e reciproco rispetto – tra libertà educativa e doveri di vigilanza, tra autonomia familiare e correttezza amministrativa – l’istruzione parentale può essere esercitata con serenità, continuità e piena dignità.

    Annalisa Vincenzi

    Credits: Foto di Gerd Altmann da Pixabay

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