Le Linee guida per l’istruzione parentale

Home » News » Aggiornamenti della normativa » Le Linee guida per l’istruzione parentale
Linee guida

Il Ministero ha recentemente pubblicato le Linee guida per l’Istruzione parentale (scarica il pdf).
Dal punto di vista della gerarchia delle fonti del diritto, le Linee guida non hanno valore vincolante. Esse hanno però una funzione di orientamento nell’applicazione pratica, di indirizzo interpretativo. Sono il documento cui i Dirigenti scolastici si rifanno, quello che guida il loro operato. E sappiamo bene che l’applicazione pratica delle regole, l’interpretazione più o meno restrittiva dei principi, l’inserimento di distinguo e di vincoli possono influire anche pesantemente sulla percorribilità di alcune scelte.

Per alcuni versi, queste Linee guida potrebbero rappresentare un punto di arrivo e di svolta: finalmente non dovremo più cozzare contro richieste illecite di ISEE o di titoli di studio, subire pressioni per la scelta di istruzione parentale o rincorrere l’aggiornamento del SIDI!
Dall’altro però si aprono nuovi fronti di indeterminatezza e nuove fonti di confusione, di fraintendimenti possibili e quindi di tensione.
Purtroppo, queste Linee guida si limitano ad illustrare alcune situazioni che accompagnano la vita di chi fa istruzione parentale. Rimangono avvolte dall’indeterminatezza alcune pratiche, come quelle legate, ad esempio, al trasferimento della residenza.

Nello svolgimento della riflessione che segue, emergeranno alcune importanti criticità, sia nel senso di interpretazioni restrittive o ambigue, sia in quello dell’arbitrarietà di alcune prescrizioni non sostenute da alcuna norma vigente, sia anche della contradditorietà e/o aleatorietà delle indicazioni contenute. Per questo è importante conoscere le Linee guida: per sapere dove si nascondono richieste illegittime, potenziali abusi di potere e ingiustificate limitazioni della libertà di scelta della famiglia.

Sommario

    La definizione

    Le Linee guida per l’Istruzione parentale 2025 riprendono la definizione già contenuta nel D.M. 5/21 (abrogato), precisando che l’istruzione parentale è una delle modalità prevista per assolvere l’obbligo di istruzione:

    Con la locuzione “istruzione parentale”, altrimenti detta scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education, si intende l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori (ovvero da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) o da persona da loro delegata. Si intende svolta in regime di istruzione parentale anche la frequenza di scuole non statali non paritarie iscritte negli albi regionali.

    Si tratta di una delle modalità riconosciute dalla normativa per adempiere l’obbligo di istruzione, che riguarda l’istruzione impartita per almeno 10 anni.

    Indicazioni per i genitori

    In questo paragrafo sono riportati gli adempimenti genitoriali previsti nei casi di istruzione parentale. Sono fondamentalmente di due ordini: la dichiarazione annuale e l’esame annuale.

    La dichiarazione di istruzione parentale

    La dichiarazione (comunicazione) annuale (o preventiva), deve essere presentata:

    entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle domande di iscrizione … al dirigente scolastico di una scuola del grado di riferimento del territorio di residenza (che assume il ruolo di scuola vigilante) …, in forma cartacea

    La comunicazione preventiva … deve essere rinnovata nei termini previsti, ossia entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione, per ogni anno scolastico per cui ci si intenda avvalere dell’istruzione parentale, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

    Sempre secondo le Linee guida 2025, la dichiarazione dovrebbe essere corredata dalla dichiarazione del possesso delle capacità tecniche o economiche e dal “progetto didattico-educativo di massima“. Permangono tutte le criticità già più e più volte segnalate intorno a questo “progetto didattico-educativo di massima” di cui non vi è traccia nella normativa vigente e su cui già abbiamo riferito. Si veda in proposito il breve paragrafo a questo link.

    Riguardo alla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale, il testo delle Linee guida riporta inoltre la seguente indicazione:

    solo in casi eccezionali, in caso di ritiro dalla frequenza in corso d’anno scolastico da parte di uno studente già iscritto ad una scuola statale o paritaria, la famiglia può presentare contestualmente alla comunicazione di ritiro dalla frequenza scolastica anche la comunicazione di avvio di istruzione parentale con gli allegati previsti;

    Le parti in grassetto sono tali nel testo.

    Di per sé, un cambio in corso d’anno di indirizzo di studi o di scuola o di approccio non rappresenta un’eccezione nel panorama scolastico italiano, dal momento che rappresenta un diritto per tutti gli studenti e le studentesse.
    In cosa consisterebbe allora l’eccezionalità di un ritiro da scuola durante l’anno, con avvio contestuale di istruzione parentale? Al fatto che non si rispetta la scadenza della comunicazione preventiva per l’anno scolastico successivo? Oppure a qualcos’altro?

    L’eccezionalità di un procedimento implica che questo non sia ordinario, che non sia “di norma” o “quotidiano”.
    Eppure non esiste una legge che consenta di considerare la dichiarazione preventiva consegnata entro la scadenza delle iscrizioni più “regolare” di quella presentata contestualmente all’avvio dell’istruzione parentale.

    L’esame

    Le scadenze

    Le scadenze per la domanda d’esame sono quelli che conosciamo:

    • il 30 aprile per il primo ciclo
    • il termine fissato dalle scuole superiori per l’idoneità alla seconda e alla terza del secondo ciclo
    • il 20 marzo per l’esame conclusivo del primo ciclo (Terza media):

    entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento per l’idoneità alle classi del primo ciclo di istruzione e, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, entro il termine fissato dalle singole scuole per l’idoneità alle classi seconda e terza del secondo ciclo di istruzione i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare la domanda di iscrizione all’esame di idoneità presso una istituzione scolastica statale o paritaria.

    entro il 20 marzo i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) devono presentare per conto dei propri figli domanda di ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti, anche per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile.

    Alle superiori, le Linee guida tutelano l’autonomia organizzativa delle scuole e lasciano ricadere sulle famiglie l’onere di rincorrere i vari PTOF e i calendari delle singole scuole per scoprire quando a grandi linee è prevista per l’esame di idoneità.

    Non sono tenuti all’esame di idoneità annuale soltanto gli iscritti ad una “scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali“, come previsto dal Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, art.10.

    La sede d’esame

    Dopo aver precisato che l’esame può essere sostenuto in “una istituzione scolastica statale o paritaria, che può anche essere diversa rispetto alla scuola a cui è stata presentata la comunicazione preventiva“, il Ministero precisa:

    In quest’ultimo caso i genitori, …, devono dare comunicazione alla scuola vigilante in merito alla scuola prescelta come sede d’esame, per gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell’assolvimento. Alla domanda deve essere allegato il progetto didattico-educativo (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) svolto nel corso dell’anno, sulla base del quale la commissione predispone le prove d’esame. Al riguardo, si ritiene preferibile che la scelta della scuola presso cui svolgere l’esame di idoneità ricada sulla scuola vigilante, in quanto ha ricevuto il progetto educativo-didattico (ovvero la programmazione per le classi del secondo ciclo di istruzione) di massima al momento della presentazione della comunicazione preventiva e ha avuto la possibilità di proporre eventuali regolazioni al fine di renderlo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.

    Ecco dove si vuole arrivare: a ridurre di fatto la libertà delle famiglie di scegliere la sede d’esame!
    La scuola vigilante deve essere informata sulla scelta familiare della sede d’esame. La motivazione ufficiale è quella di consentire ai due Istituti di trovare “gli opportuni raccordi ai fini della verifica dell’assolvimento“, anche se non è chiaro quali e come questi possano essere. Pare più probabile che si tratti di una volontà di fare sentire alle famiglie il fiato sul collo dell’amministrazione pubblica.

    Si ritiene preferibile … Chi lo ritiene preferibile? Sulla base di quali studi, indagini, ricerche? Preferibile per chi, da quale punto di vista, amministrativo, pedagogico, didattico?

    Non solo, ma qui si afferma che il Dirigente della scuola che riceve la dichiarazione annuale ha la possibilità di “proporre eventuali regolazioni” per rendere il progetto didattico-educativo coerente con le Indicazioni per il curricolo per il primo ciclo di istruzione e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo di istruzione.
    In cosa consistono queste “regolazioni”? Fin dove viene rispettata la libertà di insegnamento? Fin dove può spingersi la scuola senza che la sua azione diventi un’ingerenza?

    E’ vero che subito dopo il Ministero si ricorda di precisare che “Il Dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale nell’esercizio di un diritto loro riconosciuto, senza entrare nel merito della richiesta” (Richiesta?), ma è anche vero che però lo autorizza a chiedere alla famiglia degli adeguamenti al proprio progetto didattico-educativo!

    E lo ribadisce al successivo punto “Indicazioni per le istituzioni scolastiche”:

    Nel caso in cui il progetto didattico-educativo allegato alla comunicazione preventiva risulti significativamente incoerente e non conforme rispetto a quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo e le Indicazioni nazionali/Linee guida per il secondo ciclo, in ottica collaborativa e al fine di garantire il diritto del minore ad un’istruzione di qualità, la scuola vigilante può consigliare
    le opportune regolazioni.

    La corresponsabilità nella vigilanza fra scuola d’esame e scuola di residenza

    Le novità delle Linee guida riguardano soprattutto i rispettivi compiti e ruoli delle due scuole, quella di esame e quella destinataria della dichiarazione annuale (chiamata “vigilante”, anche se poi si sottolinea che il ruolo di “vigilanza” è coperto anche e in egual misura dalla scuola d’esame).

    Le Linee guida sanciscono una stretta collaborazione fra le due scuole (di residenza e d’esame), con un ruolo di maggiore responsabilità e rilievo per la sede d’esame. Alle famiglie spetta il compito di favorire il passaggio di informazioni.

    Si evidenzia che la scuola prescelta come sede d’esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nel caso in cui l’esame di idoneità venga svolto in un’istituzione scolastica diversa da quella vigilante, si sottolinea l’opportunità di un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all’esame di idoneità la scuola prescelta come sede d’esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante (indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie).

    Non sfugge una certa ridondanza nel compito della famiglia, chiamata esplicitamente a fare la stessa cosa che fa già la scuola d’esame. Non solo si metteranno in atto dei flussi di informazione fra le due scuole e la scuola d’esame contattata dovrà mettersi in contatto con la scuola di residenza, ma anche la famiglia dovrà farsi carico di comunicare a quest’ultima la sede prescelta. Quale può essere il senso di questo doppio lavoro, da parte della scuola e da parte della famiglia? Entrambe devono comunicare la stessa informazione allo stesso destinatario. A che pro?

    Nei casi di inottemperanza, il Dirigente deve segnalare la cosa al Sindaco:

    In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità nei tempi previsti, il dirigente scolastico
    della scuola presso cui è stata presentata la comunicazione preventiva deve sollecitarne la presentazione, stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, il dirigente scolastico provvede a segnalare l’inadempimento al Sindaco del Comune di residenza del minore, organo preposto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo
    di istruzione, per quanto di competenza, unitamente al dirigente scolastico medesimo.

    E in conclusione si cita il “Decreto Caivano”.

    Indicazioni per le istituzioni scolastiche

    Dal momento della ricezione della comunicazione preventiva da parte dei genitori (o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) relativa alla decisione di avvalersi dell’istruzione parentale, la scuola è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo di istruzione del minore e a mettere in atto tutte le misure funzionali allo scopo, garantendo una corretta gestione amministrativa e un adeguato supporto informativo.

    Le parti in grassetto sono tali nel testo.

    Lo sapevamo, la scuola è tenuta a vigilare, come da Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489 e da Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

    La scuola di residenza: presa d’atto, documentazione, informazione e aggiornamento del SIDI

    Il Dirigente destinatario della dichiarazione annuale prende atto della scelta genitoriale, non è autorizzato ad entrare nel merito e non rilascia alcuna autorizzazione. Ha soltanto il compito di verificare che la dichiarazione sia formalmente corretta.
    Lo stesso Dirigente non è autorizzato a richiedere alcun documento ad integrazione della dichiarazione annuale; in particolare viene sottolineato come sia impropria la richiesta dei titolo di studio, dei curricoli, della dichiarazione dei redditi o dell’ISEE:

    Il dirigente scolastico della scuola vigilante prende atto della scelta espressa dai genitori di avvalersi dell’istruzione parentale nell’esercizio di un diritto loro riconosciuto, senza entrare nel merito della richiesta (salvo verificare che la comunicazione sia formalmente corretta) e senza la necessità di rilasciare alcun atto formale di autorizzazione. Non deve essere richiesta alcuna documentazione aggiuntiva a supporto della dichiarazione formale relativa al possesso della capacità tecnica o economica per provvedere autonomamente all’istruzione dei minori (a titolo esemplificativo, documentazione relativa a titoli di studio dei genitori, curricula, dati reddituali o ISEE).

    Purtroppo al Ministero è sfuggito il termine “richiesta” quando invece si tratta di una “dichiarazione/comunicazione” proprio quando sottolinea che questa prevede solo una presa d’atto e non un’autorizzazione!

    Appena ricevuta la dichiarazione annuale, il Dirigente del territorio di residenza è tenuto a:

    informare i genitori (o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), per iscritto, in merito agli adempimenti cui sono tenuti per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (presentazione ogni anno della domanda di iscrizione agli esami di idoneità e partecipazione agli stessi, rinnovo della comunicazione preventiva nei termini previsti nel caso vogliano continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale).
    La scuola vigilante provvede a registrare correttamente la scelta effettuata dai genitori (o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) nel sistema informativo del Ministero (SIDI).

    Anche qui ci saremmo aspettati qualche indicazione più dettagliata su come debba avvenire questo aggiornamento del SIDI, visto che tale tema offre tutti gli anni abbondanti spunti di tensione fra famiglie e Dirigenti, che registrano le/i giovani come se fossero iscritti alla loro scuola e/o li abbinano al codice meccanografico di quest’ultima, ecc., creando poi problemi per gli adempimenti successivi.

    La scuola d’esame: scambio di informazioni e aggiornamento del SIDI con gli esiti

    Le istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami devono aggiornare prontamente l’anagrafe nazionale degli alunni nel SIDI inserendo l’esito dell’esame, per consentire il monitoraggio efficace del percorso educativo e dell’assolvimento
    dell’obbligo di istruzione da parte dei soggetti preposti alle opportune verifiche.

    Si evidenzia che la scuola prescelta come sede d’esame (se diversa dalla scuola vigilante) diventa corresponsabile rispetto alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione. Nel caso in cui l’esame di idoneità venga svolto in un’istituzione scolastica diversa da quella vigilante, si sottolinea l’opportunità di un tempestivo scambio di informazioni tra le due scuole interessate. Al momento della ricezione della domanda di iscrizione all’esame di idoneità la scuola prescelta come sede d’esame ne dà comunicazione alla scuola vigilante (indipendentemente dal fatto che analogo onere di comunicazione sia a carico delle famiglie). Parimenti, dopo lo svolgimento dell’esame di idoneità, la scuola sede d’esame procede ad inserire gli esiti nel SIDI e a comunicare le risultanze alla scuola vigilante.

    Un passaggio inutilmente ripetitivo per dare risalto al nuovo ruolo della scuola d’esame, finora cenerentola del sistema e ora assurta a tutti gli effetti a co-titolare della vigilanza, con pari ruolo e dignità della scuola di residenza.

    Lo svolgimento degli esami di idoneità e di fine ciclo

    Questo è argomento del Decreto Ministeriale di recente emanazione.
    Ci riserviamo la trattazione specifica del tema in quel contesto, dal momento che un Decreto ha un ruolo molto più significativo nella gerarchia delle fonti del diritto.

    Foto di Erika Varga da Pixabay

    12 commenti su “Le Linee guida per l’istruzione parentale”

    1. Buongiorno..scusate vorrei sapere in che modo devo avvisare la scuola della eventuale sede di esame essendo diversa da quella di residenza.
      In pratica devo inviare una email?
      O meno?grazie

      Rispondi
      • Ciao Karol,
        A breve pubblicheremo un modulo per questa comunicazione. Meglio usare le stesse modalità che si usano per la dichiarazione di istruzione parentale, ma comunque spiegheremo tutto.
        Un saluto.

        Rispondi
        • Sulle linee guida nn è tanto chiaro il concetto sull obbligo formativo e su quando nn vi è l assolvimento scolastico.
          Es. Se uno studente è in istruzione parentale e entro il termine stabilito nn presenta la domanda .nello stesso tempo dopo qualche mese compie 16 anni .in questi casa cosa succede .deve effettuare la domanda di istruzione parentale? Oppure bisogna fargli compilare il ritiro?

          Rispondi
          • Ciao Stefania,
            Hai ragione: su diversi punti le Linee guida fanno confusione. Altri invece pare li chiariscano.
            Perdona una piccola precisazione che non è pedanteria, ma che implica una differenza concettuale importante: chi è in istruzione parentale non presenta una domanda ma una dichiarazione. La differenza è sostanziale: la domanda implica una risposta (che a sua volta potrebbe anche essere negativa); la dichiarazione dà adito ad una presa d’atto, quindi il Dirigente non può opporre ostacoli alla scelta genitoriali.
            La tua domanda non mi è del tutto chiara. Cerco comunque di formulare una risposta e mi dirai se ho colto il punto.
            L’obbligo di istruzione arriva fino ai 16 anni di età e ai 10 anni di istruzione. Ad esso segue l’obbligo di formazione, per due anni, dai 16 ai 18.
            Entrambi questi due obblighi si possono assolvere mediante l’istruzione parentale. Per farlo è necessario sempre presentare la suddetta dichiarazione di istruzione parentale.
            Nel caso di giovane frequentante una scuola che decide di intraprendere un percorso di istruzione parentale, è necessario fare insieme ritiro + dichiarazione di istruzione parentale, sempre fino al compimento dei 18 anni.
            Resto a disposizione.
            Saluti.

            Rispondi
    2. Scusate,oggi una mamma mi ha riferito che il dirigente della sua scuola vigilante le ha detto che nel passaggio dal ciclo di istruzione primario a secondario di primo grado è necessario,oltre a presentare la consueta dichiarazione di istruzione parentale,essere anche iscritti presso un istituto scolastico. È veramente questa cosa? Mi sembra molto strano..

      Rispondi
    3. Buongiorno, per comunicare alla scuola vigilante dove verrà svolto l’ esame basta mandare una pec come gli altri anni aggiungendo il nome della scuola?
      Grazie

      Rispondi
    4. Salve, vorrei sapere se mio figlio può sostenere un esame di idoneità di seconda media, arrivando da progetto di istruzione parentale con inglese potenziato, presso una statale con la doppia lingua. Dovrà affrontare anche la prova nella lingua che non ha mai fatto? Se poi volesse frequentare l’ultimo anno in quella scuola, potrebbe non fare la seconda lingua e proseguire con l’inglese potenziato? C’è solo la sezione bilingue. Lo chiedo perchè come famiglia ci stiamo interrogando sulla prosecuzione del nostro progetto. Grazie

      Rispondi
      • Ciao Gelmino,
        Secondo la legge (Decreto Ministeriale 218/2025), le prove d’esame devono essere predisposte sulla base del progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia. Pertanto, teoricamente, se voi avete fatto Inglese potenziato, dovreste aver diritto ad un esame coerente con il vostro percorso. Su questo punto però so che le scuole sono un po’ restie ad offrire l’esame in Inglese potenziato se non ce l’hanno nel PTOF/POFT. Ma qui entra in gioco la vostra abilità di genitori nel scegliere una scuola con un PTOF/POFT in sintonia con il vostro percorso di istruzione parentale.
        Dal momento che il ragazzo poi eventualmente frequenterà, dovrà seguire le regole della scuola che avrete scelto.
        Un saluto.

        Rispondi
    5. Buongiorno,
      essendo il minore iscritto a scuola per l’a.s. 2026/27, devo farla frequentare una o due settimane prima di dare comunicazione di ritiro + comunicazione di IP?
      In caso devo fare due comunicazioni separate o meglio congiunta?

      Rispondi
      • Ciao Emma,
        Non sei obbligata a farla frequentare: puoi fare il ritiro in qualsiasi momento dell’anno. La comunicazione da fare è solo una all’anno.
        Se hai altre domande, possiamo sentirci al telefono. Trovi i nostri numeri alla sezione contatti del sito.
        Saluti.

        Rispondi

    Lascia un commento