Esami: inquadramento generale

Sommario

    Libertà di insegnamento e norme generali sull’istruzione

    Costituzione della Repubblica Italiana

    Articolo 33:

    L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione …
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.(….)

    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

    E’ previsto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

    Esami di idoneità o ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine dell’obbligo di istruzione

    Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489

    Articolo 2, comma 7:

    Gli allievi, soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneita’ ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine dell’obbligo di istruzione.

    (n.d.r.) Si legge chiaramente che l’esame di idoneità è previsto in due casi:

    • ai fini del rientro nei percorsi scolastici
    • al termine dell’obbligo di istruzione.

    Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004

    Articolo 8, comma 4:

    Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica.

    (n.d.r.) Gli esami di idoneità per i fanciulli in istruzione parentale paiono subordinati alla eventuale scelta famigliare di rientrare in un percorso scolastico; si parla infatti di “alunni”.

    Obiettivi e traguardi di apprendimento

    Decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012

    Il D.M. 254/12 contiene le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, che rappresentano il recepimento delle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea (le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente).

    Per ulteriori dettagli sugli obiettivi ed i traguardi di apprendimento previsti per gli esami, segui questo link.

    Finalità della valutazione ed esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva

    Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017

    L’oggetto del D.Lgs. 62/17 sono la valutazione e la certificazione delle competenze e l’esame di Stato

    Articolo 1 – Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione:
    1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

    Sul piano dei soggetti chiamati in causa, fin da subito si chiarisce con questo riferimento esplicito che si tratta degli alunni/e e degli studenti/esse delle istituzioni scolastiche.

    L’istruzione parentale ricomprende sia coloro che fanno il loro percorso in ambito famigliare (senza frequentare nessuna istituzione scolastica), sia coloro che fanno il loro percorso nell’ambito di scuole parentali.

    In questo vasto panorama, i primi non rientrano nella categoria degli alunni/e o degli studenti/studentesse di istituzioni scolastiche.

    Ne deriva che l’accertamento del dovere genitoriale di istruzione della prole, nel caso di istruzione parentale, quanto meno in ambito famigliare, dovrebbe avvenire con termini e approcci diversi da quello dell’esame scolastico/esame di idoneità tradizionale.

    1. La valutazione e’ coerente … con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.

    Nel caso di istruzione parentale, la valutazione e l’esame non potranno non tener conto del percorso personale e delle peculiarità dei soggetti coinvolti.

    Articolo 10 – Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti:
    1. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.

    Questo comma riguarda chiaramente solo chi fa istruzione parentale frequentando una scuola non paritaria iscritta negli albi regionali.

    Articolo 23 – Istruzione parentale:
    1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

    Viste le considerazioni sopra esposte, visto il quadro normativo generale in cui si inserisce questo decreto, pare chiaro che questo comma si riferisca ad alunni/e, studenti/esse che frequentano scuole parentali e/o che intendono chiedere il passaggio alla classe successiva, o per estensione, a coloro che intendono passare da un regime di istruzione parentale in famiglia a un regime di istruzione scolastica.

    Sede d’esame

    Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021

    RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

    Per quanto attiene agli esami di idoneità per il primo ciclo di istruzione:
    […]
    c. l’individuazione della scuola di residenza quale sede per l’esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l’articolo 23 del decreto legislativo n. 62/2017 che non prevede tale specificazione in ossequio alla libertà di scelta della famiglia;