Esame di terza media 2023

esameIn questi giorni c’è gran fermento sul tema dell’esame di terza media (fine ciclo) per l’a.s. 2022/2023, visto che è stata pubblicata la Nota del MIM 07 febbraio 23 N. 4155.

Proviamo a fare chiarezza su alcuni punti e in particolare sugli aspetti che riguardano i cosiddetti Candidati esterni.

 

L’istruzione parentale misconosciuta

Balza subito all’occhio che la nota non specifica nulla in merito ai ragazzi in istruzione parentale.

I requisiti di ammissione menzionati all’inizio del documento ministeriale non possono che riferirsi agli studenti frequentanti gli Istituti scolastici:

L'ammissione all'esame di stato  ... avviene in presenza dei seguenti requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

E’ chiaro che chi fa istruzione parentale non può accampare il requisito di cui al punto a) e che il punto b) non ha senso.
Lo stesso vale per il punto c), ovvero la partecipazione alle prove INVALSI, che qui appare riferita agli scolari.

E’ interessante notare che per i frequentanti, l’ammissione all’esame può avvenire …

anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

La nota stessa è dunque indirizzata in modo specifico agli istituti scolastici e ai loro alunni.

Da sottolineare che i ragazzi in istruzione parentale non vengono mai nominati in quanto tali. L’unico termine che troviamo è “privatista” o “candidati esterni”, che non coincidono esattamente con la figura dell’homeschooler.  Dalle nostre FAQ:

E’ opportuno non confondere la persona in istruzione parentale/famigliare (homeschooling) con il/la “privatista”. Quest’ultimo/a infatti è colui/colei che frequenta una scuola privata al fine di prepararsi per superare un esame per ottenere un diploma o una certificazione. Egli quindi orienta il suo studio secondo un programma prestabilito che gli viene somministrato dall’esterno e rispetto al quale lui/lei non gode di nessuna libertà.
Chi fa istruzione parentale, invece, non è tenuto né a frequentare una scuola privata, né a sostenere esami, né aspira necessariamente ad una certificazione o ad un diploma. La scelta di istruzione parentale viene effettuata in famiglia per motivazioni che spesso sono diverse da quelle puramente di tipo curricolare o scolastico.

Soltanto nell’ultimo capoverso, la nota ministeriale introduce il concetto di “candidati privatisti”:

Per maggiori dettagli in ordine alla calendarizzazione e alla effettuazione di tutte le attività della Commissione d’esame e delle sottocommissioni, a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle scuole italiane all’estero, alle eventuali prove 
suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

Ritorno all’esame del passato

Ciò che si evidenzia immediatamente è che la nota ministeriale richiama semplicemente le leggi che precedevano il periodo dell’emergenza sanitaria.

Dobbiamo quindi rifarci alle seguenti leggi, che risalgono agli anni 2015 e 2017:

il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107e dai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

 

Il tema bollente delle prove INVALSI

La nota di quest’anno, facendo riferimento alle precedenti leggi, non dà purtroppo nessun chiarimento diretto in merito allo svolgimento o meno, delle prove Invalsi da parte dei candidati esterni. Parla solamente dei requisiti di ammissione rivolti agli studenti degli istituti scolastici.

Nell’Ordinanza Ministeriale n°64 del 14 Marzo 2022, all’ Art. 5, c. 1 si leggeva che :

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione NON rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.

Questo precedente aveva evidenziato la NON NECESSITA’ di partecipare alle prove INVALSI, soprattutto nel caso dei ragazzi/e in istruzione familiare che NON sono tenuti a svolgere le prove Invalsi, giacché NON effettuano il proprio percorso d’istruzione all’interno dell’istituzione scolastica.
L’Ordinanza Ministeriale n°64 del 14 Marzo 2022 non risulta essere stata abrogata ed è pertanto da considerarsi ancora valida.

L’articolo 7 del Dlgs 62/2017, al c.2 chiarisce che Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. Infatti non si parla di candidati in istruzione parentale, bensì di privatisti.

Malgrado le prove Invalsi siano state progettate per le scuole, anche se il Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione, “…affida all’INVALSI il compito di effettuare le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole,” ci troviamo di fronte il Decreto ministeriale 741/2017, che le impone anche ai candidati privatisti, senza mai nominare gli studenti in istruzione parentale:

  1.  Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.
  1. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove di cui al comma 5.

Le nostre considerazioni

Per molti questo obbligo NON E’ CHIARO (si rivolge proprio anche agli homeschooler?) e soprattutto non coerente con l’obiettivo delle prove INVALSI (valutazione standardizzata del sistema scolastico).

La situazione dovrà essere affrontata a testa alta dalle famiglie in istruzione parentale, che possono legittimamente dubitare della necessità di effettuare queste prove standardizzate, ben lontane dagli obiettivi dell’istruzione parentale che mira alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Anche molti Dirigenti scolastici nutrono dubbi sulla necessità di dover somministrare queste prove anche ai candidati che hanno effettuato un percorso di istruzione parentale.

Fatte queste premesse, LAIF consiglia come sempre di affrontare il tema serenamente con il Dirigente scolastico. Non è escluso che si trovi d’accordo su alcuni punti.
Eventualmente si può far presente che, se costretti a fare le prove INVALSI nonostante l’O.M. 64/2022, gli studenti in homeschooling, sentendo l’illogicità di partecipare a questa prova finalizzata alla valutazione dell’istituto scolastico, potrebbero non impegnarsi a sufficienza e di conseguenza penalizzare il risultato (e conseguentemente anche il buon nome della scuola, visto che i punteggi fanno media). Naturalmente, sempre nel massimo rispetto della sensibilità del bambino, che sarà co-protagonista di queste scelte.

Come Associazione per l’istruzione parentale in Italia, mettiamo a disposizione la nostra consulenza, come sempre, eventualmente facendo una raccolta di testimonianze, e in particolare di esperienze favorevoli di dialogo, per monitorare gli sviluppi della questione.

 

Certificazione delle competenze alla fine dell’esame?

Non per chi fa istruzione parentale!

La nota questa volta specifica che la certificazione delle competenze riguarda solo i candidati interni:

Ai candidati interni che superano l’esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

Questa precisazione ha la sua rilevanza, in quanto risparmia ai ragazzini in homeschooling di dover sottoporsi ad ulteriori valutazioni (ad esempio delle competenze sociali).

E’ importante che le famiglie ne siano consapevoli e che sappiano argomentare correttamente.

 

Alcune informazioni generali sull’esame di Stato di terza media (periodo di svolgimento, modalità, tipologia di prove…).

Quando inoltrare la richiesta d’iscrizione all’esame  di terza media?

La richiesta va inoltrata entro il 20 Marzo 2023.

Anche quest’anno, la nota ministeriale non riporta esplicitamente la data entro la quale inoltrare la suddetta richiesta ma il DM 741_2017  riporta le indicazioni in merito:

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’articolo 3 del DM 741/2017(riportato di seguito).
Decreto Ministeriale 741/2017, Articolo 3, (Ammissione all’esame dei candidati privatisti)
  1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. .
  2. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati privatisti, per i quali intendono chiedere l’iscrizione all’esame di Stato, presentano domanda al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, fornendo i necessari dati anagrafici dell’alunna o dell’alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo scolastico e la dichiarazione di non frequenza di scuola statale o paritaria nell’anno in corso o di avvenuto ritiro da essa entro il 15 marzo.
  3. Per accedere all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione i candidati privatisti devono presentare domanda ad una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell’anno scolastico di riferimento. 

 

Quando si svolgeranno gli esami di terza media?

La risposta si trova ancora nel testo del DM 741_2017, che, all’art. 5, così recita:

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell' anno scolastico di riferimento.

In altre parole, non ci sono delle date nazionali per le varie prove d’esame. Il calendario dipende da quello delle lezioni e viene stabilito dalle singole commissioni d’esame insediate nelle varie scuole.

 

Come si svolgerà l’Esame di Stato?

Nel 2022/2023 l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato secondo le sopraccitate disposizioni normative.

 L’esame torna dunque alla “normalità” e si svolgerà in presenza presso l’istituto scolastico statale o paritario prescelto.

In quante e quali prove si articola l’esame?

Da sottolineare che le prove d’esame scritte tornano ad essere tre:

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n.741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.”

 

Come saranno le prove scritte?

La prova di italiano

Vi sarà una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento.

La prova scritta di italiano (DM 741_2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

  1.  testo narrativo o descrittivo
  2.  testo argomentativo
  3.  comprensione e sintesi di un testo.

 

Tale prova è disciplinata secondo l’articolo 7 del DM 741_2017 , che riportiamo integralmente di seguito:

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Articolo 7 (Prova scritta relativa alle competenze di italiano)

  1. La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensieroda parte delle alunne e degli alunni.
  2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
    a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
    b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
    c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientificoanche attraverso richieste di riformulazione.
  3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2.
  4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

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La prova relativa alle competenze logico-matematiche

Vi sarà anche una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche.

La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è

intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

 

Tale prova è disciplinata, a sua volta, dall’articolo 8 del DM 741_2017 sotto riportato:

Articolo 8 (Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)

  1. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
  2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
    a) problemi articolati su una o più richieste;
    b) quesiti a risposta aperta.
  3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
  4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
  5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

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La prova scritta relativa alle lingue straniere

La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).
Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:
  1.  questionario di comprensione di un testo
  2.  completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
  3.  elaborazione di un dialogo
  4.  lettera o e-mail personale
  5.  sintesi di un testo.

 

Tale prova è disciplinata dall’articolo 9 del DM 741_2017 sotto riportato:

Articolo 9 (Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)

  1.  La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria.
  2.  La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.
  3.  La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
  4. a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
  5. b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
  6. c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
  7. d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
  8. e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
  9.  Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
  10.  Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

 

Il colloquio su cosa verterà?

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogatol’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Si tenga conto che il colloquio sarà comunque disciplinato dall’articolo 10 del DM 741_2017, come da testo integrale che segue:

Articolo 10 (Colloquio)

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
  1. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
  2. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.
  3. Per i percorsi ad indirizzo musicaleè previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

E’ previsto un colloquio in videoconferenza?

Sì, ma solo per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, per comprovate ragioni di salute (vedi Art. 2, c.9). Questa delicata condizione è disciplinata dall’ art.15 del DM 741/2017, di seguito riportato ed è approfondita all’ Art. 8 della presente ordinanza.

Articolo 15 (Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

………….

  1. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell’esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.
  2. Le modalità di effettuazione dell’esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

……………….

E l’elaborato di fine anno?

Anche quest’anno la nota ministeriale non ne fa menzione alcuna. Pertanto possiamo considerare il fatto che non vi sia alcuna preclusione a che venga predisposto e presentato, qualora lo si desideri, in accordo con la scuola ove i candidati in istruzione parentale decideranno di sostenere l’esame conclusivo.

E l’inglese potenziato?

Ancora una volta, la nota ministeriale tace.
Se si è optato per questa possibilità, sarà opportuno prendere accordi preventivi con la scuola che si intende scegliere come sede d’esame.

All’atto della presentazione della richiesta d’esame, è consigliabile segnalarlo per iscritto nella domanda.

 

Per i percorsi ad indirizzo musicale?

Sempre all’ Art. 2, ma al c.6, si esplicita che …

Nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

 

Come sarà espressa la valutazione finale?

La votazione finale resta in decimi. Per il superamento della prova è sufficiente il raggiungimento di  almeno sei decimi (vedi Art. 4) e si potrà ottenere la lode ( vedi Art. 3 ).

Qual è la finalità dell’esame di fine ciclo?

E’ importante per noi homeschooler aver ben presente quali siano le finalità ultime dell’ Esame di fine ciclo, per affrontare questo traguardo con serenità, insieme ai nostri figli.

Come ribadito all’ Art. 10 ( Disposizioni Finali) della presente ordinanza, restano ferme le disposizioni del DM 741/2017, per quanto compatibili e dunque rifacendoci all’ Art. 6 ( Prove d’ esame ) al comma1 si legge che :

Le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.

 

Credits: foto di Gianna

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