E’ legittimamente sostenibile un accertamento diverso dall’esame standard?

accertamento

Se si auspica e richiede un reinserimento nel percorso scolastico, è necessario sostenere l’esame di idoneità alla classe cui si chiede l’inserimento.
In tutti gli altri casi, una lettura attenta e circostanziata della normativa vigente consente di non escludere la possibilità di una modalità di accertamento non standard, ma personalizzata ed in linea con il progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia. In tal caso si dovranno concordare con il Dirigente la modalità di svolgimento ed i contenuti dell’esame.

Tuttavia, ultimamente su questo aspetto dell’istruzione parentale si sta delineando un atteggiamento sempre più restrittivo, che pure non presenta elementi sostanziali ulteriori rispetto all’analisi da noi esposta.

Pertanto le ipotesi alternative rispetto all’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva vanno sostenute e argomentate in una fase consapevole e informata di colloquio con il Dirigente e di progettualità.

Sommario

    Testimonianze ed esperienze

    L’esperienza di alcune famiglie (anche successivamente al 2018) ha confermato che è possibile praticare legalmente l’istruzione parentale (homeschooling) senza sostenere l’esame di idoneità standard e senza per questo dover ricorrere ad un legale. Trovi i link alle rispettive testimonianze alla fine di questo articolo.
    In tali casi, è necessario un accordo preventivo con il Dirigente scolastico di riferimento per concordare forme di verifica dell’obbligo di istruzione personalizzate e coerenti con il progetto didattico-educativo famigliare. Naturalmente per il buon esito della fase dialettica deve esserci una convergenza di fattori.

    Ricordiamo che nel contesto di un procedimento penale sul tema esame a carico di una famiglia in istruzione parentale (conclusosi favorevolmente per la famiglia), è emersa la distinzione fra assolvimento dell’obbligo di istruzione e esame di idoneità: l’assenza del secondo non  corrisponde necessariamente al mancato assolvimento del dovere di istruire la prole.
    Su questo tema vedi ad esempio anche:

    L’accertamento è legittimamente sostenibile?

    Per rispondere più approfonditamente alla domanda, andiamo a ritroso nel tempo:

    Anno 2021

    Il D. M. 5 dell’8/02/2021 specifica che l’”esame di idoneità” non persegue soltanto il fine del passaggio alla classe successiva.
    All’articolo 2, comma 6, si precisa infatti che la valenza principale dell’”esame di idoneità” è quella legata all’accertamento dell’obbligo di istruzione (che per ovvi motivi può essere assolto con percorsi in buona misura affatto diversi da quelli scolastici, purchè anche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo):

    "Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione".

    In sostanza, l’”esame di idoneità” avrebbe quindi la finalità di accertare che sia stato esercitato efficacemente il diritto-dovere genitoriale di educare e istruire i figli (art. 30 della Costituzione), e che ciò sia avvenuto:

    • con l’obiettivo di perseguire “il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 della Costituzione)
    • anche nell’ambito delle “norme generali sull’istruzione” (art. 33 e art. 117 della Costituzione), che ad oggi sono rappresentate dalle Indicazioni nazionali per il curricolo.

    L’introduzione di questa valenza dell’”esame di idoneità” può avere effetti virtuosi, anche se permangono alcuni punti di ambiguità lessicale e concettuale:

    • l’annualità dell’”esame di idoneità” (che dovrebbe prendere a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo, v. art. 3 comma 1 dello stesso D.M.) è in contrasto con le stesse Indicazioni nazionali, laddove queste, al capitolo “Gli obiettivi dell’apprendimento“, prevedono che:
      “Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado.”

      Coerentemente con questo principio, le Indicazioni nazionali per il curricolo non fissano obiettivi e i traguardi per ciascun anno di studi.
      A ben vedere, detta annualità risulta impraticabile.

    • i bambini/ragazzi che fanno istruzione famigliare di norma non sono inseriti in nessuna classe; quindi non ha senso parlare di passaggio alla classe successiva, a meno che la famiglia non intenda reinserire il fanciullo nel percorso scolastico;
      inoltre, non è possibile assumere a riferimento per i bambini/ragazzi in istruzione parentale l’orizzonte individuato da un docente per uno specifico gruppo di persone
    • i bambini homeschooler non sono tecnicamente alunni.

    L’articolo 3 dello stesso D. M. 5 dell’8/02/2021 così recita:

    … al comma 7 ,

    "L'esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche ed in un colloquio”.

    … al comma 9,

    "L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare".

    … e al comma 10,

    "Le prove d'esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1."

    Ai commi 7 e 9 si precisa cioè l’articolazione dell’”esame di idoneità” specificamente finalizzato al reinserimento nel percorso scolastico, ma non quella dell’”esame di idoneità” volto a verificare il dovere di istruzione. In quest’ultimo caso, infatti, entra in gioco l’autonomia e la professionalità dei docenti e dei Dirigenti. Questi ultimi dovranno sintonizzarsi sul percorso di istruzione individuato dalla famiglia ed esplicitato nel progetto didattico-educativo (comma 10).

    Infatti, l’introduzione del progetto didattico-educativo impone di fatto un maggior orientamento dell’”esame” ai percorsi di apprendimento e di crescita perseguiti. Lo stesso progetto didattico-educativo rappresenta un’entità ben più articolata e stratificata rispetto ad un mero “programma svolto”.

    Questi concetti innovativi impongono una lettura sistemica della normativa, che per i suoi innumerevoli link va ben oltre l’applicazione riferita ad un singolo passaggio del testo.

    Anno 2017

    All’art. 1 del D. Lgs. 62 del 2017 si legge:

    “La valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 

    La valutazione riguarda quindi chi è all’interno dell’istituzione scolastica; chi pratica l’istruzione parentale agisce al di fuori della scuola, nel sistema dell’istruzione ma all’interno di un’altra istituzione, che è la famiglia.

    Un esame scolastico standard basato sulla falsariga di un programma svolto in una determinata classe/scuola (della quale l’homeschooler non faceva parte), per di più con valutazione finale, non è coerente con le modalità di un percorso di apprendimento legittimamente personale, in ottemperanza all’art. 33 della Costituzione:

    "L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.…."

    e delle Indicazioni nazionali per il curriculum, che sostituiscono i programmi ministeriali preesistenti

    al cap. "Centralità della persona" si legge: "Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
    Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. "
    Al cap. "Valutazione" sta scritto: "Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. ").

    In provincia di Trento, la normativa vigente chiarisce espressamente che l’esame di idoneità deve essere sostenuto solo nel caso di rientro nel percorso scolastico.

    Le norme nazionali precedenti al 2017, con maggior coerenza al dettato Costituzionale (art. 33), non fanno riferimento all’esame scolastico se non per il rientro eventuale a scuola o per la conclusione di ciascun ciclo di istruzione

    Anno 2005

    Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: 
    Art. 1, comma 4:
    I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.

    Anno 2001

    Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489
    Art. 2, comma 7:
    Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneita' ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione.

    Anno 1994

    Testo Unico del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:
    
    Art. 111 – Modalità di adempimento dell’obbligo scolastico
    1. All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
    2. I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.

    Anno 1948

    Costituzione della Repubblica Italiana
    
    Art 30:
    E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d’incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
    
    Art. 33
    L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.(…)
    ... E' prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

    Alla luce di questi riferimenti normativi, l’esame di idoneità per gli homeschooler, se non richiesto dalla famiglia nell’ambito della sua progettualità e se non finalizzato al rientro nel percorso scolastico, rischia di essere una violazione sia del diritto costituzionale della  libertà di insegnamento sia del passaggio delle Indicazioni nazionali per il curricolo il quale individua la necessità di una coerenza fra percorso di istruzione e valutazione, unitamente all’auspicio della centralità della persona, in tutte le fasi del processo di apprendimento.

    Un’ulteriore riflessione sul concetto di valutazione.

    Trovi delle testimonianze in questo articolo.

    Potrebbero interessarti i seguenti video di testimonianze su forme diverse di accertamento del dovere di istruzione, registrate nell’estate del 2020:


    Credits: foto di Marta

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