L’Ordinanza 4 agosto 2023 Cassazione: effetti sull’istruzione parentale

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istruzione parentale

L’Ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, N° 23802/2023 del 4/08/2023, avente per oggetto “Responsabilità genitoriale – Misure limitative”, accogliendo il ricorso degli esercenti la responsabilità genitoriale in favore di una minorenne avente diritto all’istruzione, si pronuncia su una tematica inerente la realtà che va sotto il nome di “istruzione parentale”. Una rapida presentazione dei fatti cui fa riferimento l’ordinanza si trova a questo link.

Per meglio poter comprendere la portata dell’ordinanza, è necessario partire da un adeguato inquadramento della realtà che questa presuppone e che ne è stata l’origine: l’istruzione parentale, un istituto che in Italia era previsto fin dai tempi dell’Unità ed è testimoniato anche nei decenni successivi1.

Il principio di diritto riportato al punto 3 delle Ragioni della decisione della Corte di Cassazione contiene elementi sufficienti per approfondire lo studio di tale realtà:

In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti, e nell’effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale (nella specie il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi) giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito”.

Si propone di seguito una panoramica dei concetti logici e giuridici sottesi a tale enunciato. A tal fine, si seguirà pari pari l’enunciato del principio di diritto riportato nell’ordinanza. Questo modo di procedere porta con sé la necessità di trattare una stessa legge in paragrafi distinti, ovvero sotto punti di vista diversi ma complementari.

Sommario

    La legge consente di provvedere direttamente all’istruzione dei figli minorenni: l’istruzione parentale è pienamente legittima e costituente

    Il principio di diritto riportato al punto 3 delle Ragioni della decisione della Corte di Cassazione esordisce con queste parole:

    In tema di esercizio della responsabilità sui figli minori, la legge consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente alla loro istruzione, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici”

    E conclude:

    … istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito.

    In altre parole, in Italia è lecito istruire i figli senza mandarli a scuola: né alla scuola pubblica, né a quella privata.

    La legge cui fa riferimento il testo dell’ordinanza è un sistema normativo incardinato sugli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione, che si sviluppa a cascata in alcune norme successive, fino ai giorni nostri. L’obiettivo di questo paragrafo è di esaminare le più significative e di citare le altre, accennando appena velocemente ad alcune criticità.

    La Costituzione

    Scuola come diritto; istruzione come diritto-dovere

    Com’è noto, gli articoli 30 e 34 della Costituzione introducono, non l’obbligo scolastico come spesso si sente ripetere, bensì l’obbligo di istruzione.
    L’istruzione, infatti, è tutelata in quanto bene comune, nell’interesse sia del fanciullo che della collettività:

    Art. 30 Costituzione: “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
    Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

    Art. 34 Costituzione: “La scuola è aperta a tutti.

    L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

    E’ quindi l’istruzione inferiore ad essere obbligatoria, non la scuola.
    Inutile sottolineare che istruzione e scuola non sono sinonimi: l’istruzione è uno degli obiettivi a cui tende la scuola, mentre la scuola è uno dei possibili percorsi per arrivare all’istruzione, non l’unico.
    L’affermazione, spesso scontata, dell'”obbligo scolastico” risulta pertanto impropria.

    La scuola è un diritto. Essa diventa un dovere per chi ha intrapreso il percorso scolastico2.

    L’istruzione è un dovere-diritto degli esercenti la responsabilità genitoriale e un diritto dei fanciulli e delle fanciulle. 

    Tuttavia, la scuola è aperta a tutti: è un’opportunità, anzi un servizio, che lo Stato mette a disposizione dei cittadini, senza distinzioni di età, sesso, religione, ecc.
    Gli esercenti la responsabilità genitoriale su minorenni in diritto di istruzione hanno la facoltà di scegliere se avvalersi del servizio scolastico oppure no. 

    Ne consegue che i genitori hanno il dovere e il diritto di istruire ed educare i propri figli, non quello di mandarli a scuola. 

    La responsabilità di tutte le scelte inerenti l’istruzione e l’educazione (oltre a quelle legate al mantenimento) è posta in capo ai genitori (o a chi per loro), poiché il dovere ed il diritto di istruire ed educare i figli è esclusivamente sulle loro spalle e la legge è legittimata ad intervenire solo nei casi di incapacità genitoriale (art. 30 c. 2 Cost.).

    Libertà di insegnamento e norme generali sull’istruzione: un rapporto dialettico

    Art. 33 Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

    L’articolo 33 Cost. sancisce la libertà di insegnamento, non solo all’interno della scuola. Esiste una indiscutibile libertà di scelta degli approcci, stili, modalità, metodi, tematiche, contenuti, tempistiche, ecc.
    Ma esistono anche delle regole generali, ovvero delle linee guida, sufficientemente ampie da consentire notevole libertà di applicazione.
    Si sa che l’altra faccia della libertà è la responsabilità.

    Il rapporto fra la libertà di insegnamento e le norme generali sull’istruzione è dialettico e si gioca proprio sulla responsabilità. Le norme generali sull’istruzione, che sono oggigiorno le Indicazioni nazionali ed i loro annessi e connessi, rappresentano la cornice all’interno della quale, a scuola come in istruzione parentale, chi opera le scelte educative e di istruzione fa un lavoro di contestualizzazione in relazione alle caratteristiche della persona che apprende, dell’ambiente umano, fisico, spirituale e socio-culturale, dei presupposti, degli obiettivi da raggiungere, ecc.

    Nel sistema italiano l’istruzione parentale è un percorso legittimo

    L’istruzione inferiore si configura quindi come un percorso, oggigiorno di dieci anni, costituito principalmente da due vie parallele. Una di queste è la scuola e l’altra è quella che la norma italiana definisce unanimemente “istruzione parentale”. 

    Nel testo dell’ordinanza in oggetto, questa modalità di assolvimento del dovere di istruzione viene definita in questi termini: 

    senza che i medesimi frequentino istituti scolastici, ma sotto il controllo delle autorità competenti, e nell’effettivo rispetto delle regole stabilite”. 

    E ancora, sempre nel testo dell’ordinanza, si legge: 

    “2.5. Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è in sintesi rappresentata dall’istruzione parentale, conosciuta anche come scuola famigliare o paterna, o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’istruzione dei figli. […] Il ricorso all’istruzione parentale è, dunque, pienamente legittimo e, anzi, costituisce un modo nel quale il diritto-dovere all’istruzione dei figli, garantito dall’art. 30 Cost. si esplica, sia pure nel rispetto di determinate regole e sotto il controllo delle autorità a ciò deputate.”

    In effetti, l’istruzione parentale si svolge per definizione al di fuori dei contesti scolastici, in tutte le sue fasi: le bambine e i bambini, le/i giovani coinvolte/i non sono iscritti a scuola, non frequentano le lezioni, non seguono il calendario scolastico, non sono suddivisi in classi (e quindi non passano alla classe successiva).

    Il Codice civile

    Agli articoli 147 e 315-bis l’obbligo di istruzione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale viene ribadito ed ampliato, corredato dai diritti dei fanciulli al rispetto delle proprie caratteristiche e aspirazioni, ad una relazione significativa con i genitori ed i familiari, all’espressione delle proprie opinioni e necessità.

    Articolo 147. “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.”

    Articolo 315-bis – Diritti e doveri del figlio. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

    La cosiddetta personalizzazione dei percorsi di istruzione, che è, insieme ad altri, un aspetto fondante la libertà di insegnamento, trova una sua ragion d’essere proprio in questo rispetto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e delle figlie e nel loro diritto ad essere ascoltati/e in tutte le questioni e procedure che li riguardano, compresa anche l’istruzione.

    Il Decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e l’istruzione parentale

    L’articolo 111, comma 1,  del D. Lgs. 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – riconosce esplicitamente l’istruzione parentale tra le modalità legalmente percorribili per l’assolvimento del dovere di istruzione. Il comma 2 specifica le regole di base base per la scelta dell’istruzione parentale (v. “Le regole stabilite”).

    Art. 111. “All’obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari e medie statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.(*)

    La presenza, ripetuta nel testo, della congiunzione disgiuntiva “o” sottolinea il fatto che le possibilità elencate sono alternative fra loro: l’una esclude l’altra. O si frequenta la scuola pubblica, oppure quella privata paritaria (abilitata cioè al rilascio di titoli di studio), oppure si fa istruzione parentale.

    L’istruzione parentale è pertanto una modalità lecita per assolvere al dovere costituzionale di istruire ed educare le figlie e i figli minorenni. 

    Anch’essa fa parte a pieno titolo del sistema italiano di istruzione.

    Il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021 N° 5

    Il D. M. 5/21 contiene, all’art. 1, la definizione di “istruzione parentale”: 

    Articolo 1 – Oggetto e definizioni: “[…] Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: […] 

    f) Istruzione parentale: l’attività di istruzione svolta direttamente dai genitori ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale o da persona a ciò delegata dagli stessi.”

    L’istruzione parentale è definita come quella modalità di istruzione che si svolge fuori dalla scuola e può essere fornita direttamente dagli esercenti la responsabilità genitoriale o, in alternativa, da persona da essi a ciò delegata.

    Viene ribadito qui un aspetto, già presente nella legge Coppino: che l’istruzione parentale non implica giocoforza il ricorso ad una scuola privata o a dei docenti, ma che può anche aver luogo in ambito familiare, senza docenti/educatori, né scuole.

    Una conseguenza di questo fatto è che l’istruzione parentale può contemplare dei percorsi di studio/apprendimento diversi da quelli scolastici, sia per contenuti, che per tempistiche, oltre che per location.
    L’istruzione parentale non è chiamata a ricalcare gli approcci scolastici, né i tempi di apprendimento delle scuole.

    Le regole stabilite per l’istruzione parentale

    Il principio di diritto riportato al punto 3 delle Ragioni della decisione della Corte di Cassazione prosegue sottolineando che la scelta di istruire i figli senza ricorrere alla scuola (pubblica o privata che sia) deve avvenire 

    “… nell’effettivo rispetto delle regole stabilite …”

    Le “regole stabilite” riguardano sia la procedura amministrativa prevista in caso di istruzione parentale, sia la verifica del reale assolvimento del dovere genitoriale di istruire ed educare i figli. Propongo di analizzare singolarmente questi due aspetti.

    La procedura prevista in caso di istruzione parentale

    La comunicazione annuale

    Fin dai tempi della legge Coppino, è richiesta una comunicazione annuale da parte dei genitori che scelgono l’istruzione parentale come modalità di assolvimento del dovere di istruzione dei propri figli e figlie. Le norme fino al 2016 prescrivevano di rilasciare tale comunicazione all’autorità competente. 

    Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N° 62, nella prima parte dell’articolo 23, 

    • conferma ulteriormente la necessità di una comunicazione per la pratica dell’istruzione parentale 
    • precisa che essa debba essere preventiva e annuale
    • individua l’”autorità competente” destinataria di tale comunicazione nel Dirigente scolastico del “territorio di residenza”.

    Art. 23 – Istruzione parentale. “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. 

    Le caratteristiche della comunicazione di istruzione parentale

    Una comunicazione, o una dichiarazione. Non una domanda, né una richiesta: i genitori, o  chi per loro, comunicano (o dichiarano) al Dirigente la loro scelta di assolvere al diritto-dovere di istruire i figli e le figlie tramite l’istruzione parentale. Le note ministeriali a questo proposito sottolineano che “il Dirigente ne prende atto”.

    Si tratta quindi di una scelta insindacabile, che il Dirigente in indirizzo non è autorizzato né ad accogliere (o accettare) né a rifiutare. L’autorizzazione dell’istruzione parentale non è prevista dalla normativa italiana. Nè tantomeno il suo rifiuto.

    Una comunicazione annuale preventiva. La comunicazione di istruzione parentale deve essere inoltre preventiva e ha validità annuale, ovvero, essa va eventualmente rinnovata annualmente. Essa va inviata cioè in due situazioni diverse:

    • per l’anno scolastico in corso, al momento dell’avvio dell’istruzione parentale nei casi in cui il figlio o la figlia in questione risulti già iscritto/a ad una scuola per l’anno scolastico corrente; questo tipo di comunicazione può essere fatta in qualsiasi momento dell’anno, in analogia con la possibilità di tutti gli studenti e le studentesse di cambiare scuola o indirizzo di studi, anche a lezioni cominciate. Il carattere preventivo della dichiarazione in questo caso impone che essa non possa essere inviata dopo l’avvio del percorso di istruzione parentale.
    • per l’anno scolastico successivo, in alternativa all’iscrizione a scuola; questa comunicazione può essere una forma di rinnovo annuale della scelta di istruzione parentale, oppure può essere un’alternativa all’iscrizione alla classe prima. Avendo carattere preventivo, la comunicazione va inviata in anticipo rispetto all’avvio dell’anno scolastico di riferimento. Di prassi, la finestra temporale è quella delle iscrizioni a scuola.

    Essendo l’istruzione parentale una modalità di assolvimento del dovere-diritto costituzionale di istruzione delle figlie e dei figli alternativo alla scuola, è giocoforza che la fanciulla o il fanciullo in istruzione parentale non debba essere iscritto a scuola, né abbinato al suo codice meccanografico. E anche che si debba procedere alla disiscrizione, nei casi in cui la/il minorenne in questione fosse iscritto a scuola al momento della comunicazione di istruzione parentale.

    Le capacità tecniche o economiche

    Fino al 2017

    Fino al 2017 le disposizioni in materia hanno altresì previsto, a corollario della comunicazione di istruzione parentale, la dimostrazione del possesso delle cosiddette “capacità tecniche o economiche”3

    Tuttavia, nessun testo normativo ha mai chiarito di cosa si tratti esattamente, come si manifestino, né come possano essere riconosciute queste “capacità tecniche o economiche” o come possa esserne comprovata l’esistenza.

    E’ chiara l’inconsistenza dell’equazione fra “capacità tecniche” e titoli di studio: non è detto infatti che un bravo ingegnere sia anche un bravo docente, o che abbia il tempo e la disponibilità per insegnare ai propri figli.

    Lo stesso si può dire per l’equazione fra “capacità economiche” e un patrimonio cospicuo o un ISEE molto elevato. Non è scontato che queste risorse vengano impiegate per l’istruzione dei figli. Potrebbero esserlo, ma non è detto.

    Ne deriva un’oggettiva difficoltà di verifica delle capacità tecniche o economiche dei genitori da parte dell’istituzione statale. Ciò nel tempo ha portato a incomprensioni e dissapori fra Dirigenti scolastici e famiglie in istruzione parentale.

    Il dettato costituzionale

    Esiste fortunatamente una consequenzialità logica fra la clausola sulle “capacità tecniche o economiche” e il comma 2 dell’art. 30 della Costituzione: “nei casi di incapacità genitoriale”, la legge è chiamata a provvedere per garantire comunque i diritti dei minorenni. Un passaggio fondamentale anche per la comprensione della sentenza in questione.

    La chiave di volta è la capacità genitoriale, versus l’incapacità, non solo di mantenere i figli, ma anche di educarli ed istruirli, ovvero di compiere le scelte relative alla loro educazione e istruzione, quindi anche di praticare l’istruzione parentale.

    Pertanto, la dimostrazione delle capacità tecniche o economiche non va intesa in modo un po’ miope, come la presentazione dell’ISEE o dei titoli di studio, bensì come un aspetto della capacità genitoriale generale, di cui all’art. 30 della Costituzione. Infatti, né un solido patrimonio, né elevati titoli di studio possono di per sé rappresentare la garanzia di un loro uso in favore dell’istruzione e dell’educazione dei figli o di un atteggiamento amorevole, consapevole sul piano psicologico-pedagogico-didattico e disposto all’ascolto. 

    La svolta del 2017

    Nel 2017, il Decreto Legislativo del 13/04/2017 n° 62, l’ultimo in ordine di tempo a regolare questa materia, non fa menzione delle capacità tecniche o economiche. 

    Art. 23 – Istruzione parentale. “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. 

    Era intenzione del legislatore abolirle, viste le notevoli criticità che comportavano? Credo che nessuno abbia indagato questo aspetto.

    Ciononostante, le circolari ministeriali successive (non pubblicate in Gazzetta ufficiale), continuano a prevedere la dimostrazione delle capacità tecniche o economiche.

    Solo l’ultima circolare in merito, la nota ministeriale n° 40055 del 12/12/2023, precisa che la dimostrazione delle capacità tecniche ed economiche avviene tramite una dichiarazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.

    La verifica dell’assolvimento del dovere di istruzione per la tutela del diritto all’istruzione

    Questo è forse l’aspetto che condensa le maggiori criticità e contraddizioni, sia sul piano legislativo che su quello pratico.

    Nonostante la riconosciuta possibilità di assolvere al dovere di istruzione in ambito familiare senza ricorso a figure di docenti, educatori, facilitatori, accompagnatori, nonostante la libertà di insegnamento sia costituzionalmente garantita, nonostante l’ormai ampia letteratura della comunità scientifica, italiana e internazionale, sui vantaggi psicologici, pedagogici, didattici, sociologici di una pratica non scolastica dell’istruzione4, nonostante le considerazioni illuminate contenute nelle Indicazioni nazionali per il curricolo per il primo ciclo5 (Allegato al Decreto 16/11/2012 n° 254) e nonostante le Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relative alle competenze chiave per l’apprendimento permanente6 (Testo rilevante ai fini del SEE), nonostante l’incoerenza normativa italiana sul tema, la verifica del dovere di istruzione continua ad essere pensata unicamente in termini di esame scolastico.
    Ciò rappresenta un grosso fraintendimento: la verifica dei percorsi non ha l’obiettivo di scolarizzare l’istruzione parentale, nè quello di confrontare i risultati. Il vero senso è la tutela del diritto dei fanciulli e delle fanciulle all’istruzione, cioè dell’effettivo assolvimento del dovere genitoriale di istruirli ed educarli.
    E’ richiesto pertanto un approccio lungimirante alla verifica, la quale deve avere tempi lunghi, come indicato dalle Indicazioni nazionali.

    Non solo, ma le criticità su questo aspetto riguardano anche altri aspetti. Di seguito cercherò di evidenziare l’incongruenza normativa e logica dell’obbligo d’esame, oltre alla incongruenza di una verifica annuale.

    Il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489

    L’Articolo 2, comma 7 regola gli esami di idoneità o di licenza media, anche per le/i giovani in istruzione parentale. 

    Art. 2, c. 7. “Gli allievi, soggetti all’obbligo d’istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all’articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneita’ ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell’istituzione scolastica o al termine dell’obbligo di istruzione.” (sottolineature mie)

    Secondo questo decreto, a tutt’oggi vigente, gli esami prescritti7 sono dunque quelli che si sostengono o per il rientro nei percorsi scolastici dopo un periodo di istruzione parentale, oppure al termine dell’obbligo di istruzione.

    In tutti gli altri casi, l’esame rimane un diritto della famiglia e del(la) minorenne beneficiario/a dell’istruzione parentale.

    Il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59

    Il D. Lgs. 59/04 ribadisce nella sostanza quanto precisato dal succitato Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489:

    Art. 8, c. 4. “Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica.

    Ricompare la distinzione fra “scuola privata” e “scuola familiare” e si prevede l’opportunità, il diritto, ma non l’obbligo, di sostenere gli esami di idoneità ai fini della frequenza delle classi per cui si chiede l’idoneità.

    Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 N°  62 

    Di primo acchito, questo decreto all’articolo 23 pare introdurre una rottura rispetto a quelli precedenti, sopra citati, che regolano la materia. Ma non li abroga.

    Art. 23 – Istruzione parentale. “[…]Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”8

    Una lettura superficiale produce un risultato riassumibile con l’obbligo di esame annuale. 

    Una lettura attenta e integrale del decreto, coerente con il sistema normativo e consapevole delle peculiarità dell’istruzione parentale, consente di superare l’apparente contraddizione e di trovare anche in questo caso un’interpretazione che ponga l’art. 23 del D. Lgs. 13 aprile 2017 N° 23 in continuità con i decreti precedenti.
    Non è impossibile leggerlo infatti così: “Per il passaggio alla classe successiva (ovvero se desiderano inserirsi nella classe successiva), tali alunni o studenti sostengono l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni …”.

    Tanto più che l’istruzione parentale, per sua ontologia, non implica necessariamente dei percorsi para o simil scolastici, organizzati per classi successive o in anni scolastici.

    Tale lettura, considerando l’esame come obbligatorio solo per il rientro nel percorso scolastico, cioè per il passaggio alla classe successiva, consente di ritrovare una consequenzialità logico-normativa a vari livelli:

    • fra i testi normativi appena citati, 
    • rispetto all’art. 33 della Costituzione e alla libertà di insegnamento: un esame scolastico limita la libertà di insegnamento in un percorso non scolastico
    • rispetto alle peculiarità dell’istruzione parentale. 
    • rispetto alle Indicazioni nazionali per il curriculum (le norme generali sull’istruzione), che incoraggiano la personalizzazione dei percorsi e la centralità della persona che apprende, con le sue caratteristiche e aspirazioni (v. anche i succitati articoli del Codice civile) e che riconoscono esplicitamente che i tempi dell’apprendimento sono lunghi (tutto il quinquennio della primaria, il triennio della secondaria di primo grado e i bienni delle superiori) e che per questo motivo non prevedono obiettivi e traguardi per ciascun anno, bensì solo alla conclusione dei suddetti tempi lunghi

    Una cosa che appare certa è che non sussiste obbligo di esame di idoneità dopo la conclusione dell’obbligo di istruzione, ovvero dopo i 16 anni di età e i 10 anni di istruzione.

    Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021 N° 5

    Questo provvedimento regola gli esami integrativi e quelli di idoneità, anche nel caso di giovani in istruzione parentale.

    Esso interviene sui seguenti aspetti:

    • ribadisce la libertà di scelta delle famiglie per quanto concerne la sede dell’esame di idoneità: detto esame può essere sostenuto in qualsiasi scuola statale o paritaria del territorio nazionale9
    • stabilisce la scadenza per la presentazione della domanda d’esame di idoneità nel primo ciclo e il destinatario della domanda stessa10
    • regola lo svolgimento delle prove d’esame11
    • per il primo ciclo di istruzione (primaria e medie), introduce il progetto didattico-educativo, da allegare alla domanda d’esame di idoneità; esso costituisce il riferimento per la formulazione delle prove d’esame. Il progetto didattico-educativo deve essere coerente con le Indicazioni nazionali per il curricolo12
    • per il secondo ciclo di istruzione (scuole superiori), prevede che la domanda d’esame sia corredata dalla programmazione, conforme ai curricoli ordinamentali13.

    Qui si insinua un’altra criticità.
    Se il progetto didattico-educativo e la programmazione devono essere coerenti con gli obiettivi delle Indicazioni nazionali e se queste ultime non prevedono obiettivi annuali, bensì solo alla conclusione dei tempi lunghi, risulta impossibile stendere un progetto didattico-educativo annuale con le caratteristiche previste.

    Esistono norme specifiche sull’istruzione parentale in Italia

    Questo breve e rapido cenno alle “regole stabilite” di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione N° 23802/2023 del 4/08/2023 spero sia riuscito ad offrire una panoramica sufficiente delle regole, nonostante i punti di debolezza, le contraddizioni, le difficoltà pratiche.

    Le autorità competenti in istruzione parentale

    Il principio di diritto riportato al punto 3 delle Ragioni della decisione della Corte di Cassazione prosegue specificando che l’istruzione può essere impartita legalmente fuori dalla scuola 

    “… sotto il controllo delle autorità competenti …

    La legge individua, tra l’altro, anche le autorità competenti per la tutela del diritto di istruzione (anche detto assolvimento del dovere di istruzione). Tra di esse non compaiono i servizi sociali, ma soltanto: 

    • il sindaco del comune di residenza, 
    • il Dirigente scolastico del comune di residenza, 
    • la provincia attraverso i servizi per l’impiego e i soggetti che assumono apprendisti (relativamente al periodo di obbligo di formazione, dai 16 anni ai 18).

    I responsabili della tutela del diritto all’istruzione sono pertanto varie figure, a seconda del grado di istruzione (e quindi dell’età del(la) minorenne avente diritto all’istruzione), spesso chiamate alla collaborazione. E’ il caso, ad esempio, del sindaco, che sovraintende alla tenuta dei registri di leva, ed è tenuto a interfacciarsi su questo punto con i Dirigenti scolastici e la provincia14.

    Sono previste autorità competenti sia in riferimento alla pratica amministrativa di istruzione parentale, sia in materia di tutela del diritto all’istruzione.

    La figura di riferimento per la pratica di istruzione parentale è il “Dirigente del territorio di residenza” (ex. art. 23 D. Lgs. 62/2017).

    Servizi sociali e altre misure limitative della responsabilità genitoriale 

    Il principio di diritto riportato al punto 3 delle Ragioni della decisione della Corte di Cassazione ripone in capo ai genitori la piena responsabilità e l’autonomia delle scelte in merito all’istruzione dei figli minorenni, ribadendo che eventuali misure limitative non sono giustificate se non nei casi di comprovata incapacità genitoriale ovvero di accertato rischio di pregiudizio per il/la minorenne:

    … regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale (nella specie il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi), giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale …

    La Corte di Cassazione ricorda che, se la famiglia si muove nel quadro delle “regole stabilite” (quelle di cui sopra), eventuali misure limitative della responsabilità genitoriale non sono lecite, né giustificate.

    Il contesto

    Nella fattispecie, gli esercenti la responsabilità genitoriale (nei confronti di una minorenne in istruzione parentale) avevano ottenuto dalla Corte d’Appello di Trento15 la revoca della prescrizione di iscrivere la minorenne ad una scuola in frequenza, ma non la revoca della prescrizione di collaborare con i servizi sociali, incaricati di monitorare la regolarità della frequenza scolastica della minorenne. In sostanza, nonostante fosse stata riconosciuta la liceità della scelta dei ricorrenti16, erano stati mantenuti gli effetti del provvedimento revocato, pur essendone venuto meno il presupposto. 

    Ne consegue che la misura conservata (la sorveglianza da parte dei servizi sociali), essendo privata del supporto logico-giuridico dell’iscrizione a scuola, finiva per assumere un altro valore, riconducibile alla vigilanza sull’assolvimento del dovere di istruzione, configurandosi quindi come una misura limitativa della responsabilità (e libertà) genitoriale.
    Il controllo da parte degli assistenti sociali era stato introdotto come funzionale alla verifica dell’iscrizione a scuola. Essendo venuto meno quest’ultimo, a ragion di logica avrebbe dovuto venir meno anche il controllo che lo completava. 

    Nell’ordinanza in oggetto infatti si legge: 

    2.5 “(…)La previsione, in aggiunta agli adempimenti e alle forme di vigilanza sopra illustrate, del monitoraggio della situazione da parte dei servizi sociali, unita alla prescrizione dell’obbligo di collaborare con questi ultimi, si sostanzia in una, pur lieve, misura limitativa della responsabilità nei confronti dei genitori che scelgono l’istruzione parentale e, pertanto, in applicazione dell’art. 333 del c.p.c. può essere adottata all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio del minore (…)”

    I ricorrenti avevano invocato la violazione, o la falsa applicazione, in particolare, dell’art. 30 della Costituzione, dell’art. 111 c. 2 D. lgs. 297/1994, dell’art. 23 d. Lgs. 62/2017, dell’art. 1 c. 622 l. 296/2006, dell’art. 336 del c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

    L’istruzione parentale non implica di per sè rischio di pregiudizio per la/il minorenne

    Il principio di diritto riportato al punto 3 delle Ragioni della decisione della Corte di Cassazione sottolinea che la sola scelta di istruzione parentale non costituisce di per sé motivo sufficiente per l’imposizione di misure limitative della responsabilità genitoriale (ad esempio il controllo degli assistenti sociali).

    Eventuali misure limitative della responsabilità genitoriale possono essere prescritte solo nei casi di comprovato rischio di pregiudizio per il/la minorenne. 

    Tuttavia, tale rischio non può derivare dalla sola scelta dell’istruzione parentale, che, anzi, è espressione di un diritto costituzionale.

    Nel testo dell’ordinanza si legge a questo proposito: 

    “2.5. (…) rischio di pregiudizio per il minore (Sez. 1, Ordinanza n. 27553 del 11/10/2021), che non può essere dato dalla sola scelta di provvedere direttamente all’istruzione del figlio, in sé legittima e consentita, nel rispetto dei requisiti e con le misure di controllo sopra evidenziate.”

    La sola scelta di garantire l’istruzione ai figli mediante l’istituto dell’istruzione parentale non costituisce di per sé presupposto per un qualche pregiudizio per la/il minorenne, quindi non giustifica limitazioni della responsabilità genitoriale.

    La Corte di Cassazione ha definito con chiarezza i limiti della questione ed invitato, indirettamente, scuola, tribunale dei minorenni, servizi sociali e comunque tutte le istituzioni interessate, ad esercitare la loro funzione con misura ed adeguatezza costituzionale, nel rispetto della libertà e responsabilità dei genitori. Solo un riequilibrio dei ruoli ed il riconoscimento dei loro rispettivi limiti contribuisce a garantire la libertà di scelta della famiglia e la costituzionalità dei rapporti etico-sociali richiamati in questa occasione.

    Conclusioni

    In sintesi

    Dopo aver restituito piena dignità all’istruzione parentale attraverso il suo inquadramento nel sistema dell’istruzione italiano, la Cassazione procede a puntualizzare i ruoli rispettivi delle istituzioni, tra cui anche di quelli dell’istituzione famiglia e quelli delle autorità competenti (tra cui non figurano i servizi sociali). Il ricorso ai servizi sociali si può configurare come una limitazione della responsabilità genitoriale, se non sussiste un comprovato rischio per il minorenne e se la famiglia adempie a tutte le incombenze previste, rispettando le “regole stabilite”.

    Per sintetizzare, l’ordinanza in oggetto ribadisce che:

    • l’istruzione parentale è pienamente legittima e costituzionale e rappresenta una modalità per assolvere al dovere di istruzione alternativa alla scuola ed autonoma rispetto a questa
    • ciò può avvenire lecitamente sia facendo ricorso a scuole private sia in ambito familiare
    • la scelta sulle modalità di assolvimento del dovere di istruzione è posta in capo ai genitori
    • la vigilanza deve essere svolta, entro i limiti di legge, dalle autorità competenti, tra cui non compaiono né i servizi sociali né la polizia locale
    • la sola scelta di istruzione parentale non costituisce di per sé indizio di una qualche incapacità genitoriale, quindi non giustifica limitazioni della responsabilità genitoriale
    • qualsiasi limitazione della libertà/responsabilità genitoriale (come ad esempio il coinvolgimento dei servizi sociali) è illegittima, a meno che non scaturisca dalla comprovata presenza di un rischio di pregiudizio per la/il minorenne

    Ripercussioni dell’ordinanza sull’istruzione parentale

    Dalla sentenza emerge chiaramente che l’unico fattore che possa in qualche modo precludere o limitare la possibilità di avvalersi dell’istruzione parentale è la dimostrata “incapacità dei genitori”, di cui all’art. 30 della Costituzione della Repubblica italiana.
    Ma cos’è questa “capacità” che viene messa a presupposto? Quella di essere dei genitori in grado di compiere scelte appropriate e di risponderne a fronte di verifiche intelligenti17 e rispettose da parte delle istituzioni competenti.
    Solo l’accertamento della mancanza di tale “capacità” consente alla legge di intervenire.

    Altrimenti il diritto-dovere di mantenere, istruire, educare i figli è in capo ai genitori, a condizione che osservino le regole stabilite, ovvero:

    • che rispettino le scadenze e ottemperino alle incombenze amministrative,
    • che siano in grado di poter dimostrare di impartire effettivamente alle figlie e ai figli la dovuta istruzione ed educazione, benché con modalità diverse da quelle legate agli approcci scolastici.

    Da questa affermazione della Cassazione deriva che il coinvolgimento dei servizi sociali è illegittimo se:

    • manca una comprovata incapacità genitoriale
    • sono rispettate le regole che governano l’istruzione parentale.

    Anche il loro coinvolgimento per la semplice comunicazione di istruzione parentale, caro ad alcuni Dirigenti, si configura quindi come illegittimo, sproporzionato e non giustificato, in quanto costituisce una misura limitativa, seppur lievemente, della responsabilità genitoriale.

    Naturalmente rimangono aperte ancora diverse criticità dell’attuale normativa, come ad esempio tutta la questione sulla verifica dell’assolvimento del dovere-diritto di istruzione che i genitori hanno nei confronti dei figli e delle figlie. Una lettura superficiale del testo dell’art. 23 D. Lgs, 62/17 stride con la legislazione precedente e introduce un improbabile obbligo di esame scolastico annuale il quale, a sua volta, non è coerente con le caratteristiche di molti percorsi di istruzione parentale.

    L’ordinanza in oggetto ha il pregio di precisare comunque l’illegittimità di misure limitative della responsabilità genitoriale (come l’intervento degli assistenti sociali), di ribadire il principio della libertà dei genitori nelle scelte educative e didattiche e di riconoscere l’autonomia del ruolo genitoriale rispetto alle altre istituzioni.

    Nunzia Vezzola

    Credits: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay

    1. Nel 1877, la Legge Coppino, che elevava l’obbligo di istruzione a tre anni. Si precisava che i genitori (o chi per loro), se non affidavano l’istruzione alle scuole pubbliche, dovevano provvedere ad assolvere all’obbligo di istruzione o tramite la frequenza di scuole private o direttamente in famiglia (“insegnamento in famiglia”). Lo stesso articolo della legge prevede inoltre gli adempimenti di chi si avvale dell’”insegnamento in famiglia” e le modalità di verifica. Viene introdotta altresì la distinzione fra l’istruzione impartita privatamente e quella impartita direttamente in famiglia. Per quest’ultima erano sufficienti le “dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell’insegnamento”:
      Art. 1. I fanciulli e le fanciulle che abbiano compiuta l’età di sei anni, e ai quali i genitori o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355 e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll’insegnamento in famiglia, dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune.
      L’istruzione privata si prova davanti all’autorità municipale, colla presentazione al sindaco del registro della scuola, e la paterna colle dichiarazioni dei genitori o di chi ne tiene il luogo, colle quali si giustifichino i mezzi dell’insegnamento.
      L’obbligo di provvedere all’istruzione degli esposti, degli orfani, e degli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli Istituti di beneficienza, spetta ai direttori degli istituti medesimi: quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone, l’obbligo passerà al capo di famiglia che riceve il fanciullo dall’istituto.

      Nel 1928, il Regio Decreto N° 577 all’articolo 174, ribadiva il diritto dei genitori a “provvedere per proprio conto all’istruzione dell’obbligato”: 
      “I GENITORI O CHI NE FA LE VECI POSSONO PROVVEDERE PER PROPRIO CONTO ALL’ISTRUZIONE DELL’OBBLIGATO, MA IN TAL CASO DEBBONO PROVARE CON DOCUMENTI LA PROPRIA CAPACITÀ TECNICA OD ECONOMICA A PROVVEDERVI.
      GLI OBBLIGATI CHE NON FREQUENTINO PUBBLICHE SCUOLE DEVONO, AL 14/A ANNO, PROVARE D’AVER SOSTENUTO L’ESAME DI LICENZA DALLA SCUOLA COMPLEMENTARE O DA ALTRA SCUOLA POST-ELEMENTARE DI EGUAL NUMERO DI ANNI, E SONO TENUTI A RIPETERE DETTO ESAME FINCHÉ NON ABBIANO CONSEGUITO L’APPROVAZIONE.
      DOPO QUATTRO SESSIONI DI ESAME IL CANDIDATO CHE NON SIA RIUSCITO AD OTTENERE L’APPROVAZIONE RIMANE ESONERATO DALL’OBBLIGO.”
      ↩︎
    2. L’obbligo di frequenza e l’obbligo scolastico riguardano solo chi è iscritto a scuola. ↩︎
    3. Il Decreto legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 – Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, all’articolo 111, c. 2, esplicita la condizione di base per la pratica dell’istruzione parentale: la comunicazione annuale all’autorità competente.
      “I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
      I genitori che fanno la scelta dell’istruzione parentale hanno due incombenze amministrative: devono darne comunicazione annualmente alla competente autorità e dimostrare di possedere o le competenze tecniche oppure le competenze economiche necessarie e sufficienti all’espletamento di tale compito. 

      Il Decreto legislativo 15 aprile 2005 N° 76, all’articolo 1, c. 4, conferma quanto previsto dalle norme precedenti:
      I  genitori,  o  chi  ne  fa  le veci, che intendano provvedere privatamente  o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio  del  diritto-dovere,  devono  dimostrare di averne la capacita’  tecnica  o  economica  e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita’, che provvede agli opportuni controlli.
      ↩︎
    4. Si veda a proposito la nostra bibliografia e sitografia ↩︎
    5. Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo rientrano fra le norme generali sull’istruzione di cui all’art. 34 Cost. e costituiscono un documento di riferimento per tutto il sistema dell’istruzione italiano, sia per la scuola pubblica che per la privata paritaria e anche per chi sceglie l’istruzione parentale, con qualsiasi approccio. Le Indicazioni nazionali per il curricolo fanno parte di quelle “norme generali sull’istruzione” di cui all’art. 33 della Costituzione.
      ↩︎
    6. Tali competenze-chiave per l’apprendimento permanente sono assunte ad orizzonte del sistema italiano dell’istruzione, secondo quanto enunciato nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
      ↩︎
    7. Oltre naturalmente agli esami di stato, costituzionalmente previsti:
      Articolo 33: “[…]E’ previsto un esame di stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.”
      ↩︎
    8. Il testo completo dell’articolo 23 del D.Lgs. 13/04/2017 N° 62 recita: 
      Art. 23 – Istruzione parentale. “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
      ↩︎
    9. Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021, premesse:
      RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
      Per quanto attiene agli esami di idoneità per il primo ciclo di istruzione: […]
      c. l’individuazione della scuola di residenza quale sede per l’esame di idoneità nel caso di istruzione parentale, in quanto confliggente con l’articolo 23 del decreto legislativo n. 62/2017 che non prevede tale specificazione in ossequio alla libertà di scelta della famiglia;
      ↩︎
    10. Articolo 3 Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021c– Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento
      Comma 1:
      I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta […]”
      ↩︎
    11. Articolo 3 Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021 – Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento 
      Comma 7:
      “L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
      Comma 9: 
      L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
      Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.”
      Articolo 6 – Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni e prove d’esame:
      “I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
      Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.”
      ↩︎
    12. Articolo 3 Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021 – Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento
      Oltre al succitato comma 1, anche il comma 9: 
      Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo di cui al comma 1 nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.
      ↩︎
    13. Articolo 6 Decreto Ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021 – Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni e prove d’esame:
      All’inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
      ↩︎
    14. L’ultima norma in ordine di tempo in questa materia è il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76; all’articolo 5, esso precisa nel dettaglio quali figure sono preposte alla vigilanza sull’assolvimento del dovere genitoriale di istruzione dei figli:
      Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
      a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
      b) il dirigente dell’istituzione scolastica o il responsabile dell’istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
      c) la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
      d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nonche’ il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
      In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell’obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.”
      ↩︎
    15. I ricorrenti presentavano istanza contro la decisione del T.A.R. di Trento (sezione staccata di Bolzano, decreto 20/04/2022 Tribunale di Bolzano), la quale prescriveva:
      l’esame di idoneità
      l’iscrizione a scuola per l’anno scolastico 2022/2023
      il controllo degli assistenti sociali e la collaborazione genitoriale con questi.
      L’esame di idoneità è stato superato.
      I genitori hanno allora fatto ricorso in appello sugli altri due punti. In quest’ultima sede, l’obbligo di iscrizione a scuola in qualità di alunna frequentante è stato cancellato, ma è stato mantenuto il ruolo di supervisione degli assistenti sociali e il dovere della famiglia di collaborare.
      ↩︎
    16. La stessa Corte d’Appello ha precisato che “non può essere imposto un obbligo di iscrizione ad una scuola in presenza
      ↩︎
    17. Nel significato latino di participio presente del verbo intelligere, nel senso di un atteggiamento che ha colto le caratteristiche del fenomeno, le complessità e le tematiche sottostanti e non si limita a riproporre dei modelli standardizzati di verifica. ↩︎

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