Esami di idoneità al passaggio della classe successiva, uno dei temi che il Ministero si è trovato sul tavolo e rispetto al quale ha dovuto trovare una modalità di gestione. Con una propria ordinanza ha dato indicazioni anche riguardanti i giovani in istruzione parentale/familiare.
I passaggi specifici che li riguardano sono all’art. 8 comma 2, laddove si dice che gli esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva dovranno essere svolti in presenza entro il primo settembre 2020 o comunque prima dell’inizio della sessione straordinaria d’esame di cui all’art. 17 comma 11 del D.L. 62/17.
In merito all’obbligatorietà dell’ “esame scolastico di idoneità” abbiamo argomentato in altre occasioni (si vedano ad esempio gli articoli “Homeschooling ed esami di idoneità alla classe successiva“, “Quale esame?” oppure le nostre faq su questo tema).
I motivi che sosteniamo non vengono meno anche a seguito della presente ordinanza, anzi.
In sintesi, questo “esame” si può ritenere facoltativo e non obbligatorio; vi possono essere modalità di accertamento confacenti ai percorsi di apprendimento affatto diversi da quelli scolastici che tante famiglie praticano.
Balza all’occhio il fatto che il primo settembre sia considerato come la data ultima per l’esame. Perciò non è escluso che alcuni istituti possano organizzarlo ad una data antecedente.
Riguardo al fatto che l’esame, per chi scegliesse di farlo, debba essere svolto in presenza, si può ben dire che sia uno sbilanciamento indebito ai danni degli homeschooler.
Il presupposto che si vede in trasparenza è legato ad una concezione ed una percezione del fenomeno istruzione parentale come una succursale minore della scuola fatta a “scuola”, che pertanto va tenuta sotto un controllo più stretto da parte del servizio scolastico. Homeschooling col grembiulino a quadretti rosa e azzurri. Esso infatti, in barba al principio della responsabilità genitoriale, ritiene di effettuare un controllo a vista per questi soggetti un po’ “pericolosi” che sono le famiglie in istruzione parentale.
Problemi logistici collegati accentuano la sperequazione di trattamento tra scolari e giovani in istruzione parentale, contrariamente agli intenti proclamati nel Decreto n° 20.
Sul perché siamo arrivati a questo dovremo riflettere.
Per altri versi, l’ordinanza introduce delle connotazioni di cui sarà utile tener conto nelle attività rivendicative e di dialogo che sapremo mettere in atto.
Anche se non riferite esplicitamente ai giovani in istruzione parentale, sono penetrate tra le righe di questo documento attuativo, quindi operativo, le idee già poste in evidenza in precedenti documenti.
Il D.L. 62, all’art. 1 commi 1 e 2, traccia infatti i caratteri dell’azione valutativa, segnalandone le finalità educative e la collocazione in un flusso di apprendimento. Sono queste, derivazioni dirette dalle linee guida del 2012 che erano rimaste sulla carta e che forse incominciano, pur per causa del coronavirus, a prendere corpo.
E’ un passaggio da seguire con attenzione perché si pone come precedente sul quale tornerà utile poggiarsi.
Come già detto in altre occasioni, tra le righe di questi commi del decreto legislativo sopra citato, ci sono argomenti che possono consentire a docenti e dirigenti di operare forme di accertamento, “esame”, con caratteristiche sostanzialmente didattiche e non meramente burocratiche. Serve un po’ di coraggio e consapevolezza nell’esercitare l’autonomia che viene per legge attribuita ad insegnanti dirigenti e consigli d’istituto e di classe. Determinazione e convinzione in queste circostanze dovrebbero sostenere l’azione delle famiglie.
Proprio richiamando quanto di positivo viene posto in attuazione per gli scolari, in tema di valutazione, può rivelarsi efficace la proposta che abbiamo formulato anche per questo anno sbilenco: la presentazione di un “portfolio” che documenti e manifesti l’attività di apprendimento svolta e condotta in ambito familiare. Detto in altri termini, ma la sostanza è questa, è quanto è previsto per gli scolari. Paradossalmente ciò che sarebbe soprattutto opportuno per noi, viene consentito a chi non a mai rivendicato nulla di simile.
Tutto questo avvalora la coerenza della progettualità di LAIF che ha individuato nella sequenza “progetto famigliare” “portfolio” o altre modalità di accertamento, quella che da serenità e sostenibilità concettuale e normativa all’azione delle famiglie.
Questa ordinanza in termini generali introduce elementi ingiusti di discriminazione e di aggravamento del rapporto scuola/famiglia in modo particolare per coloro che sceglieranno di fare “l’esame scolastico di idoneità per il passaggio alla classe successiva”.
La tempistica infatti non è idonea e le modalità didattiche non sono praticamente negoziabili tra famiglia e scuola.
Ovviamente stante il concetto di autonomia e decentramento, azioni di rivendicazione potranno avere esiti positivi, ma purtroppo la baraonda complessiva non favorisce momenti di favorevoli di contrattazione perequativa.
Anche in questo caso luci ed ombre, tuttavia le condizioni generali fanno presumere un atteggiamento “comprensivo”.
Infatti realmente/virtualmente l’unica occasione di “bocciatura” sarà quella in cui i valutatori non avranno proprio nulla da vedere e da vagliare, sia perché non hanno mai visto il candidato e non hanno mai percepito nessun processo di istruzione in atto ovvero che “non abbiano alcun elemento valutativo relativo all’alunno” (Art. 4 comma 6 dell’ordinanza ministeriale).
Quindi, fatte salve le considerazioni sull’impatto educativo/psicologico di una esperienza in tanti casi subita, auguriamo un buon esito degli esami di idoneità a tutti i giovani in istruzione parentale/familiare che lo sosterranno.
Sergio Leali
Buonasera
Pratichiamo istruzione parentale con le nostre figlie ormai da 4 anni.
In questo periodo abbiamo avuto 2 dirigenti scolastici ed entrambi hanno ribadito l obbligatorietà dell’esame.
Ho partecipato anche ad un vostro incontro dove voi affermate che l’esame non è obbligatorio.
Secondo me voi così fate confusione perché fate intendere che sta alla capacità dialettica dei genitori evitare l’esame.
Non dite i riferimenti di legge precisi dove sta scritto che l’esame non è obbligatorio.
Mi sono studiata per 5 mesi tutte le leggi possibili (dal diritto del fanciullo … alla Costituzione) per trattare col dirigente una modalità di esame consona al nostro percorso ma lui non ha avuto il tempo per un incontro.
Per dar forza alla vostra idea dovreste portare come esempio un buon numero di genitori che non ha fatto fare l’esame è dopo non è successo nulla.
Avete questi dati?
Perché ad esempio l’altro dirigente(non quello che non mi ha fissato l’appuntamento)
ci ha minacciato che se non avessimo fatto l’esame ci avrebbe denunciato.
Chiaramente la legge come tutte le leggi non è chiara ma voi dando forza alla vostra interpretazione di non obbligatorietà secondo me ottenete l’effetto opposto della collaborazione col dirigente perché si comincia a scontrarsi sul punto di partenza.
Ritengo positivo e fondamentale come fate anche voi di confrontarsi con la scuola sulla modalità d’esame che deve riguardare il Progetto Familiare seguendo le Indicazioni Nazionali.
Spero consideriate quanto scritto non come una critica ma una necessità di chiarezza.
Vi auguro buon lavoro.
Martina
Gentilmente la mia bambina deve sostenere l esame di5 elementare 4anni con il dirigente scolastico tutto bene adesso con il nuovo dirigente scolastico tanti problemi vuole tutto il programma ministeriale della classe 5
Dimenticavo volevo sapere se l esame di idoneità è obbligatorio perché l ultimo anno della primaria con il dirigente scolastico nuovo è tutto molto difficile grazie
Salve!Martina,la scuola dove svolgere l’esame può essere scelta dal genitore dell’allievo o deve essere quella in qui abbiamo fatto la dichiarazione d’istruzione parentale?Grazie
Buongiorno Martina,
La scuola può essere una qualsiasi scuola pubblica, statale o paritaria, in qualsiasi regione italiana.
Saluti.