
Sommario
Le incombenze derivanti al Dirigente scolastico riguardo alla vigilanza nei casi di istruzione parentale non sono mai state veramente esplicitate.
Di seguito cerchiamo di mettere insieme le sollecitazioni che si possono ritrovare nella normativa vigente per costruire un quadro fondato, logico, coerente e condivisibile.
Premesse
1) La legge (il D.M. 489/2001, art. 2, e il D. Lgs. 76/2005 art. 5 comma 2) pone in capo:
- ai genitori la responsabilità dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione (nell’ambito delle Indicazioni nazionali per il curricolo, D.M. 218 del 11/11/2025, art. 3 c. 1)
- ai Dirigenti scolastici, in collaborazione con i Sindaci, la vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione.
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2) Il cosiddetto “obbligo di istruzione” è quindi contemporaneamente un diritto-dovere genitoriale e il corrispondente diritto delle/dei giovani a ricevere almeno l’istruzione di base. Quest’ultimo diritto va tutelato da parte delle istituzioni, poiché l’istruzione è un bene comune.
3) Ai Dirigenti scolastici è affidato quindi il delicato compito di vigilare a che il diritto venga garantito, senza calpestare la libertà di insegnamento né la responsabilità genitoriale.
Si badi bene: si tratta di tutelare un diritto, non di vigilare sullo svolgimento di un determinato programma e, a ben guardare, nemmeno sull’adesione ai percorsi o agli approcci scolastici.
Resta da capire in cosa consista e come si attui praticamente questa vigilanza, che è un ruolo di primaria importanza nella salvaguardia del diritto all’istruzione di tutte/i le/i giovani.
Come si attua la vigilanza sull’assolvimento del dovere di istruzione in homeschooling?
La giurisprudenza ha prodotto un documento interessante da questo punto di vista: l’ordinanza della Cassazione. In esso si legge:
“… nell’effettivo rispetto delle regole stabilite che, quando sono assicurate, non tollerano misure limitative della responsabilità genitoriale (nella specie il monitoraggio dei servizi sociali e la prescrizione rivolta ai genitori, di collaborare con questi ultimi) giustificate solo all’esito dell’accertamento del rischio di pregiudizio per il minore, che non può essere dato dalla sola scelta di procedere all’istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, espressione di un diritto costituzionalmente garantito”
Il rispetto delle “regole stabilite” è lo spartiacque: quando questo è garantito, non è tollerata alcuna misura che possa in qualche modo configurarsi come limitativa della responsabilità genitoriale, come ad esempio il ricorso ai servizi sociali.
Le regole stabilite (art. 23 D.Lgs. 62/2017) prevedono che, per avvalersi dell’istruzione parentale, le famiglie debbano:
- darne comunicazione annuale al Dirigente scolastico del territorio di residenza; vai all’approfondimento
- sostenere annualmente l’esame fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Di converso, i doveri del Dirigente scolastico si riassumono e non possono oltrepassare queste incombenze:
- l’inserimento tempestivo della scelta di istruzione parentale all’Anagrafe Nazionale Studenti da parte del Dirigente scolastico del territorio di residenza al ricevimento della dichiarazione di istruzione parentale
- l’inserimento degli esiti dell’esame da parte del Dirigente della scuola d’esame
- il monitoraggio costante da parte del Dirigente scolastico del territorio di residenza
Ciò anche in analogia con la vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione nei confronti degli alunni delle scuole, che consiste sostanzialmente:
- nella verifica dell’avvenuta iscrizione
- nella verifica della frequenza regolare, indipendentemente dai risultati.
L’aggiornamento dell’ANS da parte del DS del territorio di residenza
Nella nota ministeriale N° 40055 del 12 dicembre 2023 agli artt. 4.2 e 4.3, in riferimento alla dichiarazione di istruzione parentale che le famiglie sono tenute a presentare al Dirigente del territorio di residenza, si legge:
“Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale …“
All’art. 5 della stessa nota si legge inoltre:
“… si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano.“
La non ottemperanza di questa incombenza rischia di creare dei vuoti amministrativi con possibili conseguenze pesanti sul(la) giovane e sulla sua famiglia, in particolare in riferimento al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
L’inserimento della scelta di istruzione parentale nell’Anagrafe Nazionale Studenti deve avvenire senza iscrizione a scuola, né abbinamento al codice meccanografico.
Vai all’approfondimento. Oppure leggi questo articolo sul tema.
L’inserimento degli esiti degli esami da parte dei DS della scuola d’esame
La nota ministeriale N° 40055 del 12 dicembre 2023 recita, agli artt. 4.2 e 4.3, ultimo capoverso:
“È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.“
Questa seconda incombenza consente la continuità e il monitoraggio costante da parte delle autorità competenti, senza aggravio a carico della famiglia, né della scuola del territorio di residenza.
L’aggiornamento dell’ANS nei passaggi di grado/ciclo
Riguardo ai passaggi di grado e/o di ciclo, l’incombenza dell’aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale Studenti del SIDI ricade sul Dirigente scolastico della scuola di provenienza.
Quest’ultimo deve:
- individuare eventuali studentesse o studenti non iscritti ad una scuola del grado/ciclo successivo
- contattare le rispettive famiglie per verificare se abbiano intrapreso un percorso di istruzione parentale
- inserire le informazioni nell’Anagrafe Nazionale Studenti del SIDI.
Infatti, la nota ministeriale N° 40055 del 12 dicembre 2023 recita:
I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo.
Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti.“
La frase “alunni non iscritti” conferma che l’iscrizione all’ANS ed il conseguente monitoraggio devono avvenire in mancanza di iscrizione.
Il passaggio di consegne nel caso di cambio di residenza
Nei casi di cambio di residenza del(la) giovane in istruzione parentale, il destinatario della dichiarazione di istruzione parentale, quindi il responsabile della registrazione all’ANS della scelta famigliare, è il Dirigente scolastico del nuovo territorio di residenza.
Ne deriva che:
- è dovere della famiglia informare del cambio di residenza entrambi di Dirigenti interessati
- l’adempimento dell’inserimento dei dati all’ANS, e del relativo monitoraggio, passa dal Dirigente del territorio di provenienza a quello della nuova residenza.
Non pare logica la richiesta di un nulla osta, dal momento che non vi è né una nuova iscrizione, né una trasmissione di dati da una scuola all’altra, come nel caso dei frequentanti.
L’ANS è lo strumento per la vigilanza a tutela del diritto all’istruzione
L’Anagrafe Nazionale Studenti del SIDI diventa pertanto il “radar” per il monitoraggio dei percorsi, al fine della tutela del diritto all’istruzione.
Esso è il luogo nel quale confluiscono tutte le informazioni essenziali e sufficienti, secondo le regole attualmente in vigore, sulle giovani persone tenute all’istruzione/formazione.
Ad esso accedono tutti coloro che sono tenuti alla vigilanza sull’assolvimento del dovere genitoriale di istruire le/i figli(e) e sul diritto di queste/i a ricevere un’istruzione.
L’eventuale segnalazione alle autorità competenti si può conseguentemente configurare soltanto se all’Anagrafe Nazionale Studenti dovesse risultare un’irregolarità riconducibile a negligenze da parte della famiglia.